VAS, VIA e varianti automatiche negli impianti di smaltimento rifiuti: il nodo irrisolto tra localizzazione e ampliamento

di Oreste PATRONE

Sommario: 1. La sequenza documentale: interpello, parere del Consiglio di Stato, riscontro ministeriale — 2. VIA e VAS: due strumenti, due oggetti, una distinzione che conta — 3. Il diritto dell’Unione Europea e la giurisprudenza della Corte di Giustizia: una cornice che non può essere ignorata — 4. La VAS come valutazione di sistema: perché il piano non si può comprimere nell’opera — 5. L’art. 6, comma 12, del d.lgs. 152/2006 e le varianti automatiche: una norma che nasce per la localizzazione — 6. Ampliamento e nuova localizzazione: una distinzione solida, con i limiti che le appartengono — 7. La posizione del MASE: un interpello che non risponde — 8. Questioni aperte e necessità di intervento normativo.

1. La sequenza documentale
La vicenda che ha generato i documenti oggetto del presente contributo merita una ricostruzione puntuale, perché la sua comprensione dipende, oltre che dall’ordine in cui i fatti si sono svolti, dal peculiare meccanismo procedurale che li ha prodotti.
Tutto origina da un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto da un privato proprietario di un immobile sito in prossimità di una discarica nel Comune di Cairo Montenotte. La società aveva ottenuto dalla Regione Liguria, nel marzo 2023, il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ai sensi dell’art. 27-bis del d.lgs. 152/2006, per l’ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi e il revamping dell’annesso impianto di trattamento meccanico biologico (TMB). L’impianto originario, attivo dal 2005, si trovava a circa 820 metri dall’abitazione del ricorrente al momento dell’autorizzazione iniziale. Con l’ampliamento approvato nel 2023, che ne raddoppiava le dimensioni — la volumetria passava da 1.200.000 mc a circa 3.042.264 mc — la distanza dall’abitazione si riduceva a poco più di 40 metri.
Nel corso del procedimento, Italia Nostra e il WWF avevano già sollevato in sede partecipativa il tema dell’assenza di valutazione ambientale strategica (VAS). L’Amministrazione regionale aveva risposto che non vi era necessità di VAS, richiamando il comma 12 dell’art. 6 del d.lgs. 152/2006, in combinato disposto con l’art. 208: il provvedimento autorizzatorio, in quanto produttivo per legge di effetto di variante urbanistica, avrebbe già incorporato in sé quella valutazione di sistema che la VAS è chiamata a garantire.
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), chiamato a trasmettere gli atti al Consiglio di Stato in sede di ricorso straordinario, aveva espresso parere di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione e, nel merito, di infondatezza. Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, in adunanza del 18 giugno 2025 (parere n. 984/2025, affare n. 994/2024), ha invece ritenuto il ricorso ammissibile e fondato nel merito, quanto meno nel suo primo motivo relativo alla mancata applicazione della VAS, assorbente rispetto agli altri.
La Sezione ha affermato che il comma 12 dell’art. 6 del d.lgs. 152/2006 esclude la VAS esclusivamente per la localizzazione delle singole opere, e che l’art. 208 riguarda unicamente l’autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero. Non versandosi in una fattispecie di prima localizzazione di un impianto nuovo, trattandosi di ampliamento e rinnovamento di una discarica esistente, il procedimento avrebbe dovuto essere preceduto da VAS sulla variante urbanistica.
Il ricorso è poi diventato improcedibile per rinuncia del ricorrente, ma la Regione Liguria ha comunque fatto emergere la questione nella sua valenza generale. Con nota del 3 novembre 2025, la Direzione Generale Ambiente della Regione ha proposto interpello ambientale ai sensi dell’art. 3-septies del d.lgs. 152/2006 al MASE, chiedendo chiarimenti su due profili: se la variante automatica allo strumento urbanistico derivante dal combinato disposto degli artt. 208 e 6, comma 14, del d.lgs. 152/2006 riguardi solo i nuovi impianti o anche gli ampliamenti di quelli esistenti; e se l’esonero da VAS di cui al comma 12 si limiti alle varianti che incidono sulla sola localizzazione dell’opera, senza mutare la destinazione d’uso dei suoli, o si estenda anche alle varianti che modificano tale destinazione.
La risposta del MASE, datata 16 aprile 2026, in diciassette righe ben scritte (ventuno, se si tiene conto anche dell’oggetto) richiama il parere del Consiglio di Stato senza aggiungere elaborazione autonoma. 
