MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DECRETO 28 novembre 2006, n.308
Regolamento recante integrazioni al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 settembre 2001, n. 468, concernente il programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati.
Gazzetta Ufficiale N. 24 del 30 Gennaio 2007
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni;
Vista la legge 24 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante nuovi interventi in
campo ambientale e, in particolare l'articolo 1, che ha individuato i
primi interventi di bonifica di interesse nazionale e ha previsto
l'adozione, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, di un
programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti
inquinati;
Considerato che, in particolare, l'articolo 1, comma 3, della
citata legge n. 426 del 1998, ha previsto l'adozione di un programma
nazionale di bonifica che individui gli interventi di bonifica di
interesse nazionale, gli interventi prioritari, i soggetti
beneficiari, i criteri di finanziamento dei singoli interventi, le
modalita' di realizzazione degli interventi previsti, i presupposti e
le procedure per la revoca dei finanziamenti e il riutilizzo delle
risorse resesi disponibili;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 e, in particolare,
l'articolo 114, commi 24 e 25, che ha individuato tre nuovi siti di
interesse nazionale: Sesto San Giovani, Napoli Bagnoli-Coglio,
Pioltello e Rodano;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio 18 settembre 2001, n. 468, concernente il regolamento
recante il programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale,
con il quale in applicazione del citato articolo 1 della legge n. 426
del 1998, sono stati individuati gli ulteriori interventi di bonifica
di interesse nazionale, gli interventi prioritari, i soggetti
beneficiari, i criteri di finanziamento dei singoli interventi, le
modalita' e il trasferimento delle relative risorse, le modalita' per
il monitoraggio e il controllo delle attivita' di realizzazione degli
interventi previsti, i presupposti e le procedure per la revoca dei
finanziamenti e il riutilizzo delle risorse resesi disponibili;
Ritenuto che a carico delle pubbliche amministrazioni siano da
porsi anche gli interventi di caratterizzazione aventi ad oggetto
aree o beni privati ricompresi nell'ambito del perimetro di un sito
di interesse nazionale non oggetto di autodenuncia ne' delle
attivita' potenzialmente inquinanti previste dal decreto del Ministro
dell'ambiente 16 maggio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
181 del 26 maggio 1989;
Ritenuto opportuno modificare il comma 2 dell'articolo 6 del
decreto n. 468 del 2001, nel senso di rendere sistematico il ricorso
agli strumenti di programmazione negoziata da sottoscrivere tra lo
Stato, le regioni, gli enti locali territorialmente competenti ed i
soggetti attuatori, ai fini dell'individuazione dei soggetti
beneficiari nonche' le modalita', le condizioni e i termini per
l'erogazione dei finanziamenti previsti dal programma nazionale di
bonifica e ripristino ambientale tuttora non disciplinati dalle
regioni;
Visto l'articolo 14 della legge 31 luglio 2002, n. 179, concernente
disposizioni in materia ambientale, che ha individuato i seguenti
nove siti di interesse nazionale senza peraltro prevedere le risorse
finanziarie necessarie per gli interventi di bonifica dei siti:
Brescia-Caffaro (aree industriali e relative discariche da
bonificare); Broni; Falconara Marittima; Serravalle Scrivia; Laghi di
Mantova e polo chimico; Orbetello area ex Sitoco; Aree del litorale
vesuviano; Aree industriali di Porto Torres; Area industriale della
Val Basento;
Visto l'articolo 11-quaterdecies, comma 15, del decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge
2 dicembre 2005, n. 248, con il quale e' stato istituito il sito di
bonifica di interesse nazionale denominato territorio del bacino del
fiume Sacco;
Visto l'articolo 1, comma 561, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, che ha istituito i seguenti siti di bonifica di interesse
nazionale: area industriale di Milazzo e Bacino idrografico del fiume
Sarno;
Visto l'articolo 252, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, che ha qualificato sito di interesse nazionale ai sensi
della normativa vigente l'area interessata dalla bonifica della ex
discarica delle Strillaie (Grosseto);
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante
disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;
Visto l'articolo 77, comma 6, della legge finanziaria 27 dicembre
2002, n. 289, con il quale, al fine della bonifica e del risanamento
ambientale dell'area individuata alla lettera p-quater del comma 4
dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e' stata
autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2003, di 1
milione di euro per l'anno 2004 e di 1 milione di euro per l'anno
2005;
Visto il decreto direttoriale n. 0985/Q.d.V./DI/G/SP del
17 dicembre 2004 concernente l'impegno della somma complessiva di
Euro 40.000.000,00 sul capitolo di spesa 7082 del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, piano gestionale 02,
U.P.B. 1.2.3.5 (Programmi di tutela ambientale ) per l'esercizio
finanziario 2004, per l'integrazione del finanziamento del Programma
nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati;
Visto il decreto direttoriale n. 1778/Q.d.V./DI/G/SP del 13 ottobre
2005 concernente l'impegno della somma complessiva di Euro
19.375.800,00 sul capitolo di spesa 7082 del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio, piano gestionale 05 U.P.B. 1.2.3.1
(Programmi di tutela ambientale) per l'esercizio finanziario 2005,
perl'integrazione del finanziamento del Programma nazionale di
bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati;
Visto il decreto direttoriale concernente l'impegno della somma
complessiva di Euro 1.000.000,00 sul capitolo di spesa 7082 del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per
l'esercizio finanziario 2006, per l'integrazione del finanziamento
del Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti
inquinati, in corso di registrazione;
Tenuto conto che occorre provvedere alla ripartizione delle citate
risorse, prevedendo tra l'altro, la copertura finanziaria per gli
interventi di bonifica riguardanti i siti di cui alla citata legge n.
