TAR Lazio (RM) Sez. V n. 16385 del 7 dicembre 2022
Rifiuti.Decreto semplificazioni

L’art. 35 comma 3 del decreto semplificazioni (d.l. n. 77/2021) ha introdotto una disposizione che eccezionalmente consente a soggetti non autorizzati al recupero e trattamento dei rifiuti, nel caso di progetti che comportano l’utilizzazione di CSS-C in sostituzione di combustibili fossili tradizionali, di formulare domanda di aggiornamento dell’AIA in essere, accelerandone contestualmente la relativa tempistica procedimentale. Ora, se è vero che l’anzidetta disposizione subordina la possibilità di aggiornamento esclusivamente ai progetti che non prevedono una implementazione della capacità produttiva e che rispettano i limiti di emissione previsti per gli impianti di co-incenerimento (in ciò consistendo, a ben vedere, la funzione di semplificazione della nuova disciplina e, al contempo, il limite di operatività della stessa), è altrettanto indubitabile che laddove emergano anche solo dubbi circa l’effettiva sussistenza di una o entrambe le predette condizioni, l’Amministrazione ha il potere di ordinare la presentazione di una nuova istanza di autorizzazione con attivazione del procedimento ordinario di modifica sostanziale ex art. 29 nonies del d.lgs. n. 152/2006.

Pubblicato il 07/12/2022

N. 16385/2022 REG.PROV.COLL.

N. 05093/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5093 del 2022, proposto da
BUZZI UNICEM S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Claudio Vivani, Elisabetta Sordini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

REGIONE LAZIO, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Teresa Chieppa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

- ARPA LAZIO - Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio, non costituita in giudizio;
- CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanna De Maio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- della nota prot. 189149 adottata dalla Regione Lazio, Direzione Regionale Ambiente, Area Autorizzazione Integrata Ambientale in data 24 febbraio 2022 e recante come oggetto “BUZZI UNICEM S.P.A. – Stabilimento di Guidonia – Autorizzazione Integrata Ambientale D.D.R.U. 1473 del 28/04/2017 e s.m.i. – Comunicazione modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29 nonies, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e Capo VIII, articolo 35, comma 3 della Legge n. 108 del 29/07/2021 – Trasmissione parere ARPA Lazio e disposizione modifica sostanziale”, ricevuta dalla società ricorrente via p.e.c. nella medesima data;

- per quanto occorra, della nota di ARPA Lazio – Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio, Dipartimento pressioni sull'ambiente, Servizio supporto tecnico ai processi autorizzatori, Unità valutazioni ambientali, recante “BUZZI UNICEM s.p.a. – Stabilimento di Guidonia – Autorizzazione Integrata Ambientale D.D.R.U. 1473 del 28/04/2017 e s.m.i. – Comunicazione modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29 nonies comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e Capo VIII, articolo 35, comma 3 della Legge n. 108 del 29/07/2021 – Avvio del procedimento e richiesta supporto tecnico ai sensi del regolamento regionale di cui alla D.G.R. n. 736 del 9/11/2021 (regolamento n. 21/2021)”, acquisita al protocollo della Regione Lazio n. 134674 del 10 febbraio 2022 e allegata alla nota prot. 189149 adottata dalla Direzione Regionale Ambiente, Area Autorizzazione Integrata Ambientale della Regione Lazio in data 24 febbraio 2022 e trasmessa in pari data a mezzo p.e.c. alla società ricorrente;

- di ogni altro atto preordinato, conseguente o comunque connesso con quelli impugnati.

e per la condanna ex art. 116, comma 2 c.p.a.

