TAR Veneto Sez. III sent. 351 del 10 febbraio 2010
Rumore. Zonizzazione
Il doppio limite posto dall'articolo 4 del DPCM 14 novembre 1997 in forza dell'articolo 8 comma 1 del citato decreto del presidente del Consiglio dei Ministri può trovare applicazione solo dopo che il Comune abbia effettuato la zonizzazione del territorio ai sensi dell'articolo 6 comma 1 lettera a) della legge 447/95.
Rumore. Zonizzazione
Il doppio limite posto dall'articolo 4 del DPCM 14 novembre 1997 in forza dell'articolo 8 comma 1 del citato decreto del presidente del Consiglio dei Ministri può trovare applicazione solo dopo che il Comune abbia effettuato la zonizzazione del territorio ai sensi dell'articolo 6 comma 1 lettera a) della legge 447/95.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 00351/2010 REG.SEN.
N. 02580/1999 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 2580 del 1999, proposto da:
La Sabbia del Brenta Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Annamaria Tassetto e Franco Zambelli, con domicilio eletto presso lo studio degli stessi, in Venezia-Mestre, via Cavallotti, 22;
contro
Comune di Paese, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
A.R.P.A.V. – Padova, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
nei confronti di
Fantin Adele, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
dell’ordinanza n. 1927, prot. n. 18613, in data 14.7.99, con la quale è stata imposta l’adozione di nuovi accorgimenti tecnici per la ulteriore riduzione del livello di rumorosità dell’attività di trattamento del materiale inerte;
annullamento altresì degli accertamenti fonometrici esperiti dall’ARPAV, in data 5 e 24 maggio 99; annullamento della nota del Direttore dell’ARPAV di Treviso, in data 7.7.99 di proposta dell’adozione.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2009 il dott. Elvio Antonelli e uditi per le parti i difensori Parisi, in sostituzione di Zambelli, per la parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
La società ricorrente premette in fatto di essere titolare da decenni nel Comune di Paese, di una cava ove il materiale inerte estratto viene frantumato e lavorato in appositi vagli e, quindi, movimentato negli adiacenti piazzali.
A seguito delle lamentele avanzate dalla sig. ra Fantin, residente in abitazione isolata, venivano eseguiti dal Presidio Multizonale di Prevenzione dell’U.L.S.S. n. 9 rilievi fonometrici ed accertato il superamento dei limiti di legge, il Comune di Paese assumeva una prima ordinanza (n. 1817 del 23.3.98) diffidando la ditta ricorrente ad introdurre opportuni correttivi tali da ridurre i rumori emessi.
La ditta si adeguava nei limiti del possibile, in presenza del particolare tipo di impianti e della lavorazione effettuabile solo all’aperto.
Esperiti nuovi accertamenti in data 5 e 24 maggio 1999, ritenuto che la soglia di rumore ancorché ridotta, fosse ancora superiore al limite di legge, l’ARPAV invitava il Sindaco del Comune di Paese ad adottare una nuova ordinanza notificata il 27.7.1999.
A sostegno del ricorso deduce i seguenti motivi:
1)violazione degli artt. 38 e 51 della L.N. 1995/447.
I provvedimenti in materia di sanità e di igiene pubblica competono all’autorità sindacale; essi non sono assumibili dal singolo funzionario.
2)erroneità di presupposto;sviamento di potere; difetto di istruttoria, carenza di motivazione, illogicità.
La P.A. ha assunto provvedimenti che tutelano posizioni meramente privatistiche e conseguentemente interessi di parte. L’ordinanza de qua è diretta a salvaguardare la sola posizione di un vicino della ditta ricorrente.
La P.A. non si è neppure preoccupata di verificare se in presenza di una cava, siano state rispettate le distanze che, giusta la L.R. 82/44, devono sussistere tra il bacino estrattivo e le abitazioni stesse e se, quindi, il proprietario dell’immobile che lamenta le emissioni rumorose abbia o meno edificato legittimamente.
