TAR Campania (SA) sent. 3987 del 13 luglio 2009
Urbanistica. Volumi tecnici (nozione)

Per l'identificazione della nozione di volume tecnico assumono valore tre ordini di parametri: a) il primo, positivo, di tipo funzionale, relativo al rapporto di strumentalità necessaria tra il manufatto con l'utilizzo della costruzione; b) il secondo ed il terzo, negativi, ricollegati da un lato all'impossibilità di soluzioni progettuali diverse, nel senso che tali costruzioni non devono poter essere ubicate all'interno della parte abitativa, e dall'altro lato ad un rapporto di necessaria proporzionalità fra tali volumi e le esigenze effettivamente presenti: ne deriva che tale nozione può essere applicata solo alle opere edilizie completamente prive di una propria autonomia funzionale, anche potenziale, ed invece esclusa rispetto a locali, in specie laddove di ingombro rilevante, tali da mutare la consistenza dell'edificio, in quanto oggettivamente incidenti in modo significativo sui luoghi esterni
N. 03987/2009 REG.SEN.
N. 00258/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


Sul ricorso numero di registro generale 258 del 2008, proposto da:
Nigro Felice e Recce Anna Maria, rappresentato e difeso dall'avv. Attilio Pecora, con domicilio eletto presso Attilio Pecora Avv. * . * in Salerno, c.so Garibaldi N.8 c/o Avv. V.Iorio;

contro

Comune di Agropoli;

nei confronti di

Polito Nicola, rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo Lentini, con domicilio eletto presso Lorenzo Lentini Avv. * . * in Salerno, c.so Garibaldi, 103;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

PERMESSO DI COSTRUIRE N.3685/07 RILASCIATO A POLITO NICOLA.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Polito Nicola;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11/12/2008 il dott. Giovanni Grasso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO


1.- Con ricorso notificato in data 14 febbraio 2008 e depositato il 18 febbraio successivo, Felice Nigro e Anna Maria Recce, come in atti rappresentati e difesi, premettevano di essere proprietari, in Agropoli, di un fabbricato per civile abitazione alla via Grazia Deledda, n. 24, ed impugnavano i permesso di costruire richiesto dal sig. Nicola Polito per la sopraelevazione, mediante realizzazione di una “copertura in legno sul lastrico solare” di un fabbricato antistante, lamentando: a) violazione della normativa edilizia in tema di distanza tra i fabbricati e dai confini; b) violazione degli indici di fabbricabilità previsti dal vigente strumento urbanistico; c) violazione del limite di altezza massimo previsto dalla normativa edilizia vigente; d) violazione del procedimento amministrativo, quanto al mancato accertamento dell’assenso di tutti i comproprietari alla iniziativa edificatoria; e) mancata acquisizione preventiva della certificazione regionale di cui all’art. 90, comma 2 del T.U. n. 380/2001, trattandosi di Comune classificato con grado di sismicità 1.

2.- Si costituiva in giudizio il controinteressato Nicola Polito, il quale pregiudizialmente eccepiva l’inammissibilità del gravame e, in ogni caso, ne invocava la reiezione nel merito.

Alla pubblica udienza dell’11 dicembre 2008, la causa veniva riservata per la decisione.


DIRITTO


1.- Il ricorso è fondato e va accolto.

1.2- Giova, preliminarmente, sgombrare il campo dalla eccezione di inammissibilità, formulata dal controinteressato sull’assunto: a) che l’edificio di proprietà dei ricorrenti è sito al confine del lato opposto della strada ove è ubicato l’immobile di esso Polito; b) che l’asserita violazione delle distanze dai fabbricati, prevista dagli strumenti urbanistici del Comune di Agropoli, è riferita al lato est dell’immobile del sig. Polito e non all’edificio di proprietà dei ricorrenti; c) che gli altri motivi di ricorso atterrebbero a questioni non incidenti sui diritti dei ricorrenti; d) che - stando così le cose - la mera circostanza di risiedere in prossimità dell’area in cui è stato rilasciato il titolo abilitativo non sarebbe sufficiente a fondare la legittimazione ad impugnarlo, occorrendo la specifica dimostrazione di un pregiudizio effettivamente subito.

1.3.- L’assunto, costì come formulato, è erroneo.

