Consiglio di Stato Sez. II n. 6935 del 11 novembre 2020
Rifiuti.Discarica e obblighi di corretta gestione

Nell’ipotesi in cui una discarica non sia più attiva ma non sia stata ancora definitivamente chiusa, permangono in capo al titolare dell’autorizzazione gli obblighi relativi alla corretta gestione dell’impianto e quindi al rispetto non solo delle prescrizioni dell’autorizzazione ma di tutta la normativa ambientale in materia di rifiuti, scarichi, acque ed emissioni nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere funzionali ed impiantistiche della discarica


Pubblicato il 11/11/2020

N. 06935/2020REG.PROV.COLL.

N. 02543/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2543 del 2012, proposto dalla società
CO.BE.MA. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Isabella Loiodice, con domicilio eletto presso l’avv. Loiodice & Partners Studio Legale Associato in Roma, via Ombrone, 12/B;

contro

la Provincia di Bari ora Città Metropolitana di Bari, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Francesco Monaco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Regione Puglia, ARPA Puglia non costituite in giudizio;

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) n. 1382/2011, resa tra le parti, concernente progetto di adeguamento impianto di scarico rifiuti e per il risarcimento dei danni


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Bari e, successivamente, della Città Metropolitana di Bari;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista l’istanza di passaggio in decisione senza discussione presentata dalla Città metropolitana di Bari;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 settembre 2020 il Cons. Cecilia Altavista, nessuno comparso per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

La giunta provinciale di Bari con delibera n. 1624 del 25 luglio 1995 approvava il progetto presentato dalla CO.BE.MA S.r.l di una discarica di II categoria tipo B per rifiuti speciali non tossici e nocivi nell’agro di Canosa di Puglia.

Con la delibera della giunta provinciale n. 1625 in pari data la CO.BE.MA è stata autorizzata all’esercizio per la durata di 5 anni per 100 tonnellate al giorno con un quantitativo massimo di smaltimento di rifiuti pari a 200.000 metri cubi al lordo della cubatura dello strato di argilla da realizzarsi ad esaurimento della cubatura medesima.

Successivamente, con determina n. 26 del 2 settembre 2002, la Provincia di Bari, Servizio Rifiuti procedeva al rinnovo dell’autorizzazione per ulteriori due anni al fine di permettere lo smaltimento dei rifiuti fino al completamento della volumetria precedentemente autorizzata, richiedendo, al contempo, una polizza fideiussoria di euro 200.000.

Il 27 marzo 2003 entrava in vigore il d.lgs. 13 marzo 2003, n. 36, che prevedeva una nuova disciplina per la gestione delle discariche, prevedendo per quelle già autorizzate una disciplina transitoria, che consentiva la prosecuzione dell’attività con la presentazione di un piano di adeguamento alle nuove diposizioni entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto (art. 17).

Pertanto, il 24 settembre 2003, la CO.BE.MA presentava il piano di adeguamento della discarica, ai sensi dell’art 17 del detto decreto legislativo.

In mancanza dell’approvazione del piano di adeguamento, non avendo ancora terminato la volumetria di rifiuti smaltibile in base al precedente titolo autorizzatorio, il 7 luglio 2004, la società CO.BE.MA richiedeva alla Provincia una proroga dell’autorizzazione, che veniva rilasciata il 30 settembre 2004, per sessanta giorni e con una garanzia finanziaria di un milione di euro.

Tale proroga è stata impugnata dalla CO.BE.MA con ricorso al Tribunale Amministrativo regionale della Puglia, sede di Bari, lamentando la esiguità del periodo di proroga e l’eccessiva onerosità della garanzia richiesta.

La Provincia quindi revocava l’atto impugnato e rilasciava un nuovo provvedimento di proroga il 16 novembre 2004 che fissava il termine di chiusura al 16 luglio 2005, riducendo la cauzione a 200 mila euro.

Successivamente, la società comunicava che avrebbe cessato l’attività di smaltimento al 30 aprile 2005.

