Corte di Cassazione - Massimario
Novità legislative: D. Lgs. 11 aprile 2011, n. 54 “Attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli” – Disposizioni rilevanti per il settore penale.
Rel. n. III/05/2011 Roma, 20 maggio 2011
Novità legislative: D. Lgs. 11 aprile 2011, n. 54 |
OGGETTO: Novità legislative – D.Lgs. 11 aprile 2011, n. 54, recante “Attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli” – Disposizioni rilevanti per il settore penale.
Rif. norm.: D. Lgs. 11 aprile 2011, n. 54, art. 31; D. Lgs. 27 settembre 1991, n. 313.
Sommario: 1. Premessa. - 2. Sintesi dell’articolato. - 3. Le modifiche in materia penale: in particolare, l’abrogazione delle precedenti sanzioni penali previste dall’art. 11 del D.Lgs. n. 313 del 1991. |
1. Premessa
Il D. Lgs. 11 aprile 2011, n. 54, reca l’ “Attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli” (G.U. n. 96 del 27 aprile 2011).
Il testo, composto di trentacinque articoli e di cinque allegati, non entrerà in vigore dopo il consueto periodo di vacatio legis, ma - quasi del tutto (v. infra) - in data 20 luglio 2011, in base alla previsione dell’art. 33.[1]
Il nuovo decreto legislativo reca, infatti, norme di attuazione della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009 sulla sicurezza dei giocattoli che, a decorrere dal 20 luglio 2011, andrà ad abrogare la direttiva 88/378/CE, recepita con il vigente D.Lgs. 27 settembre 1991, n. 313 che, per espressa previsione dell’art. 33 del D.Lgs. n. 54 del 2011, e' abrogato a decorrere dal 20 luglio 2011.
Fanno eccezione:
- l’articolo 2, comma 1 [2] e l'allegato II, parte II, punto 3 [3], abrogati a decorrere dal 20 luglio 2013.[4]
Il differimento, come evidenziato nella Relazione illustrativa, si è reso necessario per assicurare all’industria i tempi tecnici necessari all’adeguamento ai nuovi standard di sicurezza.
Il D.Lgs. n. 54 del 2001 attua la delega inclusa nell’elenco B allegato alla legge n. 96 del 2010 (legge comunitaria 2009). In tale elenco risultano inserite le direttive da attuare [5] con provvedimenti i cui schemi avrebbero dovuto essere trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari per l’espressione dei relativi pareri e, se suscettibili di conseguenze finanziarie, dovevano essere corredati di relazione tecnica.
L’art. 2 della legge n. 96 del 2010 detta i principi generali per l’esercizio della delega legislativa riguardante l’attuazione delle direttive comprese negli elenchi A e B, allegati alla legge medesima. In particolare, è previsto che le amministrazioni interessate provvedano all’attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative; in caso di oneri non finanziabili con gli ordinari stanziamenti assegnati alle competenti amministrazioni, sarà utilizzato l’apposito Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie.
Inoltre, con specifico riferimento alla direttiva 2009/48/CE, in materia di sicurezza dei giocattoli, l’art. 36 della legge n. 96 del 2010 detta i seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:
1. prevedere il coordinamento delle disposizioni attuative della delega con quelle previste dal decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, recante attuazione della direttiva 88/378/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli, prevedendo in particolare che il Ministero dello sviluppo economico eserciti la vigilanza sui controlli sulla sicurezza dei giocattoli;
2. prevedere, anche allo scopo di ottemperare al disposto dell’articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che il Ministero dello sviluppo economico si avvalga, per lo svolgimento delle attività di controllo e di vigilanza, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell’ambito delle funzioni attribuite dall’ articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché della collaborazione del Corpo della guardia di finanza, conformemente al dettato dell’ articolo 2, comma 2, lettera m), e dell’ articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
3. prevedere che, con regolamento da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della delega in esame, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, vengano impartite le necessarie disposizioni atte a garantire il coordinamento tra le funzioni assegnate in fase di attuazione della delega al suddetto Ministero dello sviluppo economico e quelle attribuite alle altre amministrazioni preposte alla vigilanza del mercato in materia di sicurezza dei giocattoli, per gli aspetti di specifica competenza;
4. prevedere, in sede di attuazione dell’articolo 50 della direttiva 2009/48/CE, le fattispecie di divieto di immissione sul mercato, nonché quelle di richiamo e di ritiro del prodotto, per le ipotesi di giocattoli privi di documentazione tecnica idonea a provare la sicurezza del prodotto, nonché mancanti di marcatura CE, e la relativa disciplina di notifica immediata alla parte interessata, con l’indicazione dei mezzi di ricorso previsti dall’ordinamento.
Nonostante i buoni risultati, la revisione della direttiva 88/378/CEE, recepita nel nostro ordinamento con il D.Lgs. 313/1991, si è resa necessaria a seguito dell’individuazione, negli ultimi anni, di alcune carenze.
