Corte di Giustizia Sez. II sent. 4 dicembre 2008
Direttiva 2000/76/CE – Incenerimento dei rifiuti – Depurazione e incenerimento – Gas grezzo prodotto a partire da rifiuti – Nozione di rifiuto – Impianto di incenerimento – Impianto di coincenerimento
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

4 dicembre 2008 (*)

«Direttiva 2000/76/CE – Incenerimento dei rifiuti – Depurazione e incenerimento – Gas grezzo prodotto a partire da rifiuti – Nozione di rifiuto – Impianto di incenerimento – Impianto di coincenerimento»

Nel procedimento C‑317/07,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) con decisione 6 luglio 2007, pervenuta in cancelleria il 10 luglio 2007, nella causa promossa da

Lahti Energia Oy,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dal sig. C. W. A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. K. Schiemann, J. Makarczyk, L. Bay Larsen e dalla sig.ra C. Toader (relatore), giudici,

avvocato generale: sig.ra J. Kokott

cancelliere: sig.ra C. Strömholm, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 10 luglio 2008,

considerate le osservazioni presentate:

– per la Lahti Energia Oy, dal sig. T. Rinne, asianajaja, nonché dai sigg. M. Kivelä e H. Takala, rispettivamente direttore e ingegnere;

– per lo Hämeen ympäristökeskus, dalle sig.re P. Mäkinen e E. Mecklin, in qualità di agenti;

– per la Salpausselän luonnonystävät ry, dai sigg. M. Vikberg e S. Niemelä, asianajaja;

– per il governo finlandese, dal sig. J. Heliskoski, in qualità di agente;

– per il governo italiano, dal sig. I. M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal sig. G. Fiengo, avvocato dello Stato;

– per il governo dei Paesi Bassi, dalla sig.ra C. Wissels e dal sig. M. de Grave, in qualità di agenti;

– per il governo austriaco, dal sig. E. Riedl, in qualità di agente;

– per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. I. Koskinen e J.-B. Laignelot, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’11 settembre 2008,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 3 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 dicembre 2000, 2000/76/CE, sull’incenerimento dei rifiuti (GU L 332, pag. 91).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Lahti Energia Oy (in prosieguo: la «Lahti Energia»), società di proprietà della città di Lahti, e l’Itä-Suomen ympäristölupavirasto (Ufficio per le autorizzazioni ambientali della Regione della Finlandia dell’Est; in prosieguo: l’«ympäristölupavirasto») in merito all’applicazione dei requisiti della direttiva 2000/76 ad un complesso costituito da un impianto di gassificazione e da una centrale elettrica.

Contesto normativo

La direttiva 2000/76

3 Il quinto e ventisettesimo ‘considerando’ della direttiva 2000/76 recitano:

«(5) In conformità dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità di cui all’articolo 5 del trattato, è necessario intervenire a livello comunitario. Il principio precauzionale fornisce il fondamento per ulteriori misure. La presente direttiva si limita ai requisiti minimi relativi agli impianti di incenerimento e coincenerimento.

(…)

(27) Non si dovrebbe consentire che il coincenerimento dei rifiuti effettuato in impianti non destinati in primo luogo a tale scopo provochi emissioni più elevate di sostanze inquinanti nel volume dei gas derivanti dal suddetto coincenerimento rispetto a quelle consentite per impianti specificamente destinati all’incenerimento e che esso dovrebbe pertanto essere opportunamente limitato».

4 Ai sensi dell’art. 3 di tale direttiva:

«Ai fini della presente direttiva si intende per:

1) “rifiuto”: qualsiasi rifiuto solido o liquido quale definito all’articolo 1, lettera a) della direttiva 75/442/CEE [direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti (GU L 194, pag. 39)];

(…)

4) “impianto di incenerimento”: qualsiasi unità [o] attrezzatura tecnica fissa o mobile destinata al trattamento termico dei rifiuti con o senza recupero del calore prodotto dalla combustione. In questa definizione sono inclusi l’incenerimento mediante ossidazione dei rifiuti nonché altri procedimenti di trattamento termico, quali ad esempio i procedimenti del plasma, sempreché le sostanze risultanti dal trattamento siano successivamente incenerite.