Questa sequenza — ricorso, parere consultivo, interpello, rinvio — non ha prodotto certezza. Ha prodotto un’incertezza di tipo diverso e, per certi versi, più insidiosa di quella di partenza. Prima del parere n. 984/2025, le amministrazioni disponevano di un orientamento giurisprudenziale consolidato, passato in giudicato, che escludeva la necessità di VAS per gli ampliamenti di impianti esistenti. Dopo il parere, quell’orientamento è stato messo in discussione senza essere sostituito da un criterio operativo. Il Consiglio di Stato ha detto cosa non funziona, non ha detto come funziona. 
È questo il nodo che le pagine seguenti intendono sciogliere.

2. VIA e VAS: due strumenti, due oggetti
Prima di entrare nel merito, è necessario richiamare la distinzione strutturale tra VIA e VAS, che costituisce il fondamento del ragionamento giuridico che seguirà.
La Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) è uno strumento di valutazione preventiva riferito a singoli progetti. Il suo oggetto è l’opera: le sue caratteristiche tecniche, la sua localizzazione specifica, i suoi impatti prevedibili sull’ambiente nelle fasi di costruzione, esercizio e dismissione. La VIA opera su un piano analitico e puntuale: valuta questo impianto, in questo luogo, con questo progetto. La sua funzione è accertare la compatibilità ambientale di una specifica iniziativa e, se del caso, prescrivere le misure necessarie a raggiungerla. Nel sistema del d.lgs. 152/2006, la VIA è disciplinata dalla Parte Seconda, Titolo III, e si conclude con un provvedimento che dichiara o nega la compatibilità ambientale dell’opera.
La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ha invece un oggetto diverso: piani e programmi. Non valuta un’opera singola, ma il quadro di riferimento nel quale le opere si collocano. La sua funzione è anticipare le considerazioni ambientali al momento in cui vengono definite le scelte di allocazione delle risorse, di destinazione dei suoli e di programmazione degli interventi. La VAS verifica che un piano sia coerente con gli obiettivi di sostenibilità ambientale e tenga conto degli effetti ambientali che è in grado di produrre, operando su scala più larga e in una fase più alta e precedente del processo decisionale.

3. Il diritto dell’Unione Europea e la Corte di Giustizia
La distinzione tra VIA e VAS non è una creazione del legislatore italiano: discende direttamente dal diritto dell’Unione Europea. La direttiva 2001/42/CE (direttiva VAS) obbliga gli Stati membri a sottoporre a valutazione ambientale strategica i piani e i programmi che possono avere effetti significativi sull’ambiente. L’art. 3, par. 2, lett. a), include espressamente tra i piani soggetti a VAS quelli per la gestione dei rifiuti. La direttiva 85/337/CEE, ora rifusa nella direttiva 2011/92/UE, disciplina separatamente la VIA su singoli progetti. La separazione è strutturale, non formale: i due strumenti rispondono a oggetti e funzioni distinti, e la presenza dell’uno non esaurisce il perimetro dell’altro.
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha interpretato l’ambito di applicazione della direttiva VAS in senso estensivo, ma con un criterio preciso. Nella sentenza Inter-Environnement Bruxelles (C-567/10, 22 marzo 2012), la Corte ha chiarito che anche atti non espressamente qualificati come piani o programmi nell’ordinamento interno possono rientrare nell’ambito applicativo della direttiva, qualora siano idonei a produrre effetti significativi sull’ambiente. Il criterio rilevante non è la qualificazione formale dell’atto, ma la sua funzione: in particolare, se esso incide sul quadro di riferimento entro cui saranno adottate successive decisioni relative a progetti suscettibili di avere impatti ambientali.
Nella sentenza Terre wallonne (C-105/09 e C-110/09, 17 giugno 2010), la Corte ha precisato che la direttiva VAS si applica ai piani e programmi che “definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione futura di progetti”, quando le misure in essi contenute condizionano il rilascio delle relative autorizzazioni. Il criterio funzionale è dunque doppio: l’atto deve stabilire un quadro di riferimento, e tale quadro deve condizionare le successive autorizzazioni.