I principali scopi di tale revisione si possono così riassumere:
a) aggiornamento ed integrazione dei requisiti di sicurezza;
b) chiarimenti in merito al campo di applicazione;
c) rafforzamento dell’attività di vigilanza;
d) adeguamento al quadro normativo UE in materia di commercializzazione dei prodotti.
L'ambito di applicazione della nuova direttiva 2009/48/CE è definito dall'art. 2.
Vi rientrano i giocattoli quali "prodotti progettati o destinati, in modo esclusivo o meno, a essere utilizzati per fini di gioco da bambini di età inferiore a 14 anni". Lo stesso articolo esclude esplicitamente le attrezzature per aree da gioco pubbliche, le macchine da gioco automatiche, a moneta o no, per uso pubblico, veicoli-giocattolo con motore a combustione, le macchine a vapore giocattolo, fionde e catapulte.
L'allegato I enumera, quindi, i prodotti non considerati giocattoli ai sensi della direttiva.
La direttiva definisce i requisiti di sicurezza dei giocattoli in materia di proprietà fisico-meccaniche, infiammabilità, proprietà chimiche, elettriche, nonché di igiene e radioattività (allegato II recante "Requisiti particolari di sicurezza").
Ai sensi dell'articolo 10, gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti necessari a garantire che i giocattoli siano immessi sul mercato solo se risultino conformi ai requisiti contenuti nel citato allegato II. I fabbricanti sono chiamati a garantire la conformità ai requisiti di sicurezza dei giocattoli da loro prodotti. A tale scopo i fabbricanti sono tenuti ad effettuare specifiche valutazioni di conformità, disciplinate dal Capo IV della direttiva che richiama, tra l'altro, le procedure previste dalla decisione 768/2008/CE, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti. Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri gli organismi autorizzati a svolgere, in qualità di terzi, compiti di valutazione della conformità ai requisiti richiesti dalla direttiva (art. 22).
Il Capo VI disciplina gli obblighi e le competenze degli Stati membri.
Tra questi, l'articolo 40 stabilisce un obbligo generale di vigilanza sul mercato. A tal fine gli Stati membri devono tener conto del principio di precauzione.
Oltre ai citati allegati I (prodotti esplicitamente esclusi dal campo di applicazione) e II (requisiti di sicurezza), la direttiva reca l'All. III, contenente lo schema di dichiarazione di conformità, l'All. IV, sulla documentazione tecnica che deve essere tenute dai fabbricanti, l'All. V, sulle avvertenze che indicano le opportune restrizioni relative agli utilizzatori.
In conformità a quanto previsto dall'articolo 11 della direttiva, il suddetto allegato V contiene indicazioni sulle avvertenze di carattere generale (parte A) e sulle avvertenze in merito ad alcune specifiche categorie di giocattoli (parte B).
La direttiva 2009/48/CE presenta numerosi aspetti innovativi.
Tra le principali novità relative all’aggiornamento e al completamento dei requisiti di sicurezza per fronteggiare nuove problematiche connesse al progresso tecnologico, si segnala la particolare attenzione all’impiego delle sostanze chimiche presenti nei giocattoli, che devono essere conformi alla normativa comunitaria sui prodotti chimici (compreso il Reg. n. 1907/2006 - REACH) e l’introduzione di norme specifiche per le sostanze pericolose, in particolare classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), nonché per le sostanze allergeniche e taluni metalli, al fine di garantire un elevato livello di protezione dei bambini da rischi causati dalla presenza di tali sostanze nei giocattoli.
Le proprietà chimiche che debbono possedere i giocattoli venduti nell’Unione europea sono descritte nell’allegato II della direttiva.
La revisione concerne anche le proprietà elettriche e fisico–meccaniche dei giocattoli, che per poter essere posti in commercio dovranno essere realizzati in modo di prevenire il rischio di asfissia che dovrà essere scongiurato indistintamente per tutti i piccoli utilizzatori.
Sarà infatti vietata la vendita di giocattoli che potenzialmente possano causare soffocamento indipendentemente dall’età.
Inoltre la direttiva integra gli attuali obblighi di chiarezza e leggibilità nelle indicazioni da apporre sui giocattoli con ulteriori precisazioni che evidenzino restrizioni relative agli utilizzatori.
Infine nella nuova direttiva sono contenute disposizioni relative ai giocattoli contenuti in prodotti alimentari, per i quali si introduce il nuovo requisito della separazione dall’alimento mediante opportuno imballaggio, nonché il divieto di commercializzazione di giocattoli legati indissolubilmente all’alimento tanto da richiederne il consumo per accedere al giocattolo stesso.
