Anche  per la Corte di Cassazione  l’ ordinanza di rimozione avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti in stato di abbandono, nonché il termine entro cui provvedere deve essere firmata dal Sindaco e non dal dirigente del settore

di Giuseppe AIELLO

 

 

Anche la Corte di Cassazione interviene in materia di competenza ad emanare l’ordinanza di rimozione dei rifiuti ai sensi dell’art 192 del D.lgs 152/2006, argomento al quanto discusso, tra chi propende per la competenza in capo al Sindaco e chi invece continua ad ostinarsi per una competenza dirigenziale .

A dire il vero l’individuazione corretta dell’autorità competente a disporre con ordinanza le operazioni necessarie alla rimozione ed il termine entro cui provvedere NON trova pacifica condivisione neanche in giurisprudenza e questo non fa che alimentare dubbi ed incertezze tra gli addetti ai lavori soprattutto nei diversi Comuni Italiani.

L’articolo 192 del T.U.A. disciplina il Divieto d’abbandono dei rifiuti nel seguente modo << 1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati. 2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee. 3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate…..>>>

Secondo il Consiglio di Stato, spetta al Sindaco adottare l’ordinanza di rimozione e ripristino dei rifiuti. Tale previsione, sulla base degli ordinari criteri preposti alla soluzione delle antinomie normative (criterio della specialità e criterio cronologico), prevale sul disposto dell’art. 107, comma 5, del d.lgs. n. 267/200 (cfr., ex plurimis, Cons. St., sez. V, 29.8.2012, n. 4635 ; Sez. V, 12 giugno 2009, n. 3765 ).

A dire il vero però, anche dopo le diverse decisioni del Consiglio di Stato, la situazione non ha avuto pacifica soluzione con orientamenti ancora non univoci da parte dei diversi Tribunali Amministrativi Regionali, infatti, per alcuni TAR, ancora oggi, la competenza è dirigenziale ai sensi dell’art. 107 D.lgs 267/2000 per altri, che si accodano alla decisone di Palazzo Spada, rientra nelle competenze del Sindaco.

L’ Ordinanza di rimozione è di competenza del dirigente (tra gli altri) TAR Puglia (LE) Sez.II n.461 dell'8 marzo 2012 , TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. V - 9 giugno 2009, n. 3159; T.A.R. Basilicata 23 maggio 2007 n. 457; TAR SARDEGNA, Cagliari, Sez. II - 4 novembre 2009, n. 1598) ecc.

Di parere opposto nel senso che la competenza ad emanare l’ordinanza di rimozione dei rifiuti abbandonati è del Sindaco secondo il TAR Sicilia Palermo, sez. I, n. 2282 del 16.09.2014 TAR Lazio, sez. II, sentenza 7 gennaio 2014, n.86, sentenza 4 dicembre 2013, TAR LIGURIA, Sez. I - 15 dicembre 2009, n. 3741; T.A.R. LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 2 settembre 2009, n. 4598, Tar Veneto, Sez. III, sent. n. 2454 del 29 settembre 2009 ).

L’argomento viene portato all’esame del Corte di Cassazione sez. III Penale, che si pronuncia in merito con la sentenza 20 maggio – depositata il 29 settembre 2014, n. 40212 che si commenta.

La vicenda, posta al giudizio dei giudici “Ermellini” si apre con il ricorso avverso la condanna penale inflitta ai seni dell’art. 255 c 3 del D.lgs 152/2006 a soggetto che non aveva ottemperato all'ordinanza di rimozione dei rifiuti firmata da un dirigente di un Comune. Con sentenza del 26/03/2013, la Corte d'appello di Genova confermava la sentenza del 07/03/2011 con la quale il Tribunale di quella stessa città aveva dichiarato il sig. R.M. colpevole del reato di cui all'art. 255, comma 3, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (commesso in Genova il 17/11/2008) e, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, l'aveva condannato alla pena di € 1.140,00 di ammenda in sostituzione di un mese di arresto. All'imputato, in particolare, gli veniva contestato di non aver ottemperato all'ordinanza dirigenziale, notificatagli il 06/11/2008, con la quale gli era stato imposto di rimuovere l'autovettura tg. GE (…), lasciata in stato di abbandono sulla pubblica via, e di affidarla ad un centro autorizzato per la raccolta. L’interessato, eccependo violazione degli artt. 42, cod. pen., 255, comma 3, d.lgs. 152/2006, cit., e 192 cod. proc. pen.. ricorreva per Cassazione lamentando che, trattandosi di ordinanza dirigenziale e non sindacale, egli non poteva avere contezza che si trattasse dell'ordinanza la cui violazione integra il reato de quo.