Questi principi impongono un’avvertenza metodologica che il parere n. 984/2025 e il riscontro ministeriale del MASE non hanno sviluppato. L’applicabilità della direttiva VAS non si determina sulla base della qualificazione interna dell’atto come autorizzazione o variante, ma sulla base della funzione che esso svolge nel sistema decisionale. Una variante urbanistica prodotta da un’autorizzazione che raddoppia la volumetria di una discarica e porta il perimetro dell’impianto a 40 metri dalle abitazioni non è un atto meramente esecutivo: è un atto che ridefinisce il quadro di riferimento territoriale dell’area, con effetti che la VAS eseguita sul piano regionale di gestione dei rifiuti non ha valutato, perché non poteva farlo a quel livello di dettaglio e con quella specificità localizzativa.
Va tuttavia precisato che il criterio europeo non porta automaticamente a concludere che ogni ampliamento di un impianto esistente richieda una VAS autonoma. La direttiva non impone una valutazione per ogni atto che incide sull’ambiente, ma per gli atti che stabiliscono un quadro di riferimento nuovo per future autorizzazioni, o che producono effetti significativi che il livello pianificatorio superiore non ha già valutato. Un ampliamento contenuto, che si inserisce pienamente nel perimetro già valutato dalla VAS del piano regionale e non modifica i rapporti di prossimità con gli insediamenti, potrebbe non raggiungere quella soglia. La giurisprudenza europea offre un criterio funzionale, non una regola automatica. Ciò che non è consentito è ignorare quel criterio, come hanno fatto tanto il Consiglio di Stato nel parere n. 984/2025 quanto il MASE nel riscontro all’interpello, ragionando come se il diritto UE non esistesse.
Il profilo ha conseguenze pratiche immediate. Un operatore o un’amministrazione che voglia contestare o difendere un provvedimento analogo dispone, accanto agli argomenti di diritto interno, di un parametro di legittimità autonomo: la direttiva 2001/42/CE e la giurisprudenza della Corte di Giustizia. Un giudice nazionale che omettesse di applicarli incorrerebbe in una violazione del diritto dell’Unione, con tutte le conseguenze che ne derivano sul piano della responsabilità dello Stato.

4. La VAS come valutazione di sistema
L’art. 11, comma 5, del d.lgs. 152/2006 precisa che i provvedimenti adottati senza la previa VAS, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge: si tratta quindi di una condizione di legittimità, non di una formalità. Il comma 12 dell’art. 6 introduce tuttavia un’eccezione: per le modifiche dei piani e dei programmi di pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, nonché per i provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l’effetto di variante — ferma restando l’applicazione della disciplina VIA — la valutazione ambientale strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole opere.
Quest’esonero nasce da una logica comprensibile: quando la legge dispone che un atto autorizzatorio produce automaticamente effetto di variante allo strumento urbanistico, potrebbe sembrare irragionevole imporre anche la VAS su quella variante, dato che l’opera è già stata valutata in sede di VIA. La norma evita duplicazioni e svolge una funzione acceleratoria.
Il problema è stabilire esattamente cosa essa escluda, e la risposta dipende dalla portata che si attribuisce al termine localizzazione.
La VAS serve, nel suo nucleo essenziale, a impedire che decisioni strategiche vengano assunte in modo frammentato, attraverso una serie di provvedimenti puntuali che, considerati singolarmente, sembrano ciascuno di portata limitata, ma che complessivamente modificano in modo significativo l’assetto del territorio. Questa funzione non viene meno per il solo fatto che il provvedimento autorizzatorio è formalmente riferito a un’opera singola: ciò che conta è se la variante urbanistica che ne deriva ha carattere tecnico-attuativo, e dunque rientra nell’esonero, o se esprime una nuova scelta pianificatoria che la VAS è chiamata a valutare preventivamente.

5. L’art. 6, comma 12, del d.lgs. 152/2006 e le varianti automatiche
L’art. 208 del d.lgs. 152/2006, che disciplina l’autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, stabilisce al comma 6 che il provvedimento autorizzatorio costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. Nelle ipotesi in cui l’autorizzazione integrata ambientale sia rilasciata per attività di smaltimento o recupero di rifiuti di cui all’articolo 6, comma 13, il successivo comma 14 prevede che essa costituisca anche autorizzazione alla realizzazione o modifica ai sensi dell’art. 208. Ne consegue che, in tali casi, l’AIA assume la funzione dell’autorizzazione unica e ne incorpora il relativo regime giuridico, ivi compreso l’effetto di variante urbanistica.