179 del 2002, in relazione ai quali sono state gia' avviate le
procedure di bonifica previste dal programma nazionale di bonifica,
nonche' agli ulteriori quattro siti di bonifica di interesse
nazionale istituiti con le citate leggi n. 248 del 2005 e n. 266 del
2005, nonche' con il citato decreto legislativo n. 152 del 2006,
secondo quanto indicato nell'allegato n. 1 che forma parte integrante
del presente provvedimento;
Tenuto conto che altri finanziamenti sono gia' stati destinati a
vario titolo ai siti di Broni, Serravalle Scrivia, Laghi di Mantova e
Polo chimico per la realizzazione dei primi interventi urgenti, cosi'
come risulta in calce al citato allegato n. 1;
Tenuto conto che l'articolo 8, comma 4, della legge n. 349 del 1986
ha previsto che per la vigilanza, la prevenzione e la repressione
delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, il Ministro
dell'ambiente si avvale del Nucleo operativo ecologico dell'Arma dei
carabinieri;
Visto l'articolo 197, comma 4, del citato decreto n. 152 del 2006,
recante norme in materia ambientale;
Ravvisata l'esigenza di assicurare la vigilanza sul territorio,
anche mediante l'applicazione di adeguate tecnologie ed il controllo
sulle fonti di maggiore rischio ambientale demandando le suindicate
funzioni al Comando carabinieri per la tutela dell'ambiente,
prevedendo per le suddette attivita' una adeguata disponibilita'
finanziaria;
Considerato che l'articolo 2 della legge citata legge n. 179 del
2002, ha posto a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio gli oneri di funzionamento del Comando carabinieri per
la tutela dell'ambiente;
Ritenuto necessario riservare anche nell'ambito delle risorse gia'
assentite per i singoli siti dal Programma nazionale in argomento,
approvato con decreto n. 468 del 2001, un adeguato stanziamento per
garantire l'effettivita' dei compiti attribuiti al citato Organismo;
Considerato altresi' che per la prosecuzione delle attivita' di
caratterizzazione delle aree marine perimetrate sara' necessario
continuare ad avvalersi dell'Istituto Centrale per la Ricerca
Scientifica e Tecnologica Applicata al Mare (ICRAM);
Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla integrazione del piu'
volte citato decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio n. 468 del 2001;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
espressa nella seduta del 26 gennaio 2006;
Udito il parere definitivo del Consiglio di Stato, espresso dalla
Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 maggio
2006;
Acquisiti i pareri favorevoli, con condizioni e osservazioni,
espressi dalla Commissione bilancio, tesoro e programmazione della
Camera dei deputati nella seduta del 4 ottobre 2006; dalla
Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera dei
deputati nella seduta del 18 ottobre 2006; dalla Commissione
programmazione economica, bilancio del Senato della Repubblica nella
seduta del 4 ottobre 2006; e dalla Commissione territorio, ambiente,
beni ambientali del Senato della Repubblica nella seduta
dell'11 ottobre 2006;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
effettuata con nota del 15 novembre 2006, prot. UL/2006/7396, ai
sensi della citata legge n. 400 del 1988;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Ripartizione di nuove risorse
1. Ad integrazione di quanto previsto nell'allegato G al decreto
18 settembre 2001, n. 468, le disponibilita' iscritte nel capitolo
7082 dello stato di previsione della spesa del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, assegnate per
la copertura del programma di bonifica e di risanamento ambientale,
pari complessivamente ad euro 60.375.800,00 di cui euro 40.000.000,00
in conto residui di provenienza dell'esercizio 2004, euro
19.375.800,00 in conto residui di provenienza dell'esercizio 2005 ed
euro 1.000.000,00 in conto competenza dell'esercizio 2006, sono
ripartite secondo quanto previsto dall'allegato 1 che costituisce
parte integrante del presente decreto.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- La legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione
del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno
ambientale, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15
luglio 1986, n. 162, supplemento ordinario.
- La legge 24 agosto 1988, n. 400, recante Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario.
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
- La legge 9 dicembre 1990, n. 426, recante Nuovi
interventi in campo ambientale, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 1998, n. 291.
- Il comma 3, dell'art. 1, della predetta legge n. 426
del 1998, e' il seguente:
«3. Per la realizzazione degli interventi di cui al
comma 1 e per la utilizzazione delle relative risorse
finanziarie il Ministero dell'ambiente adotta, d'intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari, un programma nazionale di
bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, che
individua gli interventi di interesse nazionale, gli
interventi prioritari, i soggetti beneficiari, i criteri di
finanziamento dei singoli interventi e le modalita' di
trasferimento delle relative risorse. Il programma tiene
conto dei limiti di accettabilita', delle procedure di
riferimento e dei criteri definiti dal decreto ministeriale
di cui all'art. 17, comma 1, del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni.».
- La legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2000, n.
302, supplemento ordinario.
- Il comma 4, dell'art. 1, della legge 9 dicembre 1999,
n. 426, come modificato rispettivamente: dai commi 24 e 25
dell'art. 114, della predetta legge n. 388, del 2000;
dall'art. 14, della legge 31 luglio 2002, n. 179; dall'art.
11-quaterdecies, comma 15, del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge
2 dicembre 2005, n. 248, nonche' dall'art. 1, comma 561,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' il seguente:
«4. Sono considerati primi interventi di bonifica di
interesse nazionale quelli compresi nelle seguenti aree
industriali e siti ad alto rischio ambientale i cui ambiti
sono perimetrati, sentiti i comuni interessati, dal
Ministro dell'ambiente sulla base dei criteri di cui
all'art. 18, comma 1, lettera n), del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni:
a) Venezia (Porto Marghera);
b) Napoli orientale;
c) Gela e Priolo ;
d) Manfredonia;
e) Brindisi;
f) Taranto;
g) Cengio e Saliceto;
h) Piombino;
i) Massa e Carrara;
l) Casal Monferrato;
m) Litorale Domizio-Flegreo e Agro aversano
(Caserta-Napoli);
n) Pitelli (La Spezia);
o) Balangero;
p) Pieve Vergonte;
p-bis) Sesto San Giovanni (aree industriali e
relative discariche);
p-ter) Napoli Bagnoli-Coroglio (aree industriali);
p-quater) Pioltello e Rodano;
p-quinquies) Brescia-Caffaro (aree industriali e
relative discariche da bonificare);
p-sexies) Broni;
p-septies) Falconara Marittima;
p-octies) Serravalle Scrivia;
p-nonies) laghi di Mantova e polo chimico;
p-decies) Orbetello area ex Sitoco;
p-undecies) aree del litorale vesuviano;
p-duodecies) aree industriali di Porto Torres;
p-terdecies) area industriale della Val Basento.
p-quaterdecies) area del territorio di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 19 maggio 2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio
2005;
p-quinquiesdecies) area industriale del comune di cui
all'art. 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 5 ottobre 1994, n. 679;
p-sexiesdecies) aree di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 14 aprile 1995, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1995.».
- Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio 18 settembre 2001, n. 468, concernente il
Regolamento recante: «Programma nazionale di bonifica e
ripristino ambientale.» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 16 gennaio 2002, n. 13, supplemento ordinario.
- Il decreto del Ministro dell'ambiente 16 maggio 1989,
n. 185, recante Criteri e linee guida per l'elaborazione e
la predisposizione, con modalita' uniformi da parte di
tutte le regioni e province autonome, dei piani di
bonifica, nonche' definizione delle modalita' per
l'erogazione delle risorse finanziarie, di cui alla legge
29 ottobre 1987, n. 441, di conversione del decreto-legge
31 agosto 1987, n. 361, come modificata dalla legge
9 novembre 1988, n. 475, di conversione del decreto-legge
9 settembre 1988, n. 397, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 26 maggio 1989, n. 121.
