Ultime novità (e ombre) sul Sistri

di Alberto Pierobon

Abbiamo già avuto (più di una) occasione per intrattenerci, in questa Rubrica, sul Sistri (1), ovvero sulla nuova (e tormentata) disciplina del sistema di controllo e della tracciabilità dei rifiuti, contemplato dalla parte IV del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss. mm. ii., recante il c.d. “Codice dell’ambiente”.

Com’è noto, tale sistema si caratterizza, tra altro, per una serie di adempimenti che la citata disciplina impone a gran parte dei soggetti che operano nel settore della gestione dei rifiuti.


In buona sintesi, giova rammentare che con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 dicembre 2009, recante la “istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’art. 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell’art. 14-bis del decreto legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009” (2), è stata introdotta una radicale innovazione del sistema di tracciabilità imponendo al/nel mercato di settore un nuovo sistema informatico il cui utilizzo è obbligatorio ed esclusivo per i produttori di rifiuti, per i commercianti e gli intermediari, per i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché per le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti speciali e per le imprese che effettuano operazioni di recupero e/o di smaltimento dei rifiuti.


Peraltro, la nuova disciplina introdotta con il citato d.m. 17 dicembre 2009 è stata modificata e integrata dal successivo d.m. 15 febbraio 2010, nonché da altri provvedimenti (si badi, incogniti), con cui il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha dato attuazione alla disciplina prevista dai sopraindicati dd.mm. del 17 dicembre 2009 e del 15 febbraio 2010 e affidando la fornitura del programma software, nonché delle apparecchiature hardware e dei dispositivi usb (3) e della cosiddetta “black box”, che verranno tutti utilizzati nel sistema “Sistri” e per il relativo servizio di gestione e assistenza tecnica.


La saga della “famiglia” Sistri, continua con la pubblicazione - sulla Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 2010 – del decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 9 luglio 2010, recante “Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante l’istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’art. 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell’art. 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009”.


Prima, come già ricordato, erano stati emanati:

Il decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 dicembre 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 2010, avente per oggetto la “istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’art. 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell’art. 14-bis del decreto legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009”;
il decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 15 febbraio 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2010, recante “modifiche e integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’art. 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell’art. 14-bis del decreto legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009”.

Come notato, sono incogniti vari i provvedimenti con cui il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha dato attuazione alla disciplina prevista dai sopraindicati dd.mm. del 17 dicembre 2009 e del 15 febbraio 2010 e con cui ha affidato la fornitura del servizio, senza ricorrere ad una  procedura selettiva ad evidenza pubblica, ovvero:

la nota prot. n. 008/TRI/DI/RIS del 21 aprile 2010 del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, recante “comunicazione relativa alla classifica di sicurezza attribuita al progetto istitutivo del Sistri”;
il decreto GAB/DEC/43/07 del 23 febbraio 2007 con cui il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha dichiarato “segreto” il Progetto istitutivo del “Sistema integrato per il trasporto dei rifiuti (Sistri)”>;
la relazione tecnico-giuridica in data 31 gennaio 2007, prot. 2471/QDV/DI del Direttore generale per la qualità della vita del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 settembre 2008, con il quale è stato stabilito che al Progetto istitutivo del “Sistema integrato per il tTrasporto dei rifiuti (Sistri)” deve essere attribuita la classifica di , in quanto incidente su questioni di interesse strategico nazionale e rilevanti per la sicurezza interna dello Stato;
il contratto di appalto avente ad oggetto la fornitura del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti “Sistri”, stipulato tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e la società affidataria della fornitura de qua.

I circuiti web e parte della stampa hanno dato risalto al fatto che è stato da tempo depositato (4) un ricorso al TAR Lazio avverso tutti i provvedimenti istitutivi e disciplinanti il Sistri.


Le società ricorrenti avanti il predetto TAR esercitano attività di fornitura di servizi informatici a terzi, elaborazione dati, commercializzazione di hardwares e softwares generalizzati e consulenza applicativa in materia informatica e svolgono la gran parte della propria attività economico-commerciale proprio con riferimento ai maggiori operatori del settore della raccolta, del trasporto, dello smaltimento e comunque di tutte le principali fasi della gestione dei rifiuti.


