Cass. Sez. III n. 19992 del 19 maggio 2008 (Ud. 17 apr. 2008)
Pres. Altieri Est. Teresi Ric. Bellini
Tutela consumatori. Vendita di distillato con gradazione alcolica inferiore a quella indicata sull'etichetta

In tema di frode nell'esercizio del commercio, è configurabile il reato di cui all'art. 515 cod. pen. anche nel caso di vendita di una sola bottiglia di prodotto distillato recante sull'etichetta una gradazione alcolica superiore rispetto a quella accertata, essendo estensibile lo scarto di gradazione all'intero lotto di bottiglie in ragione della produzione seriale, tale da escludere l'alterazione del contenuto di una sola bottiglia. (Fattispecie di vendita di sambuca con gradazione alcolica di 36°, difforme da quella dichiarata sull'etichetta pari a 38°).

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ALTIERI Enrico - Presidente - del 17/04/2008
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 1034
Dott. TERESI Alfredo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 42272/2007
ha pronunciato la seguente:



SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
BELLINI Giuseppe, nato a Foresto Sparso il 22.02.1946;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia in data 24.04.2007 che ha confermato la condanna alla pena della reclusione e della multa inflittagli nel giudizio di primo grado per i reati di cui all'art. 515 c.p., e D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 43;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. TERESI Alfredo;
Sentito il PM nella persona del PG, Dott. D'AMBROSIO Vito, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
Sentito il difensore del ricorrente, avv. BARZELLOTTI Vanni, che ha chiesto l'annullamento della sentenza.
OSSERVA
Con sentenza in data 24.04.2007 la Corte d'Appello di Brescia confermava la condanna alla pena della reclusione e della multa inflitta nel giudizio di primo grado, all'esito del rito abbreviato, a Giuseppe Bellini quale colpevole di avere, esercitando l'attività di produzione e commercio di distillati e sostanze alcoliche, venduto alla ditta Dac un distillato, denominato sambuca, prodotto e imbottigliato nello stabilimento di Paratico, con contenuto alcolico di 36^ a fronte dei 38^ dichiarati, prodotto diverso per qualità da quanto dichiarato nell'etichetta, nonché per avere sottratto al pagamento dell'accisa la somma di L. 178.380.400. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato denunciando violazione di legge e illogicità della motivazione sull'affermazione di responsabilità perché, premesso che la produzione dei distillati avveniva con un sistema automatizzato di riempimento delle bottiglie, preventivamente lavate, il difetto di gradazione, che era stato riscontrato in una sola bottiglia del lotto venduto alla ditta Dac, poteva essere dipeso da un accidentale e occasionale imperfetto funzionamento del sistema di confezionamento, anche perché tutti gli altri liquori venduti ad altri clienti erano risultati di gradazione alcolica corrispondente a quella indicata nell'etichetta. Doveva, quindi, essere escluso l'elemento psicologico del reato. Deduceva anche che il reato fiscale, per il mancato pagamento dell'accisa per prodotti preparati nelle date 7.09.1999, 20.09.1999 e 21.09.1999, era prescritto ai sensi della disciplina introdotta dalla L. n. 46 del 2005 e che l'aumento di pena per la continuazione doveva operare soltanto sulla pena pecuniaria, essendo il reato meno grave punito con pena alternativa.
Chiedeva l'annullamento della sentenza.
In sede di legittimità non hanno rilevanza ne' generiche doglianze nè valutazioni del fatto diverse da quella adottata dai giudici dell'appello, non potendo il controllo di legittimità investire l'intrinseca adeguatezza della valutazione dei risultati probatori, riservata al giudizio di merito, ne', in mancanza di specifica contestazione di atti, la loro rispondenza alle effettive acquisizioni processuali.
Pertanto il primo motivo non è puntuale perché censura genericamente e in punto di fatto la decisione impugnata che ha accertato, con esauriente e logica motivazione, che l'imputato, esercente un'attività di produzione e commercio di distillati, ha venduto alla ditta Dac distillati aventi una gradazione alcolica inferiore a quella indicata nell'etichetta.
Correttamente lo scarto di gradazione è stato esteso all'intero lotto di bottiglie venduto alla predetta ditta perché, sebbene soltanto una sia stata analizzata, non è stato provato un annacquamento accidentale di quella bottiglia, ne' la disfunzione dell'impianto automatico di riempimento e, inoltre, perché riguardando la produzione consistenti quantitativi d'interi lotti, non è oggettivamente praticabile l'alterazione del contenuto di una sola bottiglia, peraltro penalmente rilevante alla stregua dell'orientamento di questa Corte (RV. 119393) richiamato dai giudici di merito.
Anche il motivo sulla determinazione della pena è infondato. Correttamente l'aumento di pena per la continuazione è stato applicato sia sulla pena detentiva sia sulla pena pecuniaria stabilite per il reato tributario, anche se per la frode in commercio è prevista la pena alternativa, perché, una volta ritenuta la continuazione, l'aumento va operato con una pena uguale a quella applicata per la violazione più grave anche se la pena per il reato satellite è di genere diverso.
Alla stregua del consolidato orientamento di questa Corte, infatti, nelle ipotesi di reati puniti con pene eterogenee, l'aumento da operare alla pena base determina la perdita dell'autonomia sanzionatoria dei reati meno gravi, sicché l'aumento deve necessariamente consistere in una pena dello stesso genere e specie di quella della violazione più grave (Cassazione SU n. 15/1997, PM in processo Varnelli, RV. 209486: "In tema di trattamento sanzionatolo del reato continuato, la pena destinata a costituire la base sulla quale operare gli aumenti fino al triplo per i reati satelliti - qualunque sia il genere o la specie della loro sanzione edittale - è esclusivamente quella prevista per la violazione più grave").
L'inammissibilità del ricorso, che preclude l'applicazione di sopravvenute cause di estinzione del reato Cassazione SU n. 32/2000, De Luca, comporta l'onere delle spese del procedimento e del versamento alla cassa delle ammende di una somma che va equitativamente fissata in Euro 500,00.
P.Q.M.
La Corte:
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 500,00, in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Pubblica Udienza, il 17 aprile 2008.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2008