Il meccanismo della variante automatica è strutturato per accompagnare l’autorizzazione di un nuovo impianto: si decide di localizzare una discarica in un luogo che non ha la destinazione urbanistica adeguata, e il provvedimento autorizzatorio comporta la variazione della destinazione prevista dal piano regolatore senza necessità di attivare il procedimento ordinario. La logica è quella di una concentrazione procedimentale al servizio dell’interesse pubblico legato alla gestione dei rifiuti, come previsto dall’articolo 177, comma 2, del d.lgs. 152/2006.
Il Consiglio di Stato ha osservato che questa logica è coerente con l’esonero da VAS di cui al comma 12 solo quando la variante si limiti a tradurre spazialmente una scelta già compiuta a livello pianificatorio — ossia la localizzazione di un impianto nuovo in un sito specifico. In quel caso, la VAS già effettuata sul piano regionale di gestione dei rifiuti avrebbe valutato a livello strategico la necessità dell’impianto e i criteri generali di localizzazione; il provvedimento puntuale che attua quella strategia non richiederebbe una nuova VAS. Il ragionamento, tuttavia, non può essere assunto in termini assoluti. Esso presuppone che la variante puntuale si limiti ad attuare una scelta pianificatoria già sufficientemente definita, ma tale presupposto non ricorre sempre, specie nel settore dei rifiuti speciali, nel quale i piani regionali non individuano necessariamente fabbisogni puntuali né predeterminano la necessità di singoli impianti.
Diversamente, quando il procedimento riguarda l’ampliamento di un impianto già esistente, mancherebbero entrambi i presupposti logici dell’esonero. Da un lato, non si tratta di tradurre cartograficamente una scelta pianificatoria già assunta, perché la scelta di ampliare è essa stessa una scelta pianificatoria nuova. Dall’altro, nella lettura restrittiva del Consiglio di Stato, l’art. 208 riguarderebbe esclusivamente la prima autorizzazione dei nuovi impianti e non sarebbe applicabile agli ampliamenti.

6. Ampliamento e nuova localizzazione
Fin qui il ragionamento del Consiglio di Stato appare lineare. La domanda è se sia anche condivisibile e, soprattutto, applicabile in concreto. Per rispondere onestamente è necessario fare i conti con i precedenti in senso contrario, che esistono e che non possono essere liquidati con una distinzione fattuale non verificata.
Il TAR Lazio (sez. I quater, sent. n. 7045/2021) e il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sez. IV, sent. n. 4351/2022) si sono pronunciati sulla medesima questione in senso opposto. Il contenzioso riguardava il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale per l’ampliamento di un impianto di valorizzazione della raccolta differenziata con compostaggio aerobico nel Comune di Tarquinia, già autorizzato ex art. 208 dalla Provincia di Viterbo e dal Comune nel 2015. Il TAR ha dichiarato infondato il motivo relativo alla necessità di VAS, affermando che, trattandosi di un progetto per l’ampliamento di un impianto di recupero di rifiuti, lo stesso non doveva essere sottoposto a VAS né a verifica di assoggettabilità a VAS, quand’anche adottato in variante al PRG. Il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza di primo grado, ribadendo che l’AIA per l’ampliamento costituisce variante automatica allo strumento urbanistico ai sensi del combinato disposto degli artt. 6, comma 13 e 14, e 208 del d.lgs. 152/2006, e che tale variante è esonerata da VAS ai sensi del comma 12 dell’art. 6. Entrambe le sentenze sono passate in giudicato.
Sarebbe scorretto sostenere che queste pronunce riguardassero ampliamenti di portata contenuta, di diversa rilevanza rispetto al caso Cairo Montenotte. Il TAR e il Consiglio di Stato non hanno enunciato un principio limitato agli “ampliamenti contenuti”: hanno affermato un principio generale, applicabile all’ampliamento in quanto tale, senza distinguere in base all’entità dell’intervento. Non si dispone di dati comparativi puntuali sull’impianto di Tarquinia che consentano di affermare con sicurezza che la sua portata fosse significativamente inferiore a quella del caso in esame. La distinzione fattuale è quindi indimostrabile, e fondarvi la prevalenza del parere n. 984/2025 sui precedenti giurisdizionali sarebbe metodologicamente scorretto.
Il conflitto interpretativo è dunque reale, non stemperabile con distinzioni di fatto, e deve essere affrontato sul piano giuridico.