La Provincia con la nota del 4 marzo 2005 prendeva atto della cessazione delle attività alla data del 30 aprile 2005, facendo riferimento alla prosecuzione delle attività di chiusura della discarica finalizzata al ripristino ambientale in base al progetto originariamente autorizzato.

Con determina dirigenziale n. 54 del 29 aprile 2005 approvava il piano di adeguamento prevedendo obblighi a carico della società per le fasi di chiusura e post operativa della discarica.

Avverso tale provvedimento è stato proposto ricorso al Tribunale Amministrativo regionale della Puglia, sede di Bari, formulando censure di violazione dell’art. 17 del d.lgs. 36/2003, eccesso di potere, ingiustizia manifesta, contraddittorietà e perplessità, difetto di motivazione, illogicità, violazione del principio di affidamento, di proporzionalità, dei principi in materia di buona amministrazione, travisamento dei presupposti sostenendo che il piano imponesse misure più onerose di quelle prescritte dalla originaria autorizzazione e dal successivo rinnovo; che avrebbe dovuto essere, quindi, approvato tempestivamente; che comunque la CO.BE.MA. aveva cessato l’ attività al 30 aprile 2005 e, quindi, il piano non era comunque applicabile; che l’Amministrazione aveva in precedenti atti fatto riferimento al progetto precedentemente approvato e non avrebbe potuto imporre oneri maggiori solo al momento di cessazione dell’attività; è stata proposta anche la domanda di risarcimento del danno.

Il giudice di primo grado ha respinto il ricorso, ritenendo che il d.lgs. n. 36/2003 abbia compreso nell’obbligo di adeguamento anche le discariche in avanzata fase di coltivazione al momento dell’entrata in vigore della nuova normativa e, dunque, anche la discarica in questione e affermando comunque la genericità delle censure non essendo specificato nel ricorso quali prescrizioni fossero più onerose per la CO.BE.MA.

Con il presente appello sono stati riproposti in sostanza i motivi del ricorso di primo grado, contestando le argomentazioni del giudice di prime cure, con riferimento alla genericità delle censure per la mancata specificazione della onerosità delle prescrizioni del piano di adeguamento.

Inoltre, sotto i vari profili di violazione dell’art. 17 del d.lgs n. 36 del 2003 ed eccesso di potere per ingiustizia manifesta, difetto ed errore nei presupposti, illogicità, travisamento, contraddittorietà, perplessità, violazione dell’affidamento si è sostenuto che il piano di adeguamento approvato solo il 29 aprile 2005, giorno prima della cessazione della discarica, non avrebbe potuto imporre prescrizioni, essendo ormai l’ attività della discarica in questione regolata dalle precedenti autorizzazioni e da ultimo dalla proroga del 16 novembre 2004; il piano di adeguamento di cui all’art. 17 del d.lgs. n. 36 del 2003 riguarderebbe solo discariche in atto, mentre nel caso di specie sarebbe stato approvato il piano per una discarica che ha cessato l’attività comunque prima del 16 luglio 2005, data prevista dall’art. 17 del d.lgs. n. 36 del 2003 per la prosecuzione dell’attività delle vecchie discariche; ciò anche in contrasto con le precedenti determinazioni della stessa Provincia che il 16 novembre2004 aveva prorogato la precedente autorizzazione e con nota del 4 marzo 2005 aveva preso atto della cessazione dell’attività facendo riferimento per la fase di chiusura e ripristino la originaria autorizzazione; in ogni caso, la Provincia avrebbe dovuto approvare il piano di adeguamento tempestivamente mentre la discarica era in attività, è stata riproposta genericamente la domanda di risarcimento danni cagionato per non avere potuto programmare per tempo il prezzo dello smaltimento.

Si è costituita la Provincia di Bari con atto di mero stile.

Il 4 marzo 2020 si è costituita la Città Metropolitana di Bari, subentrata alla Provincia, con memoria in cui ha eccepito la inammissibilità dell’appello per genericità dei motivi, trattandosi della mera riproposizione dei motivi di primo grado; ne ha comunque contestato la fondatezza; ha poi dedotto che è tuttora in corso una procedura di infrazione avviata nel 2012 dalla Commissione europea per il mancato adeguamento alla normativa comunitaria attuata con il d.lgs. 36 del 2003 di 44 discariche, tra cui quella oggetto del presente giudizio.

