TAR Sicilia (CT) Sez. I n. 18 del 9 gennaio 2017
Rifiuti.Centro di raccolta differenziata

Il centro di raccolta differenziata, ai sensi dell’art. 183 lettera mm) D.lgs. 152/2006 e del D.M. 8 aprile 2008, costituisce un area presidiata ed allestita in conformità alle specifiche disposizioni tecniche ministeriali, ove, lungi dall’essere effettuato alcun tipo di trattamento dei rifiuti, viene posta in essere mera attività di raccolta dei rifiuti urbani, mediante raggruppamento differenziato per sezioni omogenee ai fini del successivo trasporto presso gli impianti (e cioè presso i veri e propri centri di recupero, trattamento e smaltimento oggettivamente diversamente dei ccr). Invero, secondo le prescrizioni del Decreto Ministeriale citato, centri comunali di raccolta non sono soggetti a tutte le prescrizioni cautelative che invece informano la disciplina centri di trattamento e smaltimento dei rifiuti (cd discariche), essendo viceversa prescritti taluni requisiti che attengono alla localizzazione dell’area di raccolta e alla sua costruzione secondo specifiche tecniche stabilite (impermeabilizzazione, gestione delle acque, recinzione e barriere di contenimento, interventi, questi, tutti contemplati progetto preliminare).


Pubblicato il 09/01/2017

N. 00018/2017 REG.PROV.COLL.

N. 01248/2016 REG.RIC.

logo

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1248 del 2016, proposto da:
Livio Antignano, Giovanni Basile, Maria Stella Rita Basile, Gaetano Brancato, Giuseppe Barone, Gaetano Costa, Mariagrazia Erba, Vincenzo Finocchiaro, Antonio Fisichella, Giovanni Grasso, Alfio Impellizzeri, Angelo Leonardi, Daniele Leonardi, Rossella Mantia, Claudia Migliori, Elio Ruffo, Lucio Antonio Scalia, Salvatore Scalia, Angela Vadalà, Francesco Villari, Salvatore Zarba, Mi.Mo. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Fabio Rossi C.F. RSSFMR71L06C351Z, Marco Perna C.F. PRNMRC73S23C351N, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Catania, via Orto dei Limoni N 7/H;

contro

Comune di Viagrande, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Alì C.F. LAIMHL40C29B428B, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Catania, via Crociferi, 60;
Giunta Municipale del Comune di Viagrande non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- della deliberazione di Giunta Municipale di Viagrande n. 30 del 12 maggio 2016, recante nuovo atto di indirizzo per la localizzazione del Centro Comunale di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, con la quale è stato disposto di modificare la delibera di G.M. n. 79 del 12.11.2014;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Viagrande;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 dicembre 2016 la dott.ssa Agnese Anna Barone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il ricorso in esame i ricorrenti – premesso di essere tutti “proprietari di immobili, residenti o domiciliati e/o esercenti attività imprenditoriali in stretta prossimità alla zona di via Poio del Comune di Viagrande” - hanno impugnato la Deliberazione di G.M. n. 30 del 12 maggio 2016, con la quale è stata individuata l'area di proprietà comunale adiacente il campo sportivo sito in Via Poio, per la realizzazione di un centro comunale di raccolta differenziata, si sensi del D.M. Ambiente 8 aprile 2008.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:

1)Violazione e falsa applicazione dell’art. 41 quinquies, commi 8 e 9, legge 17 agosto 1942, n. 1150. Violazione della zonizzazione contemplata dal vigente piano regolatore generale del Comune di Viagrande, con specifico riguardo alla destinazione della zona "F3a", "verde attrezzato per lo sport ". Violazione dell’art. 37.4.1 e dell’art. 37.4.1.2 delle norme tecniche di attuazione del P.R.G. Violazione dell’art. 32, comma 2, lett. b) della legge n. 142/1990 come recepito in Sicilia dall’art. 1, l.r. n. 48/1991. Violazione degli artt. 3 e segg. della l.r. 27 dicembre 1978, N. 71. Violazione dell’art. 5 delle norme tecniche di attuazione del P.R.G.

I ricorrenti lamentano che il centro comunale di raccolta sia stato localizzato in area ricadente in Zona "F3a" "Verde attrezzato per lo sport", con destinazione incompatibile con la realizzazione di una “discarica”; inoltre, la localizzazione dell'opera - adottata, peraltro, dalla Giunta che non ha alcuna competenza in ordine all’adozione delle varianti urbanistiche - non garantisce il rispetto della superficie destinata a parcheggi nella specifica zona di P.R.G., anche in asservimento dell'esistente struttura del campo sportivo comunale.

2) Difetto d’istruttoria e di motivazione sotto il profilo dell’omessa valutazione dei profili di impatto ambientale e del danno alla salute della popolazione residente nell’area prescelta per la localizzazione del centro raccolta rifiuti comunale. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2, all. 1, D.M. Ambiente 8 aprile 2008 e violazione falsa applicazione dell’art. 36.3 delle norme tecniche di attuazione del P.R.G.