- Il comma 2, dell'art. 6, del citato decreto n. 468
del 2001 e' il seguente:
«2. L'individuazione dei soggetti beneficiari nonche'
le modalita', le condizioni e i termini per l'erogazione
dei finanziamenti sono disciplinati dalle regioni, anche
mediante il ricorso agli strumenti di programmazione
negoziata di cui all'art. 2, comma 203, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, nel rispetto di quanto previsto
dal precedente art. 5, ed in particolare dei seguenti
criteri di finanziamento e modalita' di erogazione, salvo
quanto previsto al comma 3:
a) finanziamento degli interventi, nel rispetto della
priorita' di cui al comma 1, all'approvazione dei relativi
interventi di messa in sicurezza, piani e progetti e previa
approvazione del relativo quadro economico delle spese da
parte della regione, o del commissario delegato, relativo
alle diverse fasi; la regione o il commissario delegato
provvedera' anche alle successive variazioni economiche
qualora queste non comportino modifiche progettuali o di
intervento;
b) erogazione dei finanziamenti per stati di
avanzamento lavori nella esecuzione degli interventi, sulla
base di idonea verifica in corso d'opera, secondo quanto
disciplinato dalle regioni;
c) rispetto della normativa nazionale e comunitaria
in materia di affidamento di appalti di lavori pubblici, di
servizi e di forniture strumentali alla realizzazione degli
interventi, nel caso in cui il soggetto attuatore sia
tenuto, nella scelta del contraente, all'applicazione della
suddetta normativa;
d) concessione dei finanziamenti ai beneficiari sulla
base della valutazione della congruita' dei quadri
economici di spesa relativa ai singoli progetti approvati,
nonche' di una relazione tecnico-economica comprensiva del
cronogramma degli interventi e del termine di fine
lavori.».
- Il comma 9, dell'art. 252, del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, recante Norme in materia ambientale,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88,
supplemento ordinario e' il seguente:
«9. E' qualificato sito di interesse nazionale ai sensi
della normativa vigente l'area interessata dalla bonifica
della ex discarica delle Strillaie (Grosseto). Con
successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio si provvedera' alla perimetrazione
della predetta area.».
- Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante
Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
dei Ministeri, e convertito in legge, con modificazioni,
dall'art. 1, legge 17 luglio 2006, n. 233, e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2006, n. 114.
- Il comma 6, dell'art. 77, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, recante Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2003), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
31 dicembre 2002, n. 305, supplemento ordinario e' il
seguente:
«6. Al fine della bonifica e del risanamento ambientale
dell'area individuata alla lettera p-quater) del comma 4
dell'art. 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e'
autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2003,
di 1 milione di euro per l'anno 2004 e di 1 milione di euro
per l'anno 2005.».
- Il comma 4, dell'art. 8, della legge n. 349 del 1996,
recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in
materia di danno ambientale, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 15 luglio 1986, n. 162, supplemento ordinario, e'
il seguente:
«4. Per la vigilanza, la prevenzione e la repressione
delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, il
Ministro dell'ambiente si avvale del nucleo operativo
ecologico dell'Arma dei carabinieri, che viene posto alla
dipendenza funzionale del Ministro dell'ambiente, nonche'
del Corpo forestale dello Stato, con particolare riguardo
alla tutela del patrimonio naturalistico nazionale, degli
appositi reparti della Guardia di finanza e delle forze di
polizia, previa intesa con i Ministri competenti, e delle
capitanerie di porto, previa intesa con il Ministro della
marina mercantile.».
- Il comma 4, dell'art. 197, del citato decreto 152,
del 2006, e' il seguente:
«4. Il personale appartenente al Comando carabinieri
tutela ambiente (C.C.T.A.) e' autorizzato ad effettuare le
ispezioni e le verifiche necessarie ai fini
dell'espletamento delle funzioni di cui all'art. 8 della
legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero
dell'ambiente.».
- L'art. 2, della citata legge n. 179 del 2002, e' il
seguente:
«Art. 2 (Potenziamento dell'organico del Comando dei
carabinieri per la tutela dell'ambiente). - 1. Il Comando
dei carabinieri per la tutela dell'ambiente e' potenziato
di 229 unita' di personale, secondo la tabella A allegata
alla presente legge, da considerare in soprannumero
rispetto all'organico vigente dell'Arma dei carabinieri. A
tale fine e' autorizzato il ricorso ad arruolamenti
straordinari per un numero corrispondente di unita' di
personale.
2. Sono a carico del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio gli oneri connessi al trattamento
economico, alla motorizzazione, all'accasermamento, al
casermaggio ed al vestiario.
3. Per la copertura dei conseguenti oneri e'
autorizzata la spesa di 10.000.000 di euro a decorrere
dall'anno 2002.».
Art. 2.
Criteri di finanziamento
1. L'articolo 6, comma 2, del decreto n. 468 del 2001, e'
sostituito dal seguente:
«2. L'individuazione dei soggetti beneficiari nonche' le modalita',
le condizioni e i termini per l'erogazione dei finanziamenti previsti
dal Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale, tuttora
non disciplinati dalle regioni, sono regolamentati mediante il
ricorso agli Accordi di programma da sottoscrivere tra lo Stato, le
regioni, gli enti locali territorialmente competenti».
Note all'art. 2:
- Il nuovo testo dell'art. 6, del decreto 18 settembre
2001, n. 468, come modificato dal presente decreto e' il
seguente:
«Art. 6 (Criteri di finanziamento). - 1. In fase di
prima applicazione, le risorse finanziarie disponibili di
cui al successivo art. 9, comma 1, lettere a) e b), sono
ripartite tra i siti di cui all'art. 3 secondo quanto
previsto nell'allegato G; tali risorse sono destinate in
via prioritaria al finanziamento degli interventi di messa
in sicurezza d'emergenza e di caratterizzazione, relativi
ad aree o beni pubblici o effettuati in danno di soggetti
inadempienti da parte delle pubbliche amministrazioni.
2. L'individuazione dei soggetti beneficiari nonche' le
modalita', le condizioni e i termini per l'erogazione dei
finanziamenti previsti dal Programma nazionale di bonifica
e ripristino ambientale, tuttora non disciplinati dalle
regioni, sono regolamentati mediante il ricorso ad Accordi
di programma da sottoscrivere tra lo Stato, le regioni e
gli Enti locali territorialmente competenti:
a) finanziamento degli interventi, nel rispetto della
priorita' di cui al comma 1, all'approvazione dei relativi
interventi di messa in sicurezza, piani e progetti e previa
approvazione del relativo quadro economico delle spese da
parte della regione, o del commissario delegato, relativo
alle diverse fasi; la regione o il commissario delegato
provvedera' anche alle successive variazioni economiche
qualora queste non comportino modifiche progettuali o di
intervento;
b) erogazione dei finanziamenti per stati di
avanzamento lavori nella esecuzione degli interventi, sulla
base di idonea verifica in corso d'opera, secondo quanto
disciplinato dalle regioni;
c) rispetto della normativa nazionale e comunitaria
in materia di affidamento di appalti di lavori pubblici, di
servizi e di forniture strumentali alla realizzazione degli
interventi, nel caso in cui il soggetto attuatore sia
tenuto, nella scelta del contraente, all'applicazione della
suddetta normativa;
d) concessione dei finanziamenti ai beneficiari sulla
base della valutazione della congruita' dei quadri
economici di spesa relativa ai singoli progetti approvati,
nonche' di una relazione tecnico-economica comprensiva del
cronogramma degli interventi e del termine di fine lavori.