All’udienza pubblica del 7 aprile 2020 è stato disposto rinvio ai sensi dell'art. 84 comma 2 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18.

Il 28 settembre 2020, la difesa della Città Metropolitana ha presentato istanza per il passaggio in decisione senza discussione orale.

All’udienza pubblica del 29 settembre 2020 l’appello è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

In via preliminare ritiene il Collegio la infondatezza della eccezione di inammissibilità dell’appello per genericità dei motivi proposta dalla difesa della Città metropolitana, in relazione ai consolidati orientamenti giurisprudenziali, per cui - se il principio di specificità dei motivi di impugnazione, posto dall’ art. 101, comma 1, c.p.a., impone che sia rivolta una critica puntuale alle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata, non essendo sufficiente la mera riproposizione dei motivi contenuti nel ricorso introduttivo - peraltro l’appello è, comunque, da ritenersi ammissibile se dallo stesso sia possibile desumere quali siano le argomentazioni fatte valere da chi ha proposto l’impugnazione in contrapposizione a quelle evincibili dalla sentenza impugnata. Pur se i vizi non risultano scanditi in specifici ordini di censure, è, quindi, sufficiente che sia rivolta una diretta critica alle argomentazioni svolte dalla sentenza impugnata (cfr. di recente Consiglio di Stato Sez. VI, 3 febbraio 2020, n. 857; Sez. II, 12 maggio 2020, n. 3430).

L’appello al Consiglio di Stato, alla luce del combinato disposto degli artt. 38 e 40, comma 1, lett. d) c.p.a., non deve essere limitato a una generica riproposizione dei motivi di ricorso disattesi dal giudice di primo grado, ma deve contenere una critica ai capi della sentenza appellati; a tal fine, non è richiesto l'impiego di formule sacramentali, mentre si esige l’onere specifico, a carico dell'appellante, di formulare una critica puntuale della motivazione della sentenza appellata in modo che il giudice di appello sia posto nella condizioni di comprendere con chiarezza i principi, le norme e le ragioni per cui il primo giudice avrebbe dovuto decidere diversamente (Cons. Stato Sez. VI, 20 agosto 2019, n. 5761; Sez. IV, 28 giugno 2018, n. 3980).

Applicando tali coordinate giurisprudenziali al caso di specie, si deve ritenere che l’appello proposto, anche se in parte riproduttivo delle argomentazioni del primo grado e con vari motivi contenenti analoghe argomentazioni, abbia comunque introdotto critiche alle affermazioni della sentenza impugnata e debba, quindi, sotto tale profilo ritenersi ammissibile.

Con i vari motivi di appello si lamenta che la Provincia di Bari abbia approvato il piano di adeguamento il giorno prima della chiusura della discarica, mentre gli obblighi di adeguamento previsti dal d.lgs. n. 36 del 2003 sarebbero stati applicabili solo alle discariche in attività e non a quelle per cui l’attività sarebbe cessata prima del 16 luglio 2005; inoltre, ciò in contrasto con precedenti atti della stessa Provincia quali la proroga rilasciata il 16 novembre 2004 e la nota del 4 marzo 2005; la Provincia avrebbe approvato il piano tardivamente in violazione del principio di affidamento.

I motivi sono infondati.

Il d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, indicava- nel testo allora vigente- all’art.1, le finalità di stabilire “requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, misure, procedure e orientamenti tesi a prevenire o a ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente, in particolare l'inquinamento delle acque superficiali, delle acque sotterranee, del suolo e dell'atmosfera, e sull'ambiente globale, compreso l'effetto serra, nonché i rischi per la salute umana risultanti dalle discariche di rifiuti, durante l'intero ciclo di vita della discarica.”.