Invero, l'art. 31, comma 9, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, come novellato dalla legge 6 agosto 1967, n. 765, consente, come è noto, "a chiunque" di impugnare le concessioni edilizie ritenute illegittime e la giurisprudenza da sempre ha riconosciuto al proprietario (od al possessore dell'immobile od al semplice residente o domiciliata rio) nella zona interessata il possesso di quello “stabile collegamento”, idoneo a radicare in tale soggetto una posizione d'interesse differenziata rispetto a quella posseduta dal quisque de populo. Per tal via, il possesso del titolo di legittimazione alla proposizione del ricorso per l'annullamento di una concessione edilizia discende dalla c.d. "vicinitas", cioè, appunto, da una situazione di stabile collegamento giuridico con il terreno oggetto dell'intervento costruttivo autorizzato (da ultimo, Cons. Stato, sez. IV, 12 maggio 2009, n. 2908), senza che sussista la prospettata necessità di accertare, in concreto, se i lavori assentiti dall’atto impugnato comportino o meno un effettivo pregiudizio per il soggetto che propone l’impugnazione (conf., sul punto, Cons. Stato, sez. V, 18 settembre 1998, n. 1289).

Del resto, i ricorrenti esattamente evidenziano che la denunziata realizzazione di una (asseritamente illegittima) sopraelevazione sarebbe idonea ad incidere sulla veduta del mare e del centro storico, il che è, in concreto, sufficiente a radicare il loro interesse ad agire.

2.- Ciò posto, deve ritenersi fondato - con valutazione assorbente di ogni altro profilo - il primo motivo di gravame, con il quale i ricorrenti lamentano la violazione delle distanze legali dai confini e dei fabbricati limitrofi.

In verità, sulla violazione di fatto delle distanze non vi è alcuna contestazione, emergendo la stessa ex actis: la difesa di parte controinteressata muove, piuttosto, dal rilievo che, trattandosi di meri volumi tecnici e non di sopralevazione, la normativa in tema di distanze non troverebbe applicazione.

2.1.- L’assunto secondo cui i lavori in questione (consistenti nella realizzazione della copertura del lastrico solare) si riferiscano alla realizzazione di meri volumi tecnici non può essere condiviso.

Come è noto, secondo il costante indirizzo giurisprudenziale, per l'identificazione della nozione di volume tecnico assumono valore tre ordini di parametri: a) il primo, positivo, di tipo funzionale, relativo al rapporto di strumentalità necessaria tra il manufatto con l'utilizzo della costruzione; b) il secondo ed il terzo, negativi, ricollegati da un lato all'impossibilità di soluzioni progettuali diverse, nel senso che tali costruzioni non devono poter essere ubicate all'interno della parte abitativa, e dall'altro lato ad un rapporto di necessaria proporzionalità fra tali volumi e le esigenze effettivamente presenti: ne deriva che tale nozione può essere applicata solo alle opere edilizie completamente prive di una propria autonomia funzionale, anche potenziale, ed invece esclusa rispetto a locali, in specie laddove di ingombro rilevante, tali da mutare la consistenza dell'edificio, in quanto oggettivamente incidenti in modo significativo sui luoghi esterni (cfr., ex multis, T.A.R. Liguria Genova, sez. I, 30 gennaio 2007, n. 101; T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, 22 novembre 2007, n. 3963; T.A.R. Campania Salerno, sez. II, 3 agosto 2006, n. 1119; T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 28 febbraio 2006, n. 2451).

Deve conseguentemente ritenersi che, sia per la loro ampiezza - circa 276, 45 mc, con altezza al colmo di m. 2.80 - che per la loro consistenza e forma, evincibile dalla pianta e dalle foto in atti (che prospetta la realizzazione di tre grandi abbaini), i locali in esame da un lato non possono ritenersi, giusta i richiamati criteri, proporzionati alle dimensioni dell’edificio e, dall'altro lato, risultano potenzialmente abitabili, costituendo delle vere e proprie mansarde. Il che, appunto, esclude che possa parlarsi di meri volumi tecnici.

Da ciò discende che - indipendentemente da ogni altra delle proposte censure, che possono essere conseguentemente assorbite - l’intervento in questione, per come progettato, non avrebbe potuto essere assentito, stante la evidenziata violazione delle prescritte distanze legali.

4.- Il ricorso va, per tal via, accolto.

Sussistono giustificate ragioni per disporre, tra le parti in causa, l’integrale compensazione di spese e competenze di lite.


P.Q.M.


Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto da Felice Nigro e Anna Maria Recce, come in epigrafe individuato, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 11/12/2008 con l'intervento dei Magistrati:

Filippo Portoghese, Presidente FF

Giovanni Grasso, Referendario, Estensore

Paolo Severini, Primo Referendario

IL PRESIDENTE
L'ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/07/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)