Il TAR Lazio, sez. II-bis, all’esito della Camera di Consiglio del 10 giugno 2010, con ordinanza interlocutoria dell’11 giugno 2010, n. 2563/2010 si è così espresso:

“Considerato che, ai fini della completa cognizione del giudizio, è necessario acquisire dall’amministrazione resistente la seguente documentazione:

§        decreto GAB/DEC/43/07 del 23 febbraio 2007 con cui il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha dichiarato “segreto” il Progetto istitutivo del Sistri (5);

§        relazione tecnico-giuridica in data 31 gennaio 2007, prot. 2471/QDV/DI del Direttore generale per la qualità della vita del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;

§        decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 settembre 2008 con cui è stato stabilito che al Progetto istitutivo del Sistri deve essere attribuita la classifica “segreto”;

§        nota del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (GAB 2010/0006652-UL) del 26 febbraio 2010 con cui sono stati notificati alla Commissione europea i dd.mm. istitutivi del Sistri;

§        i provvedimenti con cui il Ministero ha dato attuazione alla disciplina prevista dai dd.mm. 17.12.2009 e 15.2.2010 con cui ha affidato la fornitura del programma software nonché delle apparecchiature hardware e dei dispositivi usb, che verranno utilizzati nel sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti “Sistri” nonché il relativo servizio di gestione e assistenza tecnica;

§        l’atto di aggiudicazione dell’appalto per la fornitura del nuovo sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti e gli atti relativi all’affidamento;

§        dettagliata e documentata relazione sulla vicenda di cui al ricorso, con particolare riferimento agli elementi di segretezza del Progetto e a quelli relativi “alla trasmissione dei dati verso gli organi deputati al controllo sulla vita del rifiuto” e ogni altro elemento utile alla decisione stessa;

Ritenuto che le questioni oggetto del giudizio meritano un approfondimento in sede di merito, fissa per il merito la Pubblica udienza del 18 novembre 2010.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, sez. II-bis, ordina al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di eseguire gli incombenti istruttori indicati nel termine di 90 giorni dalla notificazione della presente ordinanza a cura della parte ricorrente o dalla comunicazione della stessa da parte della Segreteria.

Fissa per il merito la Pubblica udienza del 18 novembre 2010”.

Ora, però, nelle more della trattazione del ricorso, in data 13 luglio 2010, è stato – appunto - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 9 luglio 2010.

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(1) Con quattro interventi pubblicati tra il mese di febbraio e di marzo 2010, ed ulteriore “aggiornamento” contenuto nell’articolo "Con il decreto-legge del 30 aprile 2010 viene rinviato il Mud al 30 giugno 2010, e non solo".
(2) In S.O. n.10 alla Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 2010, n. 9.
(3) Per ciascun dispositivo USB abbiamo: l’identificativo utente (username), la password per l’accesso al sistema, la password di sblocco del dispositivo (PIN) e il codice di sblocco personale (PUK).
(4) In data 24 marzo 2010.

(5) Poiché il Sistri riguarderebbe .

Rassegniamo brevemente questo ultimo decreto del 9 luglio 2010, ove sostanzialmente:

sono prorogati (e unificati nell’unica partenza dell’1 ottobre 2010 (1)) i termini contemplati dai (surrichiamati) precedenti decreti ministeriali relativi al Sistri (art. 1, commi 1 e 4, art. 2 del d.m. 17.12.2009), in particolare la scadenza della procedura di consegna e installazione dei dispositivi (all. IA, punto 5, del d.m. 17.12.2009) passa, ora, al 12 settembre 2010 (art. 1) (2);
la videosorveglianza viene estesa anche agli impianti di coincenerimento dei rifiuti (destinati esclusivamente al recupero energetico) ex d.lgs. 11.5.2005, n. 133 (art. 2);
è imposta la tenuta dei dispositivi presso gli enti o le imprese (art. 3) per cui viene indirettamente affermato che non sono ammesse le gestioni per così dire …“a distanza” o “in conto terzi” del Sistri (3), ovvero che – salvo l’ipotesi della gestione da parte delle associazioni di categoria o loro aziende, sulle quali vedasi oltre – la gestione del Sistri debba essere svolta dal soggetto obbligato;
è previsto “per i comuni della Regione Campania che effettuano la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani” che si ritirino i dispositivi presso la sezione regionale dell’Albo gestori ambientali (art. 3, comma 1) (4);
è integrata e modificata la disciplina Sistri relativa alle spedizioni transfrontaliere in “Iista verde” con la produzione dell’allegato VII del Regolamento n. 1013/2006 (art. 4, comma 1);
è instaurata una nuova procedura per i rifiuti “respinti” (non accettati) e da riprendersi da parte del conferente all’impianto (art. 4, comma 2);
sono disapplicati i termini degli incombenti relativi alla cosiddetta “microraccolta” di cui all’art. 193, comma 11 del d.lgs. 152/2006 s.m.i. (5) (art. 4, comma 3 (6)), nella considerazione della non completa programmabilità ex ante della attività, la quale, com’è noto, sovente ricorre alla istantaneità delle chiamate dei produttori al trasportatore, durante il tragitto (il quale trasportatore, in pratica, effettua questi prelievi “non programmati” nel limite della portata/capienza dell’automezzo e del turno di lavoro) dovendo però annotare tutte le “fermate” di prelievo rifiuti nelle “tappe intermedie” della scheda Sistri;
è prevista la pubblicazione delle schede nel portale del sito Sistri (7) (art. 4, comma 4);
contempla anche la ipotesi della mancata copertura della rete telefonica come causa giustificativa del non rispetto dei termini di registrazione, eccetera (art. 5, comma 1);
modifica (in riduzione), precisandoli, i contributi, in pratica stabilendo che: a) i produttori di rifiuti pericolosi con meno di 5 addetti e se producono un quantità uguale o inferiore a 200 kg/annui dovranno versare un contributo di 50€; b) per i medesimi produttori ma con una quantità tra 200 e 400 kg/annui il contributo sarà di 60 €; c) per i medesimi produttori, ma tra 6 e 10 addetti con quantità superiore ai 400 kg/annui il contributo è di 60€ ; d) altre riduzioni riguardano le imprese agricole e i piccoli comuni; (art. 6);
vengono poi variate le modalità di versamento dei contributi (art. 6, comma 4);
con il raddoppio dei limiti di quantità da 2 a 4 tonnellate annue per i rifiuti pericolosi e da 10 a 20 tonnellate per i rifiuti non pericolosi amplia la platea dei soggetti che possono delegare la gestione del Sistri (imputazione dei dati, tenuta dispositivi) alle organizzazioni di categoria o alle aziende di servizi di loro diretta emanazione (8), che però devono godere di rappresentatività nazionale e propria presenza nel Cnel (9) (art. 7 e art. 9, comma 1, lett. c));
ai fini di una minore frequenza delle annotazioni nel sistema gestito dalle associazioni imprenditoriali delegate o loro società di servizi, viene introdotta una ulteriore disposizione (il comma 1-bis all’art. 7 del d.m. 17.12.2009 con l’art. 7, comma 2, del d.m. in rassegna) per la quale essi soggetti “provvedono alla compilazione del registro cronologico con cadenza mensile, e comunque prima della movimentazione dei rifiuti. Per i produttori di rifiuti pericolosi fino a 200 kg. all’anno, la compilazione avviene con cadenza trimestrale, e comunque prima della movimentazione dei rifiuti. Il registro cronologico e le singole schede Sistri sono conservate per almeno tre anni presso la sede del delegante e tenuti a disposizione, su supporto informatico o in copia cartacea, dell’autorità di controllo che ne faccia richesta”;
stabilisce i moduli di iscrizione e il criterio di calcolo del numero degli addetti che non sono più considerati i soli lavoratori dipendenti, talchè surrettiziamente aumenta il novero dei soggetti interessati e/o assoggettati al Sistri (art. 8 e art. 9, comma 1, lett. a));
precisa talune definizioni, per esempio vedasi i casi contemplati per il “circuito organizzato di raccolta” che sono : 1) un “sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti, organizzato, secondo le esigenze territoriali e comunque nel rispetto dei principi della libera concorrenza e della prossimità, dai Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e alla normativa settoriale”; 2) “organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali”; 3) “sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell’impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti” (10) (art. 9, comma 1, lett. b)).

Comunque rimangono sul tavolo ancora diverse perplessità – preoccupanti, sotto vari profili, gli operatori – tra le quali (oltre a richiamare quelle in precedenza suscitate in questa Rubrica) non esaustivamente ci limitiamo qui a segnalare le seguenti (11):