- della Direzione Regionale Ambiente, Area Autorizzazione Integrata Ambientale della Regione Lazio all'ostensione degli atti e dei documenti richiesti con la nota a mezzo p.e.c. in data 17 marzo 2022, in conformità alle previsioni dell'art. 22 e ss. della Legge 7 agosto 1990 n. 241.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio e della Città Metropolitana di Roma Capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2022 il dott. Sebastiano Zafarana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.1. Con ricorso notificato il 26 aprile 2022 e depositato il 9 maggio successivo la società ricorrente ha esposto di gestire una cementeria in Guidonia Montecelio e di avere presentato in data 11 gennaio 2022, ai sensi dell’art. 29-nonies del d. lgs. n. 152/2006, istanza di modifica per l’“introduzione del Combustibile Solido Secondario qualificato come “end of waste" in quanto conforme ai requisiti del Decreto Ministeriale 14 febbraio 2013, n. 22 (di seguito CSS—C, per distinguerlo dal CSS qualificato come rifiuto, di seguito CSS), da impiegarsi nell'impianto di cottura clinker (punto di emissione E11) dello stabilimento di Guidonia in parziale sostituzione dei combustibili fossili ad oggi impiegati (pet coke e carbon fossile) e nel rispetto delle condizioni di cui al citato comma 3 dell'art. 35 del DL. 77/2021” specificando che tale modifica, in funzione di determinate condizioni, è individuata come “non sostanziale” dalla legge n. 108 del 29 luglio 2021, articolo 35 comma 3.

Il progetto di modifica - come detto qualificato dalla Buzzi Unicem come “non sostanziale” dell’A.I.A. - prevede la realizzazione di una nuova unità impiantistica per il ricevimento, lo stoccaggio e il dosaggio del CSS-C prodotto, al punto di emissione E11 “Forno + Mulino crudo”, che verrà integrata agli impianti esistenti e con incremento da 12 a 15 dei viaggi giornalieri per il trasporto allo stabilimento.

Con nota prot. Regione Lazio n. 82906 del 27 gennaio 2022, la Regione ha richiesto, ai sensi dell’art.3 comma 3 del regolamento regionale n. 21/2021 adottato con D.G.R. n. 736 del 9 novembre 2021, supporto tecnico ad ARPA Lazio ai fini della valutazione del carattere “sostanziale o non sostanziale” della modifica richiesta e relativamente ad eventuali prescrizioni da inserire nella modifica autorizzativa richiesta.

Con nota del 10 febbraio 2022 ARPA Lazio ha in sintesi segnalato che:

- “non è noto il quantitativo massimo di CSS-C per il quale si richiede l’autorizzazione, né l’effettiva percentuale di sostituzione del combustibile tradizionale;

- la modifica proposta comporta una variazione del quadro emissivo autorizzato, in quanto risultano attivate due nuovi sorgenti emissive;

- l’introduzione del CSS-C comporta un aumento del traffico indotto dalla cementeria di circa 3 viaggi al giorno, corrispondente all’1 % del totale dei viaggi in ingresso allo stabilimento di Guidonia  

- occorre altresì considerare l’eventuale produzione di emissioni che provochino un impatto olfattivo, tanto è vero che anche le BATC prevedono la possibilità di utilizzare una o una combinazione di tecniche che implichino oltre ai filtri a tessuto anche lavaggi a umido rispetto ai residui prodotti durante il funzionamento dell’impianto si segnala che il Gestore non fornisce alcuna informazione al riguardo;  

- con riferimento alle emissioni di acque reflue … si segnala all’AC la necessità di rivalutare se l’attuale modalità di gestione delle acque meteoriche rimanga congrua anche a seguito dell’attivazione delle nuove attività, rispetto al possibile incremento della contaminazione delle acque meteoriche;

- l’utilizzo di CSS-C al forno di cottura n. 1 comporta l’applicazione dei limiti emissivi per il coincenerimento previsti dal Titolo III bis alla Parte IV del D.Lgs. n. 152/06. Ciò implica la necessità di rivalutare i limiti prescritti nell’AIA vigente rispetto a quanto previsto nell’Allegato II al Titolo III bis del citato decreto legislativo;

- per quanto riguarda infine il sistema di monitoraggio in continuo, per il quale il Gestore dichiara che l’assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misurazione previsti al punto di emissione E11 e la loro taratura sono eseguiti in conformità alla norma EN 14181, si segnala la necessità di verificare l’eventuale aggiornamento del relativo Manuale SME, in conseguenza dell’aggiornamento dei parametri sottoposti a monitoraggio in continuo nonché di un adeguamento dei valori limite”.  

