TAR Piemonte, Sez. I, n. 620, del 17 aprile 2014
Rumore.Illegittimità ordinanza per contenimento del rumore prodotto dall’ascensore condominiale installato nel 1956 e modificato nell’anno 2000

La sostituzione di un impianto fisiologicamente importerà che detto impianto sia soggetto alla coeva normativa, ciò tuttavia non implica che la medesima normativa sia ex se applicabile a strutture preesistenti in quanto tali; a ciò si aggiunga che (anche volendo sostenere che la sostituzione di componenti significative dell’impianto equivale a sostituzione integrale dello stesso e comporta quindi l’applicazione delle normative in questione) il regolamento comunale per la tutela dall’inquinamento acustico della città di Torino all’art. 16, con riferimento ai rumori prodotti dagli impianti tecnologici, specifica espressamente: “i limiti di cui al d.p.c.m. 5.12.1997 si applicano: agli impianti installati successivamente all’entrata in vigore del suddetto decreto; agli impianti soggetti successivamente all’entrata in vigore del decreto a modifiche tali da implicare la potenziale variazione del livello di emissione sonore dell’impianto limitatamente alla parte oggetto di modifica; agli impianti antecedenti all’entrata in vigore, laddove ne sussista la fattibilità tecnica ed economica.” (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 00620/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00110/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 110 del 2009, proposto da: 
Condominio di via Mercadante n. 57 - Torino, rappresentato e difeso dall'avv.to Stefano Chiariglione, con domicilio eletto presso l’avv.to Stefano Chiariglione in Torino, via Lamarmora, 39;

contro

Comune di Torino, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. to Giambattista Rizza, con domicilio eletto presso l’avv.to Giambattista Rizza in Torino, Comune To - via Corte D'Appello, 16;

nei confronti di

Paolo Altieri, non costituito;

per l'annullamento

dell’ordinanza n. 45/2008 del 5.11.2008 comunicata al ricorrente a mezzo posta in data 7.11.2008;



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Torino;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 aprile 2014 la dott.ssa Paola Malanetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Parte ricorrente ha impugnato l’ordinanza n. 45/2008, con la quale è stato ordinato al condominio di via Mercadante n. 57, in Torino, di adottare azioni di contenimento del rumore prodotto dall’impianto ascensore, posto a servizio dello stabile stesso.

Deduce parte ricorrente i seguenti vizi del provvedimento impugnato:

1)Violazione di legge (l. n. 447/1995 e successivo D.P.C.M. di attuazione del 5 dicembre 1997, art. 11 disp. prel al cod. civ.) Contesta parte ricorrente che la normativa invocata nell’ordinanza non possa trovare applicazione con riferimento all’impianto in questione, poiché trattasi di impianto collaudato nel 1956, quindi anteriormente all’entrata in vigore di detta normativa (avvenuta il 20.2.1998). Contesta altresì che all’impianto sia applicabile il regolamento comunale n. 318 sulla tutela dall’inquinamento acustico, in quanto entrato in vigore 90 giorni dopo la pubblicazione all’Albo Pretorio (avvenuta in data 19.6.2006)

2) Vizio del procedimento per eccesso di potere e/o violazione di legge (legge n. 241/90). Insufficienza dell’istruttoria e conseguente difetto assoluto di motivazione. Contesta parte ricorrente che l’ordinanza impugnata non indichi in alcun punto quale delle diverse ipotesi previste dall’art.6 del D.P.C.M. 5.12.1997 ricorrerebbe nel caso di specie e, in ogni caso, il provvedimento non ha indicato alcunché circa la necessarie misure di contenimento del rumore e la fattibilità economica dell’intervento.

3) Violazione di legge (l. n. 241/90). Difetto di motivazione e conseguente vizio di incompetenza funzionale. Contesta in ogni caso parte ricorrente le rilevazioni effettuate da ARPA Piemonte, e poste a fondamento del provvedimento.

4) Vizio del procedimento per eccesso di potere e violazione di legge (l. n. 447/95). Deduce parte ricorrente che il comportamento ordinato risulti sostanzialmente impossibile.