I molti “dubbi” che a tutt’oggi non sono stati chiariti, talchè saranno necessari ulteriori interventi (con decretazione e/o nell’ambito del recepimento della direttiva 2008/98) nella disciplina del Sistri già stillicidicamente venuta alla luce (12) (seppure altra alligni in modo “cavernicolo”);
L’aspetto – importante per le conseguenze giuridiche e pratiche - della “secretabilità” del Sistri (13), che non può essere rimessa ad aspetti precipuamente discrezionali (bensì, com’è noto, deve consentire un controllo su questi ultimi e quindi sulla legittimità dell’atto che impone il segreto, massimamente ove esso atto sia assistito da sanzioni penali). La “segretezza” quivi introdotta e giustificata con la sicurezza nazionale e la lotta alla criminalità sembra comunque doversi poi “riequilibrare” con la disciplina comunitaria in materia ambientale, in particolare quella relativa all’ìnformazione, contemplante certamente delle eccezioni e restrizioni all’accesso dei dati e informazioni - anche per questioni di riservatezza, segreto di stato, eccetera - ma che comunque non sembra con ciò potere menomare certuni diritti (14) (che sono considerati “potenziati”) orientati alla c.d. “democrazia popolare”, di talchè l’informazione ambientale risulta (semmai) uscirne (correlativamente) altresì potenziata, quantomeno come interesse ad acquisire taluni dati propri, puranche con riferimento a soggetti e/o siti aventi probabilità e/o rischio di impatto e/o di inquinamento non solo per il tramite dei “classici” vettori ambientali, bensì con incisione (anche presuntiva di pericolosità) sulle risorse che vengono qualificate dalla dottrina quali “beni comuni”. Insomma, non sembra essere del tutto condivisibile che tutti i dati del Sistri (per esempio quelli di produzione e del trasporto) debbano essere “mediati” e “organizzati” dall’Ispra - o da altri soggetti istituzionalmente “blindati” - perché potrebbe ragionevolmente ammettersi che le informazioni riguardanti i controlli (od altre informazioni connesse a vicende criminose) possano (se non debbano) essere secretate, però – si ripete - non pare giustificabile l’estendere (piattamente) il concetto di non ostensibilità informativa e dei dati a tutto il “pianeta” Sistri (15). Altra (invero incandescente) questione connessa alla pretesa segretezza riguarda l’affidamento del servizio (si badi: pubblico) (16)- senza aver esperito le rituali procedure di evidenza pubblica, ovvero avvenute a trattativa privata – nei confronti della SELEX Servizi Management (17);

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(1) Le date prima previste erano infatti due: 13 luglio e 12 agosto.
(2) È interessante osservare come già ad aprile 2010 il MATTM ribadiva che non avvertiva “alcuna necessità di posporre l’avvio del sistema di tracciabilità dei rifiuti fino all’emanazione dei necessari chiarimenti”, ecc., così il Sottosegretario On. R. Menia con nota prot. GAB-2010-0014776/UL del 26/04/2010 inoltrata al Sen. Thaler Ausserhofer in risposta alla di lui interrogazione parlamentare n.4-02839.
(3) da consulenti, da imprese di servizi, da gestori, eccetera.

(4) Peraltro gli esperti segnalano che siccome l’Allegato III prevede che i comuni facciano le movimentazioni di carico con cadenza mensile indicando anche i Cer distinti per tipologia (per esempio 150101, 150102, ecc.) non si comprende come dovranno essere redatte le schede movimentazione se (gli obbligatori) carichi nei registri cronologici saranno redatti solo a fine mese (quindi postumi).


(5) Sinteticamente “intesa come la raccolta di rifiuti da parte di un unico raccoglitore o trasportatore presso più  produttori o detentori svolta con lo stesso automezzo”.

(6) “3. I termini per la comunicazione al Sistri dei dati per la movimentazione dei rifiuti di cui all'art. 5, commi 6 e 7 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, come modificato dall'art. 7 del decreto ministeriale 15 febbraio 2010, non si applicano all'attività di microraccolta di cui all'art. 193, comma 11 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.

(7) Dispone infatti l’art.4, comma 4 del cit. d.m. che “le schede Sistri di cui all’Allegato III del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, come modificato dal d.m. 15 febbraio 2010, con le modifiche disposte dal presente articolo, sono pubblicate sul Portale Sistri”. Secondo i ricorrenti al TAR Lazio, tale disposizione sembra confliggere con la scelta di classificare come “segreta” tutta la documentazione amministrativa relativa alla predisposizione ed alla fornitura del sistema informatico Sistri, in quanto la pubblicazione sul sito Internet del Sistri di tutti i dati relativi agli operatori del settore interessati dalla nuova disciplina introdotta dai dd.mm. relativi al Sistri, verrebbe, così paventano i ricorrenti, a frustrare completamente le esigenze di sicurezza e segretezza ex adverso richiamate per giustificare gli atti che hanno disposto la secretazione della procedura in esame.

(8) Si condivide l’opinione di chi (G. Paone) afferma, nell’attuale sistema, l’impossibilità di dotarsi di una chiavetta unica per tutti gli associati, poiché dalla lettura della disciplina le associazioni (o loro aziende) dovrebbero avere in dotazione i dispositivi usb dei deleganti e gestirli in loro vece. Però, operativamente parlando, la dotazione extra-aziendale (ancorchè solo per questa derogatoria previsione di delega) della chiavetta pone problemi che allo stato paiono essere di difficile soluzione.