La definizione include il sito e l’insieme dell’impianto di incenerimento, comprese le linee di incenerimento, i luoghi di ricezione e di stoccaggio, le installazioni di pretrattamento in loco, i sistemi di alimentazione in rifiuti, in combustibile e in aria, la caldaia, le installazioni di trattamento dei gas di scarico, le installazioni di trattamento o stoccaggio in loco dei residui e delle acque reflue, il camino, i dispositivi e i sistemi di controllo delle operazioni di incenerimento, di registrazione e di sorveglianza delle condizioni di incenerimento;

5) “impianto di coincenerimento”: qualsiasi impianto fisso o mobile la cui funzione principale consiste nella produzione di energia o di prodotti materiali e

– che utilizza rifiuti come combustibile normale o accessorio o

– in cui i rifiuti sono sottoposti a un trattamento termico a fini di smaltimento.

Se il coincenerimento avviene in modo che la funzione principale dell’impianto non consiste nella produzione di energia o di prodotti materiali bensì nel trattamento termico dei rifiuti, l’impianto è considerato un impianto di incenerimento ai sensi del punto 4.

La definizione include il sito e l’insieme dell’impianto di incenerimento, comprese tutte le linee di coincenerimento, i luoghi di ricezione e di stoccaggio, le installazioni di pretrattamento in loco, i sistemi di alimentazione in rifiuti, in combustibile e in aria, la caldaia, le installazioni di trattamento del gas di scarico; le installazioni in loco di trattamento o stoccaggio dei residui e delle acque reflue, il camino, i dispositivi e i sistemi di controllo delle operazioni di incenerimento, di registrazione e di sorveglianza delle condizioni di incenerimento;

(…)

12) “autorizzazione”: la decisione o più decisioni scritte da parte dell’autorità competente che autorizzano l’esercizio dell’impianto a determinate condizioni che devono garantire che l’impianto sia conforme ai requisiti della presente direttiva. Un’autorizzazione può valere per uno o più impianti o parti di essi, che siano localizzati sullo stesso sito e gestiti dal medesimo gestore;

13) “residuo”: qualsiasi materiale liquido o solido (comprese le scorie e le ceneri pesanti, le ceneri volanti e la polvere di caldaia, i prodotti solidi di reazione derivanti dal trattamento del gas, i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue, i catalizzatori esauriti e il carbone attivo esaurito) definito come rifiuto all’articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE, generato dal processo di incenerimento o di coincenerimento, dal trattamento dei gas di scarico o delle acque reflue o da altri processi all’interno dell’impianto di incenerimento o di coincenerimento».

5 L’art. 7 della direttiva 2000/76, intitolato «Valori limite di emissione nell’atmosfera», dispone quanto segue:

«1. Gli impianti di incenerimento sono progettati, costruiti, attrezzati e fatti funzionare in maniera da non superare i valori limite di emissione previsti all’allegato V per i gas di scarico.

2. Gli impianti di coincenerimento sono progettati, costruiti, attrezzati e fatti funzionare in maniera da non superare i valori limite di emissione per i gas di scarico determinati conformemente all’allegato II o in esso previsti.

(…)».

La direttiva 2006/12/CE

6 Ai sensi dell’art. 1 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 5 aprile 2006, 2006/12/CE, relativa ai rifiuti (GU L 114, pag. 9), che, per motivi di chiarezza e di razionalità, procede alla codificazione della direttiva 75/442, per «rifiuto» si intende «qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate nell’allegato I e di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi».

Causa principale e questioni pregiudiziali

7 La Lahti Energia ha chiesto all’Ympäristölupavirasto un’autorizzazione ambientale riguardante l’attività del suo impianto di gassificazione e della sua centrale elettrica. Detta autorizzazione riguarda un complesso costituito da due impianti distinti localizzati sullo stesso sito e comprendenti un impianto di gassificazione a partire da rifiuti e una centrale elettrica nella cui caldaia a vapore viene bruciato il gas depurato prodotto nell’impianto di gassificazione.

