Cass. Civ. SS.UU.  sent. n. 11832  del 21 maggio 2009 n. 11832
Pres. Vittoria Est. Oddo

Rifiuti. Raccolta

Omessa raccolta dei rifiuti solidi urbani- risarcimento danni- giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Con atto notificato il 23 gennaio 2007 Luciano Ferrucci + 33 avevano convenuto davanti al Giudice di pace di Guardia Sanframondi il Comune di Amorosi, nel quale abitavano o risiedevano, ed il Consorzio intercomunale gestione rifiuti BN2 e ne avevano domandato la solidale declaratoria della responsabilità “dei disagi, dei disservizi dell’emergenza rifiuti, della farsa e del bluff della raccolta differenziata. dei pericoli ambientali ed igienico sanitari, determinati dalle loro continuate e comprovate inadempienze” e condanna “al risarcimento di tutti i danni patiti dagli attori (personali, patrimoniali, morali, alla salute esistenziale, alla vita di relazione, all’immagine) in via equitativa e nei limiti della somma di € 1.000,00 per ciascuno di essi”;
- i convenuti avevano eccepito, in via preliminare, il difetto di giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria ed analoga eccezione aveva formulato il Commissariato di Governo per l’Emergenza Rifiuti in Campania, di cui era stata autorizzata la chiamata in causa, e, dopo la rinuncia al giudizio di uno degli attori e l’intervento di altri dodici abitanti o residenti nel Comune, il Giudice di pace con ordinanza del 14 dicembre 2007 si era riservato di decidere la questione di giurisdizione unitamente al merito della causa;
- alla luce dell’art. 33. d.lgs. 31 marzo 1998. n. 80, nel testo risultante dalla sentenza n. 204 del 2004 della Corte costituzionale, il discrimine tra la giurisdizione ordinaria e quella amministrativa dipende dalla circostanza che la P.A. abbia agito o meno con esercizio di poteri autoritativi e che, nel caso specifico, ricorreva tale esercizio, avendo ad oggetto la domanda proposta dai privati “una valutazione critica delle modalità di espletamento del servizio pubblica della raccolta dei rifiuti da parte del Comune di Amorosi”;
- le ulteriori sentenze n. 191/2006 e n. 140/2007 della Corte Costituzionale, nonché la sentenza n. 4672/20045 del Consiglio di Stato, e, più specificamente, la pronuncia n. 271 R7/2007 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, avevano chiarito come anche in materia di diritti fondamentali, quale quello alla salute, possa sussistere la giurisdizione del giudice amministrativo, a condizione che si tratti di impugnazione di comportamenti materiali effetto di atti della P A. o comunque espressione dei poteri di questa;
- il petitum sostanziale concerneva in una richiesta risarcitoria conseguente ai disagi e disservizi dovuti alle presunte inadempienze del Comune di Amorosi, e, conseguentemente, il giudice adito “dovrebbe andare a valutare e. conseguentemente, decidere in relazione ad un’attività amministrativa, consistente nella gestione dell’emergenza relativa al servizio di raccolta dei rifiuti”;
rilevato che degli attori ha notificato controricorso il solo intimato Ferrucci Luciano ed ha chiesto il rigetto dell’istanza, deducendo che:
- in base alle sentenze costituzionali enunciate dal ricorrente, permane la distinzione “tra danno da comportamenti materiali, o radicalmente senza titolo, e danni, cagionati da comportamenti amministrativi” e, mentre per questi ultimi la giurisdizione spetta al giudice amministrativo, per tutti gli altri, che sono “meri comportamenti” la giurisdizione è del giudice ordinario;
- nel caso in esame, nessun provvedimento amministrativo era stato emanato, tanto che il giudizio promosso aveva ad oggetto proprio la valutazione, a fini risarcitori, del comportamento omissivo delle parti convenute, e, essendo le censure rivolte ad un mero comportamento della P.A., la giurisdizione apparteneva ai giudice ordinano alla luce anche della sentenza n. 27187/2007 citata;