(9) Le “associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale” sono definite dall’art.9, comma 1, lett. c), come “le associazioni imprenditoriali presenti nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (Cnel) ai sensi della legge 30 dicembre 1986, n. 936”, come è stato osservato “La norma serve a neutralizzare consorzi e micro-associazioni nati con la mera finalità di sgravare gli associati dagli adempimenti Sistri” A. Galimberti, La proroga del Sistri è ufficiale, in “Il Sole 24 Ore”, 14 luglio 2010.

(10) “All’accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore  ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell’impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione”.
(11) Nell’intesa di intervenire, a normativa (utopicamente) assestata, con una apposita ricostruzione storico-evolutiva, oltre che con approfondimento organico ed operativo.

(12) I primi commentatori evidenziano questi aspetti di criticità e di preoccupazione, si veda, ex multiis, P. Ficco, La proroga del sistema Sistri non risolve tutti i dubbi, in “Il Sole 24 Ore”, 15 luglio 2010.

(13) L’art. 12 della legge n. 801/1977 (abrogato dall’art. 44 legge n. 124/2007) stabilisce che “sono coperti dal segreto di Stato gli atti, i documenti, le notizie, le attività e ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recar danno alla integrità dello Stato democratico, anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento, al libero esercizio delle funzioni degli organi costituzionali, alla indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa militare dello Stato”. Con disposizione pressoché identica a quella previgente, il nuovo art. 39 legge n. 124/2007 stabilisce che “Sono coperti dal segreto di Stato gli atti, i documenti, le notizie, le attività e ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recare danno all'integrità della Repubblica, anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento, all'indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa militare dello Stato”. L’art. 3 del d.P.C.M. 8 aprile 2008 n. 31445 (recante “Criteri per l’individuazione delle notizie, delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attività, delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato”) individua in modo tassativo i seguenti “supremi interessi dello Stato” che possono consentire la secretazione di un atto: “a) l'integrità della Repubblica, anche in relazione ad accordi internazionali; b) la difesa delle Istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento; c) l'indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e le relazioni con essi; d) la preparazione e la difesa militare dello Stato”. Occorre quindi una motivazione non generica e determinata. Sull’argomento si veda A. De Feo, Sistri. Sulla classifica di “segreto” interviene il TAR Lazio, in “Ambiente & Sicurezza”, 3 agosto 2010, n.15.
(14) Anche solidaristici.

(15) Provocatoriamente:  come la mettiamo per i dati e le informazioni dove il Sistri si “combina”, si “interseziona” con il registro, con il formulario e con il Mud, quantomeno per fasi delle attività di gestione? E per i dati di produzione in continuo/esistenza di rifiuti negli impianti/siti/aree dove il controllo popolare pretende una loro dettagliata conoscenza non su indici sintetici, bensì analitici e dinamici,  con una apprensione informativa quantomeno localistica?

(16) Si veda la lettera Legambiente 23 aprile 2009 “Sistri - Lettera inviata alla Commissione europea”.
(17) Parte della stampa ha recentemente “enfatizzato” questi aspetti, si veda il quotidiano “Il Fatto” del 23 luglio 2010 articolo “Satelliti, rifiuti e misteri. Stefania Prestigiacono e l’appalto milionario alla moglie di Guarguaglini” di L. Campisi e  M. Portanova. L’Ufficio stampa Finmeccanica ha però subitamente precisato “che SELEX Sistemi integrati non ha mai ottenuto l’appalto per il sistema Sistri” come citato nell’articolo “ed esclude categoricamente qualsiasi forma di partecipazione per la realizzazione del sistema. Mentre questo sistema è stato realizzato da SELEX Service Management controllata direttamente da Finmeccanica”.