8 L’Ympäristölupavirasto ha rilasciato alla Lahti Energia un’autorizzazione ambientale provvisoria, precisando le condizioni alle quali tale autorizzazione era stata rilasciata. Detto ufficio ha così valutato che l’impianto di gassificazione che produce gas e la centrale che incenerisce il gas costituiscono congiuntamente un impianto di coincenerimento ai sensi della direttiva 2000/76.

9 La Lahti Energia ha proposto ricorso contro tale decisione dinanzi al Vaasan hallinto-oikeus (Tribunale amministrativo di Vaasa), chiedendo che fosse dichiarato che la combustione in una caldaia principale di gas depurato e raffinato in un impianto distinto di produzione di gas non fosse considerata come un coincenerimento di rifiuti ai sensi della direttiva 2000/76.

10 Il Vaasan hallinto-oikeus ha respinto il ricorso. In particolare, detto giudice ha ritenuto che la realizzazione degli obiettivi della direttiva 2000/76 potrebbe essere compromessa da un’interpretazione del suo ambito di applicazione talmente restrittiva al punto di rendere inapplicabili i presupposti di detta direttiva all’incenerimento di un rifiuto pretrattato. Tuttavia, tale giudice ha ritenuto che, in quanto unità funzionale distinta, l’impianto di gassificazione non dovesse essere considerato come un impianto di incenerimento ai sensi della direttiva 2000/76, poiché la gassificazione è un trattamento termico e poiché, per essere considerato come un impianto di incenerimento, l’impianto deve possedere una linea destinata all’incenerimento.

11 Tuttavia, il Vaasan hallinto-oikeus ha giudicato che l’impianto di gassificazione e la centrale elettrica costituissero congiuntamente un impianto di coincenerimento ai sensi della direttiva 2000/76.

12 La Lahti Energia ha quindi proposto un’impugnazione dinanzi al Korkein hallinto-oikeus, che ha deciso di sospendere la sua pronuncia e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se l’art. 3, punto 1, della direttiva 2000/76/CE debba essere interpretato nel senso che la direttiva non è applicabile all’incenerimento di rifiuti gassosi.

2) Se un impianto di gassificazione, in cui si ottiene gas dai rifiuti attraverso un processo di pirolisi, debba essere considerato un impianto di incenerimento, ai sensi dell’art. 3, punto 4, della direttiva 2000/76/CE, anche qualora in tale impianto non vi sia alcuna linea di incenerimento.

3) Se l’incenerimento nella caldaia di una centrale elettrica di gas formatosi in un impianto di gassificazione e depurato dopo il processo di gassificazione debba essere considerato un procedimento incluso nell’art. 3 della direttiva 2000/76/CE. Se, a tale riguardo, abbia rilevanza il fatto che il gas prodotto e depurato sostituisca il carburante fossile e che le emissioni della centrale elettrica per unità di energia prodotta, impiegando il gas ottenuto da rifiuti e depurato, siano inferiori rispetto a quelle derivanti dall’impiego di altri carburanti. Se, ai fini dell’interpretazione della portata della direttiva 2000/76/CE, sia rilevante che l’impianto di gassificazione e la centrale elettrica, da un punto di vista tecnico-funzionale e in considerazione della distanza a cui si trovano, costituiscano un unico impianto o il fatto che il gas prodotto, formatosi nell’impianto di gassificazione e depurato, possa essere trasportato e utilizzato come carburante o per altri scopi in altro luogo, ad esempio per la produzione di energia.

4) A quali condizioni il gas formatosi in un impianto di gassificazione e depurato possa essere considerato un prodotto, in modo da non rientrare più nell’ambito di applicazione delle disposizioni relative ai rifiuti».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

13 Con la sua prima questione il giudice del rinvio intende stabilire se la nozione di «rifiuto» di cui all’art. 3, punto 1, della direttiva 2000/76 comprenda anche sostanze che si presentano in forma gassosa.

