TAR Campania Sez. I ord. 10 febbraio 2005
Sui poteri extra ordinem del Commissario per l'Emergenza Rifiuti in Campania in materia di localizzazione di discariche
Si ringrazia l'Avv. M. Balletta per la segnalazione
REPUBBLICA
ITALIANA
TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO
REGIONALE PER
LA CAMPANIA
SALERNO
PRIMA SEZIONE
Registro Ordinanze: 0167/2005
Registro Generale:
2723/2004
nelle
persone dei Signori:
ALESSANDRO
FEDULLO Presidente
FRANCESCO MELE
Cons. , relatore
GIOVANNI
GRASSO Ref.
ha
pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella
Camera di Consiglio del 27
Gennaio 2005
Visto
il ricorso 2723/2004 proposto da:
COMUNE DI CAMPAGNA
rappresentato
e difeso da:
PAOLINO AVV.
GAETANO
ANNUNZIATA AVV.
MARIA
con
domicilio eletto in SALERNO
VIA ROMA,61
presso
PAOLINO AVV.
GAETANO
contro
COMMISSARIO DI
GOVERNO PER EMERGENZA RIFIUTI CAMPANIA
rappresentato
e difeso da:
AVVOCATURA
STATO
con domicilio
eletto in SALERNO
CORSO VITTORIO
EMANUELE N.58
presso la sua
sede
PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI
rappresentato
e difeso da:
AVVOCATURA
STATO
con domicilio
eletto in SALERNO
CORSO VITTORIO
EMANUELE N.58
presso la sua
sede
MINISTERO
DELL'INTERNO
rappresentato
e difeso da:
AVVOCATURA
STATO
con domicilio
eletto in SALERNO
CORSO VITTORIO
EMANUELE N.58
presso la sua
sede
MINISTERO
DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
rappresentato
e difeso da:
AVVOCATURA
STATO
con domicilio
eletto in SALERNO
CORSO VITTORIO
EMANUELE N.58
presso la sua
sede
PROVINCIA DI
SALERNO
rappresentato
e difeso da:
LANOCITA AVV.
FRANCESCO
CASELLA AVV.
ANGELO
ABBAMONTE AVV.
GIUSEPPE
con domicilio
eletto in SALERNO
VIA ROMA,61
presso
LANOCITA AVV.
FRANCESCO
REGIONE
CAMPANIA
rappresentato
e difeso da:
CHIANESE AVV. *
. * RAFFAELE
IMPARATO AVV.
* . * MARIA
con domicilio
eletto in SALERNO
C.SO GARIBALDI,
33 AVV.RA REG.LE
presso
IMPARATO AVV.
* . * MARIA
e nei confronti
di
FIBE S.P.A.
e nei confronti
di
FIBE CAMPANIA
S.P.A.
rappresentato
e difeso da:
BRANCACCIO AVV.
ANTONIO
MAGRI' AVV.
ENNIO
MAGRI' AVV.
FABRIZIO
con domicilio
eletto in SALERNO
VIA DOG
REGIA,15C/O AVV.BRANCACCIO
presso
MAGRI' AVV.
FABRIZIO
e con
l'intervento ad adiuvandum di
COMUNE DI SERRE
rappresentato
e difeso da:
FALCE AVV.
RAFFAELE
con domicilio
eletto in SALERNO
VIA G.CARUCCI
N.1/A
presso la sua
sede
e con
l'intervento ad adiuvandum di
CODACONS
CAMPANIA
rappresentato
e difeso da:
D'ANGELO AVV.
RAFFAELLA
con domicilio
eletto in SALERNO
VIA M. SCHIPA,41
C/O CODACONS C.O.
presso la sua
sede
e con
l'intervento ad adiuvandum di
WWF ITALIA
O.N.L.U.S.
rappresentato
e difeso da:
BALLETTA AVV.
MAURIZIO
con domicilio
eletto in SALERNO
VIA S.LEONARDO,
169 C/O WWF SA
presso la sua
sede
e con
l'intervento ad adiuvandum di
COMUNE DI EBOLI
rappresentato
e difeso da:
PAOLINO AVV.
GAETANO
con domicilio
eletto in SALERNO
VIA ROMA,61
e con
l'intervento ad adiuvandum di
COMUNE DI
CONTURSI TERME
rappresentato
e difeso da:
FIORENTINO AVV.
LEOPOLDO
con domicilio
eletto in SALERNO
VIA ROMA, 61
C/O AVV.LANOCITA
e con
l'intervento ad adiuvandum di
MIRRA ERNESTO
+40
rappresentato
e difeso da:
MARENGHI AVV.
*.* ENZO MARIA
con domicilio
eletto in SALERNO VIA VELIA
N.15
per
l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
-
dell’ordinanza n. 237 del 30.09.04 del Commissario Di Governo per
l’emergenza rifiuti Regione Campania;
-
del contr. Rep. N. 52/04 del 5.9.01;
-
del DPCM del 23.12.04 di proroga stato di emergenza;
-della
ordinanza n.346/04;
Visti
gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista
la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato,
presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto
l'atto di costituzione in giudizio di:
CODACONS CAMPANIA
COMMISSARIO DI GOVERNO PER EMERGENZA RIFIUTI CAMPANIA
COMUNE DI SERRE
FIBE CAMPANIA S.P.A.