La “menomazione” dell’accesso alle informazioni “presenti in ambito Sistri” ancorché l’art. 4, comma 2, del Protocollo di intesa stipulato in data 13 gennaio 2010 tra il MATTM e il Comando generale dell’arma dei carabinieri garantisce “alle altre autorità deputate alla sorveglianza ed al controllo degli atti illeciti in materia di rifiuti l’accesso alle informazioni detenute dal Sistri” con il che anche le province, le altre forze dell’ordine, fors’anche i consorzi della filiera Conai (e altri, quantomeno quelli obbligatori per legge) nell’ambito loro attività dovrebbero accedere alle informazioni di cui trattasi, per le quali però viene subito precisato “laddove non in contrasto con criteri di riservatezza e nell’ambito di un costruttivo rapport o di collaborazione e di interscambio di informazioni” con il che sembra rinviarsi ad ampi elementi di discrezionalità. Combinando poi la lettura dell’appena illustrata disposizione con quella dell’art. 5, comma 1, ove “Il C.c.t.a. (1) fornisce ad Ispra tutte le informazioni in materia di rifiuti necessarie per:” al punto 3 sembrano introdursi due forme diverse di “organizzazione” dello invio dei dati per taluni soggetti, soprattutto quelli richiesti dagli enti locali (2): la prima connessa (rectius, funzionalizzata) al controllo e alla sorveglianza, la seconda connessa ai dati richiesti (che tipo? solo statistici e non solo per il controllo? Ecc.). Se ciò fosse vero allora la prima tipologia di dati e/o informazioni (ferm o restando il problema di quali e quanti dati - o loro parti – siano – o non - rilevanti per il controllo) potrebbe beneficiare di tempi più rapidi per la loro “erogazione”, mentre la seconda tipologia dovrebbe “scontare” i tempi della procedura che vede una presentazione di richiesta, la sua valutazione e la successiva decisione (per l’ostensibilità, eccetera). Altre informazioni sono destinate, in via periodica secondo termini da concordare, all’Ispra (sempre all’art. 5) e all’Albo nazionale gestori ambientali (art. 6) (3). Sembrano, invece, generiche le previsioni per “corrispondere alle richieste provenienti da organismi internazionali e dalle istituzioni comunitarie in relazione a previsioni stabilite in atti, accordi, regolamenti e direttive europ ee in materia di rifiuti” che riguardano anche le spedizioni transfrontaliere (che “passano” anche via intermodale). L’art. 11 diventa poi  la “norma di chiusura” in quanto prevede l’osservanza del segreto, non solo per chi è chiamato a collaborare, bensì di chiunque sia venuto a conoscenza e/o sia destinatario delle comunicazioni di cui al medesimo Protocollo, salvo che questi “fatti, informazioni, documenti od oggetti siano o divengano di dominio pubblico”;
Sempre sulla tematica delle “informazioni” (loro latitudine, forma, modalità, eccetera) sembra a noi utile rammentare l’articolo 35 della direttiva 2008/98 che riguarda la “Tenuta dei registri”, ovvero di un “registro cronologico” nel quale dovrebbero essere indicati: a) la quantità, la natura e l’origine dei rifiuti, nonché, se opportuno; b) la destinazione, la frequenza di raccolta, il mezzo di trasporto e il metodo di trattamento previsti per i rifiuti. L’obbligo del registro cronologico riguarda: a) gli enti o le imprese autorizzati/e ( vedasi l’art. 23, par.1, della medesima direttiva – Rilascio delle autorizzazioni (4)); b) i produttori di rifiuti pericolosi; c) gli enti o le imp rese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale; d) gli enti o le imprese che operano in qualità di commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi. Le informazioni del registro cronologico vengono fornite, su richiesta delle autorità competenti da parte dei medesimi soggetti, per cui potremo, in prima battuta, arguire/auspicare che il Sistri: 1) debba contenere/conservare tutte le predette informazioni (tant’è che questo sistema viene a sostituire la tenuta del registro cronologico di cui all’art.35 direttiva 2008/98); 2) che le medesime informazioni dovranno essere archiviate dai soggetti obbligati (per il periodo minimo di conservazione si veda il comma 2, dell’art. 35, della cit. direttiva, però il comma 3, dell’art. 190 prevede