14 Nell’ambito della causa principale, tale questione deve intendersi come diretta ad accertare se il gas risultante dal processo di pirolisi di rifiuti solidi di diverso tipo, effettuato in un impianto di gassificazione, possa essere considerato come un «rifiuto» ai sensi della direttiva 2000/76, cosicché tale sostanza gassosa, impiegata successivamente come combustibile in una centrale elettrica in aggiunta ad altri combustibili, potrebbe essere analizzata come una sostanza che «[viene] successivamente incenerit[a]» ai sensi dell’art. 3, punto 4, primo comma, in fine, di tale direttiva, cioè un rifiuto utilizzato come «combustibile (…) accessorio» o «sottopost[o] a un trattamento termico a fini di smaltimento» ai sensi dell’art. 3, punto 5, primo comma, di tale direttiva.

15 A tale riguardo, come hanno sottolineato la Lahti Energia, i governi finlandese e italiano, nonché la Commissione delle Comunità europee, occorre constatare che la chiara formulazione dell’art. 3, punto 1, della direttiva 2000/76 definisce la nozione di «rifiuto», nel contesto di tale direttiva, come qualsiasi rifiuto «solido» o «liquido», quale definito all’art. 1, lett. a), della direttiva 75/442.

16 Orbene, un’interpretazione letterale di tale disposizione è sufficiente per concludere che la direttiva 2000/76 si riferisce solo ai rifiuti che si presentano in forma solida o liquida e che quindi non occorre ulteriormente stabilire se la nozione di «rifiuto» nel contesto nella direttiva 75/442 riguardi a sua volta rifiuti che si presentano in forma gassosa.

17 Occorre quindi risolvere la prima questione dichiarando che la nozione di «rifiuto» contenuta all’art. 3, punto 1, della direttiva 2000/76 non riguarda sostanze che si presentano in forma gassosa.

Sulla seconda questione

18 Con la sua seconda questione il giudice del rinvio chiede alla Corte se l’esistenza di una linea di incenerimento sia una condizione necessaria a definire un’entità, come un impianto di gassificazione a partire da rifiuti, come «impianto di incenerimento» ai sensi dell’art. 3, punto 4, della direttiva 2000/76.

19 Conformemente all’art. 3, punto 4, primo comma, della direttiva 2000/76, la nozione di impianto di incenerimento riguarda un’unità o attrezzatura tecnica destinata al trattamento termico dei rifiuti, in cui è incluso l’incenerimento mediante ossidazione o qualsiasi altro procedimento di trattamento termico quali, ad esempio, la pirolisi e la gassificazione.

20 A tale riguardo, come risulta chiaramente da un confronto tra le diverse versioni linguistiche dell’art. 3, punto 4, della direttiva 2000/76 e come hanno sostenuto la Lahti Energia, lo Hämeen ympäristökeskus, il governo finlandese e la Commissione, un’entità in cui i rifiuti sono sottoposti ad un trattamento termico sarà qualificata come «impianto di incenerimento» solo se le sostanze che risultano dall’impiego di tale procedimento termico vengono successivamente incenerite.

21 Come ha giustamente rilevato il governo dei Paesi Bassi, l’elenco di elementi tecnici, di cui all’art. 3, punto 4, secondo comma, della direttiva 2000/76, non può essere considerato né come un’elencazione esaustiva degli elementi che possono costituire un impianto di incenerimento né come un’elencazione degli elementi che devono necessariamente comporre tale impianto. Pertanto, la presenza di una linea di incenerimento non è un criterio necessario per qualificare un’entità come un «impianto di incenerimento».

22 Pertanto, occorre risolvere la seconda questione dichiarando che la nozione di «impianto di incenerimento» di cui all’art. 3, punto 4, della direttiva 2000/76 riguarda qualsiasi unità o attrezzatura tecnica destinata al trattamento termico dei rifiuti, purché le sostanze che risultano dall’impiego del procedimento termico siano successivamente incenerite, e che, a tale riguardo, la presenza di una linea di incenerimento non costituisce un criterio necessario ai fini di tale qualifica.