5) Violazione di legge (art. 3 l. n. 689/81). Deduce parte, quanto all’eventuale sanzione amministrativa, la carenza del prescritto elemento soggettivo.

Si è costituita l’amministrazione resistente contestando in fatto e diritto gli assunti di cui al ricorso; con la memoria depositata per l’udienza di merito, preliminarmente, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, per carenza di legittimazione attiva dell’amministratore del condominio alla proposizione del giudizio.

Con ordinanza n. 144/2009 di questo Tar l’istanza cautelare è stata accolta.

All’udienza del 3.4.2014 la causa è stata discussa e decisa nel merito.

DIRITTO

Deve essere respinta l’eccezione preliminare di difetto di legittimazione attiva dell’amministratore del condominio ricorrente, mossa dal comune di Torino nella memoria depositata per l’udienza di merito.

Infatti: “ai sensi dell’articolo 1130, n. 4, cod. civ., l'amministratore di un condominio è sempre legittimato alla introduzione e coltivazione di procedimenti giurisdizionali tendenti a salvaguardare la proprietà delle cose comuni, anche in assenza di delibera di autorizzazione del condominio” (CGA, 2 marzo 2007, n. 92). Ancora: “ai sensi degli art. 1130, comma 1 n. 4, e 1131 cod. civ., l'amministratore del condominio è legittimato, senza necessità di una specifica deliberazione assembleare, ad agire in giudizio, nei confronti dei singoli condomini e dei terzi, per compiere atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni di un edificio, ivi compresa la richiesta delle necessarie misure cautelari. Quando la questione rientra nei poteri conferitigli dal combinato disposto degli artt. 1130 e 1131 comma 1, c.c., l’amministratore può quindi agire in giudizio anche indipendentemente da una delibera assembleare ad hoc, mentre quando la questione che interessa il condominio esorbita da tali limiti, la rappresentanza processuale necessita di una delibera specifica” (TAR Liguria, sez. II, 9 gennaio 2009, n. 43).

L’impugnativa di un’ordinanza che impone un oneroso facere al condominio, inerente un impianto tecnologico ivi sussistente, si ritiene che rientri tra quelle attività che sono volte alla cura e gestione ordinaria del bene comune, cui l’amministratore è autonomamente legittimato; non si tratta pertanto di attività che esorbiti dai poteri dell’amministratore e necessiti di apposita ed ulteriore deliberazione condominale.

L’eccezione preliminare deve dunque essere respinta.

Nel merito ritiene il collegio di confermare quanto già statuito in sede cautelare.

In fatto è pacifico che il condominio di via Mercadante è un edificio che risale al 1956; l’impianto ascensore ha subito una parziale modifica nell’anno 2000. Uno dei condomini, nel 2004, ha convenuto in giudizio innanzi al Giudice di pace il condominio, lamentando immissioni rumorose provenienti dall’impianto stesso.

E’ documentato in giudizio che, nell’ambito della causa civile intentata al condomino, si è accertato che le parti dell’impianto rinnovate nel 2000 sono a norma e producono emissioni rumorose certamente inferiori a quelle all’impianto originario. Il CTU ha diffusamente motivato con riferimento al fatto che la struttura vetusta del palazzo ne implica una scarsa insonorizzazione e che anche altri impianti tecnologici a servizio del fabbricato, del tutto indipendenti rispetto all’ascensore, sono, proprio per l’età dell’edificio, causa di rumore.

Il provvedimento impugnato, dopo aver ricordato che alcuni rilievi fonometrici svolti dall’ARPA Piemonte avevano accertato un livello sonoro superiore a quanto previsto dalla l. n. 447/95 e dal D.P.C.M. 5.12.1997, dando per assunto senza ulteriori verifiche che detto fenomeno fosse imputabile all’ascensore, ha ordinato di adottare misure di contenimento del rumore, non meglio definite.

Come contestato in ricorso, e come evidenziato in sede cautelare, il provvedimento impugnato difetta sia in quanto è stata ritenuta de plano applicabile una disciplina entrata in vigore nel 1998 ad una struttura risalente al 1956, sia in quanto manca una adeguata istruttoria circa l’effettiva riconducibilità del fenomeno a quella parte dell’impianto eventualmente soggetta alle disposizioni dell’invocato D.P.C.M.; manca poi nel provvedimento ogni indicazione circa la praticabilità di interventi di contenimento che abbiano ad oggetto l’ascensore.