Tra le definizioni contenute all’art. 2 del decreto, al comma 1 lettera o), era definito «gestore» “il soggetto responsabile di una qualsiasi delle fasi di gestione di una discarica, che vanno dalla realizzazione e gestione della discarica fino al termine della gestione post-operativa compresa; tale soggetto può variare dalla fase di preparazione a quella di gestione successiva alla chiusura della discarica”.

All’art. 3 “ambito di applicazione” era prevista l’applicazione “a tutte le discariche, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera g” ovvero aree adibite “a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno”.

Già da tale disciplina risulta evidente che il d.lgs. n. 36 del 2003 abbia previsto l’applicazione della nuova disciplina per tutte le discariche in essere, anche se già autorizzate in base alle normative previgenti.

Ciò trova espressa conferma, inoltre, nella disciplina di diritto transitorio prevista dall’art. 17 del d.lgs. 36/2003 - citato dall’appellante a sostegno della illegittimità del provvedimento impugnato in primo grado- per cui: “le discariche già autorizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto possono continuare a ricevere, fino al 16 luglio 2005, i rifiuti per cui sono state autorizzate” (comma 1).

In base ai commi 3 e segg, “entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il titolare dell'autorizzazione di cui al comma 1 o, su sua delega, il gestore della discarica, presenta all'autorità competente un piano di adeguamento della discarica alle previsioni di cui al presente decreto, incluse le garanzie finanziarie di cui all'articolo 14.

4. Con motivato provvedimento l'autorità competente approva il piano di cui al comma 3, autorizzando la prosecuzione dell'esercizio della discarica e fissando i lavori di adeguamento, le modalità di esecuzione e il termine finale per l'ultimazione degli stessi, che non può in ogni caso essere successivo al 16 luglio 2009. Nel provvedimento l'autorità competente prevede anche l'inquadramento della discarica in una delle categorie di cui all'articolo 4. Le garanzie finanziarie prestate a favore dell'autorità competente concorrono alla prestazione della garanzia finanziaria.

5. In caso di mancata approvazione del piano di cui al comma 3, l'autorità competente prescrive modalità e tempi di chiusura della discarica, conformemente all'articolo 12, comma 1, lettera c).”

Tale norma di diritto transitorio ha consentito alle discariche già autorizzate di continuare ad operare, anche se le relative autorizzazioni non avevano tutti i requisiti previsti dalla nuova disciplina entrata in vigore.

Peraltro, dal dato letterale della disposizione risulta evidente che il regime transitorio fino al 16 luglio 2005 riguarda solo l’attività di prosecuzione dello smaltimento dei rifiuti per cui sono state autorizzate le discariche; mentre non esime i gestori dalla presentazione (e quindi dalla successiva applicazione) del piano di adeguamento.

Infatti, essendo previsto per tale presentazione del piano il termine di sei mesi dalla entrata in vigore del d.lgs. n. 36, avvenuta il 27 marzo 2003, quindi il 27 settembre 2003, tale termine era certamente anteriore al termine del 16 luglio 2005, fino al quale le vecchie discariche avrebbero potuto continuare ad operare in via provvisoria; né è stata prevista alcuna esclusione o deroga per le discariche che operassero solo fino al 16 luglio 2005 rispetto all’ obbligo di presentazione del piano di adeguamento.

Pertanto, la disposizione transitoria consentiva alle discariche già autorizzate di continuare ad operare, “provvisoriamente” fino al 16 luglio 2005 (con lo smaltimento dei rifiuti oggetto della autorizzazione rilasciata), potendo a tale data non essere ancora intervenuta l’approvazione del piano di adeguamento, ma non le escludeva dall’obbligo di presentazione del piano e soprattutto dall’adeguamento al piano, il quale doveva comunque ritenersi necessario anche per la ipotesi della chiusura della discarica.

La circostanza che la discarica cessasse l’attività prima della approvazione del piano di adeguamento o comunque prima del 16 luglio 2005 non può avere alcuna rilevanza rispetto al rispetto degli obblighi nascenti dal piano di adeguamento, i quali sostanzialmente veicolavano rendendoli adattabili alle “vecchie” discariche le previsioni del nuovo decreto comunque vigenti.