Parte ricorrente ritiene che il Comune di Viagrande avrebbe dovuto preliminarmente coinvolgere I'AUSL competente, alla quale richiedere idoneo parere al fine di verificare l'insussistenza di rischi per l'ambiente e la salute anche in relazione alla presenza - all’interno del centro di raccolta – di rifiuti nocivi.

3-4) difetto d’istruttoria di motivazione in relazione all’omessa valutazione di aree alternative a quella prescelta e contraddittorietà manifesta con precedenti atti dell’amministrazione (terzo e quarto motivo di ricorso).

L’amministrazione non avrebbe compiuto alcuna verifica sulla presenza di siti comunali alternativi a quello prescelto, limitandosi a sostenere di non disporre di altre aree idonee alla realizzazione del centro; l’ente non avrebbe nemmeno preso in considerazione la possibilità di stipulare accordi con i Comuni limitrofi, già dotati di centri di raccolta differenziata (come Trecastagni, Ad S. Antonio, Valverde, Zafferana Etnea, Aci Bonaccorsi), al fine di avvalersi di tali centri, in conformità a quanto previsto dal D.M. Ambiente 8/4/2008.

La scelta del Comune di Viagrande si pone poi in evidente contraddizione con la precedente delibera di G.M. n. 79/2014 che - modificando a sua volta la precedente delibera n. 102//2011 di localizzazione del CCR in Via Poio - aveva individuato l’area di contrada Monteserra per la realizzazione del centro comunale di raccolta.

5) Illogicità manifesta della valutazione economica operata dall’ente in ordine alla localizzazione del centro raccolta rifiuti e sviamento di potere.

Il Comune di Viagrande si è costituito in giudizio e ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso proposto avverso un atto di indirizzo privo di alcuna concreta lesività, che potrà verificarsi solo con l’atto conclusivo della conferenza dei servizi indetta ai sensi dell'art. 5 della l.r. n. 12/2011; ha, inoltre, controdedotto alle censure articolate in ricorso chiedendone il rigetto.

Le parti hanno successivamente scambiato memorie e repliche e alla pubblica udienza dell’1 dicembre 2016, il ricorso è stato posto in decisione, come da verbale.

DIRITTO

In via preliminare il Collegio esamina l’eccezione d’inammissibilità del ricorso e la ritiene infondata per le ragioni che seguono. È stato, infatti, osservato in giurisprudenza che il cd. “atto di indirizzo” è generalmente inidoneo a modificare, in via immediata, la situazione giuridica dei destinatari finali, ponendo soltanto dei vincoli all'organo competente a provvedere, senz'altro rilevanti in ordine alla valutazione giudiziale del successivo esercizio del potere, ma - di norma - non tali da produrre lesioni dirette per le quali possa predicarsi l'onere dell'immediata impugnazione. Ciò in quanto l'atto di indirizzo è in genere un atto di natura programmatica che si traduce nell'indicazione di obiettivi, priorità, criteri all'attività dell'organo cui è diretto, al fine di orientarne l'azione, senza produrre effetti giuridici direttamente vincolanti se non per quest'ultimo. Non può, tuttavia escludersi che, ove la particolare natura delle prescrizioni e delle modalità d'azione prefigurate siano così delineate da rendere immediatamente percepibile l'effetto lesivo poi concretamente generato dall'atto attuativo, l'atto di indirizzo può, esso stesso, porsi come fonte direttamente lesiva e può radicare un interesse giuridicamente rilevante. La fattispecie in esame è inquadrabile nella descritta situazione poiché l’individuazione dell’area per il centro di raccolta e sua capacità conformativa della successiva attività pone un certo grado di certezza sulla modifica dello stato dei luoghi ed è idonea, pertanto, a radicare un interesse giuridicamente rilevante nei confronti dei ricorrenti che, operando od essendo residenti nella zona, rivestono una posizione differenziata e qualificata in virtù dello stabile collegamento con l’area interessata, specie quando si ritenga che nell’istruttoria espletata in tale procedimento non siano state adeguatamente ponderate anche le esigenze di protezione dell’ambiente, della salute e della qualità della vita dei residenti di un circoscritto territorio (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 21 novembre 2013 n. 5528, e 4 novembre 2009, n. 6866 e sez. V, 26 settembre 2013 n. 4755) .

Nel merito il ricorso è infondato.

Va premesso che il centro di raccolta differenziata, ai sensi dell’art. 183 lettera mm) D.lgs. 152/2006 e del D.M. 8 aprile 2008, costituisce un area presidiata ed allestita in conformità alle specifiche disposizioni tecniche ministeriali, ove, lungi dall’essere effettuato alcun tipo di trattamento dei rifiuti, viene posta in essere mera attività di raccolta dei rifiuti urbani, mediante raggruppamento differenziato per sezioni omogenee ai fini del successivo trasporto presso gli impianti (e cioè presso i veri e propri centri di recupero, trattamento e smaltimento oggettivamente diversamente dei ccr). Invero, secondo le prescrizioni del Decreto Ministeriale citato, centri comunali di raccolta non sono soggetti a tutte le prescrizioni cautelative che invece informano la disciplina centri di trattamento e smaltimento dei rifiuti (cd discariche), essendo viceversa prescritti taluni requisiti che attengono alla localizzazione dell’area di raccolta e alla sua costruzione secondo specifiche tecniche stabilite (impermeabilizzazione, gestione delle acque, recinzione e barriere di contenimento, interventi, questi, tutti contemplati progetto preliminare).