La difesa dell’amministrazione ha richiamato l’astratta regola per cui non è preclusa, in linea di principio, la retroattività di una disposizione normativa, tanto di primo come di secondo grado.

Ferma la correttezza dell’astratto principio, nel caso di specie, non vi è dubbio che, dagli stessi pareri del Ministero dell’Ambiente prodotti in atti, si evince che viene ritenuta l’applicabilità del D.P.C.M. 5.12.1997 anche agli impianti tecnologici installati “in sostituzione di quelli preesistenti”. La “sostituzione” di un impianto, infatti, fisiologicamente importerà che detto impianto sia soggetto alla coeva normativa, ciò tuttavia non implica che la medesima normativa sia ex se applicabile a strutture preesistenti in quanto tali; a ciò si aggiunga che (anche volendo sostenere che la sostituzione di componenti significative dell’impianto equivale a sostituzione integrale dello stesso e comporta quindi l’applicazione delle normative in questione) il regolamento comunale per la tutela dall’inquinamento acustico della città di Torino (prodotto sub. doc. 7 da parte resistente), all’art. 16, con riferimento ai rumori prodotti dagli impianti tecnologici, specifica espressamente: “i limiti di cui al d.p.c.m. 5.12.1997 si applicano: agli impianti installati successivamente all’entrata in vigore del suddetto decreto; agli impianti soggetti successivamente all’entrata in vigore del decreto a modifiche tali da implicare la potenziale variazione del livello di emissione sonore dell’impianto limitatamente alla parte oggetto di modifica; agli impianti antecedenti all’entrata in vigore, laddove ne sussista la fattibilità tecnica ed economica.”

Da siffatto regolamento si può quindi desumere che non vi è alcuna esigenza di ricorrere ai principi generali per valutare la retroattività o meno della normativa, posto che il regolamento della Città ha espressamente chiarito i termini della possibile retroattività e il D.P.C.M. stesso non ha espressamente fissato alcuna diversa disposizione transitoria retroattiva, con la quale il regolamento comunale potrebbe essere ritenuto contrastante.

Con riferimento agli impianti parzialmente modificati, dunque, l’applicabilità della normativa sopravvenuta in tema di inquinamento acustico è limitata alle parti rinnovate e, dagli atti del giudizio civile, risulta che la parte sostituita dell’ascensore è a norma, ha verosimilmente ridotto il rumore e non è stata individuata dal consulente quale causa attuale delle problematiche acustiche (identificate per lo più in aspetti strutturali dell’immobile).

Nello specifico contesto il provvedimento impugnato avrebbe quindi dovuto compiutamente giustificare la ritenuta applicabilità dei limiti di inquinamento acustico con riferimento alle parti rinnovate, e previo accertamento della circostanza che, effettivamente, la problematica fosse ascrivibile a tali parti; infine, anche a voler applicare l’ultima ipotesi prevista dal regolamento (non invocata dall’amministrazione), occorrerebbe che l’amministrazione chiarisse la fattibilità economica e giuridica degli interventi prescritti, individuandone compiutamente la natura e le caratteristiche.

Ne consegue che, tanto il primo che il secondo motivo di ricorso, sono fondati e che il provvedimento impugnato deve essere annullato, non residuando ulteriore interesse della parte ricorrente al vaglio dei successivi motivi di ricorso.

Considerato l’obiettiva difficoltà tecnica delle valutazioni nonché il dato oggettivo della problematica acustica, sussistono giuste ragioni per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

accoglie il ricorso e per l’effetto annulla l’ordinanza n. 45/08 del 5.11.2008;

compensa le spese di lite tra tutte le parti del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2014 con l'intervento dei magistrati:

Lanfranco Balucani, Presidente

Paola Malanetto, Primo Referendario, Estensore

Ariberto Sabino Limongelli, Primo Referendario

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/04/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)