un termine di cinque anni dalla data d ell’ultima registrazione) per l’eventuale esibizione alle autorità; 3) che le autorità potranno svolgere i loro controlli e verifiche anche attraverso lo strumento del “registro cronologico”, più esattamente del Sistri (il quale, come notato, viene a sostituire, se non fagocitare, il registro cronologico). Il comma 2 dell’articolo 35, della direttiva 2008/98 precisa che “Per i rifiuti pericolosi i registri sono conservati per un periodo minimo di tre anni, salvo il caso degli enti e delle imprese che trasportano rifiuti pericolosi, che devono conservare tali registri per almeno dodici mesi. I documenti che comprovano l’esecuzione delle operazioni di gestione sono forniti su richiesta delle autorità competenti o dei precedenti detentori”. E, in effetti, “Gli Stati membri possono esigere c he i produttori di rifiuti non pericolosi si conformino ai paragrafi 1 e 2” (comma 3 dell’art. 35 cit. direttiva 2008/98);
Rimangono da definire le attività di controllo delle forze di polizia, in particolare della polizia locale, ad una prima lettura delle norme non compresa tra gli “organi autorizzati all’accesso” (5). Inoltre, rimane ancora da chiarire quali saranno le concrete modalità di accesso alle informazioni de quibus da parte delle forze dell’ordine (6);
se la procedura Sistri, per come congeniata (e presentata, per esempio, nella demo organizzata da Assolombarda a Milano in data 28 maggio 2010 (7)), sia un gestionale a tutti gli effetti, in tal caso non si giustificherebbero quei vincoli (se non ingerenze) e  quelle particolarità/peculiarità tecniche del programma tali da evitare le procedure di evidenza pubblica, e la competizione/confronto tra i soggetti specializzati ed operanti sul mercato (che conoscono assai bene, e con più esperienza del MATTM, la tematica e che forse potevano anche fattivamente contribuire al miglioramento di un siffatto software (8));
se il Sistri sia ancora inadeguato alla gestione dei rifiuti nella sua complessità, dinamicità e casistica in quanto non ingabbiabile in schemi procedurali (9), peraltro considerandosi anche la “pluralità di letture che a livello locale riarticolano la disciplina, disancorandola dal dato normativo nazionale” (10);
l’assenza di sistematicità tra le previsioni normative “speciali” e/o “complementari” con quella “base” che si riverbera in problemi non solo gestionali ma pure per il Sistri: sintomaticamente si veda la disciplina Raee ove si realizzeranno duplicazioni tra i specifici obblighi Raee e quelli previsti dal Sistri;
la non ottimizzazione (usiamo volutamente una litote), la spendita di ulteriori risorse per diversi sistemi di tracciabilità dei rifiuti (attuali o in progress) non solo di privati – citasi, sintomaticamente il progetto “Sirenetta” per la (non solo) fase di emergenza della Regione Campania – ma anche di associazioni imprenditoriali e/o istituzioni;
la mancanza (più volte lamentata ed evidenziata) di una demo e di un manuale operativo reputato essere indispensabile per gli operatori e per gli interessati (financo per gli organi di controllo) anche ai fini formativi;
l’interoperabilità tra i sistemi di gestione aziendale dei rifiuti e il Sistri, ovvero la possibilità di fare interagire e interfacciare i rispettivi programmi (11), evitando duplicazioni, sovrapposizioni, ulteriori costi, ovvero creando opportune sinergie, complementarietà, risparmi di energie e/o di costi;
la opportunità di prevedere un periodo di “sperimentazione” ovvero di un “rodaggio” del Sistri, possibilmente presso gli operatori attrezzati e organizzati per sostenere questa fase (12);
la opportunità di evitare “ruvidezze” e ricadute negative sugli operatori (13) considerando la improvvida (ancorché, in linea di principio e di etica, auspicabile) disciplina (massimamente in una contingenza di crisi economica così esacerbata) e, soprattutto, il suo altalenante avviarsi/avvitarsi (ancora incompiuto proprio per problemi fors’anche di “implosione” del sistema) che ha ormai ingenerato pessimismo, sfiducia, cioè la aspettativa che il Sistri non potrà (serenamente e seriamente) “partire” a breve, a tacere dei “cattivi pensieri” ...