Preso atti di questi rilievi, con successiva nota prot. n. 189149 del 24 febbraio 2022, la Regione Lazio ha comunicato, alla luce di quanto riportato da ARPA Lazio nella nota prot. n. 9311 del 10 febbraio 2022, che la richiesta avanzata dalla Buzzi era da ritenersi una modifica sostanziale e, pertanto, ha richiesto alla Società di aggiornare l’A.I.A. della cementeria inviando ai sensi dell’art. 29-nonies comma 2 del d.lgs. n. 152/2006 “una nuova domanda di autorizzazione corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 29-ter, commi 1 e 2.”.

La società ha pertanto impugnato il provvedimento in parola e il presupposto parere rilasciato da Arpa Lazio.

1.2. Il gravame è affidato ai seguenti motivi di ricorso:

I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 35, comma 3, del decreto semplificazioni. Violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 1, lett. l) e l-bis) del d.lgs. 152/2006. Violazione del d.m. 14 febbraio 2013, n. 22, c.d. decreto Clini. Violazione del divieto di non aggravamento del procedimento e dell’art. 1, comma 2 della l. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, nonché per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto.

II) Violazione e falsa applicazione dell’art. 35, comma 3, del decreto semplificazioni, sotto altro profilo.

III) Violazione e falsa applicazione dell’art. 35, comma 3 del decreto semplificazioni. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge 241/1990. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e dei presupposti di fatto e di diritto. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. eccesso di potere per violazione dei principi di non aggravamento, ragionevolezza e proporzionalità. Eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica.

1.3. Si è costituita in giudizio la Città Metropolitana di Roma Capitale la quale, dopo aver ricostruito in fatto la vicenda contenziosa, si è limitata a rilevare la propria sostanziale estraneità alla vicenda in esame.

1.4. Si è costituita in giudizio anche la Regione Lazio depositando documenti e memoria con la quale ha chiesto la reiezione del ricorso.

1.5. Con ordinanza n.3546 del 3 giugno 2022 questa Sezione ha preliminarmente dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse della società ricorrente all’istanza di accesso agli atti ex art.116, comma 2, c.p.a.; ha inoltre ritenuto “che le articolate censure esposte nel ricorso necessitano dell’approfondimento proprio della fase di merito …”, e pertanto ha fissato l’udienza di trattazione del merito del ricorso ai sensi dell’art.55, comma 10, cod.proc.amm. per il 21 ottobre 2022.

1.6. In vista dell’udienza pubblica di trattazione la società ricorrente e la Regione Lazio hanno depositato memorie difensive.

1.7. Alla pubblica udienza del 21 ottobre 2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

2. Può essere esaminato il merito del ricorso.

2.1. La ricorrente Buzzi Unicem sostiene, in sintesi, che la modifica sarebbe non sostanziale invocando l’art. 35 comma 3 del d.l. 77/2021 -come convertito della legge 29 luglio 2021, n. 108-, a tenore del quale la sostituzione di combustibili tradizionali con CSS - combustibile solido secondario (ex Cdr), se non comporta incremento della capacità produttiva autorizzata e non integra una modifica sostanziale implica il solo aggiornamento del titolo autorizzatorio, da comunicare all’autorità competente che, nei trenta giorni successivi alla comunicazione, ove ritenga trattarsi di modifica sostanziale ordina al gestore di presentare domanda di nuova autorizzazione.

Sarebbe dunque evidente che lo stesso Legislatore avrebbe già svolto ex ante in via generalizzata (ma con specifico e concreto riferimento ai presupposti quali-quantitativi e metodologici previsti dal c.d. Decreto Clini) una valutazione circa l’impossibilità che l’utilizzo del combustibile-prodotto in questione determini impatti significativi e negativi sull’ambiente e sulla salute umana, così escludendo che esso sia riconducibile alla definizione di modifica sostanziale (e, pertanto, qualificandolo ex lege come “modifica non sostanziale”).