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
MINISTERO DELL'INTERNO
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PROVINCIA DI SALERNO
WWF ITALIA O.N.L.U.S.
COMUNE
CONTURSI TERME
COMUNE
EBOLI
Udito il relatore Cons. FRANCESCO MELE e
uditi altresì per le parti gli avv.ti presenti come da verbale;
Premesso che non può ritenersi cessata la situazione emergenziale giustificativa dei poteri conferiti al Commissario di Governo, atteso che non risulta allo stato ultimata la realizzazione delle strutture necessarie al completo funzionamento del processo di trattamento e smaltimento dei rifiuti così come programmato per la Regione Campania;
Considerato
che i principi della leale cooperazione tra i livelli istituzionali coinvolti e
del rispetto delle autonomie locali risultano, nella peculiarità della presente
situazione emergenziale, sostanzialmente rispettati, avuto riguardo alla
circostanza che, successivamente all’adozione dell’ordinanza n.237/04, è
stato attivato un gruppo di lavoro a composizione mista per l’individuazione
dei siti alternativi, la cui attività si è conclusa con esito negativo;
Evidenziato
che la nuova proposta della Provincia di Salerno risulta trasmessa in data
27.01.2005, successivamente all’adozione dell’ordinanza n.346/04,e,
pertanto, pur non escludendosene la possibilità di valutazione al fine della
ripartizione degli oneri ambientali sul territorio dell’intera Provincia, essa
non incide sulla legittimità del provvedimento finale in questa sede impugnato;
Rilevato,
ad una sommaria delibazione propria di questa sede cautelare e nei limiti degli
ambiti di cognizione consentiti al
giudice amministrativo, che
l’attività istruttoria e progettuale compiuta dalla struttura commissariale e
dal soggetto affidatario, suffragata
dalle note e deduzioni tecniche depositate in giudizio nonché dagli elaborati
acquisiti in sede istruttoria, non appare allo stato degli atti violativa
della normativa in materia vigente, tenuto pure conto delle ulteriori
prescrizioni imposte in sede di esame e di approvazione del progetto;
Rilevato,
in particolare:
-quanto
alla dedotta cattiva qualità di FOS e sovvalli:
che
tale elemento non incide sulla legittimità degli atti impugnati, considerato
che la progettata struttura è
destinata a ricevere un prodotto
avente i requisiti normativi prescritti
ed è compito del Commissario monitorarne costantemente la qualità onde consentire l’allocazione
solo del prodotto che la stessa è tecnicamente ed in base
all’atto autorizzativo abilitata a ricevere;
-che
trattasi di intervento urgente nell’ambito
di uno stato di emergenza
dichiarato ai sensi dell’art. 5 della legge n.225/92, che le ordinanze di
protezione civile nn.3100/00 e 3286/03, richiamate negli atti impugnati,
prevedono –al fine della concentrazione delle competenze amministrative in un
unico centro di responsabilità- la possibilità di deroga all’art.27 del
D.Lgs. n.22/97 e che
nella specie risulta comunque effettuato,
con riferimento alla tutela degli specifici interessi, lo studio
di impatto ambientale;
-quanto
alla denunziata contraddittorietà tra dichiarata finalità di ricomposizione
morfologica e progettazione di una discarica:
che
sotto tale profilo la progettazione
appare correttamente effettuata mediante applicazione
delle prescrizioni dettate dal D.Lgs. n.36/03, avuto riguardo alla
circostanza che FOS e sovvalli costituiscono comunque rifiuti in base alla
classificazione del D.Lgs. n.22/97, onde
vanno allocati, anche per evidenti ragioni precauzionali, in un sito rispondente
comunque ai requisiti tecnici delle discariche, mentre la “ricomposizione
morfologica” evidenzia la finalità di ricostituzione dei caratteri generali
dell’area preesistenti all’attività di cava da realizzarsi all’esito dei
conferimenti ( v.in proposito la Relazione Generale, parag.8);
Considerato,
infine, con valenza dirimente, che
la doverosa comparazione
degli interessi
pubblici coinvolti, anche alla luce dei rilievi in precedenza effettuati
e della circostanza delle ormai prossima
chiusura della discarica di Parapoti, depone, nella presente fase cautelare, per
la prevalenza dell’interesse
pubblico alla realizzazione dell’intervento per cui è causa, finalizzato al
superamento del grave stato emergenziale nella Regione Campania;
Visti
gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del
R.D. 17 agosto 1907, n. 642 e la legge 21.7.2000,n.205.
Ritenuto
che NON sussistono le ragioni di cui al citato art.21 della legge
6.12.1971,n.1034.
P.Q.M.
RESPINGE
la suindicata domanda incidentale di sospensione.
La
presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso
la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
SALERNO
, li 10 Febbraio 2005
IL
PRESIDENTE
L’ESTENSORE
IL
SEGRETARIO