Sul piano del diritto interno, il parere n. 984/2025 e le sentenze Tarquinia si trovano su livelli diversi: il parere è un atto consultivo della Sezione Prima del Consiglio di Stato, le sentenze sono pronunce giurisdizionali passate in giudicato. In un sistema formalmente non fondato sul precedente vincolante, nessun atto prevale sull’altro in via automatica. Un giudice futuro sarà libero di seguire l’orientamento che ritiene più fondato, e non è affatto scontato che privilegi il parere consultivo rispetto alle sentenze.
Sul piano del diritto dell’Unione Europea, tuttavia, la situazione è diversa. Come si è visto nel paragrafo 3, la direttiva 2001/42/CE e la giurisprudenza della Corte di Giustizia impongono di valutare la funzione sostanziale dell’atto, non la sua qualificazione formale. Le sentenze Tarquinia non hanno svolto questo ragionamento: si sono limitate al diritto interno, senza interrogarsi se la variante prodotta dall’autorizzazione soddisfacesse o meno i criteri della direttiva VAS. Il parere n. 984/2025 ha la stessa lacuna, ma è orientato nella direzione che, applicando correttamente il diritto UE, sarebbe probabilmente quella giusta per i casi di ampliamento rilevante.
In altre parole: le sentenze Tarquinia potrebbero essere corrette per ampliamenti contenuti che non producono un nuovo quadro di riferimento pianificatorio; potrebbero essere vulnerabili per ampliamenti di grande portata come quello in esame, in cui la variante svolge una funzione pianificatoria che la direttiva 2001/42/CE assoggetta a VAS. Ma questa vulnerabilità non discende dal parere n. 984/2025 — che non ha sviluppato l’argomento europeo — bensì dall’applicazione diretta della direttiva e della giurisprudenza della Corte di Giustizia.
Ciò non equivale ad affermare che ogni ampliamento di impianto esistente richieda VAS. La distinzione tra localizzazione e ampliamento è giuridicamente fondata e concettualmente corretta: ma essa non è sufficiente da sola, perché deve essere integrata con il criterio funzionale europeo. La domanda non è soltanto “è un ampliamento o una localizzazione nuova?”, ma anche “l’ampliamento produce effetti tali da richiedere una valutazione di sistema che la VAS del piano di settore non ha già esaurito?”. 
Solo combinando le due domande si ottiene una risposta giuridicamente adeguata.
Il parere n. 984/2025 enuncia il criterio della localizzazione in termini astrattamente corretti, ma si ferma lì. Non dice quando un ampliamento produce effetti tali da richiedere una valutazione di sistema che la VAS del piano non ha esaurito. Non offre soglie dimensionali, non indica criteri funzionali, non distingue tra categorie di intervento. Il risultato è che un’amministrazione che oggi debba autorizzare l’ampliamento di un impianto esistente si trova in una posizione peggiore di quella in cui si trovava prima: non può più affidarsi all’automatismo che le sentenze Tarquinia avevano consolidato, ma non ha neanche uno strumento per sapere con ragionevole certezza quando la VAS è necessaria. 

7. La posizione del MASE: un interpello che non risponde
Il MASE, nel riscontro all’interpello, si limita a fare propria la posizione del Consiglio di Stato e a rimandare alle determinazioni e agli indirizzi interpretativi ivi formulati. Il che sarebbe anche apprezzabile, nell’ottica di non voler moltiplicare i danni. Ma si tratta di un comportamento discutibile nel metodo: un interpello ministeriale ai sensi dell’art. 3-septies del d.lgs. 152/2006 è uno strumento autonomo di produzione di certezza interpretativa. Utilizzarlo come mero canale di trasmissione di un parere già noto significa svuotarlo della sua funzione e lasciare le amministrazioni regionali esattamente nel punto in cui si trovavano prima di aver posto la domanda.
Restano alcune omissioni che pesano.
Il Ministero aveva in precedenza espresso — nella propria relazione istruttoria trasmessa al Consiglio di Stato — una posizione opposta, sostenendo l’inammissibilità del ricorso e la sua infondatezza nel merito. Il cambio di orientamento non è accompagnato da alcuna motivazione: non si spiega perché la lettura originaria fosse errata, non si analizzano le implicazioni del nuovo indirizzo per i procedimenti già in corso o futuri, non si affronta il contrasto con la giurisprudenza consolidata del TAR Lazio e del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.
La Regione Liguria aveva posto domande precise e operative: se il regime della variante automatica si applichi anche agli ampliamenti; dove si collochi la soglia che fa scattare l’obbligo di VAS. Il Ministero ha risposto con un rinvio che non risponde a nessuna delle due.