Sostiene la ricorrente che nel caso in esame:

- non vi sarebbe aumento della capacità produttiva, e pertanto non vi sarebbero possibili effetti negativi o significativi;

- è spirato il termine dei trenta giorni da considerarsi perentorio sicché si sarebbe formato il silenzio assenso;

- la nota dell’Arpa, in ogni caso, non qualificherebbe espressamente la modifica come sostanziale, né i rilievi da essa evidenziati consentirebbero di ritenere che si tratti di modifica sostanziale.

2.2. A quest’ultimo riguardo, in esito alle verifiche tecniche sul progetto della ricorrente, l’Arpa Lazio ha rassegnato:

- che non sono stati forniti dal Gestore i dati relativi al quantitativo di combustibile tradizionale sostituito e di CSS introdotto, con riferimento alla capacità produttiva dell’impianto di produzione del clinker;

- con riferimento alle fasi di ricezione e consegna del CSS - combustibile ha evidenziato che il Gestore è tenuto alla verifica della massa, come previsto all’art. 237-septies c. 2 d.lgs. n. 152/2006, nonché a verificare la dichiarazione di conformità emessa dal produttore del CSS – combustibile nel rispetto di quanto disposto all’art. 8 c.2 del d.m. n. 22 del 14 febbraio 2013;

- per quanto riguarda le condizioni di esercizio dell’impianto, ha richiamato quanto specificamente previsto dall’art. 237-octies c. 1 del d.lgs. n. 152/2006; pertanto ha rinviato all’Autorità competente (da ora innanzi in acronimo AC) per la definizione di specifiche condizioni di autorizzazione che garantiscano il rispetto delle citate disposizioni;

- rispetto ai residui prodotti durante il funzionamento dell’impianto ha segnalato che il Gestore non fornisce alcuna informazione al riguardo; pertanto, in applicazione di quanto previsto dall’art.237- sexiesdecies del d.lgs. n. 152/2006, ha invitato l’AC a approfondire la citata questione al fine di garantire che i suddetti residui siano gestiti in conformità alla Parte IV del suddetto decreto legislativo;

- ha segnalato all’AC la necessità di rivalutare se l’attuale modalità di gestione delle acque meteoriche rimanga congrua anche a seguito dell’attivazione delle nuove attività, rispetto al possibile incremento della contaminazione delle acque meteoriche e di dilavamento piazzale, ovvero se la medesima si esaurisca con i primi 5 mm di pioggia; in ottemperanza a quanto stabilito all’art. 237- terdecies c. 15 del d.lgs. n. 152/2006, ha inoltre segnalato la necessità che sia prevista una capacità di stoccaggio per le acque piovane contaminate che defluiscano dal sito dell'impianto di coincenerimento o per l'acqua contaminata derivante da spandimenti o da operazioni di estinzione di incendi (la capacità di stoccaggio deve essere sufficiente per garantire che tali acque possano, se necessario, essere analizzate e, se necessario, trattate prima dello scarico);

- per quanto riguarda i limiti emissivi ha rilevato che, ai sensi dell’art. 13 del d.m. 22/2013, l’utilizzo di CSS-C al forno di cottura n. 1 comporta l’applicazione dei limiti emissivi per il coincenerimento previsti dal Titolo III bis alla Parte IV del d.lgs. n. 152/2006; ha pertanto sottolineato la necessità di rivalutare i limiti prescritti nell’AIA vigente rispetto a quanto previsto nell’Allegato II al Titolo III bis del citato decreto legislativo.

2.3. Preso atto di tali valutazioni tecniche, l’Amministrazione regionale ha ritenuto necessaria la rivalutazione dell’autorizzazione rilasciata il 28 aprile 2017 (dalla Città Metropolitana di Roma a quel tempo competente), chiedendo alla ricorrente l’attivazione di una nuova procedura di autorizzazione integrata ambientale per modifica degli impianti ai sensi dell’art. 29 nonies del d.lgs. n. 152/2006 e dell’art. 35 comma 3 della l. n. 108 del 29 luglio 2021.