Sulla terza questione

23 Con la sua terza questione il giudice del rinvio intende accertare, in sostanza, come analizzare, rispetto all’art. 3 della direttiva 2000/76, un complesso di produzione di energia in cui un impianto di gassificazione, situato nelle vicinanze di una centrale elettrica, fornisce a quest’ultima un gas depurato ottenuto dalla gassificazione di rifiuti e impiegato in tale centrale come combustibile in aggiunta ai combustibili fossili. Tale giudice si interroga, in particolare, sulla pertinenza, ai fini della qualificazione di tale complesso, da un lato, del fatto che l’impiego di detto gas depurato dalla centrale elettrica permette di ottenere meno residui rispetto all’impiego di combustibili fossili e, dall’altro, del fatto che le due entità che compongono detto complesso presentano una certa unità funzionale nel senso che l’impianto di gassificazione è destinato a soddisfare parzialmente il fabbisogno di combustibile della centrale elettrica, ma che, al contempo, il gas prodotto in tale impianto potrebbe essere destinato ad una commercializzazione all’esterno del sito di cui trattasi.

24 Anzitutto, occorre sottolineare che, ai fini dell’applicazione della direttiva 2000/76, qualora una centrale termoelettrica sia costituita da più caldaie, ogni caldaia, comprese le attrezzature ad essa connesse, dev’essere considerata quale impianto distinto (sentenza 11 settembre 2008, causa C‑251/07, Gävle Kraftvärme, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 33).

25 Pertanto, analogamente, quando si tratta di due entità come quelle di cui trattasi nella causa principale, occorre, in linea di principio, procedere ad un esame distinto dell’impianto di gassificazione e della centrale elettrica ai fini dell’applicazione della direttiva 2000/76.

26 Conformemente all’art. 3, punto 5, primo comma, della direttiva 2000/76, un impianto la cui funzione principale consista nella produzione di energia o di prodotti materiali e che utilizzi rifiuti come combustibile normale o accessorio ovvero in cui i rifiuti siano sottoposti ad un trattamento termico a fini di smaltimento dev’essere considerato quale impianto di coincenerimento (v. sentenza Gävle Kraftvärme, cit., punto 35).

27 L’art. 3, punto 5, secondo comma, precisa che, qualora il coincenerimento avvenga in modo che la funzione principale dell’impianto non consista nella produzione di energia o di prodotti materiali, bensì nel trattamento termico dei rifiuti, l’impianto di cui trattasi dev’essere considerato quale «impianto di incenerimento» ai sensi del punto 4 del medesimo articolo (sentenza Gävle Kraftvärme, cit., punto 36).

28 Quindi, dal tenore di tali disposizioni emerge chiaramente che un impianto di coincenerimento costituisce una forma particolare di impianto di incenerimento e che la questione se un impianto debba essere considerato quale impianto di incenerimento ovvero quale impianto di coincenerimento dipende dalla funzione principale dell’impianto medesimo (sentenza Gävle Kraftvärme, cit., punto 37).

Sulla qualifica dell’impianto di gassificazione

29 Nella causa principale, e fatti salvi i rilievi di fatto che solo il giudice del rinvio può effettuare, risulta che nell’impianto di gassificazione determinati rifiuti sono oggetto di un trattamento termico, ma che le sostanze ottenute non sono incenerite nel medesimo impianto. Infatti, le sostanze ottenute da tale trattamento termico, nel caso di specie un gas grezzo, sono filtrate attraverso un depuratore che permette di ottenere un gas depurato, privato dalle particelle solide indesiderabili e idoneo, quindi, ad essere impiegato come combustibile.

30 Quindi, poiché le sostanze risultanti dal trattamento termico cui sono sottoposti i rifiuti non sono incenerite nell’impianto di gassificazione, il funzionamento e le caratteristiche di tale impianto non permettono di qualificarlo, in quanto tale, come «impianto di incenerimento» ai sensi dell’art. 3, punto 4, della direttiva 2000/76.

31 Tuttavia, risulta che l’obiettivo essenziale dell’impianto di gassificazione è la produzione di un combustibile, nel caso di specie, di un gas depurato, e che, all’interno di tale impianto, determinati rifiuti sono sottoposti a un trattamento termico a fini di smaltimento.