3. Per i soggetti pubblici l'erogazione avverra' per
fasi successive, previa verifica in corso d'opera e le
regioni possono concedere anticipazioni per indagini
preliminari, per piani di caratterizzazione e per
progettazione preliminare e definitiva.».
Art. 3.
Caratterizzazione di aree o beni privati
1. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto 18 settembre 2001, n.
468, dopo il punto b) e' aggiunto il seguente:
«b-bis) pubbliche amministrazioni in luogo dei soggetti privati
interessati, per gli interventi di caratterizzazione aventi ad
oggetto aree o beni privati, ricompresi nei limiti del perimetro di
un sito di interesse nazionale, non oggetto di comunicazione ne'
delle attivita' potenzialmente inquinanti previste dal decreto del
Ministro dell'ambiente 16 maggio 1989, per i quali i soggetti
medesimi non procedono autonomamente. Nel caso di accertato
inquinamento la pubblica amministrazione procedente esercitera'
azione di rivalsa applicando la normativa vigente. Nei casi di cui
alla presente lettera che diano seguito all'esecuzione in danno da
parte della pubblica amministrazione degli interventi volti a
garantire la messa in sicurezza, la caratterizzazione, la bonifica e
il ripristino del sito, si provvede nei limiti delle risorse
disponibili assegnate alla regione interessata dal programma
nazionale di bonifica».
Note all'art. 3:
- Il testo dell'art. 5 del decreto 18 settembre 2001,
n. 468, come modificato dal presente decreto, e' il
seguente:
«Art. 5 (Soggetti beneficiari). - 1. Il concorso
pubblico, nella realizzazione degli interventi di messa in
sicurezza, di caratterizzazione, di bonifica e ripristino
ambientale, e' ammesso nei confronti dei seguenti soggetti
beneficiari, alle condizioni rispettivamente indicate:
a) pubbliche amministrazioni, per interventi aventi
ad oggetto aree o beni pubblici;
b) pubbliche amministrazioni, per interventi in danno
aventi ad oggetto beni privati, effettuati nel caso in cui
il responsabile non provveda o non sia individuabile e non
provveda nessun altro soggetto interessato;
b-bis) pubbliche amministrazioni in luogo dei
soggetti privati interessati, per interventi di
caratterizzazione aventi ad oggetto aree o beni privati,
ricompresi nei limiti del perimetro di un sito di interesse
nazionale, non oggetto di comunicazione ne' delle attivita'
potenzialmente inquinanti previste dal decreto del Ministro
dell'ambiente 16 maggio 1989, n. 185, per i quali i
soggetti medesimi non procedono autonomamente. Nel caso di
accertato inquinamento la pubblica amministrazione
procedente esercitera' azione di rivalsa applicando la
normativa vigente. Nei casi di cui alla presente lettera
che diano seguito all'esecuzione in danno da parte della
pubblica amministrazione degli interventi volti a garantire
la messa in sicurezza, la caratterizzazione, la bonifica e
il ripristino del sito, si provvede nei limiti delle
risorse disponibili assegnate alla regione interessata dal
programma nazionale di bonifica;
c) soggetti privati titolari di diritti reali su beni
immobili sui quali insistano manufatti ad uso residenziale,
a condizione che la costruzione dei predetti manufatti o il
cambio di destinazione d'uso siano avvenuti anteriormente
all'entrata in vigore del decreto ministeriale 25 ottobre
1999, n. 471, e risultino comunque conformi alla vigente
normativa urbanistica ed edilizia;
d) soggetti privati titolari di diritti reali su
immobili destinati ad uso diverso da quello residenziale.
2. Non possono in ogni caso beneficiare del contributo
pubblico di cui all'art. 17, comma 6-bis, del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e
integrazioni:
a) i soggetti privati che, in relazione a siti
inquinati in data anteriore all'entrata in vigore del
regolamento di cui al decreto ministeriale 25 ottobre 1999,
n. 471, risultino a qualsiasi titolo responsabili di atti e
fatti costituenti illecito penale o amministrativo posti in
essere in violazione di norme di tutela ambientale che
abbiano cagionato danno ambientale, ai sensi dell'art. 18
della legge 8 luglio 1986, n. 349, nonche' gli altri
soggetti privati responsabili dell'inquinamento,
verificatosi prima dell'entrata in vigore del decreto
ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, e non integrante la
fattispecie illecita di cui all'art. 18 della legge
8 luglio 1986, n. 349, che non abbiano posto in essere gli
interventi e le iniziative previsti dall'art. 9, commi 1, 2
e 3 del decreto ministeriale anzi detto;
b) i soggetti privati che si siano resi, a qualunque
titolo, per atti inter vivos, acquirenti o cessionari, in
data successiva all'entrata in vigore del decreto
ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, di diritti reali o
personali d'uso relativamente alle aree inquinate.
3. Le ipotesi di esclusione di cui alle precedenti
lettere a) e b) del comma 2 si estendono altresi' alle
persone giuridiche che si trovino in una delle condizioni
di controllo o di collegamento di cui all'art. 2359 del
codice civile rispetto al soggetto responsabile
dell'inquinamento.».
Art. 4.
Vigilanza sul Programma nazionale di bonifica
1. Ferme restando le competenze degli Enti ordinariamente preposti
al controllo in materia, le funzioni di vigilanza sul territorio,
anche mediante l'applicazione di adeguate tecnologie, e di controllo
sulle fonti di maggiore rischio ambientale, sono svolte dal Comando
carabinieri per la tutela dell'ambiente.
2. Per lo svolgimento delle attivita' previste al comma 1 sono
destinati Euro 3.000.000,00 a valere sulle risorse di cui
all'articolo 1 ed una quota pari al 5% delle risorse gia' stanziate
con il decreto ministeriale n. 468/2001, Allegato G e non ancora
impegnate, da parte delle regioni, delle province autonome e dei
Commissari delegati, al 31 dicembre 2005 per i singoli siti di
interesse nazionale. L'utilizzo delle risorse e' disposto con Accordo
tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, le regioni e il Comando carabinieri per la tutela
dell'ambiente.
Art. 5.
Convenzione con l'Istituto centrale per la ricerca scientifica e
tecnologica applicata al mare
1. Per la caratterizzazione delle aree marine relative ai siti
indicati nell'allegato 1 al presente decreto, la convenzione
stipulata tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e l'Istituto centrale per la ricerca scientifica e
tecnologica applicata al mare (ICRAM) ai sensi dell'articolo 10 del
decreto 18 settembre 2001, n. 468, e' estesa ai predetti siti e
finanziata con le risorse di cui al citato allegato 1.
2. Mediante accordi di programma fra il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, la regione interessata e
l'ICRAM e' possibile, per tutti i siti di bonifica di interesse
nazionale, attribuire ad ICRAM medesima con le risorse assegnate al
singolo sito, l'esecuzione della caratterizzazione e la
predisposizione del progetto preliminare di bonifica.
Note all'art. 5:
L'art. 10 del citato decreto 18 settembre 2001, n. 468,
e' il seguente:
«Art. 10 (Convenzione con ICRAM). - La convenzione con
l'ICRAM per la caratterizzazione e gli interventi sulle
aree marine e' stipulata dal Ministero dell'ambiente.».
