TAR Veneto, Sez. III  n. 1031 del 23 luglio 2012
Sostanze pericolose. Amianto

In caso di ritrovamento di amianto, è legittima l’ordinanza del Sindaco con la quale si dispone la caratterizzazione e la messa in sicurezza di aree inquinate da amianto, anche se la stessa non è stata preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento. Infatti l’Amministrazione con tale procedimento intende porre rimedio ad una situazione di grave pericolo per la salute, così come consentito dal primo comma dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese).

N. 01031/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00841/2010 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 841 del 2010, proposto da:

Merlo Srl Costruzioni Generali, rappresentato e difeso dagli avv. Alfredo Biagini, Andrea Giuman, con domicilio eletto presso Andrea Giuman in Venezia, Santa Croce N. 466/G;

contro

Comune di Scorze' in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall'avv. Gabriele De Gotzen, con domicilio eletto presso Gabriele De Gotzen in Venezia-Mestre, viale Garibaldi, N. 1/1; Arpav - Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto, Azienda Ulss N. 13 Mirano, Provincia di Venezia, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, non costituiti in giudizio;

nei confronti di

Beton Rapid Srl, Immobiliare Darka Srl, Hypo Alpe Adria Bank Spa, Danilo Michieletto, Carraro F.Lli Srl, Mestrinaro Spa, Telve Rigo Srl, non costituiti in giudizio;

Autoparco Scarl, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv. Primo Michielan, Andrea Michielan, con domicilio legale presso la segreteria di questo Tribunale;

per l'annullamento

delle ordinanze n° 1 del 25 Febbraio 2010 e n° 3 del 10 Marzo 2010, con cui il Sindaco del Comune di Scorzè ha ordinato la caratterizzazione e la messa in sicurezza di aree inquinate da amianto;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Scorze' in Persona del Sindaco P.T. e di Autoparco Scarl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 luglio 2012 il dott. Marco Morgantini e uditi per le parti i difensori A. Biagini per la parte ricorrente, G. De Gotzen per il Comune di Scorzè e Alessandro Michielan, su delega di Primo Michielan, per l'Autoparco scarl;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1. Con l’ordinanza n° 1 del 25 Febbraio 2010 il Sindaco del Comune di Scorzè, sul presupposto del ritrovamento di amianto nel cantiere “Autoparco Scarl”, ha tra l’altro ordinato a parte ricorrente:

- di segnalare le aree di scarico del materiale costituente il sottofondo e di individuare i fornitori in riferimento alle aree di scarico;

- di presentare entro 30 giorni dalla notifica dell’ordinanza un piano di caratterizzazione.

Con l’ordinanza n° 3 del 10 Marzo 2010 il Sindaco del Comune di Scorzè ha tra l’altro ordinato a parte ricorrente di dare inizio ai seguenti lavori per la messa in sicurezza temporanea dell’area:

- copertura del rilevato esistente, delle aree laterali costituenti la scarpata del medesimo e delle aree contermini per una profondità ulteriore di cm 100, mediante posa di teli, assicurando nel contempo, sopra la copertura costituita da teli, adeguata zavorra al fine di evitare il sollevamento dei teli medesimi;

- completamento dei terrapieni esistenti, posti lungo il perimetro dell’area, mediante ulteriore apporto di terreno, ove mancanti;

- realizzazione di nuovo terrapieno in prossimità della condotta esistente, posta al di sotto del rilevato stradale della Strada Regionale n° 515 ad ulteriore e maggiore separazione tra l’area, le acque ivi presenti e il fossato esistente.

2. Parte ricorrente lamenta che l’ordinanza sindacale n° 1 del 2010 non è stata preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento.

La doglianza è infondata.

Infatti con l’ordinanza impugnata l’Amministrazione intende porre rimedio ad una situazione di grave pericolo per la salute, che ha imposto di omettere la comunicazione di avvio del procedimento, così come consentito dal primo comma dell’art. 7 della legge n° 241 del 1990.

La circostanza che l’ordinanza impugnata abbia anche un contenuto di annullamento in via di autotutela di precedenti ordinanze non smentisce quanto sopra, essendo la motivazione della determinazione di autotutela, oltre alla rimozione di atti illegittimi, anche la concorrente necessità di porre rimedio ad una situazione di grave pericolo per la salute.

3. Parte ricorrente lamenta che l’Amministrazione non ha indirizzato le ordinanze impugnate prioritariamente avverso i soggetti fornitori dei materiali, cui i nominativi erano stati prioritariamente indicati dalla ricorrente e ha omesso l’espressa attestazione dell’avvenuto compiuto espletamento dell’attività di indagine, verifica ed intimazione nei confronti del soggetto inquinatore.

La doglianza è infondata.

Le ordinanze impugnate fanno riferimento alla circostanza che l’amianto è stato conferito in loco per effetto dei lavori di realizzazione del piazzale dell’autoparco, che parte ricorrente aveva incarico di realizzare sulla base di contratto d’appalto.

Ne consegue che l’Amministrazione ha verificato che parte ricorrente ha eseguito tali lavori, utilizzando materiali contenenti amianto e dunque accertando la colpevolezza di parte ricorrente.

Non risulta dunque violato l’art. 250 del D. Lgs. n° 152 del 2006, che impone l’individuazione del soggetto responsabile della contaminazione.

La circostanza, evidenziata da parte ricorrente, che la stessa avrebbe acquistato da terzi i materiali contenenti amianto non libera da colpa, avendo potuto parte ricorrente verificare le caratteristiche del materiale acquistato.

4. Parte ricorrente lamenta illogicità e difetto di motivazione riguardo i criteri di caratterizzazione dell’area imposti con l’ordinanza n° 1 del 25 Febbraio 2010.

La doglianza è infondata.

Infatti parte ricorrente afferma l’illogicità dei criteri imposti, con la circostanza che l’analisi visiva di verifica (imposta) risulterebbe esclusivamente ristretta al solo materiale di scavo movimentato durante la realizzazione della trincea.

Per contro il movimento del materiale di scavo nella realizzazione della trincea può condurre al ritrovamento di amianto. Più in generale il collegio osserva che la procedura di caratterizzazione imposta con l’ordinanza impugnata è in sé logica. Parte ricorrente non ne ha dimostrato l’inidoneità alla realizzazione del fine proposto.

Anche con riferimento al contenuto dell’ordinanza n° 3 del 10 Marzo 2010 parte ricorrente non ne ha dimostrato l’illogicità.

L’Amministrazione ha invece adeguatamente motivato l’ordinata procedura di messa in sicurezza dell’area, con riferimento tra l’altro alle seguenti circostanze:

- contenere e confinare il trasporto di materiale polverulento costituito da amianto;

- a seguito delle precipitazioni le fibre amiantifere potrebbero state trasportate altrove e avere contaminato l’area contermine e/o le aree esterne all’area denominata “Autoparco”;

- analisi delle caratteristiche del sito;

- necessità di contenere l’ulteriore contaminazione delle aree e delle acque esterne per effetto del dilavamento.

5. Parte ricorrente lamenta che le proposte alternative, predisposte dalla stessa parte ricorrente, non sono state prese in considerazione.

La doglianza è infondata.

Infatti l’ordinanza n° 3 del 10 Marzo 2010, impugnata, è motivata anche con specifico riferimento alla circostanza che le soluzioni alternative proposte da parte ricorrente sono state ritenute non adeguate allo scopo.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

La complessità del procedimento consente di compensare le spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Di Nunzio, Presidente

Stefano Mielli, Primo Referendario

Marco Morgantini, Primo Referendario, Estensore

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/07/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)