Non si è neppure considerato che rientrando gli impianti di cava in area assimilabile ad una zona produttiva, la soglia del rumore andava commisurata a tale realtà.
3)violazione dehli artt. 3 e 4 8 del DPCM 14.11.1997 e degli artt. 4 e 6 del DPCM 1 marzo 1991. Violazione degli artt. 4 e 5 della legge 26.10.1995 n. 447.
I limiti posti dall’art. 4 comma 3, lett. b) l. 447/5 sono applicabili solo una volta che i singoli Comuni avranno provveduto alla zonizzazione del territorio comunale prevista dall’art. 6, comma 1, lett. a), legge 447/95.
In mancanza della zonizzazione (che il Comune di Paese non ha ancora effettuato) non avrebbero dovuto essere applicati, pertanto, i limiti di tollerabilità sanciti dall’art. 4 DPCM 14.11.97, ma quelli dell’art. 6 comma 1, DPCM 1.3.91, che non prevede alcun limite differenziale e limiti massimi ben più elevati (in tutto il territorio nazionale 70 leg(A) per il giorno e 60 durante la notte).
L’ARPAV ha proceduto ad accertamenti fonometrici che hanno evidenziato un valore di poco superiore a 50 dB(A) e dunque nei limiti consentiti dalla legge.
Peraltro la presentazione del piano di risanamento è subordinata alla zonizzazione del territorio comunale e da siffatto adempimento decorrono i termini per l’adeguamento.
4)violazione degli artt. 4, 5, 6, 7, 8, 10, della L.N. 1990/241.
Mancata instaurazione del contradditorio. Difetto di motivazione. Violazione del D.M. 16.3.1998.
L’ARPAV, prima di adottare l’ordinanza avrebbe dovuto instaurare il contraddittorio con la ditta ricorrente rendendola edotta del proprio divisamento, ed acquisendo, le sue eventuali prospettazioni.
Avrebbe dovuto inoltre, esternare il nominativo del funzionario preposto al procedimento e all’istruttoria. Il che non è avvenuto.
5)eccesso di potere per assoluta carenza di motivazione e di indicazioni, illogicità, erronea procedura.
Il provvedimento assunto dal Comune è generico e privo di motivazione.
Infatti non si precisa quale parte dell’impianto industriale produrrebbe l’inquinamento acustico e quali opere di risanamento sarebbero necessarie per ovviarvi.
Non si sono costituite in giudizio le intimate amministrazioni. All’udienza del 22 ottobre 2009 la causa è stata trattenuta per la decisone.
DIRITTO
È fondato il terzo motivo.
Ed invero nella specie è stata fatta erronea applicazione dell'articolo 4 del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997; articolo che prevede un doppio limite di tollerabilità; il limite differenziale (pari alla differenza tra il rumore ambientale e il rumore residuo) e il limite del rumore ambientale in quanto tale.
Ebbene il doppio limite posto dal citato articolo 4 in forza dell'articolo 8 comma 1 del citato decreto del presidente del Consiglio dei Ministri poteva trovare applicazione solo dopo che il Comune aveva effettuato la zonizzazione del territorio ai sensi dell'articolo 6 comma 1 lettera a) della legge 447/95.
Dispone infatti il citato articolo 8, comma 1, che "in attesa che i Comuni provvedano agli adempimenti previsti dall’art. 6, comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, si applicano i limiti di cui all’art. 6, comma 1, del DPCM 1.3.1991”.
Nella specie il comune di paese non ha provveduto agli adempimenti di cui all'articolo 6 comma 1 della citata legge e cioè non ha provveduto alla suddetta zonizzazione.
Ne discende che esso non poteva applicare il doppio limite di cui all'articolo 4 del citato decreto bensì il solo limite stabilito dall'articolo 6 del decreto del presidente del consiglio dei ministri 1 marzo 1991; articolo che da un lato non prevede il limite differenziale e dall'altro stabilisce limiti massimi più elevati (in tutto il territorio nazionale 70 leq(A) diurno e 60 leq(A) notturno).