Art. 6.
Interventi di interesse nazionale
1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, per l'attuazione degli interventi di propria competenza nei
siti di bonifica di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 252,
commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, puo'
avvalersi delle risorse allo scopo previste a legislazione vigente e
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nel
rispetto della legislazione statale e comunitaria, di Enti o soggetti
pubblici particolarmente qualificati.
2. Nel caso sia previsto, per la realizzazione degli interventi,
l'impiego di risorse finanziarie attribuite ai singoli siti dal
programma nazionale di bonifica, si procede utilizzando lo strumento
dell'accordo di programma, da stipularsi con la regione interessata.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 28 novembre 2006
Il Ministro: Pecoraro Scanio
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 2007
Ufficio di controllo dei Ministeri delle infrastrutture dell'assetto
e del territorio, registro n. 1, foglio n. 46
Note all'art. 6:
- I commi 4 e 5 dell'art. 252, del citato decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono i seguenti:
«4. La procedura di bonifica di cui all'art. 242 dei
siti di interesse nazionale e' attribuita alla competenza
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,
sentito il Ministero delle attivita' produttive. Il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio puo'
avvalersi anche dell'Agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), delle Agenzie
regionali per la protezione dell'ambiente delle regioni
interessate e dell'Istituto superiore di sanita' nonche' di
altri soggetti qualificati pubblici o privati.».
«5. Nel caso in cui il responsabile non provveda o non
sia individuabile oppure non provveda il proprietario del
sito contaminato ne' altro soggetto interessato, gli
interventi sono predisposti dal Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio, avvalendosi dell'Agenzia per
la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT),
dell'Istituto superiore di sanita' e dell'E.N.E.A. nonche'
di altri soggetti qualificati pubblici o privati.».
Allegato n. 1
N. d'ord. |Regione e Sito |Totale |Note
Siti di interesse nazionale individuati; dalle leggi n. 179/2002;
n. 248/2005; n. 266/2005; dal decreto legislativo n. 152/2006
|Lombardia Brescia-Caffaro | |
|(aree industriali e relative | |
1 |discariche da bonificare) |Euro 6.752.727,00 |
---------------------------------------------------------------------
2 |Lombardia Broni |Euro 2.272.727,00 |(1)
---------------------------------------------------------------------
3 |Marche Falconara Marittima |Euro 3.272.727,00 |
---------------------------------------------------------------------
4 |Piemonte Serravalle Scrivia |Euro 2.272.727,00 |(2)
---------------------------------------------------------------------
|Lombardia laghi di Mantova e | |
5 |polo chimico |Euro 3.272.727,00 |(3)
---------------------------------------------------------------------
|Toscana Orbetello area ex | |
6 |Sitoco |Euro 6.752.727,00 |
---------------------------------------------------------------------
|Campania aree del litorale | |
7 |vesuviano |Euro 6.752.727,00 |
---------------------------------------------------------------------
|Sardegna aree industriali di | |
8 |Porto Torres |Euro 6.752.727,00 |
---------------------------------------------------------------------
|Basilicata area industriale | |
9 |della Val Basento |Euro 2.272.727,00 |(4)
---------------------------------------------------------------------
|Lazio Territorio del bacino | |
10 |del fiume Sacco |Euro 4.500.000,00 |(5)
---------------------------------------------------------------------
|Siciliana Area industriale di | |
11 |Milazzo |Euro 4.500.000,00 |
---------------------------------------------------------------------
|Campania Bacino idrografico | |
12 |del fiume Sarno |Euro 4.500.000,00 |(6)
---------------------------------------------------------------------
|Toscana Area interessata dalla| |
|bonifica della ex discarica | |
13 |delle Strillaie (Grosseto) |Euro 1.000.000,00 |
---------------------------------------------------------------------
|Ulteriori risorse | |
---------------------------------------------------------------------
|Arenili e aree marine | |
14 |perimetrate |Euro 2.501.257,00 |
---------------------------------------------------------------------
|Vigilanza sul Programma | |
15 |Nazionale di Bonifica |Euro 3.000.000,00 |
---------------------------------------------------------------------
Totale generale| |Euro 60.375.800,00|
(1) Risorse aggiuntive a quelle giu' assegnate al
comune di Broni con decreto ministeriale prot.
0232/QdV/DI/G/SI del 22 marzo 2004 per la realizzazione
degli interventi di bonifica di particolare urgenza di cui
all'art. 4 del decreto ministeriale n. 101/2003, ricadenti
nel sito di «Broni».
(2) Risorse aggiuntive a quelle gia' assegnate con le
ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3304
del 30 luglio 2003, art. 3 e n. 3382 del 18 novembre 2004.
(3) Risorse aggiuntive a quelle derivanti dalla
transazione con Edison S.p.A.
(4) Risorse aggiuntive a quelle gia' assegnate al
comune di Ferrandina con decreto ministeriale prot.
0232/QdV/DI/G/SI del 22 marzo 2004 per la realizzazione
degli interventi di bonifica di particolare urgenza di cui
all'art. 4 del decreto ministeriale n. 101/2003, ricadenti
nel sito di «Val Basento».
(5) Risorse aggiuntive a quelle gia' assegnate con
ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3441
del 10 giugno 2005.
(6) Risorse aggiuntive a quelle gia' assegnate con
ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3348
del 2 aprile 2004.
BRESCIA-CAFFARO
Comune - Localita'
Brescia, Castegnato, Passirano.
Tipologia dell'intervento
Bonifica e ripristino ambientale area industriale e relative
discariche, il sistema delle rogge e il comparto acque sotterranee.
Perimetrazione
Con l'art. 14 della legge 31 luglio 2002, n. 179 «Disposizioni in
materia ambientale», sono stati aggiunti all'elenco dei siti di
interesse nazionale di cui all'art. 1, comma 4, della legge n. 426
del 9 dicembre 1998 ulteriori nove siti tra cui quello di
«Brescia-Caffaro (aree industriali e relative discariche da
bonificare)».
Tale inclusione trova la sua motivazione nelle evidenze di
contaminazione diffusa da metalli pesanti e PCB riscontrata nel
territorio del comune di Brescia ed in particolare nelle aree
limitrofe alle zone industriali e soprattutto nel rinvenimento negli
alimenti di livelli preoccupanti di PCB, Policlorodiossine e
Policlorofurani e PCDDD nonche' presenza di PCB nel sangue delle
persone residenti.
A seguito ditali evidenze sono state emanate varie ordinanze
sindacali riferite all'area (un milione di metri quadrati) compresa
tra la linea ferroviaria Brescia-Milano a sud, via Milano a nord, via
Industriale, via Tampini e via Dalmazia fino all'intersezione con la
predetta linea ferroviaria ad est, il fiume Mella ad ovest, che
impongono i seguenti divieti:
- divieto di allevamento di animali destinati direttamente o
con i loro prodotti all'alimentazione umana;
- divieto di pascolo degli animali di cui alla precedente
alinea;
- divieto di consumo di alimenti di origine animale prodotti in
zona;
- divieto di utilizzo del sedimento delle rogge;
- divieto di asportazione di terreno;
- divieto di consumo alimentare umano dei vegetali spontanei e
dei prodotti degli orti presenti nella zona oggetto di ordinanza.
Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio del 24 febbraio 2003, e' stato definito il perimetro del
sito che comprende per i suoli: l'area oggetto dell'ordinanza
sindacale, il sistema delle rogge a sud dell'area oggetto
dell'ordinanza, le discariche dette di via Caprera, le discariche
dette Pianera e Pianerino in comune di Castegnato e Vallosa in comune
di Passirano nonche' le aree Comparto Milano, Bruschi & Muller,
CamPetroli, Pietra e Spedali Riuniti di Brescia (pozzo P78/1) oggetto
di autodenuncia ex art. 9 del decreto ministeriale n. 471/1999 e, per
il comparto acque sotterranee, un'area piu' vasta delimitata sulla
base delle evidenze analitiche gia' disponibili di contaminazione
della falda.
Principali caratteristiche ambientali e situazione di inquinamento
L'insediamento industriale Caffaro, Comparto Milano (ora
Basileus) ed ex Pietra (ora Aventis) insistono al di sopra della
coltre dei depositi fluviali che costituiscono il livello
fondamentale della pianura bresciana. Sotto l'aspetto litologico essi
sono costituiti in prevalenza da sabbie, ghiaie e ciottoli. Questa
unita' fluviale e' rinvenibile in profondita' sino a circa 25 m dal
piano campagna e poggia su depositi conglomeratici.
L'unita' conglomeratica che si rinviene a profondita' comprese
tra 30 e 75- 80m dal piano campagna, e' formata da conglomerati e
arenarie passanti a ghiaie e sabbie, con frequenti intercalazioni
limoso argillose di spessore variabile tra 1 e 8 m e di limitata
estensione areale. Tale unita' costituisce la roccia serbatoio
dell'acquifero principale e maggiormente produttivo (primo
acquifero).
L'unita' conglomeratica poggia su un complesso di depositi
formanti l'unita' argilloso sabbiosa che si rinvengono sino alla
profondita' massima di 170-200 m.
Il sito di interesse nazionale di Brescia-Caffaro e'
caratterizzato da un inquinamento da metalli pesanti e contaminanti
organici legati alle attivita' svolte nel sito. Suolo, sottosuolo e
falda risultano fortemente contaminati da As, Hg, Ni, Pb, Cu, PCB,
PCDD/PCDF, IPA, alifatici clorurati cancerogeni, clorobenzeni.
All'interno del sito sono presenti aree interessate da una
contaminazione da idrocarburi totali (ex Cam - ora PMB).
All'interno dell'area sono presenti alcune discariche per le
quali sono in corso attivita' di indagine e di caratterizzazione e di
progettazione di interventi di messa in sicurezza di emergenza.
Le rogge costituiscono un sistema di canali naturali ed
artificiali le cui acque sono utilizzate a scopi irrigui. Una
situazione di inquinamento da PCB molto rilevante e' stata
riscontrata anche in prossimita' di un argine del fiume Mella, a nord
dell'area industriale.
Le rogge inserite nel perimetro del sito di interesse hanno uno
sviluppo lineare di circa 50 km Anche qualora si supponesse che lo
strato contaminato dei sedimenti sul fondo dei terreni sulle pareti
delle rogge sia limitato a 30 cm, il volume di sedimenti e terreni
inquinati da rimuovere puo' essere stimato in 50.000 metri cubi.
Piano di caratterizzazione
Ad oggi la caratterizzazione risulta conclusa nelle aree: ex
Comparto Milano (ora Basileus), ex Pietra (ora Aventis), ex CAM (ora
PMIB), Finsibi - Case del Sole, della discarica Pianera (comune di
Castegnato). E in corso di completamento la caratterizzazione
dell'area Caffaro S.p.A. Sono in fase di attivazione le attivita' di
caratterizzazione delle discariche di via Caprera, di Pianerino
(comune di Castegnato) e Vallosa (comune di Passirano).
Progetto di messa in sicurezza e/o bonifica
E' in corso 1'istruttoria del progetto di messa in sicurezza
permanente della discarica Pianera nel comune di Castegriato, del
progetto preliminare/definitivo di bonifica dell'area Finsibi - Case
del Sole e del progetto preliminare di Bonifica con misure di
sicurezza dell'area ex CAM (ora Finsibi).
Sono stati approvati con decreto interministeriale il progetto
definitivo di bonifica dell'area Comparto Milano (ora Basileus) e il
progetto definitivo di bonifica dell'area ex Pietra (ora Aventis).
SITO DI BRONI
Comune - Localita'
Broni (Pavia).
Tipologia dell'intervento
Bonifica e ripristino ambientale area industriale dismessa.
Soggetto titolare/competente all'intervento
Pubblico in sostituzione.
Perimetrazione del sito
Il sito di Broni e' stato inserito tra i siti da bonificare
d'interesse nazionale con la legge n. 179 del 31 luglio 2002
(Disposizione in materia ambientale) ed e' stato perimetrato con
decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del
26 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 gennaio
2003.
Descrizione del sito
Il sito comprende l'area denominata ex Fibronit ed ex Ecored.
Lo Stabilimento ex Fibronit sorge nell'area industriale del
comune di Broni. La destinazione d'uso prevista e' quella
commerciale/industriale. Gli impianti presenti, attualmente dismessi,
erano legati alla produzione di manufatti di cemento amianto (tubi,
lastre per coperture, pezzi speciali, ecc.). L'area ex Fibronit, ha
estensione pari a 10 ha. La superficie coperta da capannoni e' pari
al 35%. La restante parte, adibita a piazzale e' pavimentata
(cls/asfalto) quasi totalmente (sono presenti quindi delle aree
ricoperte da vegetazione).
Sono in corso, da parte del comune, le procedure amministrative
per l'acquisizione della restante parte del sito denominato «ex
Ecored».
Piano di Caratterizzazione
I primi risultati della caratterizzazione realizzata all'interno
dell'area ex Fibronit nel 2003 hanno mostrato:
Terreni conformi al decreto ministeriale n. 471/1999 ad eccezione
di 3 punti di superamento mentre in riferimento ai rifiuti sono stati
evidenziati 3 punti critici per presenza di rifiuti interrati.
Le acque sono risultate conformi al decreto ministeriale n.
471/1999.
In ausilio alle attivita' del comune e' stato predisposto il
protocollo operativo per il campionamento di amianto da parte di ASL
e ISPESL.
Messa in sicurezza d'emergenza
Nella conferenza decisoria del 4 luglio 2003 e' stato preso atto
degli interventi proposti dal comune di Broni. Gli interventi sinora
intrapresi riguardano esclusivamente l'area ex Fibronit. Si tratta
della rimozione ai fini della messa in sicurezza d'emergenza di
rifiuti contenenti amianto, rifiuti oleosi e vernici con solventi.
