Cass. Sez. III n. 17863 del 9 maggio 2011 (CC 16 mar. 2011)
Pres. Ferrua  Est.Gentile Ric. P.M. in proc. F.R.
Rifiuti. Sansa di oliva disoleata

Costituisce rifiuto e non sottoprodotto, anche a seguito delle modifiche introdotte alla disciplina sui rifiuti dal D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, la sansa di oliva disoleata non utilizzata direttamente dal produttore, ma soggetta a trasformazione preliminare al fine dell'utilizzo quale combustibile. (Fattispecie relativa al sequestro preventivo di un sito di stoccaggio).

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 16/03/2011
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - N. 580
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - N. 34684/2010
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PM presso il Tribunale di Gorizia;
Avverso Ordinanza Tribunale di Gorizia, emessa il 23/05/08;
nei confronti di:
F.R. , nato il 27/11/1960;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Mario Gentile;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. FRATICELLI Mario che ha concluso per Annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
Udito il difensore Avv. Donolato Francesco, difensore di fiducia di F.R. .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale del riesame di Gorizia, con ordinanza emessa il 23/05/08 - provvedendo sull'appello, ex art. 322 bis c.p.p., proposto nell'interesse di F.R. , quale rappresentante legale della C. srl, avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale di Gorizia, in data 26/04/08, con la quale veniva respinta la richiesta di revoca del sequestro preventivo disposto con decreto in data 11/03/08 - accoglieva il gravame, disponendo la restituzione dei beni in sequestro alla C. srl. Il PM presso il Tribunale di Gorizia proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge, ex art. 606 c.p.p., lett. b).
In particolare il PM esponeva che la sansa disoleata - prodotto in ordine al quale la C. srl gestiva un sito di stoccaggio - non costituiva un sottoprodotto, bensì un rifiuto, per la cui gestione occorreva la prescritta autorizzazione.
Tanto dedotto, il PM ricorrente chiedeva l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
La difesa di F.R. , con memoria in data 10/03/011, chiedeva l'inammissibilità del ricorso del PM.
Il PG della Cassazione, nell'udienza camerale del 16/03/011, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso del PM è fondato.
Il Gip del Tribunale di Gorizia, con decreto in data 11/03/08, disponeva il sequestro preventivo dei locali della C. srl (ubicati come in atti) di cui F.R. era rappresentante legale; il tutto in relazione al reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, trattandosi di deposito incontrollato di rifiuti, costituiti da sansa disoleata.
Il Gip con ordinanza, in data 26/04/08, rigettava la richiesta di revoca del sequestro preventivo de quo.
Il Tribunale di Gorizia - provvedendo sull'appello ex art. 322 bis c.p.p. proposto da F.R. nella qualità - accoglieva il gravame, disponendo il dissequestro di tutti i beni in esame. Il PM proponeva l'attuale ricorso per Cassazione.
Tanto premesso sui termini essenziali della vicenda in esame, si rileva che la decisione del Tribunale di Treviso è errata in diritto.
Al riguardo va ribadito ed affermato che - diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale di Gorizia - la sansa disoleata costituisce rifiuto e non sottoprodotto; il tutto come si ricava dalla disciplina di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 183, lett. p), ora art. 184 bis come introdotto dalla modifica legislativa di cui al D.Lgs. n. 205 del 2010, art. 12.
Invero, la sansa disoleata - allo stato degli atti - non era utilizzata direttamente dal produttore, ma era soggetta a trasformazione preliminare al fine di essere utilizzata quale combustibile con conseguente esclusione della nozione di sottoprodotto Giurisprudenza di legittimità consolidata: Cass. Sez. 3^ Sent. n. 13754 del 04/04/07, rv 236349; Cass. Sez. 3^ Sent. n. 773 dell'11/01/010, rv 245900.
Va annullata, pertanto, l'ordinanza del Tribunale di Gorizia in data 23/05/08, con rinvio a detto Ufficio Giudiziario per un nuovo esame. P.Q.M.
LA CORTE
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Gorizia per un nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 16 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2011