Il problema istituzionale è reale e produce conseguenze pratiche immediate. Sul piano applicativo, questo significa che una regione che oggi autorizzi l’ampliamento di una discarica senza preventivo esperimento della procedura di VAS, affidandosi al riscontro ministeriale come schermo di legittimità, non dispone di una copertura giuridica solida: il riscontro non ha affrontato il contrasto con le sentenze Tarquinia, non ha sviluppato il parametro europeo e non ha offerto alcun criterio per distinguere gli ampliamenti che richiedono VAS da quelli che ne sono esonerati. In sede di contenzioso, chi impugna il provvedimento avrà argomenti più strutturati di quanto il riscontro ministeriale consenta di contrastare. L’interpello è stato uno strumento usato male, e il costo di questo uso lo pagheranno le amministrazioni che vi si sono affidate.

8. Questioni aperte e necessità di intervento normativo
Tre nodi restano irrisolti, con diversa urgenza.
Il primo riguarda il valore del parere del Consiglio di Stato come fonte di indirizzo. Si tratta di un atto consultivo, non di una sentenza: il conflitto con le pronunce passate in giudicato è reale e non può essere risolto semplicemente affermando che il parere più recente è quello corretto. Ciò che il parere n. 984/2025 offre, al netto delle sue lacune sul piano del diritto UE, è un’interpretazione dell’art. 6, comma 12, che appare sistematicamente più coerente con la ratio dell’esonero da VAS. Un’amministrazione che oggi intenda autorizzare l’ampliamento di un impianto senza VAS non potrà invocare le sentenze Tarquinia come copertura sufficiente per i casi di portata rilevante: dovrà fare i conti con la direttiva 2001/42/CE e con la giurisprudenza della Corte di Giustizia, parametri che quelle sentenze non hanno applicato.
Il secondo nodo riguarda il rapporto tra l’art. 208 e gli ampliamenti. Se si accetta la lettura restrittiva del Consiglio di Stato, secondo cui ai fini dell’esonero da VAS l’art. 208 rileva solo in relazione alla localizzazione di nuovi impianti, il ragionamento può essere spinto fino alle sue conseguenze estreme. In tale prospettiva, gli ampliamenti verrebbero a collocarsi al di fuori del perimetro applicativo della disposizione, con l’effetto di rendere quantomeno dubbia anche l’operatività del meccanismo di variante automatica allo strumento urbanistico. Ne deriverebbe che, proprio nei casi in cui l’impatto territoriale è più rilevante, la variante non sarebbe più “assorbita” nel procedimento autorizzatorio, ma dovrebbe essere approvata secondo le forme ordinarie. Una conclusione di questo tipo entra tuttavia in tensione con la logica stessa del procedimento unico, che è costruito per concentrare in un’unica sede decisionale anche le valutazioni urbanistiche.
Il terzo nodo, il più strutturale, riguarda la compatibilità tra l’obbligo di VAS preventiva e la logica del PAUR. L’art. 27-bis del d.lgs. 152/2006 è stato introdotto con l’obiettivo di concentrare in un unico procedimento tutte le valutazioni necessarie — VIA, AIA, autorizzazioni paesaggistiche, conformità urbanistica — superando la frammentazione e la sequenzialità dei procedimenti. Se si afferma che per gli ampliamenti rilevanti è necessaria anche una previa VAS sulla variante urbanistica, questa VAS deve necessariamente collocarsi a monte del procedimento autorizzatorio, reintroducendo una scansione procedimentale in due tempi: prima la valutazione strategica, poi il PAUR. Non è un argomento per escludere la VAS quando essa sia effettivamente prescritta — la legittimità non si misura sulle esigenze di celerità del procedimento — ma è un indice della difficoltà del sistema nel tenere insieme strumenti costruiti in momenti diversi e secondo logiche non perfettamente compatibili.
Finché queste tensioni resteranno irrisolte, il problema identificato in apertura non troverà risposta. Ciò che servirebbe — e che né il parere n. 984/2025 né il riscontro ministeriale hanno fornito — è un criterio operativo che permetta di distinguere gli ampliamenti soggetti a VAS da quelli esonerati. Non è necessario che il criterio sia rigido: è necessario che esista. In sua assenza, il parere n. 984/2025 resterà quello che è oggi — un indirizzo astrattamente corretto e concretamente inutilizzabile — e la risposta del MASE all’interpello della Regione Liguria resterà quello che è: un rinvio autorevole, ma non una soluzione.