rilevato che si è costituito, altresì, il Commissario di Governo per l’emergenza rifiuti nella Regione Campania ed ha ribadito l’eccezione di difetto giurisdizione del giudice ordinario, osservando che ‘la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sussiste tutte le volte in cui la P A. eserciti un potere autoritativo finalizzato al perseguimento degli interessi pubblici” e che, avendo le parti lamentato l’illegittimità di atti assunti in relazione al problema dello smaltimento dei rifiuti, la connessione tra il contenuto della domanda e l’esercizio del potere pubblico rende certa la spettanza della controversia alla giurisdizione del giudice amministrativo, senza che possa modificare i termini del problema il fatto che si versi in materia di presunta lesione di diritti soggettivi come quello alla salute; ritenuto che, avendo l’art. 33, d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, come modificato dalla l. 21 luglio 2000, n. 205, devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie in materia di pubblici servizi nelle quali già esercitava la giurisdizione generale di legittimità, detta giurisdizione non può essere esclusa nel caso di atti o comportamenti della pubblica amministrazione che ledano diritti, anche se considerati fondamentali e tutelati dalla Costituzione, quali quello alla salute tutelato dall’art. 32 Cost., salve le ipotesi in cui, come chiarito dalle sentenze della C. Cost. nn. 204/2004, 191/2006 e 140/2007, l’attività da questa svolta non si configuri nemmeno mediatamente, come esercizio di un pubblico potere: ritenuto che l’art, 7, 3° co., 1. 6 dicembre 1971. n. 1034, come sostituito dall’art. 7, l. 21 luglio 2000, n. 205. attribuisce al giudice amministrativo, nell’ambito della sua giurisdizione, la cognizione di tutte le questioni relative all’eventuale risarcimento del danno, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, e agli altri diritti patrimoniali consequenziali;
ritenuto che gli attori, dopo avere premesso che le strade e l’intero territorio comunale ospitavano rifiuti maleodoranti di ogni genere, con i quali i cittadini erano costretti a convivere, si erano doluti nell’atto di citazione che, nonostante lo stato di emergenza. le segnalazioni ed i reclami dei cittadini e. da ultimo, l’ordine di rimozione dei rifiuti e di bonifica dei contenitori, pervenuta al sindaco l’1 dicembre 2006 dal responsabile dell’ASL BN1, nessun provvedimento era stato adottato o, comunque, poco o nulla era stato fatto per migliorare le condizioni igieniche delle strade nel rispetto dei diritti dei cittadini;
ritenuto che nel medesimo atto essi avevano ricollegato l’oggettivo e significativo peggioramento della qualità della loro vita ed i danni personali e patrimoniali, pregiudizi alla salute ed alla vita di relazione, nonché turbamento, ansia e stress, ai reiterati inadempimenti dell’amministrazione comunale all’obbligo di assicurare il servizio di raccolta dei rifiuti urbani e, in generale, di compiere un’attività positiva a tutela della salute dei cittadini e chiesto un risarcimento dei danni correlato anche al pagamento della “tassa sui rifiuti, per un servizio di cui non avevano usufruito;
ritenuto che ai poteri conferiti all’amministrazione comunale in tema di raccolta e smaltimento dei rifiuti corrisponde un interesse legittimo dei cittadini al loro esercizio e che, rientrando la contestazione della correttezza o adeguatezza di questo nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 33 d.1gs. n. 80/1998 cit., tale giurisdizione non può venir meno né per effetto della dedotta lesione del diritto alla salute che ne sarebbe derivata e né della richiesta di condanna del convenuti al risarcimento dei danni;
ritenuto che non trova conforto nel tenore dell’atto di citazione l’assunto formulato dall’unico attore controricorrente nella memoria da lui depositata che la domanda conteneva una mera istanza di accertamento sui fatti di dichiarazione di responsabilità, necessaria incidenter tantum al fine di potere decidere sulla richiesta condanna, e che i fatti “storici” erano in esso narrati ad colorandum e non per denunciare 1’inidoneità dei provvedimenti adottati dalla P.A.;
ritenuto che, pertanto, va dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo competente, davanti al quale vanno rimesse le parti (cfr.: cass. civ. sez. un., sent. 22 febbraio 2007, n. 4109), e che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del processo innanzi al giudice ordinario e di questo giudizio, tenuto conto della novità della questione.