T.A.R. Sicilia (PA) Sez. II  n. 396 del 3 marzo 2011
Urbanistica. Oneri concessori

I provvedimenti relativi alla determinazione degli oneri concessori non necessitano di motivazione in ordine alla somma indicata, in quanto risultano da un mero calcolo materiale da effettuarsi sulla base di puntuali indicazioni normative, senza che in proposito residui un margine di discrezionalità.. Non è pertanto configurabile a carico dell’amministrazione, nella redazione di tali atti aventi natura paritetica, un onere di specificare le ragioni della decisione adottata, sicché l'interessato può solo contestare l'erroneità dei conteggi effettuati dall'ente

 

 

N. 00396/2011 REG.PROV.COLL.
N. 02769/2005 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


sul ricorso numero di registro generale 2769 del 2005, proposto da Geraci Domenico e Schifano Maria Concetta, rappresentati e difesi dagli avv.ti Massimo Dell'Utri e Giovanna Giglia, con domicilio eletto presso l’avv. Anna Maria Caronia in Palermo, piazza Edison 2;


contro


-il Comune di Serradifalco, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Campione, con domicilio eletto presso l’avv. Massimo Cocilovo in Palermo, via R. Settimo n. 73;

per l'annullamento

-della la concessione edilizia in sanatoria ex art. 13 L. n. 47/1985 n. 3505 del 30 agosto 2005 (rilasciata dal Comune di Serradifalco), nella parte in cui prevede il pagamento degli oneri concessori pari a € 4.023,97;

-delle note comunali del 24 e 30 agosto 2005 concernenti il pagamento di detti oneri.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Serradifalco;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2011 il Presidente dott. Nicolo' Monteleone e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO


Con ricorso notificato il 14/11/2005 e depositato il giorno 25 successivo, i sig.ri Geraci Domenico e Schifano Maria Concetta hanno impugnato la concessione edilizia in sanatoria ex art. 13 L. n. 47/1985 n. 3505 del 30 agosto 2005 (rilasciata dal Comune di Serradifalco), nella parte in cui prevede il pagamento degli oneri concessori pari a € 4.023,97; hanno impugnato, altresì, le due note comunali del 24 e 30 agosto 2005 concernenti il pagamento di detti oneri.

I ricorrenti hanno chiesto l’annullamento degli atti impugnati, previa sospensiva e col favore delle spese, deducendo i seguenti motivi di gravame:

1) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 9 lettera D della L. n. 10/1977 – eccesso di potere per errore nei prespposti, travisamento dei fatti, sviamento della causa tipica e violazione dei precetti di logica;

2) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 13 della L. n. 47/1985 – eccesso di potere per errore nei presupposti, travisamento dei fatti, sviamento della causa tipica e violazione dei precetti di logica;

3) mancata e/o falsa applicazione dell'art. 14 della L. n. 70/1971 – eccesso di potere per carenza di motivazione, errore nei presupposti e travisamento dei fatti;

4) mancata applicazione degli artt. dell'art. 3 e 5 della L. n. 10/1077 - eccesso di potere per errore nei prespposti, travisamento dei fatti, difetto di motivazione e violazione dei precetti di logica;

5) violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990 e dell'art. 3 della L.R. n. 10/1991 – violazione del principio di logica e di buon andamento.

Il Comune di Serradifalco, costituitosi in giudizio, con memoria nei termini, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, contestandone, nel merito, la fondatezza e chiedendone il rigetto; vinte le spese.

Con ordinanza n. 1344 del 14 dicembre 2005, è stata respinta la domanda incidentale di sospensione dell’esecuzione degli atti impugnati.

Con memoria depositata il 24 settembre 2010, i ricorrenti hanno ulteriormente illustrato quanto dedotto nell’atto introduttivo del giudizio.

Alla pubblica udienza del 11 gennaio 2010, presenti le parti, come da verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione dal Collegio.


DIRITTO


Si può prescindere dall’esame dell’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dal resistente Comune di Serradifalco, attesa la sua infondatezza nel merito.

Privi di giuridico pregio sono i primi due motivi d’impugnazione (che, per la loro intrinseca omogeneità, possono esaminarsi congiuntamente), in quanto, se è vero che i ricorrenti si sono limitati a chiedere, con l’istanza del 30 aprile 2055, il rilascio di concessione edilizia in variante, è altrettanto vero che dalla relazione allegata alla stessa istanza risulta che la variante attiene in buona parte ad opere già eseguite senza titolo concessorio, e cioè la demolizione totale dell’edificio, in difformità a quanto previsto dalla concessione edilizia n. 6012 del 23 agosto 2004 (in atti), che riguardava soltanto il autorizzato il recupero dell'edificio e la ricostruzione del solo suo corpo centrale.