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(1) Sta per: Comando carabinieri per la tutela dell’ambiente.
(2) In primis la provincia che svolge anche attività di controllo, ecc.
(3) "le informazioni necessarie in ordine alla predisposizione degli adempimenti demandati all’Albo dalla normativa ambientale".
(4) "Gli Stati membri impongono a qualsiasi ente o impresa che intende effettuare il trattamento dei rifiuti di ottenere l’autorizzazione dell’autorità competente".

(5) L’art. 9, comma 5, del d.m. recita “Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 311 marzo 1998, n.112, ai fini della sorveglianza e dell’accertamento degli illeciti in violazione della normativa in materia di rifiuti nonché della repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti provvedono il Comando carabinieri tutela ambinete (C.c.t.a.) e il Corpo delle Capitanerie di porto; può altresì intervenire il Corpo forestale dello Stato e possono concorrere la Guardia di finanza e la Polizia di Stato”. Si veda O. Saia, La responsabilità del «delegato» nel SISTRI post correttivo (d.m. 15/02/2010), in www.focusambiente.it che ricorda come la Suprema Corte pen., sez. III, 27.9.1991, n. 1872 abbia chiarito che “i reati in materia ambientale sono di competenza di tutta la polizia giudiziaria, senza distinzione di competenze selettive o esclusive per settori, anche se di fatto esistono delle specializzazioni”.
(6) Per esempio ove la polizia municipale o provinciale, in sede di “controllo stradale” voglia verificare in tempo “reale” la procedura avviata dal produttore-trasportatore come e cosa potrà fare? E se sarà il sistema Sistri a intravvedere aspetti di irregolarità nell’incrocio dei dati/informazioni cosa accadrà? Forse si alzeranno gli elicotteri dei carabinieri che bloccheranno gli automezzi trasportanti i rifiuti? E che ruolo assumeranno gli agenti di polizia municipale e provinciale in queste evenienze? È una questione che richiede un indirizzo chiarificatore a tutto il personale di buona volontà che aspetta di sapere come rapportarsi, collaborare, attivarsi su queste delicate attività.
(7) Si veda anche l’articolo di P. Pipere, Sui rifiuti trasporto a percorso predefinito, in “Il Sole 24 Ore” dell’1 giugno 2010 dove si dà notizia dello incontro Assolombarda che si sarebbe svolto alla presenza di centinaia di operatori del settore e di molti tecnici delle software house di gestione rifiuti, con la partecipazione di rappresentanti del MATTM e della Selex SE.MA. S.p.A., presentando, invero per la prima volta, una demo del software SISTRI, effettuando una simulazione della operatività, in modo tale – a detta degli esperti – da evidenziare come il Sistri non fornisca le sole funzionalità relative alla tracciabilità della movimentazione del rifiuto dal momento del ritiro a quello del co nferimento per lo smaltimento/trattamento, bensì intervenga anche su tutti gli aspetti relativi alla produzione e gestione all’interno dell’azienda produttrice, nell’organizzazione delle attività di trasporto e in quella di smaltimento/trattamento finale (sottolineatura nostra). Va anche aggiunto - quale osservazione degli operatori specializzati nel settore – che le movimentazioni interne (trattamenti, miscelazioni,ecc.) al SISTRI non vengono all’attuale gestite dal sistema, e questo sembra essere un altro motivo che consente di affermare che il SISTRI è un sistema di tracciabilità degli automezzi, non dei rifiuti (che possono “smarrirsi”, “opacizzarsi”, “taroccare”, eccetera, nel processo anche di ingresso agli impianti, ma prima ancora nel prelievo e nel trasporto), senza p oi considerare le già cennate “interferenze” tra le gestioni (non solo) logistiche dei rifiuti e la organizzazione dei dati e delle informazioni relative alla cosiddetta “tracciabilità”.

(8) Di tanto, oltre che di altro, viene data comunicazione (non solo) al MATTM da parte del Presidente di Confindustria Servizi innovativi e tecnologici, con nota prot. 127/10 del 23.6.2010, nella quale si evidenzia come l’Associazione abbia avuto modo di “analizzare le problematiche relative all’introduzione del SISTRI ed ha elaborato, informandone gli interlocutori ministeriali, un documento tecnico (riportato in allegato 1) e la relativa «Roadmap per l’interoperabilità ed ipotesti di Piano Operativo» (riportata in allegato 2), nella certezza, più volte confermata dal Ministero, che il SISTRI non sia un software gestionale e che non si sostituirà ai programmi e agli applicativi utilizzati dalle aziende (….però il…NdR) SISTRI ha dimostr ato di essere un sistema gestionale a tutti gli effetti”.
(9) Per esempio per i rifiuti abbandonati, per le operazioni di trasbordo da mezzo a mezzo, o da contenitore a contenitore, per le aree di trasferenza, per la conversione dei volumi in peso, per le diverse modalità di contabilizzazione delle masse di volume di rifiuti, loro “calo” fisiologico (o meno), eccetera.
(10) Sono assolutamente condivisibili le affermazioni di P. Ficco, Proroga del Sistri sulla rampa di lancio, in “Il Sole 24 ore” del 10 luglio 2010. Sappiamo tutti che lo R13 previsto da una autorizzazione provinciale in una casella di un modulo potrebbe non essere uguale ad un altro R13, per esempio la Provincia potrebbe imporre ad un impianto di trattamento una duplicazione di oneri/obblighi per lo R13 dei rifiuti in ingresso provenienti da certi circuiti rispetto allo R13 dei rifiuti provenienti da altri circuiti oppure rinvenienti dalla lavorazione, ecc.
(11) Cfr. A. Galimberti, Per il Sistri proroga al 1°ottobre, in “Il Sole 24 Ore” del 7 luglio 2010 e il successivo articolo, Partenza unificata 1 ottobre 2010, in “Il Sole 24 Ore” del 14 luglio 2010.
(12) A. Fumagalli Romano, Per il Sistri serve un test di avvio, in “Il Sole 24 Ore” del 16 luglio 2010, parla di “familiarizzazione degli adempimenti scardinanti” il previgente sistema (in realtà per certi versi coesistente) dei registri, formulari, eccetera e della proposta di Confindustria di un primo rodaggio per le grandi imprese, ecc.
(13) Ibidem, l’A. “si augura un ripensamento” e si auspica “che il Ministero preveda un sistema di ravvedimento operoso, che consenta alle imprese di rimediare agli eventuali errori materiali senza incorrere nelle severe sanzioni, anche penali, previste”.