Pertanto, in ogni caso, le discariche già autorizzate alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 36 del 2006 dovevano presentare il piano di adeguamento, anche se prevedevano di cessare l’attività nei mesi successivi.

Ciò in particolare, in quanto il decreto legislativo, in attuazione della direttiva comunitaria, poneva specifici obblighi anche nella fase di chiusura della discarica fino al ripristino ambientale dell’area, obblighi che comunque dovevano essere rispettati da tutte le discariche anche da quelle già in essere.

A tali discariche, quindi, la disciplina transitoria assegnava sostanzialmente un margine di tempo per l’adeguamento, consentendogli di operare in un regime provvisorio, ma solo ai fini della prosecuzione dello smaltimento, mentre le successive fasi della chiusura della discarica e la fase post operativa erano comunque soggette alla nuova disciplina entrata in vigore, anche se tramite gli obblighi concretamente previsti nel piano di adeguamento.

Il termine del 16 luglio 2005 di gestione “provvisoria” può essere, dunque, anche considerato il termine massimo assegnato alla Provincia per approvare i piani di adeguamento, visto che fino a tale data la discarica poteva continuare a smaltire rifiuti secondo la vecchia autorizzazione, con conseguente esclusione, nel caso di specie, della tardività dell’atto di approvazione del piano da parte della Provincia.

Invece, anche a seguito dell’approvazione del piano di adeguamento, la prosecuzione dell’attività adeguata alla nuova disciplina, era consentita solo fino al 16 luglio 2009, data in cui le “vecchie” avrebbero dovuto essere comunque chiuse o avrebbero dovuto ottenere la nuova autorizzazione con tutte le verifiche del caso anche in termini di originaria localizzazione della discarica.

Sulla obbligatorietà della nuova disciplina per tutte le discariche si è già espresso questo Consiglio, con orientamento da cui il Collegio non intende discostarsi nel caso di specie, affermando che: “sia la discarica in esercizio sia quella da autorizzare debbono essere conformi alla medesima normativa, ossia alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 36/2003” (Cons. Stato Sez. V, 3 settembre 2009, n. 5169; cfr. altresì Cons. Stato Sez. IV, 31 gennaio 2020, n. 803 per cui “ il legislatore ha previsto - in capo ai titolari di discariche autorizzate alla data di entrata in vigore della novella, ossia al 27 marzo 2003 - l'obbligo di presentazione di un piano di adeguamento).

Si deve dunque escludere – come sostenuto dall’appellante- che il piano di adeguamento dovesse essere approvato solo per le discariche che proseguissero l’esercizio dell’attività oltre il 16 luglio 2005.

L’immediata applicazione della disciplina del d.lgs. 36 del 2003, anche se tramite il veicolo del piano di adeguamento, trova conferma nel comma 5 dell’art. 17, il quale pone specifici obblighi anche in caso di chiusura dell’attività per la mancata approvazione del piano di adeguamento, richiamando l’art. 12, comma 1, lettera c) del decreto legislativo.

Infatti, la ratio dell’applicazione generalizzata degli obblighi nascenti dal d.lgs. 36 del 2003 a tutte le discariche, anche se avessero cessato l’attività prima del 16 luglio 2005, derivava dalla introduzione di una serie di previsioni anche per la fase di chiusura della discarica stessa e per le fasi successive fino al ripristino dell’area.

Già sono state richiamate le disposizioni dell’art. 1 che indica le finalità della disciplina legislativa nella riduzione e prevenzione delle ripercussioni negative sull'ambiente e i rischi per la salute umana “durante l'intero ciclo di vita della discarica.”; della definizione dell’art. 2 comma 1 lettera o), per cui il gestore è il responsabile “di una qualsiasi delle fasi di gestione di una discarica, che vanno dalla realizzazione e gestione della discarica fino al termine della gestione post-operativa compresa”.