32 In proposito, anche se, come è stato ricordato al punto 28 della presente sentenza, un impianto di coincenerimento costituisce una forma particolare di impianto di incenerimento, tuttavia questi due tipi di impianto rispondono a definizioni loro proprie. Orbene, come sottolinea l’avvocato generale al paragrafo 71 delle sue conclusioni, benché il presupposto collegato all’applicazione di un trattamento termico ai rifiuti possa essere richiesto nei due casi, per contro, per quanto riguarda la qualifica di impianto di coincenerimento, non è richiesto dal testo dell’art. 3, punto 5, della direttiva 2000/76 che le sostanze che ne risultano vengano successivamente incenerite.

33 Ne consegue che, conformemente a quanto ricordato al punto 26 della presente sentenza, un impianto di gassificazione come quello di cui trattasi nella causa principale soddisfa i presupposti necessari alla sua qualifica come impianto di coincenerimento ai sensi dell’art. 3, punto 5, della direttiva 2000/76.

34 Per quanto riguarda il gas depurato risultante dal trattamento termico dei rifiuti, secondo il governo austriaco potrebbe ritenersi che il gas depurato così prodotto nell’impianto di gassificazione corrisponda ad una sostanza che risulta dal trattamento termico applicato ai rifiuti in tale impianto e che, se detto gas è successivamente bruciato nella centrale elettrica, sarebbe quindi possibile considerare l’impianto di gassificazione come un impianto di incenerimento ai sensi dell’art. 3, punto 4, della direttiva 2000/76.

35 A tale riguardo, da un lato, come risulta dalle indicazioni fornite dal giudice del rinvio, il gas di cui trattasi, a causa segnatamente del processo di filtraggio nel depuratore, presenta proprietà analoghe a un combustibile fossile e costituisce quindi un gas idoneo ad essere impiegato in quanto combustibile destinato alla produzione di energia, sia nella centrale elettrica cui è destinata la produzione dell’impianto di gassificazione sia in altre centrali elettriche.

36 Pertanto, non può trattarsi di una sostanza derivante dal trattamento termico di rifiuti nell’impianto di gassificazione e incenerita nella centrale elettrica per completare un semplice procedimento di smaltimento di rifiuti. Infatti, come hanno affermato i governi finlandese e italiano, quando il processo viene completato all’interno dell’impianto di gassificazione, viene generato a partire da rifiuti un prodotto che ha le caratteristiche di un combustibile.

37 D’altro lato, quando alcuni rifiuti sono sottoposti ad un trattamento termico a fini di smaltimento in un impianto che ha l’obiettivo essenziale di produrre dei prodotti materiali, nella fattispecie prodotti consistenti in gas, tale impianto deve essere qualificato come impianto di coincenerimento, conformemente alla sistematica dell’art. 3, punti 4 e 5, della direttiva 2000/76, che fa dipendere la qualifica di impianto di incenerimento o di impianto di coincenerimento dalla funzione principale dell’entità di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza Gävle Kraftvärme, cit., punto 40).

Sulla qualifica della centrale elettrica

38 Per quanto riguarda le attività della centrale elettrica di cui trattasi nella causa principale, risulta che essa è destinata a produrre energia attraverso la combustione di materie prime come il carbone e, in particolare, di gas depurato come quello prodotto dall’impianto di gassificazione. Pertanto, occorre constatare che tale centrale non ha la funzione principale di incenerire sostanze che sarebbero il risultato del trattamento termico di rifiuti effettuato nell’impianto di gassificazione.

39 Peraltro, non può sostenersi che la combustione di tale gas depurato nella centrale elettrica in aggiunta ai combustibili fossili costituisca un trattamento termico applicato ad un «rifiuto» nel senso della direttiva 2000/76, il che permetterebbe di qualificare tale centrale come un impianto di incenerimento.

40 Infatti, come è stato rilevato al punto 17 della presente sentenza, detta direttiva non comprende affatto nella definizione di «rifiuto» sostanze che si presentano in forma gassosa. Quindi deve escludersi la possibilità di considerare la combustione, nella centrale elettrica, del gas depurato prodotto dall’impianto di gassificazione come un trattamento termico applicato ad un rifiuto.

