Cass. Sez. III n. 12108 del 19 marzo 2009 (CC 18 nov. 2008)
Pres. De Maio Est. Franco Ric. Apicella.
Rifiuti. Sequestro del veicolo
In tema di gestione dei rifiuti, nel caso di sequestro di un veicolo adibito a stoccaggio illecito di proprietà di una società, è illegittimo il diniego di restituzione in favore del legale rappresentante di quest\'ultima motivato dalla qualità di socio dell\'imputato che lo aveva utilizzato per compiere l\'attività illecita, salvo che non risulti che tale attività sia stata posta in essere dagli organi rappresentativi della società ovvero che a carico di questi ultimi sia ravvisabile la violazione di un obbligo di diligenza che abbia reso possibile l\'uso illecito del veicolo da parte del socio.
Pres. De Maio Est. Franco Ric. Apicella.
Rifiuti. Sequestro del veicolo
In tema di gestione dei rifiuti, nel caso di sequestro di un veicolo adibito a stoccaggio illecito di proprietà di una società, è illegittimo il diniego di restituzione in favore del legale rappresentante di quest\'ultima motivato dalla qualità di socio dell\'imputato che lo aveva utilizzato per compiere l\'attività illecita, salvo che non risulti che tale attività sia stata posta in essere dagli organi rappresentativi della società ovvero che a carico di questi ultimi sia ravvisabile la violazione di un obbligo di diligenza che abbia reso possibile l\'uso illecito del veicolo da parte del socio.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 18/11/2008
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 1268
Dott. FRANCO Amedeo - est. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 15004/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
APICELLA Anna, quale legale rappresentante della s.r.l. Da.Fer.;
avverso l\'ordinanza emessa il 21 febbraio 2008 dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Nocera Inferiore;
udita nella udienza in Camera di consiglio del 18 novembre 2008 la relazione fatta dal Consigliere Dott. Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GERACI Vincenzo, che ha concluso per
l\'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Apicella Anna, quale legale rappresentante della s.r.l. Da.Fer., terza interessata, propose opposizione avverso il Decreto Pubblico Ministero del 24 gennaio 2008, che aveva rigettato l\'istanza di dissequestro di un autocarro di proprietà della società sottoposto a sequestro probatorio nell\'ambito di un procedimento per i reati di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 256 e 259, perché trovato carico di ferrame e quindi utilizzato per il trasporto di rifiuti. A fondamento della richiesta di dissequestro era stato dedotto che l\'automezzo si trovava in rapporto del tutto occasionale con i reati contestati.
Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Nocera Inferiore, con ordinanza del 21 febbraio 2008, respinse l\'opposizione, osservando che non poteva dissequestrarsi il veicolo in favore della società Da.Fer. perché della stessa era socio uno degli imputati, Esposito Davide, che aveva utilizzato il mezzo per compiere illecita attività di stoccaggio di rifiuti, il che era sufficiente a giustificare la confisca obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 289, comma 2.
L\'Apicella propone ricorso per cassazione deducendo:
1) violazione del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 259 e art. 240 c.p., e vizio di motivazione. Osserva che la confisca obbligatoria può avere ad oggetto solo il mezzo di trasporto utilizzato per la commissione del reato, mentre nella specie risulta che l\'autocarro non era stato utilizzato per trasportare i rifiuti ma come sito per il temporaneo stoccaggio degli stessi.
2) violazione dell\'art. 262 cod. proc. pen. e dell\'art. 240 cod. pen.. Osserva che l\'automezzo andava restituito sia perché con lo smaltimento dei rifiuti non era più necessario mantenere il vincolo a fine di prova, sia perché lo stesso era di proprietà di persona estranea al reato, non rilevandola qualità di socio della società di uno degli indagati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il secondo, ed assorbente, motivo è fondato sotto diversi profili. Innanzitutto, invero, la ricorrente aveva eccepito che non era più necessario mantenere il vincolo a fini di prova. Il Gip ha totalmente omesso di rispondere a tale eccezione e di indicare le esigenze probatorie che giustificavano il permanere del sequestro probatorio, ma si è limitato ad affermare che la possibilità di restituzione era preclusa perché era prevista la confisca obbligatoria del mezzo ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 259, comma 2, e perché della s.r.l. Da.Fer. era socio uno degli imputati (Esposito Davide) il quale aveva utilizzato il mezzo per compiere illecita attività di stoccaggio di rifiuti.