I giudici della Suprema Corte con la sentenza del 20 maggio – depositata il 29 settembre 2014, n. 40212 nel ritenere fondato il ricorso Annullano senza rinvio la impugnata sentenza perché il reato non sussiste,

nelle motivazioni si legge che :

“A norma 192, comma 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni necessarie alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti in stato di abbandono ed il termine entro cui provvedere.

4.1. L'inottemperanza all'ordinanza è sanzionata dall'art. 255, comma 3, d.lgs. 152/2006, cit. secondo il quale «chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3, è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno».
4.2.La competenza del Sindaco, mantenuta espressamente dal legislatore del 2006 anche dopo la ribadita attribuzione ai dirigenti comunali del potere di ordinanza di cui all'art. 107, d.lgs. 267/2000 (T.U.E.L.), è stata unanimemente interpretata dalla giurisprudenza amministrativa come volontà di riservare in via esclusiva all'organo apicale dell'amministrazione comunale la competenza a emettere ordinanze ex art. 192, d.lgs. 152/2006, con conseguente annullabilità, per incompetenza, dell'ordinanza eventualmente adottata dal dirigente comunale (Cons. Stato Sez. V, 29-08-2012, n. 4635; Sez. V, 12 giugno 2009, n. 3765).

In merito al rilievo mosso dai Giudici della Corte di Appello che, richiamando espressamente i principi espressi dalla stessa Corte di Cassazione con sentenza Sez. 4, n. 36873 del 15/04/2008, hanno sostenuto l'impossibilità giuridica di disapplicare l'ordinanza in questione perché non emessa in carenza di potere, i giudici Ermellini adducono le seguenti spiegazioni:

4.3.11 precedente di questa Suprema Corte, citato dai giudici distrettuali (Sez. 4, n. 36873 dei 15/04/2008, Mollo, Rv. 242107), riguardava una condotta posta in essere in epoca anteriore al d.lgs. 152/2006, quando, cioè, in base all'art. 107 T.U.E.L., cit., si riteneva legittima l'adozione dell'ordinanza de qua, anche da parte del dirigente comunale. Anche il principio espresso da Sez. 3, n. 23930 dei 15/06/2006, si muoveva sullo stesso presupposto fattuale.

4.4.Tali approdi, che attribuivano al dirigente comunale la competenza esclusiva (Sez. 3, 23930/2006, cit.) o concorrente (Sex. 4, n. 36873/2008, cit.) a emettere questo tipo di ordinanze, si sono formati in un quadro normativo che non rendono più attuali le conclusioni.

4.5.L'assetto normativo attuale rende più corretta, e più armonica, l'interpretazione della latitudine applicativa del precetto penale che individua espressamente, come elemento costitutivo del reato, V« ordinanza del Sindaco», non una qualsiasi ordinanza emessa ai sensi dell'art. 192, d.lgs. 152/2006.
4.6.Ne consegue che l'inottemperanza all'ordinanza emessa dal dirigente comunale non integra la fattispecie di reato, determinandone l'insussistenza. P.Q.M. Annulla senza rinvio la impugnata sentenza perché il reato non sussiste.

Si Conclude che, dopo il Consiglio di Stato, anche per la Corte di Cassazione Solo il Sindaco puo' disporre, con ordinanza, le operazioni necessarie alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti in stato di abbandono, nonché il termine entro cui provvedere e non il dirigente del settore.

Non ottemperare ad una Ordinanza del Dirigente che impone la rimozione dei rifiuti non integra il reato di cui all’art 255 c.3 del D.lgs 152/2006 appare logico immaginare che anche le eventuali spese sostenute dal Comune per la rimozione dei rifiuti, in danno (al posto del destinatario dell’ordinanza dirigenziale), non possono essere recuperate proprio perché fonate su un provvedimento viziato da incompetenza e quindi inidoneo a produrre degli effetti giuridici, in questi casi, purtroppo non infrequenti a causa di una normativa ambientale complessa e complicata, sono le tasche dei cittadini a dover far fronte alle carenze della Dirigenza.

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