Trattandosi, quindi, di lavori abusivi, il Comune, nel rilasciare la contestata concessione edilizia n. 3505 del 30 agosto 2004, ha fatto corretta applicazione dell’art. 13 della L. n. 47/1985 (c.d. “accertamento di conformità” per opere eseguite in assenza di concessione o in difformità o con varianti essenziali ovvero in assenza di autorizzazione).

Dall’esame dell’ordinanza n. 186 dell’1 aprile 2005 (in atti), risulta in modo evidente come il Comune abbia ingiunto l’esecuzione dei “lavori necessari per eliminare le condizioni di pericolo riguardanti i fabbricati confinanti” e non già per la demolizione dell’edificio, peraltro già avvenuta secondo quanto constatato dal Comando di Polizia Municipale con verbale n. 1285 del 17 febbraio 2005 (in atti).

Parimenti infondato si appalesa il terzo motivo (mancata e/o falsa applicazione dell'art. 14 della L.r. n. 70/1971 – eccesso di potere per carenza di motivazione, errore nei presupposti e travisamento dei fatti).

Osserva, invero, il Collegio che la riduzione degli oneri concessori, prevista dall’art. 14 della L.r. n. 70/1981, riguarda i “fabbricati destinati a residenza stabile per uso proprio, quando questi hanno caratteristiche dell'edilizia economica e popolare e i richiedenti non risultino proprietari di altri immobili”; nel caso di specie, era il fabbricato preesistente ad essere classificato di tipo economico e non già quello oggetto della concessione edilizia in questione e sulle cui caratteristiche i ricorrenti non forniscono alcun principio di prova.

Non meno infondato è il quarto motivo di ricorso (mancata applicazione degli artt. dell'art. 3 e 5 della L. n. 10/1077 - eccesso di potere per errore nei presupposti, travisamento dei fatti, difetto di motivazione e violazione dei precetti di logica), in quanto legittimo appare l’operato del Comune che, prima del rilascio della concessione in sanatoria, pretende il pagamento degli oneri concessori, come si può agevolmente desumere dall’art. 37, comma 1, della L. n. 47/1985 nonchè dall’art. 16, comma 2, del D.P.R. n. 3802001, secondo cui “la quota dio contributo relativa gli oneri di urbanizzazione è corrisposta al comune all’atto del rilascio del permesso di costruire”.

Va disatteso, infine, il quinto motivo d’impugnazione (violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990 e dell'art. 3 della L.R. n. 10/1991 – violazione del principio di logica e di buon andamento), stante che, secondo costante giurisprudenza, i provvedimenti relativi alla determinazione degli oneri concessori non necessitano di motivazione in ordine alla somma indicata, in quanto risultano da un mero calcolo materiale da effettuarsi sulla base di puntuali indicazioni normative, senza che in proposito residui un margine di discrezionalità.. Non è pertanto configurabile a carico dell’amministrazione, nella redazione di tali atti aventi natura paritetica, un onere di specificare le ragioni della decisione adottata, sicché l'interessato può solo contestare l'erroneità dei conteggi effettuati dall'ente (in tal senso, Tar Toscana, sez. III, 18 dicembre 2001, n. 2037; Tar Campania, Salerno, 21 luglio 2005, n. 1319; T.A.R. Lazio, Sez. II, 18 febbraio 2005, n. 1410; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 5 maggio 2004, n. 1620; T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 29 marzo 2000 n. 1911; T.A.R. Puglia Bari, sez. III, 03 giugno 2009, n. 1376; T.A.R. Campania Napoli, sez. VIII, 17 settembre 2009, n. 4983).

Per le suesposte considerazioni, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese di giudizio possono essere compensate, ricorrendo giusti motivi correlati alla particolare natura della controversia.

P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione Seconda, respinge il ricorso in epigrafe indicato (n. 2769/2005).

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 21 febbraio 2011, con l'intervento dei signori magistrati:

Nicolo' Monteleone, Presidente, Estensore
Cosimo Di Paola, Consigliere
Roberto Valenti, Primo Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/03/2011