Sennonché va osservato che finalizzato alla confisca delle cose è il sequestro preventivo, e non il sequestro probatorio, il quale trova giustificazione soltanto nella sussistenza di esigenze di natura probatoria.
In ogni caso, è erroneo l\'assunto che il veicolo non poteva essere restituito all\'avente diritto perché era soggetto a confisca obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 289, comma 2.
E difatti, la giurisprudenza di questa Corte ha, anche recentemente, affermato il principio che "Il divieto di restituzione delle cose sottoposte a sequestro, stabilito dall\'art. 324 c.p.p., comma 7, per i casi in cui trattisi di cose per le quali sia prevista la confisca obbligatoria ai sensi dell\'art. 240 c.p., comma 2, non riguarda le ipotesi in cui l\'obbligo di confisca sorga soltanto a seguito della pronuncia di una sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta (principio affermato, nella specie, con riguardo al sequestro di un\'area adibita a discarica abusiva di rifiuti, disposto in relazione all\'ipotesi di reato di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 256, comma 1)" (Sez. 3, 7 novembre 2007, Mazzotta, m. 238287).
Questo principio, del resto, è stato in precedenza più volte affermato anche in relazione a fattispecie diverse: - È illegittima l\'equiparazione del caso di confisca obbligatoria previsto dall\'art. 301, comma 1, della legge doganale (D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43) ai casi di confisca parimenti obbligatoria, indicati nell\'art. 240 c.p.p., comma 2, ricorrendo i quali, ai sensi dell\'art. 324 c.p.p., comma 7, va mantenuto il sequestro ("recte": la revoca del sequestro non può essere disposta). Infatti, tale equiparazione non può ritenersi consentita, perché la disposizione processuale, ponendo eccezioni alla revocabilità del sequestro, che è una regola generale, non è suscettibile di interpretazione estensiva (art. 14 preleggi), ne\' è dato individuare una sicura "ratio" o "intentio legis" a conforto dell\'equiparazione stessa (Sez. 3, 30 gennaio 1995, Schiena, m. 201562); - In tema di riesame del decreto di sequestro preventivo il divieto di revoca, previsto dall\'art. 324 c.p.p., comma 7, riguarda solo i casi di confisca obbligatoria previsti dall\'art. 240 c.p., comma 2, cui non può essere equiparato quello previsto dalla L. 7 agosto 1992, n. 356, art. 12 sexies, sia perché non si coglie una sicura "ratio" a favore dell\'equiparazione sia perché in materia il legislatore, quando ha voluto (art. 321 cod. pen.), ha nominato la confisca obbligatoria senza restrittivi riferimenti all\'art. 240 c.p., comma 2 (Sez. 4, 22 maggio 1998, Toracica, m. 210989); - "Nel procedimento di riesame delle misure cautelari reali, il divieto assoluto di revoca del sequestro previsto dall\'art. 324 c.p.p., comma 7 nei casi di confisca obbligatoria di cui all\'art. 240 c.p., comma 2, non può essere esteso automaticamente al sequestro degli oggetti destinati al gioco d\'azzardo, in quanto tali beni, in forza dell\'art. 722 c.p., sono soggetti a confisca obbligatoria solo con la sentenza di condanna, non anche in caso di proscioglimento o di estinzione del reato" (Sez. 3, 11 gennaio 2005, Gazziero, m. 230868).