Nel caso di specie, il posizionamento della struttura appare conforme alla normativa sopra richiamata poiché correttamente individuato in prossimità della rete viaria di scorrimento (pag. 3 provvedimento impugnato).

Per ciò che riguarda, inoltre, il profilo urbanistico, la realizzazione del punto di raccolta è perfettamente coerente con la natura dell’area, ricadente in zona F3a di PRG atteso che la zona F in generale comprende le parti di territorio per attrezzature, servizi e impianti di interesse generale; né l’attuale sottozona 3a può costituire un ostacolo alla localizzazione del centro di raccolta, essendo suscettibile di variazione di destinazione d’uso da parte del Consiglio Comunale, e ciò tenuto anche conto che la normativa vigente non pone vincoli alla localizzazione in relazione alle distanze da luoghi residenziali o comunque sensibili, ma si preoccupa piuttosto di garantire l’agevole accesso degli utenti e la funzionalità della struttura. Ne consegue l’infondatezza del primo di ricorso.

E’ infondato anche il secondo motivo di ricorso con il quale parte ricorrente - richiamando l’elenco dei rifiuti pericolosi che vengono conferiti nei centri di raccolta – ritiene che il Comune avrebbe dovuto richiedere un parere preventivo all’AUSL al fine di verificare l’insussistenza di rischi per l’ambiente e per la salute. Il predetto parere non è previsto, tuttavia, da alcuna disposizione, con la conseguenza che la sua mancanza non può determinare l’illegittimità della localizzazione del centro di raccolta. Peraltro, eventuali violazioni del d.m. citato laddove prevede che “l’allestimento del centro rispetti tutte le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e che l’attività non determini rischi per l’ambiente ovvero inconvenienti per immissioni e non pregiudichi il paesaggio e i siti di particolare interesse” potranno eventualmente riguardare la concreta operatività del centro, ovvero le modalità di deposito e di gestione, ma allo stato non sono configurabili e non influiscono, quindi, sulla legittimità delle scelte relative alla localizzazione dell’opera. A tale riguardo va precisato che i numerosi “rifiuti pericolosi” che vengono conferiti nei centri di raccolti e che secondo parte ricorrente costituirebbero “indice della nocività del sito” non sono altro che comuni oggetti presenti in tutte le abitazioni (solo per citarne alcuni: elettrodomestici di vario genere, lampadine, batterie, farmaci, insetticida, cartucce e toner, detersivi e detergenti ) che vengono conferiti al centro di raccolta proprio al fine di garantire un adeguato smaltimento nel rispetto delle norme di tutela ambientale e della salute dell’uomo.

Quanto agli ulteriori motivi di ricorso concernenti l’omessa valutazione di siti alternativi (o di accordi con altri comuni) e la presunta contraddittorietà con precedenti determinazioni va preliminarmente evidenziato che il sindacato del Giudice amministrativo su tale tipologia di scelte è sottoposto a particolari limitazioni, posto che l'Amministrazione, nel formulare il proprio giudizio in merito, esercita un'amplissima discrezionalità che non si esaurisce in un mero giudizio tecnico, ma presenta al contempo profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa ed istituzionale in relazione all'apprezzamento degli interessi pubblici e privati coinvolti, con la conseguenza che il sindacato del giudice amministrativo in materia è necessariamente limitato alla manifesta illogicità ed incongruità, al travisamento dei fatti o a macroscopici difetti di istruttoria, che tenuto anche conto della natura dell’opera (centro di raccolta e non impianto di smaltimento di rifiuti) non sussistono.

Si aggiunga che lo spostamento del sito, rispetto ai precedenti atti dell’amministrazione, sembra necessitato, tra l’altro, dalla circostanza che la precedente localizzazione imponeva opere particolarmente onerose in ragione della particolare conformazione del terreno e della necessità di realizzare eccessive opere di sostegno.

Alla luce delle superiori considerazioni tutti i motivi di illegittimità, come prospettati in ricorso appaiono infondati, sia per la regolarità dell’attività amministrativa sino a questo momento posta in essere, sia per la genericità delle doglianze, incentrate sull’asserita violazione di norme primarie, anche costituzionali, dalle quali tuttavia non è dato dedurre alcuna concreta irregolarità che infici i provvedimenti gravati.

Le spese, tuttavia, possono essere compensate tra le parti tenuto conto della particolare natura della controversia, implicante l'esercizio di poteri ampiamente discrezionali e caratterizzata anche dal coinvolgimento di interessi di rilievo costituzionale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima) respinge il ricorso indicato in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Vinciguerra, Presidente

Dauno Trebastoni, Consigliere

Agnese Anna Barone, Consigliere, Estensore

         
         
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
Agnese Anna Barone        Antonio Vinciguerra