Inoltre, l’art. 12 espressamente richiamato dall’art. 17 comma 5 per il caso di mancata approvazione del piano di adeguamento, prevedeva una disciplina specifica per la fase e la procedura di chiusura della discarica, in particolare, ai sensi dei commi 2 e 3, “2.la procedura di chiusura della discarica può essere attuata solo dopo la verifica della conformità della morfologia della discarica e, in particolare, della capacità di allontanamento delle acque meteoriche, a quella prevista nel progetto di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), tenuto conto di quanto indicato all'articolo 8, comma 1, lettere c) ed e).

3. La discarica, o una parte della stessa, è considerata definitivamente chiusa solo dopo che l'ente territoriale competente al rilascio dell'autorizzazione, di cui all'articolo 10, ha eseguito un'ispezione finale sul sito, ha valutato tutte le relazioni presentate dal gestore ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera l), e comunicato a quest'ultimo l'approvazione della chiusura. L'esito dell'ispezione non comporta, in alcun caso, una minore responsabilità per il gestore relativamente alle condizioni stabilite dall'autorizzazione. Anche dopo la chiusura definitiva della discarica, il gestore è responsabile della manutenzione, della sorveglianza e del controllo nella fase di gestione post-operativa per tutto il tempo durante il quale la discarica può comportare rischi per l'ambiente”.

All’art. 13, sono stati indicati specifici obblighi anche nella fase di “gestione operativa e post-operativa”, per cui “nella gestione e dopo la chiusura della discarica devono essere rispettati i tempi, le modalità, i criteri e le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione e dai piani di gestione operativa, post-operativa e di ripristino ambientale di cui all'articolo 8, comma 1, lettere g), h) e l), nonché le norme in materia di gestione dei rifiuti, di scarichi idrici e tutela delle acque, di emissioni in atmosfera, di rumore, di igiene e salubrità degli ambienti di lavoro, di sicurezza, e prevenzione incendi; deve, inoltre, essere assicurata la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere funzionali ed impiantistiche della discarica.

2. La manutenzione, la sorveglianza e i controlli della discarica devono essere assicurati anche nella fase della gestione successiva alla chiusura, fino a che l'ente territoriale competente accerti che la discarica non comporta rischi per la salute e l'ambiente. In particolare, devono essere garantiti i controlli e le analisi del biogas, del percolato e delle acque di falda che possano essere interessate”.

La domanda di autorizzazione, infatti, in base all’art. 8 deve prevedere una serie di informazioni circa la gestione della discarica e in particolare anche relative alla fase di chiusura delle discarica, in particolare, secondo il testo allora vigente:

“f) la descrizione del sito, ivi comprese le caratteristiche idrogeologiche, geologiche e geotecniche, corredata da un rilevamento geologico di dettaglio e da una dettagliata indagine stratigrafica eseguita con prelievo di campioni e relative prove di laboratorio con riferimento al D.M. 11 marzo 1988 del Ministro dei lavori pubblici, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno 1988;

e) i metodi previsti per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento, con particolare riferimento alle misure per prevenire l'infiltrazione di acqua all'interno e alla conseguente formazione di percolato, anche in riferimento alla lettera c);

g) il piano di gestione operativa della discarica, redatto secondo i criteri stabiliti dall'allegato 2, nel quale devono essere individuati i criteri e le misure tecniche adottate per la gestione della discarica e le modalità di chiusura della stessa;

h) il piano di gestione post-operativa della discarica, redatto secondo i criteri stabiliti dall'allegato 2, nel quale sono definiti i programmi di sorveglianza e controllo successivi alla chiusura;

i) il piano di sorveglianza e controllo, nel quale devono essere indicate tutte le misure necessarie per prevenire rischi d'incidenti causati dal funzionamento della discarica e per limitarne le conseguenza, sia in fase operativa che post-operativa, con particolare riferimento alle precauzioni adottate a tutela delle acque dall'inquinamento provocato da infiltrazioni di percolato nel terreno e alle altre misure di prevenzione e protezione contro qualsiasi danno all'ambiente; i parametri da monitorare, la frequenza dei monitoraggi e la verifica delle attività di studio del sito da parte del richiedente sono indicati nella tabella 2, dell'allegato 2;

l) il piano di ripristino ambientale del sito a chiusura della discarica, redatto secondo i criteri stabiliti dall'allegato 2, nel quale devono essere previste le modalità e gli obiettivi di recupero e sistemazione della discarica in relazione alla destinazione d'uso prevista dell'area stessa”