In forza delle svolte considerazioni il ricorso va pertanto accolto e per l'effetto va disposto l'annullamento degli atti impugnati.
Restano assorbiti i motivi non esaminati.
Sussistono peraltro giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Angelo De Zotti, Presidente
Elvio Antonelli, Consigliere, Estensore
Stefano Mielli, Primo Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/02/2010
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 00351/2010 REG.SEN.
N. 02580/1999 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 2580 del 1999, proposto da:
La Sabbia del Brenta Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Annamaria Tassetto e Franco Zambelli, con domicilio eletto presso lo studio degli stessi, in Venezia-Mestre, via Cavallotti, 22;
contro
Comune di Paese, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
A.R.P.A.V. – Padova, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
nei confronti di
Fantin Adele, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
dell’ordinanza n. 1927, prot. n. 18613, in data 14.7.99, con la quale è stata imposta l’adozione di nuovi accorgimenti tecnici per la ulteriore riduzione del livello di rumorosità dell’attività di trattamento del materiale inerte;
annullamento altresì degli accertamenti fonometrici esperiti dall’ARPAV, in data 5 e 24 maggio 99; annullamento della nota del Direttore dell’ARPAV di Treviso, in data 7.7.99 di proposta dell’adozione.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2009 il dott. Elvio Antonelli e uditi per le parti i difensori Parisi, in sostituzione di Zambelli, per la parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
La società ricorrente premette in fatto di essere titolare da decenni nel Comune di Paese, di una cava ove il materiale inerte estratto viene frantumato e lavorato in appositi vagli e, quindi, movimentato negli adiacenti piazzali.
A seguito delle lamentele avanzate dalla sig. ra Fantin, residente in abitazione isolata, venivano eseguiti dal Presidio Multizonale di Prevenzione dell’U.L.S.S. n. 9 rilievi fonometrici ed accertato il superamento dei limiti di legge, il Comune di Paese assumeva una prima ordinanza (n. 1817 del 23.3.98) diffidando la ditta ricorrente ad introdurre opportuni correttivi tali da ridurre i rumori emessi.
La ditta si adeguava nei limiti del possibile, in presenza del particolare tipo di impianti e della lavorazione effettuabile solo all’aperto.
Esperiti nuovi accertamenti in data 5 e 24 maggio 1999, ritenuto che la soglia di rumore ancorché ridotta, fosse ancora superiore al limite di legge, l’ARPAV invitava il Sindaco del Comune di Paese ad adottare una nuova ordinanza notificata il 27.7.1999.
A sostegno del ricorso deduce i seguenti motivi:
1)violazione degli artt. 38 e 51 della L.N. 1995/447.
I provvedimenti in materia di sanità e di igiene pubblica competono all’autorità sindacale; essi non sono assumibili dal singolo funzionario.
2)erroneità di presupposto;sviamento di potere; difetto di istruttoria, carenza di motivazione, illogicità.
La P.A. ha assunto provvedimenti che tutelano posizioni meramente privatistiche e conseguentemente interessi di parte. L’ordinanza de qua è diretta a salvaguardare la sola posizione di un vicino della ditta ricorrente.
La P.A. non si è neppure preoccupata di verificare se in presenza di una cava, siano state rispettate le distanze che, giusta la L.R. 82/44, devono sussistere tra il bacino estrattivo e le abitazioni stesse e se, quindi, il proprietario dell’immobile che lamenta le emissioni rumorose abbia o meno edificato legittimamente.
Non si è neppure considerato che rientrando gli impianti di cava in area assimilabile ad una zona produttiva, la soglia del rumore andava commisurata a tale realtà.
3)violazione dehli artt. 3 e 4 8 del DPCM 14.11.1997 e degli artt. 4 e 6 del DPCM 1 marzo 1991. Violazione degli artt. 4 e 5 della legge 26.10.1995 n. 447.