E' in corso la procedura d'appalto da parte del comune di Broni
per gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza riguardanti il
2° lotto dell'area ex Fibronit.
FALCONARA MARITTIMA
Comune - Localita'
Falconara.
Tipologia dell'intervento
Bonifica e ripristino ambientale area industriale ed area marina
antistante lo stabilimento industriale, bonifica di aree industriali
dimesse.
Perimetrazione
All'interno del perimetro definito dal decreto del Ministero
dell'ambiente del 26 febbraio 2003 sono presenti:
- stabilimento API Raffineria di Ancona S.p.A.;
- area marina antistante lo stabilimento industriale estesa per
31 km dalla linea di costa;
- area Aerdorica S.p.A.
- Aerdorica deposito carburante N-E;
- Aerdorica deposito carburante S-W;
- area via Monti e Tognetti;
- Liquigas;
- ex discarica RSU;
- Parrocchia San Rocco e S. Maria della Neve (campo sportivo
con ceneri di pirite);
- aree industriali dimesse:
ex Liquigas (ora Area Aspio - stabilimento dismesso);
ex industria chimica Bitumi;
ex Vibrocementi;
ex officina meccanica Gattini;
area ex Montedison (ora Azienda Agricola Rocca Mare S.r.l.,
Del Poggio S.a.s. e Agricola 92 S.r.l.).
L'area perimetrata ricade nel territorio del comune di Falconara
Marittima (provincia di Ancona), dichiarato «Area di elevato rischio
di crisi ambientale» ai sensi dell'art. 74 del decreto legislativo n.
112/1998.
L'area marina perimetrata ha un'ampiezza complessiva pari a 1200
ha e si estende, partendo da Sud e risalendo lungo la costa in
direzione Nord, dalla spiaggia antistante il sottopasso di via Monti
e Tognetti fino allo stabilimento ex Montedison.
Il sito industriale API, utilizzato fin dagli anni 40 per la
raffinazione e il deposito di prodotti petroliferi e' delimitato dal
tratto terminale del fiume Esino, dal Mare Adriatico (ove insistono i
terminal petroliferi), dalla S.S. 16 in prossimita' dell'abitato di
Fiumesino e dal quartiere residenziale Villanova. Occupa una
superficie complessiva di circa 70 ha. Le tradizionali attivita' sono
state recentemente integrate da un impianto di massificazione dei
residui di lavorazione e produzione di energia elettrica mediante
centrale termoelettrica a ciclo combinato (IGGC).
L'area ex Montedison, attualmente di proprieta' Azienda Agricola
Rocca Mare S.r.l., Del Poggio S.a.s. e Agricola 92 S.r.l., e' ubicata
tra la ferrovia Bologna-Otranto e la S.S. Adriatica al km 285, si
estende per una superficie di circa 20 ettari. Il sito e' interessato
da uno stabilimento industriale dimesso per la produzione di concimi
fosfatici dove veniva trattata la fosforite con acido solforico
(quest'ultimo era prodotto dall'arrostimento della pirite o da
pannelli di zolfo) e da un'area di arenile prospiciente.
L'area via Monti e Tognetti coinvolge una porzione di territorio
di circa 1 ha ed e' caratterizzata da un inquinamento da idrocarburi
rilevato durante l'esecuzione di lavori per la realizzazione di un
sottovia ferroviario.
L'area Aerdorica S.p.A. si estende, all'interno dell'aeroporto di
Falconara Marittima, per circa 4500 mq ed e' stata adibita, durante
le emergenze di guerra (Bosnia) ad attivita' di manutenzione e
rifornimento aerei.
L'area ex Liquigas e' costituita da un ex deposito di idrocarburi
con un'area di 3600 mq.
Principali caratteristiche ambientali e situazione di inquinamento
All'interno dello stabilimento API Raffineria di Ancona e'
presente una successione stratigrafica costituita da terreno di
riporto, con spessore variabile tra 0.5 m e alcuni metri a lato mare,
a cui seguono strati caratterizzati da estrema variabilita' laterale
e verticale (limi, argille, ghiaie) che si presentano sottoforma di
lenti sovrapposte non collegate tra loro. Per buona parte dell'area
in oggetto si e' riscontrato un livello argilloso con soggiacenza
variabile da circa 8 m nella zona di monte a circa 20-25 m nella zona
lato mare. L'area e' interessata da un acquifero freatico a
soggiacenza variabile fra 1 m (all'interno dei bacini e grandi
serbatoi nell'area recuperata dal mare) e 3 m. La presenza di livelli
argillosi di potenza variabile tra 1 e 5 m consente una locale
suddivisione dell'acquifero freatico. Le direzioni principali del
flusso locale di falda sono verso il fiume Esino e verso il mare
Adriatico.
L'area di stabilimento e' caratterizzata da un inquinamento da
idrocarburi legato alle attivita' di raffineria. Suolo, sottosuolo e
falda risultano fortemente contaminati da idrocarburi leggeri e
pesanti, MTBE, metalli pesanti, IPA. Una vasta area dello
stabilimento presenta prodotti in galleggiamento sulla falda.
L'area ex Montedison e' caratterizzata da depositi terrazzati
fluviali di potenza variabile tra i 7 e gli 8 metri con presenza di
falda freatica a circa 2 metri dal piano campagna in diretta
interazione con le acque marine. In tale sito sono stati depositati
nel tempo grandi quantita' di rifiuti e scorie di lavorazione in
particolari riconducibili a ceneri di pirite e residui fosfatici sono
pertanto presenti inquinanti inorganici come arsenico, piombo,
mercurio, rame, cadmnio oltre a solfati, floruri e fosfati.
Costi di messa in sicurezza e/o bonifica
Piano di caratterizzazione
Per quanto concerne lo stabilimento API Raffineria di Ancona
S.p.A. a seguito dell'approvazione in sede locale del piano di
caratterizzazione delle acque di falda e' stata effettuata la loro
caratterizzazione nelle aree interne allo stabilimento. E' in corso
di esecuzione una seconda fase di caratterizzazione che prevede la
prosecuzione delle campagne di indagine delle acque di falda e un
piano di investigazione per la caratterizzazione dei suoli (maglia
50 imes 50 m).
Per lo stabilimento ex Montedison e' prevista una
caratterizzazione con maglia 50 imes 50 m (per un totale di n. 55
sondaggi e n. 16 piezometri).
Progetto di messa in sicurezza e/o bonifica
SITO DI SERRAVALLE SCRIVIA
Comune - Localita'
Serravalle Scrivia (Alessandria).
Tipologia dell'intervento
Bonifica e ripristino ambientale area industriale dismessa.
Soggetto titolare/competente all'intervento
Pubblico ai sensi del comma 9 dell'art. 17 del decreto
legislativo n. 22/1997.
Perimetrazione del sito
Il sito di Serravalle Scrivia e' stato inserito tra i siti da
bonificare d'interesse nazionale con la legge n. 179 del 31 luglio
2002 (Disposizione in materia ambientale) ed e' stato perimetrato con
decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del
7 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 aprile
2003.