La Regione Lazio, in particolare, ha qualificato il progetto presentato come modifica sostanziale dell’AIA in precedenza assentita, in quanto ha sostanzialmente fatto proprie tutte le perplessità complessivamente espresse dall’organo tecnico; in particolare, la ragione principale per la quale ha ritenuto che la modifica richiesta non potesse ricondursi ad una modifica non sostanziale riposa sul rilievo che … non è noto il quantitativo massimo di CSS-C per il quale si richiede l’autorizzazione, né l’effettiva percentuale di sostituzione del combustibile tradizionale… e che … secondo quanto indicato nel D.M. 22/2013 per garantire un elevato grado di tutela dell’ambiente e della salute umana l’utilizzo del Css-Combustibile è soggetto al rispetto delle pertinenti disposizioni del Titolo III-bis della Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 applicabili al coincenerimento …” e che, dunque, l’impianto debba adeguarsi al rispetto di tali disposizioni relative ad impianti di coincenerimento.

3. Tutto ciò premesso il ricorso è infondato, dovendosi qui richiamare la recente sentenza di questa Sezione n.12232 del 27 settembre 2022 le cui motivazioni possono quasi integralmente recepirsi.

4. La domanda di aggiornamento dell’AIA formulata dalla ricorrente come comunicazione di modifica non sostanziale dell’impianto si fonda sulle prescrizioni contenute nell’art. 35, comma 3 del d.l. n. 77/2021, come convertito con legge n. 108/2021, secondo cui:

“Gli interventi di sostituzione dei combustibili tradizionali con CSS-combustibile conforme ai requisiti di cui all'articolo 13 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 22 del 2013 in impianti o installazioni non autorizzati allo svolgimento delle operazioni R1, che non comportino un incremento della capacità produttiva autorizzata, non costituiscono una modifica sostanziale ai sensi dell' articolo 5, comma 1, lettera l-bis), del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 2013, o variante sostanziale ai sensi degli articoli 208, comma 19, e 214, 214-bis, 214-ter, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e richiedono il solo aggiornamento del titolo autorizzatorio, nel rispetto dei limiti di emissione per coincenerimento dei rifiuti, da comunicare all'autorità competente quarantacinque giorni prima dell'avvio della modifica. Nel caso in cui quest'ultima non si esprima entro quarantacinque giorni dalla comunicazione, il soggetto proponente può procedere all'avvio della modifica. L'autorità competente, se rileva che la modifica comunicata sia una modifica sostanziale che presuppone il rilascio di un titolo autorizzativo, nei trenta giorni successivi alla comunicazione medesima, ordina al gestore di presentare una domanda di nuova autorizzazione. La modifica comunicata non può essere eseguita fino al rilascio della nuova autorizzazione”.

4.1. Come già rilevato, secondo la prospettazione della ricorrente la disposizione da ultimo citata avrebbe già svolto ex ante ed in via generalizzata la valutazione di inidoneità degli interventi come quello oggetto di causa a produrre impatti negativi e significativi sull’ambiente e sulla salute umana (escludendo che gli stessi siano riconducibili nella nozione di modifica sostanziale di cui all’art- 5, comma 1 lett. 1-bis del d.lgs. n. 152/2006).

In altre parole, il legislatore avrebbe inteso consentire l’utilizzabilità del CSS-Combustibile anche ai fini della produzione di energia per gli impianti non autorizzati alle operazioni R1 (quindi non espressamente autorizzati all’utilizzazione dei rifiuti come combustibile) a mezzo di un mero aggiornamento dell’autorizzazione a suo tempo rilasciata, spettando all’Amministrazione solo di verificare che la capacità produttiva rimanga invariata e che siano rispettati i limiti di emissione previsti dalla legge per il co-incenerimento, senza la possibilità di opporre ulteriori valutazioni tecniche ostative.