I limiti posti dall’art. 4 comma 3, lett. b) l. 447/5 sono applicabili solo una volta che i singoli Comuni avranno provveduto alla zonizzazione del territorio comunale prevista dall’art. 6, comma 1, lett. a), legge 447/95.
In mancanza della zonizzazione (che il Comune di Paese non ha ancora effettuato) non avrebbero dovuto essere applicati, pertanto, i limiti di tollerabilità sanciti dall’art. 4 DPCM 14.11.97, ma quelli dell’art. 6 comma 1, DPCM 1.3.91, che non prevede alcun limite differenziale e limiti massimi ben più elevati (in tutto il territorio nazionale 70 leg(A) per il giorno e 60 durante la notte).
L’ARPAV ha proceduto ad accertamenti fonometrici che hanno evidenziato un valore di poco superiore a 50 dB(A) e dunque nei limiti consentiti dalla legge.
Peraltro la presentazione del piano di risanamento è subordinata alla zonizzazione del territorio comunale e da siffatto adempimento decorrono i termini per l’adeguamento.
4)violazione degli artt. 4, 5, 6, 7, 8, 10, della L.N. 1990/241.
Mancata instaurazione del contradditorio. Difetto di motivazione. Violazione del D.M. 16.3.1998.
L’ARPAV, prima di adottare l’ordinanza avrebbe dovuto instaurare il contraddittorio con la ditta ricorrente rendendola edotta del proprio divisamento, ed acquisendo, le sue eventuali prospettazioni.
Avrebbe dovuto inoltre, esternare il nominativo del funzionario preposto al procedimento e all’istruttoria. Il che non è avvenuto.
5)eccesso di potere per assoluta carenza di motivazione e di indicazioni, illogicità, erronea procedura.
Il provvedimento assunto dal Comune è generico e privo di motivazione.
Infatti non si precisa quale parte dell’impianto industriale produrrebbe l’inquinamento acustico e quali opere di risanamento sarebbero necessarie per ovviarvi.
Non si sono costituite in giudizio le intimate amministrazioni. All’udienza del 22 ottobre 2009 la causa è stata trattenuta per la decisone.
DIRITTO
È fondato il terzo motivo.
Ed invero nella specie è stata fatta erronea applicazione dell'articolo 4 del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997; articolo che prevede un doppio limite di tollerabilità; il limite differenziale (pari alla differenza tra il rumore ambientale e il rumore residuo) e il limite del rumore ambientale in quanto tale.
Ebbene il doppio limite posto dal citato articolo 4 in forza dell'articolo 8 comma 1 del citato decreto del presidente del Consiglio dei Ministri poteva trovare applicazione solo dopo che il Comune aveva effettuato la zonizzazione del territorio ai sensi dell'articolo 6 comma 1 lettera a) della legge 447/95.
Dispone infatti il citato articolo 8, comma 1, che "in attesa che i Comuni provvedano agli adempimenti previsti dall’art. 6, comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, si applicano i limiti di cui all’art. 6, comma 1, del DPCM 1.3.1991”.
Nella specie il comune di paese non ha provveduto agli adempimenti di cui all'articolo 6 comma 1 della citata legge e cioè non ha provveduto alla suddetta zonizzazione.
Ne discende che esso non poteva applicare il doppio limite di cui all'articolo 4 del citato decreto bensì il solo limite stabilito dall'articolo 6 del decreto del presidente del consiglio dei ministri 1 marzo 1991; articolo che da un lato non prevede il limite differenziale e dall'altro stabilisce limiti massimi più elevati (in tutto il territorio nazionale 70 leq(A) diurno e 60 leq(A) notturno).
In forza delle svolte considerazioni il ricorso va pertanto accolto e per l'effetto va disposto l'annullamento degli atti impugnati.
Restano assorbiti i motivi non esaminati.
Sussistono peraltro giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Angelo De Zotti, Presidente
Elvio Antonelli, Consigliere, Estensore
Stefano Mielli, Primo Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/02/2010