TAR Lombardia (MI), Sez. IV, n. 986, del 19 aprile 2013
Rumore.Zonizzazione acustica comunale, aree particolarmente protette
In base a quanto previsto nell’All. A del D.P.C.M. 14.11.1997 sull'inquinamento acustico, sono aree particolarmente protette quelle in cui la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione, e cioè aree ospedaliere, scolastiche, destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc. Nel dettaglio, si è espressamente ritenuto che non sussistessero nel territorio comunale aree “particolarmente protette”, dovendosi intendere per “area” una vasta estensione esclusivamente a ciò destinata. La semplice sussistenza di edifici destinati ad attrezzature assistenziali, scuole, aree verdi, non è invece stata ritenuta sufficiente a giustificare l’identificazione di una zona specifica di classe I, ad eccezione di un’Oasi naturalistica. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese
N. 00986/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01752/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1752 del 2007, proposto da:
Riganti Gianenrico, Baggio Gina, Mazzucchelli Gabriella, Nidoli Gerolamo, Nidoli Paolo, Riganti Barbara, Riganti Paolo, rappresentati e difesi dagli avv.ti Cristiano Romano e Sara De Micco, con domicilio eletto presso il primo in Milano, Via Fontana, 25;
contro
Comune di Cassano Magnago; non costituito in giudizio;
nei confronti di
Nastrificio di Cassano, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandro Tedeschi e Diadora Renata Pitamiz, con domicilio eletto presso il secondo in Milano, Via San Damiano, 2;
per l'annullamento
della deliberazione del Consiglio Comunale del 3.4.2007, avente ad oggetto “L.R. 13/2001 - Zonizzazione acustica”, e di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Nastrificio di Cassano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2013 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I ricorrenti, residenti nel Comune di Cassano Magnago, impugnano il Piano di Zonizzazione Acustica adottato con il provvedimento indicato in epigrafe, nella parte in cui dispone l’inserimento della zona residenziale di via Forlanini e via Ferraris in zona III.
Il Comune resistente non si è costituito in giudizio.
Il ricorso è stato notificato anche alla Ditta “Nastrificio di Cassano”, ritenuta responsabile di immissioni rumorose, la quale si è costituita in giudizio, insistendo per il rigetto del ricorso.
Con ordinanza istruttoria n. 764/12 si richiedeva all’Amministrazione la produzione del provvedimento impugnato.
All’udienza del 20.2.2013 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
I) Sotto un primo profilo, si lamenta che il Comune, nell’ambito dell’iter di approvazione del Piano impugnato, non avrebbe tenuto conto delle osservazioni formulate dai ricorrenti.
Le censure sono infondate in fatto, poiché il provvedimento impugnato ha espressamente considerato le osservazioni dei ricorrenti (v. punto n. 18), sebbene rigettandole, in quanto la classificazione ad area particolarmente protetta, che era stata proposta dagli interessati, è stata giudicata incompatibile con il contesto urbano.
II) Sotto altro aspetto, si lamenta il mancato inserimento dell’area nella quale i ricorrenti risiedono, nell’ambito di quelle classificate “particolarmente protette”.
Osserva il Collegio che, in base a quanto previsto nell’All. A del D.P.C.M. 14.11.1997, sono aree particolarmente protette quelle in cui la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione, e cioè aree ospedaliere, scolastiche, destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc., laddove, neppure dalla prospettazione offerta dai ricorrenti, risulta che l’area in questione sia adibita a tali destinazioni o presenti comunque caratteri corrispondenti ai presupposti di fattispecie. Ed invero, la presenza dello stabilimento industriale costituisce elemento incompatibile con la classificazione pretesa dai ricorrenti.
III) Questi lamentano ancora l’insufficienza della motivazione con cui il Comune ha ritenuto di classificare le aree di che trattasi nell’ambito del Piano impugnato.
Osserva preliminarmente il Collegio che un atto di pianificazione generale, tranne i casi di incidenza su posizioni consolidate, non ha bisogno di una motivazione ulteriore rispetto a quella che si esprime con i criteri posti a sua base (C.S., Sez. IV, 2.10.2008 n. 4765).
Il Piano impugnato, ha espressamente enunciato i criteri utilizzati per la zonizzazione, precisando in generale che “la classificazione è stata prevista avendo come riferimento la prevalenza delle attività insediate”.
Nel dettaglio, si è espressamente ritenuto che non sussistessero nel territorio comunale aree “particolarmente protette”, dovendosi intendere per “area” una vasta estensione esclusivamente a ciò destinata. La semplice sussistenza di edifici destinati ad attrezzature assistenziali, scuole, aree verdi, non è invece stata ritenuta sufficiente a giustificare l’identificazione di una zona specifica di classe I, ad eccezione di un’Oasi naturalistica (Boza). Quanto precede è stato motivato in relazione al contenuto della D.G.R. 12.7.2022 n. 9776, in materia di “criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale”, secondo cui “l’individuazione di zone di classe I va fatta con estrema attenzione, a fronte anche di specifici rilievi fonometrici che ne supportino la sostenibilità”.
IV) Quanto alla censura della mancata considerazione della destinazione in zona II attribuita dal confinante Comune di Gallarate, occorre prendere atto che, contrariamente a quanto affermato dai ricorrenti, il Piano impugnato ha espressamente esaminato la “compatibilità con i piani di zonizzazione acustica dei comuni contermini”, tra i quali quello di Gallarate, approvato con delibera C.C. n. 103 del 30.11.2004. Il Piano ha anche accolto l’osservazione con cui il Comune di Gallarate ha chiesto la realizzazione di una fascia di cuscinetto lungo il perimetro tra i due comuni con inquadramento della stessa in classe IV.
V) Quanto infine ai rilievi fonometrici prodotti dai ricorrenti, occorre prendere atto che gli stessi non risultano pertinenti nell’ambito del presente giudizio, intentato per ottenere l’annullamento di un provvedimento generale di zonizzazione del territorio comunale, e non diretto a contestare il superamento dei limiti di emissione in una particolare zona. In ogni caso, i rilievi dell’Arpa, effettuati successivamente a quelli dei ricorrenti, danno atto del rispetto dei livelli di rumore normativamente previsti per la classe considerata.
Il ricorso va pertanto respinto.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna i ricorrenti in solido tra loro al pagamento delle spese processuali a favore della controinteressata, equitativamente liquidate in Euro 2.000,00, oltre ad I.V.A. e C.P.A.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Domenico Giordano, Presidente
Mauro Gatti, Primo Referendario, Estensore
Maurizio Santise, Referendario
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L'ESTENSORE |
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IL PRESIDENTE |
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/04/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)