5. La tesi tuttavia non è condivisibile per le seguenti ragioni.

5.1. In linea generale, il Codice dell’Ambiente disciplina diversamente le variazioni non sostanziali rispetto a quelle sostanziali in caso di modifica degli impianti oggetto di autorizzazione integrata ambientale.

Al riguardo, l’art. 29 nonies del d.lgs. n. 152/2006 dispone che il gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'art. 5, comma 1, lettera l) e che l'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, oppure, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera l-bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 dell’art. 29 nonies del d.lgs. n. 152/2006. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate.

Nel caso, invece, di modifiche ritenute “sostanziali”, il gestore deve inviare all'autorità competente una nuova domanda di autorizzazione corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 29-ter, commi 1 e 2.

Si tratta, all’evidenza, di valutazioni tecnico scientifiche in materia ambientale connotate da un’ampia discrezionalità in merito ai possibili effetti ambientali o sanitari della modifica proposta, sindacabili dalla giurisdizione amministrativa di legittimità nei soli casi di esiti abnormi o manifestamente illogici (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 5 settembre 2022, n.7706).

5.2. Ciò premesso, l’art. 35 comma 3 del decreto semplificazioni (d.l. n. 77/2021) ha introdotto una disposizione che eccezionalmente consente a soggetti non autorizzati al recupero e trattamento dei rifiuti, nel caso di progetti che comportano l’utilizzazione di CSS-C in sostituzione di combustibili fossili tradizionali, di formulare domanda di aggiornamento dell’AIA in essere, accelerandone contestualmente la relativa tempistica procedimentale.

5.3. Ora, se è vero che l’anzidetta disposizione subordina la possibilità di aggiornamento esclusivamente ai progetti che non prevedono una implementazione della capacità produttiva e che rispettano i limiti di emissione previsti per gli impianti di co-incenerimento (in ciò consistendo, a ben vedere, la funzione di semplificazione della nuova disciplina e, al contempo, il limite di operatività della stessa), è altrettanto indubitabile che laddove, come nel caso di specie, emergano anche solo dubbi circa l’effettiva sussistenza di una o entrambe le predette condizioni, l’Amministrazione ha il potere di ordinare la presentazione di una nuova istanza di autorizzazione con attivazione del procedimento ordinario di modifica sostanziale ex art. 29 nonies del d.lgs. n. 152/2006.

Ciò in quanto, trattandosi di procedimento in materia ambientale, nelle fattispecie ricadenti nel comma 3 dell’art. 35 del d.l. n. 77/2021, le pur apprezzabili esigenze di “economia circolare” non possono in alcun caso giustificare alcun automatismo circa la richiesta di aggiornamento dell’AIA, permanendo in capo all’Amministrazione un’ampia discrezionalità tecnica riguardo alle valutazioni di operatività della nuova disciplina. Ne consegue che anche il solo ragionevole e motivato dubbio di compatibilità del progetto alle condizioni astrattamente idonee all’aggiornamento dell’AIA legittima, in forza del principio di precauzione, l’imposizione da parte della P.A di un nuovo procedimento autorizzatorio.

5.4. Se si osserva, infatti, la struttura della disposizione contenuta nel comma 3 dell’art. 35 del d.l. n. 71/2021 si nota che i procedimenti di aggiornamento e di modifica sostanziale, in quanto alternativi, sono strettamente collegati ma non sovrapponibili, e che l’approfondimento pieno ed effettivo del progetto in contraddittorio con tutti i soggetti pubblici e privati interessati in sede di conferenza di servizi pertiene esclusivamente al procedimento di modifica sostanziale, essendo applicabile, in quest’ultimo caso, la disciplina generale di cui all’art. 29 nonies del d.lgs. n. 152/2006 che fa rinvio alle prescrizioni contenute nell’art. 29 ter e 29 quater del d.lgs. n. 152/2006.