41 Ne consegue che, in circostanze come quelle di cui alla causa principale, mentre l’impianto di gassificazione persegue l’obiettivo di ottenere prodotti in forma gassosa sottoponendo dei rifiuti ad un trattamento termico, circostanza sufficiente a farlo qualificare come impianto di coincenerimento ai sensi dell’art. 3, punto 5, della direttiva 2000/76, la centrale elettrica, che utilizza il gas depurato ottenuto dal coincenerimento dei rifiuti in tale impianto di gassificazione, in sostituzione di combustibili fossili utilizzati in prevalenza nella sua attività di produzione di energia, non rientra nella sfera di applicazione di tale direttiva.

42 A tale proposito, per qualificare un’entità come impianto di incenerimento o di coincenerimento, non occorre considerare quale qualifica permetta di raggiungere il livello di emissioni più favorevole per l’ambiente. Infatti, tale problematica rientra nella competenza del legislatore comunitario, il quale ha definito le condizioni necessarie alle qualifiche giuridiche degli impianti e i livelli di emissioni ammissibili sia per gli impianti di incenerimento e di coincenerimento sia per i grandi impianti di combustione. Di conseguenza, solo i presupposti elencati all’art. 3, punti 4 e 5, della direttiva 2000/76 sono pertinenti per il giudice nazionale investito di una questione di questo tipo.

43 Alla luce di quanto precede occorre risolvere la terza questione dichiarando che, in circostanze come quelle di cui alla causa principale;

– un impianto di gassificazione che persegue l’obiettivo di ottenere prodotti in forma gassosa, nella fattispecie un gas depurato, sottoponendo dei rifiuti ad un trattamento termico deve essere qualificato come un «impianto di coincenerimento» ai sensi dell’art. 3, punto 5, della direttiva 2000/76;

– una centrale elettrica che utilizza come combustibile aggiuntivo, in sostituzione di combustibili fossili impiegati in prevalenza nella sua attività di produzione, un gas depurato ottenuto dal coincenerimento di rifiuti in un impianto di gassificazione non rientra nella sfera di applicazione di tale direttiva.

Sulla quarta questione

44 Con la sua quarta questione il giudice del rinvio si chiede a partire da quale stato chimico si possa ritenere che dei rifiuti diventino «prodotti».

45 Tale giudice ha formulato la questione partendo dalla premessa secondo cui le sostanze gassose ottenute in seguito ad un trattamento termico cui sono stati sottoposti determinati rifiuti in un impianto di gassificazione come quello di cui alla causa principale avrebbero di per se stessi la natura di «rifiuto» ai sensi dell’art. 3, n. 1, della direttiva 2000/76.

46 Orbene, a tale riguardo, in risposta alla prima questione, si è constatato che la nozione di «rifiuto» che compare in tale disposizione non riguarda sostanze che si presentano in forma gassosa.

47 Pertanto, non occorre risolvere la summenzionata quarta questione.

Sulle spese

48 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

1) La nozione di «rifiuto» contenuta all’art. 3, punto 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 dicembre 2000, 2000/76/CE, sull’incenerimento dei rifiuti, non riguarda sostanze che si presentano in forma gassosa.

2) La nozione di «impianto di incenerimento» di cui all’art. 3, punto 4, della direttiva 2000/76 riguarda qualsiasi unità o attrezzatura tecnica destinata al trattamento termico dei rifiuti, purché le sostanze che risultano dall’impiego del trattamento termico siano successivamente incenerite e, a tale riguardo, la presenza di una linea di incenerimento non costituisce un criterio necessario ai fini di tale qualifica.

3) In circostanze come quelle di cui alla causa principale:

– un impianto di gassificazione che persegue l’obiettivo di ottenere prodotti in forma gassosa, nella fattispecie un gas depurato, sottoponendo determinati rifiuti a un trattamento termico deve essere qualificato come un «impianto di coincenerimento» ai sensi dell’art. 3, punto 5, della direttiva 2000/76;

– una centrale elettrica che utilizza come combustibile aggiuntivo, in sostituzione di combustibili fossili impiegati in prevalenza nella sua attività di produzione, un gas depurato ottenuto dal coincenerimento di rifiuti in un impianto di gassificazione non rientra nella sfera di applicazione di tale direttiva.

Firme