Poiché le varie fasi finali, in base alla disciplina del d.lgs. n. 36 del 2003, sono parte del “ciclo vita” della discarica, con obblighi di manutenzione e prevenzione in capo al gestore, la presentazione del piano di adeguamento era comunque obbligatoria e la sua approvazione necessaria (qualora fosse stata ritenuta conforme alla normativa sopravvenuta del d.lgs. 36 del 2003) al fine di far giungere la discarica in modo corretto fino alla fase di ripristino ambientale.

Pertanto, nel caso di specie, correttamente la Provincia ha imposto comunque obblighi di adeguamento alla società appellante, i quali in caso di cessazione dell’attività non potevano che riguardare le prescrizioni relative alla fase di chiusura della discarica e a quelle successive fino all’effettivo ripristino.

Sotto tale profilo, è irrilevante la nota del Servizio rifiuti della Provincia del 4 marzo 2005, citata dall’appellante, in quanto questa non poteva che fare riferimento alla situazione provvisoria della discarica, non essendo ancora intervenuta l’approvazione del piano di adeguamento.

Con riferimento alla disciplina dell’art. 17 comma 5 del d.lgs. n. 36 del 2003, questo Consiglio ha, anche, già affermato che la chiusura della discarica, quale effetto della mancata approvazione del piano, sia assoggettata alle disposizioni dello stesso decreto, in quanto il principio di precauzione deve operare anche nell'ipotesi di discarica il cui piano di adeguamento non sia stato approvato e destinata quindi alla chiusura, “ponendosi altrimenti in questo caso inammissibilmente ed irragionevolmente a carico della collettività i costi ed i rischi della chiusura di un impianto non adeguabile” (Consiglio di Stato Sez. V 8 aprile 2014, n. 1662; id., 11 giugno 2018, n. 3585), con argomentazioni applicabili anche alla presente vicenda in cui l’appellante sostiene che la discarica non debba essere adeguata, pur essendo stato approvato il piano.

Del resto “nell’ipotesi in cui una discarica non sia più attiva ma non sia stata ancora definitivamente chiusa, permangono in capo al titolare dell’autorizzazione gli obblighi relativi alla corretta gestione dell’impianto e quindi al rispetto non solo delle prescrizioni dell’autorizzazione ma di tutta la normativa ambientale in materia di rifiuti, scarichi, acque ed emissioni nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere funzionali ed impiantistiche della discarica” (Consiglio, sez. V, n. 3585 dell’11 giugno 2018; Sez. IV, 31 gennaio 2020, n. 803).

Dunque, deve ritenersi legittimo il piano di adeguamento, in relazione agli obblighi delle fasi di chiusura e successiva alla chiusura della discarica, nonché di ripristino del sito, in quanto esse sono da reputarsi fasi del ciclo vita della discarica e sottoposte, allo stesso modo delle fasi di smaltimento, all’obbligo di adeguamento previsto.

In conclusione l’appello è infondato e deve essere respinto.

L’infondatezza dell’appello comporta l’infondatezza della domanda di risarcimento danni, prescindendo dalla genericità della stessa.

Le spese del presente grado di giudizio, liquidate in euro 3.500,00 (tremilacinquecento,00) oltre accessori di legge in favore della Città metropolitana di Bari, seguono la soccombenza e devono essere poste a carico della parte appellante.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore della Città metropolitana di Bari pari a euro 3.500,00 (tremilacinquecento,00) oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Giulio Castriota Scanderbeg, Presidente

Francesco Frigida, Consigliere

Cecilia Altavista, Consigliere, Estensore

Francesco Guarracino, Consigliere

Roberto Politi, Consigliere