SEZ. 3 SENT. 31003 DEL 17/09/2002 (UD.10/07/2002) RV. 222421
PRES. Papadia U REL. Onorato P COD.PAR.392
IMP. P.M. in proc. Viti M ed altro PM. (Conf.) Izzo G
614001 SANITA' PUBBLICA - IN GENERE - Ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti - Reato di cui all'art. 50, comma 2, D.L.G. n. 22 del 1977 - Omessa ottemperanza all'ordinanza - Responsabili - Individuazione - Fondamento.
D. LG. DEL 5/2/1997 NUM. 22 ART. 14
D. LG. DEL 5/2/1997 NUM. 22 ART. 50

 

In tema di smaltimento dei rifiuti, la sanzione di cui all'art. 50, comma secondo, del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, per violazione dell'ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti e di ripristino dello stato dei luoghi, va applicata a chiunque non ottemperi a tale ordinanza e che sia stato nella stessa individuato quale responsabile dell'abbandono dei rifiuti o proprietario del terreno, indipendentemente dalla effettivita' di tale qualifica. Compete in tal caso ai soggetti interessati, al fine di evitare di
rendersi responsabili dell'inottemperanza in questione, l'ottenimento dell'annullamento del provvedimento sindacale o la dimostrazione in sede penale dell'assenza della ritenuta condizione soggettiva onde determinare la disapplicazione dell'atto da parte del giudice ordinario.
VEDI 200001783 216585
VEDI 200120930 219012