Descrizione del sito
Il sito comprende l'area dello stabilimento ex Ecolibarna.
L'area in questione ha una superficie di circa 70.000 mq ed e'
ubicata nel Comune di Serravalle Scrivia a circa 8 km dall'abitato di
Novi Ligure. Il sito e' stato attivo dal 1940, data in cui la
Gastaldi Oli Lubrificanti S.p.A. dette inizio alle operazioni
industriali di rigenerazione di oli minerali lubrificanti esausti
tramite additivazione con acido solforico concentrato e
precipitazione della parte idro carburica catramosa («melme acide»).
L'area e' stata gia' oggetto di un primo intervento di bonifica
eseguito dalla ditta Castalia e gestito dal Dipartimento della
protezione civile, che e' ora praticamente fermo senza avere risolto
completamente le problematiche presenti nell'area.
Parte dei terreni interni ed alcune aree esterne allo
stabilimento, segnalate dalla provincia di Alessandria, presentano,
infatti, ancora una contaminazione diffusa a causa della presenza di
rifiuti industriali, tra i quali melme acide.
Piano di Caratterizzazione
Nella Conferenza di servizi decisoria del 27 maggio 2003 e' stato
approvato il Piano di caratterizzazione redatto da Arpa Piemonte
relativo all'insediamento industriale dismesso della ex Ecolibarna
S.r.l. ed ex Gastaldi Oli Lubrificanti S.p.A.
Relativamente alle diverse aree sono state gia' condotte in
passato diverse indagini dirette ed indirette mirate a stabilire lo
stato di contaminazione dell'area. Tali indagini hanno permesso di
individuare zone di stoccaggio abusivo di rifiuti e presenza di
surnatante sulle acque di falda, presumibilmente oli esausti, nella
zona asfaltata e che raggiungono spessori pari ad un metro.
All'interno del Piano di caratterizzazione sono stati previsti, in
base alla tipologia di area, una serie di indagini geofisiche,
perforazione di piezometri, sondaggi, pozzetti esplorativi, i quali
permetteranno di raccogliere campioni di suolo, rifiuto e acque. Su
tali campioni e su campioni di acque superficiali e di sedimenti
prelevati dal Rio Negraro e dal Torrente Scrivia saranno condotte una
serie di analisi chimiche volte alla determinazione dei contaminanti
presenti in sito, tenendo come set analitico l'intera lista degli
analiti riportato nella tabella 1, allegato 1 del decreto
ministeriale n. 471/1999.
Ordinanza di Protezione civile
Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del
30 luglio 2003, n. 3304, il sito di Serravalle Scrivia e' stato
commissariato ed e' stato nominato quale Commissario delegato il
sindaco di Serravalle Scrivia. La medesima ordinanza ha conferito il
potere di approvazione dei progetti di bonifica al sindaco di
Serravalle Scrivia - Commissario delegato.
Messa in sicurezza d'emergenza
A seguito delle valutazioni statiche e strutturali relative agli
impianti ed alle strutture civili con amianto, il Commissario
delegato - Sindaco del comune di Serravalle Scrivia, ha presentato
una proposta di intervento di messa in sicurezza dello stabilimento
Ecolibarna al fine di poter effettuare in sicurezza le successive
operazioni di caratteriz-zazione e bonifica dell'area. Detta proposta
prevede:
1) demolizione delle parti di edifici civili in precarie
condizioni statiche e/o strutturali al fine di rendere prive di
rischio le aree di lavoro;
2) interventi di bonifica da amianto sui serbatoi, sulle
condutture di servizio e pipe-line, sulle coperture degli edifici
civili;
6) smontaggio/demolizione dei serbatoi, delle condutture di
servizio e pipe-line.
Sono state gia' realizzate le seguenti attivita':
- demolizione delle strutture pericolanti;
- creazione di volumi confinati presso alcuni immobili ove sono
presenti serbatoi con amianto;
- abbattimento di alcuni serbatoi sopraelevati.
LAGHI DI MANTOVA E POLO CHIMICO
Comune - Localita'
Mantova, Virgilio.
Tipologia dell'intervento
Bonifica e ripristino ambientale dell'area industriale, di aree
lacustri (Laghi di Mantova e tratti del fiume Mincio) e delle
relative sponde.
Perimetrazione
All'interno del perimetro definito dal decreto del Ministero
dell'ambiente del 7 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2003, sono presenti:
- Stabilimento petrolchimico;
- Industria metallurgica;
- Industria cartaria;
- Raffineria;
- Area di deposito di sedimenti di dragaggio di aree lacustri e
fluviali;
- Aree lacustri e fluviali.
Il sito comprende l'area del Polo industriale, dalle aree dei
Laghi di Mantova, tratti del fiume Mincio e relative sponde, per una
estensione di circa 20 Km^2 in gran parte ricompresa all'interno del
Parco del Mincio.
Principali caratteristiche ambientali e situazione di inquinamento
L'area e' attraversata dal fiume Mincio che in corrispondenza
della citta' di Mantova forma tre laghi. La citta' e' ubicata sulla
sponda destra del fiume mentre su quella sinistra insiste il Polo
chimico distante dal centro cittadino 2-5 km.
I vincoli gravanti sull'area sono:
1) legge n. 431/1985 (Galasso);
2) Piano assetto idrogeologico (PAI);
3) Piano territoriale coordinamento del Parco del Mincio.
Il sito e' caratterizzato da una significativa vulnerabilita'
della falda, tale per cui il deposito non controllato sul terreno di
rifiuti pericolosi costituisce un effettivo ed elevato rischio per le
acque sotterranee.
Numerosi rilievi a partire dagli anni '70 hanno evidenziato una
contaminazione da metalli pesanti, principalmente mercurio, per le
aree lacustri e fluviali e presenza di idrocarburi per le aree
industriali.
Problematiche del porto
Il porto di Mantova e' ubicato in localita' Valdaro sul canale
navigabile Mantova-Venezia. La sua realizzazione consentira' lo
svolgimento di operazioni di carico/scarico delle merci trasportate
via acqua dai porti adriatici (consentendo una alternativa al
trasporto via gomma) e l'imbarco/sbarco di passeggeri.
La realizzazione del porto e' stata suddivisa in quattro lotti,
di cui il primo e parte del secondo sono gia' stati completati. E'
stata realizzata la darsena, il collegamento idraulico tra darsena e
canale navigabile, banchine verticali e sponde inclinate per uno
sviluppo complessivo di circa 900 metri, piazzali pavimentati di
movimentazione e stoccaggio merci per 50.000 m^2, un capannone, un
magazzino ed una palazzina adibita ad ufficio.
I lavori del 2° lotto prevedono ampliamento del porto con
realizzazione di nuovi piazzali, una strada di collegamento con il
lotto precedente e la fognatura. Preliminari alle opere di
urbanizzazione, sono i lavori di sbancamento con i quali e'
necessario rimuovere 400.000 m^3 di terreno al fine di colmare i sei
metri di dislivello esistenti tra piano campagna e quello del porto.
La movimentazione di tale terreno ha porta