D\'altra parte è anche erronea (oltre che del tutto immotivata) l\'affermazione secondo cui la ricorrente società Da.Fer. s.r.l., proprietaria del veicolo, non si sarebbe potuta considerare soggetto estraneo al reato per la ragione che di essa era socio uno degli imputati che aveva utilizzato l\'autocarro. E difatti - a parte il fatto che si sarebbe comunque dovuto eventualmente disporre un sequestro preventivo finalizzato alla futura confisca - non è stato nemmeno ipotizzato che l\'attività illecita sia stata posta in essere da organi rappresentativi della società (cfr. Sez. 3, 7 ottobre 2004, Vangi, m. 230469) o che a carico dei rappresentanti della società stessa sia ravvisabile la violazione di obblighi di diligenza da cui sia derivata la possibilità di un uso illecito del veicolo (cfr. Sez. 3, 24 giugno 2004, Datola, m. 229010). L\'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio al tribunale di Nocera Inferiore per nuovo giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Annulla l\'ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Nocera Inferiore.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 18 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2009
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 18/11/2008
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 1268
Dott. FRANCO Amedeo - est. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 15004/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
APICELLA Anna, quale legale rappresentante della s.r.l. Da.Fer.;
avverso l\'ordinanza emessa il 21 febbraio 2008 dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Nocera Inferiore;
udita nella udienza in Camera di consiglio del 18 novembre 2008 la relazione fatta dal Consigliere Dott. Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GERACI Vincenzo, che ha concluso per
l\'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Apicella Anna, quale legale rappresentante della s.r.l. Da.Fer., terza interessata, propose opposizione avverso il Decreto Pubblico Ministero del 24 gennaio 2008, che aveva rigettato l\'istanza di dissequestro di un autocarro di proprietà della società sottoposto a sequestro probatorio nell\'ambito di un procedimento per i reati di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 256 e 259, perché trovato carico di ferrame e quindi utilizzato per il trasporto di rifiuti. A fondamento della richiesta di dissequestro era stato dedotto che l\'automezzo si trovava in rapporto del tutto occasionale con i reati contestati.
Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Nocera Inferiore, con ordinanza del 21 febbraio 2008, respinse l\'opposizione, osservando che non poteva dissequestrarsi il veicolo in favore della società Da.Fer. perché della stessa era socio uno degli imputati, Esposito Davide, che aveva utilizzato il mezzo per compiere illecita attività di stoccaggio di rifiuti, il che era sufficiente a giustificare la confisca obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 289, comma 2.
L\'Apicella propone ricorso per cassazione deducendo:
1) violazione del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 259 e art. 240 c.p., e vizio di motivazione. Osserva che la confisca obbligatoria può avere ad oggetto solo il mezzo di trasporto utilizzato per la commissione del reato, mentre nella specie risulta che l\'autocarro non era stato utilizzato per trasportare i rifiuti ma come sito per il temporaneo stoccaggio degli stessi.
2) violazione dell\'art. 262 cod. proc. pen. e dell\'art. 240 cod. pen.. Osserva che l\'automezzo andava restituito sia perché con lo smaltimento dei rifiuti non era più necessario mantenere il vincolo a fine di prova, sia perché lo stesso era di proprietà di persona estranea al reato, non rilevandola qualità di socio della società di uno degli indagati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il secondo, ed assorbente, motivo è fondato sotto diversi profili. Innanzitutto, invero, la ricorrente aveva eccepito che non era più necessario mantenere il vincolo a fini di prova. Il Gip ha totalmente omesso di rispondere a tale eccezione e di indicare le esigenze probatorie che giustificavano il permanere del sequestro probatorio, ma si è limitato ad affermare che la possibilità di restituzione era preclusa perché era prevista la confisca obbligatoria del mezzo ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 259, comma 2, e perché della s.r.l. Da.Fer. era socio uno degli imputati (Esposito Davide) il quale aveva utilizzato il mezzo per compiere illecita attività di stoccaggio di rifiuti.
Sennonché va osservato che finalizzato alla confisca delle cose è il sequestro preventivo, e non il sequestro probatorio, il quale trova giustificazione soltanto nella sussistenza di esigenze di natura probatoria.
In ogni caso, è erroneo l\'assunto che il veicolo non poteva essere restituito all\'avente diritto perché era soggetto a confisca obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 289, comma 2.