5.5. Si spiega quindi il motivo per cui l’art. 35 comma 3 del d.l. n. 77/2021, pur essendo ispirato da evidenti esigenze di semplificazione e di accelerazione, non ha espressamente qualificato come perentorio il termine entro il quale l’Amministrazione competente è tenuta ad esprimersi circa la qualificazione del progetto come “modifica sostanziale”.

5.6. Il che postula, contrariamente a quanto rappresentato dalla ricorrente, che allo spirare del termine di 30 giorni previsto dal d.l. n. 77/2021 non si consuma il potere provvedimentale, tenuto anche conto che il decreto semplificazioni, così come del resto l’art. 29 nonies del d.lgs. n. 152/2006, non codifica alcun meccanismo di silenzio assenso, la cui formazione in ogni caso risulterebbe preclusa dalla natura del procedimento, ricadente, in assenza di una espressa deroga, nelle ipotesi di esclusione previste dall'art. 20 comma 4, l. n. 241 del 1990.

6. Poste le anzidette coordinate ermeneutiche, nel caso di specie non è dimostrato in giudizio che l’impianto sia stato effettivamente adeguato al rispetto delle prescrizioni previste per gli impianti di co-incenerimento (Titolo III-bis della Parte IV del d.lgs. n. 152/2006), condizione necessariamente prevista dal d.m. 22/2013 (richiamato dall’art. 35 comma 3 del d.l. n. 77/2021), per garantire un elevato grado di tutela dell’ambiente e della salute umana ai fini dell’utilizzo del Css-Combustibile.

6.2. Al riguardo, sia sufficiente osservare che per effetto della combustione –anche- del CSS-C, per il TOC (Total Organic Carbon) vi è necessità di ottenere la deroga ai valori limite di legge, deroga che non può ritenersi compatibile con l’eccezionalità dell’istituto previsto dall’art. 35 comma 3 del d.l. n. 77/2021, disposizione da ritenersi, pertanto, di stretta interpretazione.

6.3. La modifica progettuale proposta, inoltre, comporta l’incremento delle tonnellate di combustibile in ingresso con conseguente aumento degli automezzi che conferiranno all’impianto di Guidonia (circa 3 automezzi in più al giorno), e, quindi, ulteriore implementazione delle emissioni in atmosfera.

6.4. Inoltre l’Arpa e la stessa Regione Lazio hanno espresso, senza essere sufficientemente sconfessate, ulteriori perplessità in merito alle emissioni odorigene provenienti dagli impianti di ricezione e dosaggio, alla valutazione dei residui prodotti durante il funzionamento dell’impianto, all’eventuale impatto della modifica rispetto alla possibile contaminazione delle acque meteoriche e di dilavamento del piazzale, nonché alla capacità di stoccaggio delle acque piovane contaminate.

7. Tutti questi elementi, quindi, unitamente a quelli in precedenza considerati, sono sufficienti a far ritenere alterati i presupposti sulla base dei quali è stata concessa l’originaria autorizzazione; sicché non è arbitraria né irragionevole la decisione dell’Amministrazione di imporre la procedura ordinaria di modifica sostanziale ai sensi dell’art. 29 nonies del d.lgs. n. 152/2006.

8. E’ da escludersi, infatti, la possibilità di aggiornare la pregressa A.I.A. imponendo alla stessa prescrizioni, siccome queste ultime, che peraltro non sono espressamente previste dalla nuova normativa, risultano, secondo i principi generali, compatibili solo nei casi, diversi da quello in esame, in cui non esistono dubbi sulla complessiva compatibilità ambientale del progetto, potendosi risolvere, nel caso contrario, in una sostanziale pretermissione del giudizio di competenza dell’Amministrazione (ex multis, T.A.R. Milano, Lombardia, Sez. III, 23 giugno 2021, n.1534).

9. Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso va respinto siccome infondato.

10. La novità e complessità delle questioni trattate giustifica nondimeno l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Leonardo Spagnoletti, Presidente

Sebastiano Zafarana, Consigliere, Estensore

Ida Tascone, Referendario