E difatti, la giurisprudenza di questa Corte ha, anche recentemente, affermato il principio che "Il divieto di restituzione delle cose sottoposte a sequestro, stabilito dall\'art. 324 c.p.p., comma 7, per i casi in cui trattisi di cose per le quali sia prevista la confisca obbligatoria ai sensi dell\'art. 240 c.p., comma 2, non riguarda le ipotesi in cui l\'obbligo di confisca sorga soltanto a seguito della pronuncia di una sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta (principio affermato, nella specie, con riguardo al sequestro di un\'area adibita a discarica abusiva di rifiuti, disposto in relazione all\'ipotesi di reato di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 256, comma 1)" (Sez. 3, 7 novembre 2007, Mazzotta, m. 238287).
Questo principio, del resto, è stato in precedenza più volte affermato anche in relazione a fattispecie diverse: - È illegittima l\'equiparazione del caso di confisca obbligatoria previsto dall\'art. 301, comma 1, della legge doganale (D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43) ai casi di confisca parimenti obbligatoria, indicati nell\'art. 240 c.p.p., comma 2, ricorrendo i quali, ai sensi dell\'art. 324 c.p.p., comma 7, va mantenuto il sequestro ("recte": la revoca del sequestro non può essere disposta). Infatti, tale equiparazione non può ritenersi consentita, perché la disposizione processuale, ponendo eccezioni alla revocabilità del sequestro, che è una regola generale, non è suscettibile di interpretazione estensiva (art. 14 preleggi), ne\' è dato individuare una sicura "ratio" o "intentio legis" a conforto dell\'equiparazione stessa (Sez. 3, 30 gennaio 1995, Schiena, m. 201562); - In tema di riesame del decreto di sequestro preventivo il divieto di revoca, previsto dall\'art. 324 c.p.p., comma 7, riguarda solo i casi di confisca obbligatoria previsti dall\'art. 240 c.p., comma 2, cui non può essere equiparato quello previsto dalla L. 7 agosto 1992, n. 356, art. 12 sexies, sia perché non si coglie una sicura "ratio" a favore dell\'equiparazione sia perché in materia il legislatore, quando ha voluto (art. 321 cod. pen.), ha nominato la confisca obbligatoria senza restrittivi riferimenti all\'art. 240 c.p., comma 2 (Sez. 4, 22 maggio 1998, Toracica, m. 210989); - "Nel procedimento di riesame delle misure cautelari reali, il divieto assoluto di revoca del sequestro previsto dall\'art. 324 c.p.p., comma 7 nei casi di confisca obbligatoria di cui all\'art. 240 c.p., comma 2, non può essere esteso automaticamente al sequestro degli oggetti destinati al gioco d\'azzardo, in quanto tali beni, in forza dell\'art. 722 c.p., sono soggetti a confisca obbligatoria solo con la sentenza di condanna, non anche in caso di proscioglimento o di estinzione del reato" (Sez. 3, 11 gennaio 2005, Gazziero, m. 230868).
D\'altra parte è anche erronea (oltre che del tutto immotivata) l\'affermazione secondo cui la ricorrente società Da.Fer. s.r.l., proprietaria del veicolo, non si sarebbe potuta considerare soggetto estraneo al reato per la ragione che di essa era socio uno degli imputati che aveva utilizzato l\'autocarro. E difatti - a parte il fatto che si sarebbe comunque dovuto eventualmente disporre un sequestro preventivo finalizzato alla futura confisca - non è stato nemmeno ipotizzato che l\'attività illecita sia stata posta in essere da organi rappresentativi della società (cfr. Sez. 3, 7 ottobre 2004, Vangi, m. 230469) o che a carico dei rappresentanti della società stessa sia ravvisabile la violazione di obblighi di diligenza da cui sia derivata la possibilità di un uso illecito del veicolo (cfr. Sez. 3, 24 giugno 2004, Datola, m. 229010). L\'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio al tribunale di Nocera Inferiore per nuovo giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Annulla l\'ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Nocera Inferiore.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 18 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2009