Per quanto concerne il campo di applicazione della direttiva, le novità consistono in un completamento dell’elenco dei prodotti esclusi (tra i quali rientrano in particolare videogiochi e periferiche) e nell’introduzione di nuove definizioni specifiche.
Inoltre viene chiarito il rapporto tra la direttiva “giocattoli” e quella relativa alla sicurezza generale dei prodotti (dir. 2001/95/CE, recepita nel nostro ordinamento con il Codice del consumo), che viene considerata complementare rispetto alle legislazioni di settore e che si applica anche ai giocattoli nei casi in cui la direttiva 2009/48 non contenga disposizioni specifiche aventi lo stesso obiettivo.
In materia di vigilanza del mercato la nuova direttiva, allineandosi alla citata direttiva 2001/95, rafforza gli obblighi posti in capo alle autorità di controllo nazionale, cui è consentito l’accesso ai locali degli operatori economici e la richiesta di informazioni agli organismi notificati.
Si segnala anche l’introduzione dell’obbligo per gli Stati membri di assicurare una cooperazione interna tra le proprie autorità preposte alla vigilanza e tra le stesse e quelle degli altri Stati membri e la Commissione.
Ulteriori novità riguardano la documentazione che fabbricanti ed importatori devono tenere a disposizione delle autorità di vigilanza.
Si prevede infatti che il fascicolo tecnico in aggiunta alla descrizione della progettazione e fabbricazione contenga anche dati sulle sostanze chimiche inseriti in apposite schede tecniche di sicurezza.
Viene inoltre confermata la norma che prevede l’apposizione della marcatura CE e viene introdotto un nuovo obbligo in merito all’apposizione della marcatura CE sull’imballaggio nel caso in cui la marcatura sul giocattolo non sia visibile sull’imballaggio stesso.
Come anticipato, tra i principali elementi di revisione della normativa in materia di sicurezza dei giocattoli rientra l’adeguamento all’evoluzione del quadro normativo generale UE in materia di commercializzazione dei prodotti, conseguente all’entrata in vigore del Reg. (CE) 765/2008,recante norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto concerne la commercializzazione dei prodotti, e della decisione n. 768/2008/CE relativa ad un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti.
Infatti la direttiva 2009/48/CE, oltre a richiamare i principi fissati dal citato regolamento, che prevede disposizioni orizzontali in materia di accreditamento degli organismi di valutazione della conformità, di marcatura CE, di vigilanza del mercato e controllo dei prodotti, applicabili anche ai giocattoli, si adegua ai principi della decisione richiamata uniformando ad essa definizioni, obblighi degli operatori economici, presunzione di conformità, obiezioni formali alle norme armonizzate, regole per la marcatura CE, prescrizioni relative agli organismi di valutazione della conformità e alle procedure di notifica, nonché le disposizioni relative ai prodotti comportanti rischi.
2. Sintesi dell’articolato
Il D.Lgs. n. 54 del 2011 si compone di 35 articoli e di 5 allegati.
L’articolo 1 definisce l’ambito di applicazione del provvedimento comprendente i “prodotti progettati o destinati in modo esclusivo o meno, a essere utilizzati per fini di gioco da bambini di età inferiore a 14 anni”. Elenca, inoltre, tutto ciò che ne resta escluso. [6]
I prodotti espressamente non considerati giocattoli sono elencati nell’Allegato I dello schema.
L’articolo 2 reca le definizioni. Rispetto al testo della direttiva (art. 3) si segnala la sostituzione del termine “revoca” dovuto ad una errata traduzione con “ritiro”.
Gli articoli da 3 a 6 definiscono gli obblighi di tutti gli operatori facenti parte della catena commerciale: fabbricanti, rappresentanti autorizzati, importatori e distributori.
Tra gli obblighi dei fabbricanti (art. 3), che garantiscono progettazione e fabbricazione conforme ai requisiti di sicurezza definiti all’art. 9 e all’All. II, rientrano:
a) l’esecuzione della procedura di valutazione;
b) la redazione di una dichiarazione CE di conformità e l’apposizione del marchio CE;
c) la redazione della documentazione tecnica e relativa conservazione per 10 anni;
d) eventuali prove a campione e svolgimento di indagini.
Altra importante incombenza prevista in capo ai fabbricanti è l’apposizione sui giocattoli di un numero di tipo, di lotto, di serie, di modello oppure un altro elemento che consenta la loro identificazione (qualora le dimensioni o la natura del giocattolo non lo consentano, le informazioni prescritte sono fornite sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento).
Tra le novità introdotte dalla direttiva e recepite nel D.Lgs. n. 54 del 2011, schema rientra la rintracciabilità dei fabbricanti, che dovranno indicare sul giocattolo (o sull’imballaggio) il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l’indirizzo dove possono essere contattati.
Compete ai fabbricanti, inoltre, garantire che il giocattolo sia accompagnato da istruzioni almeno in italiano, adottare misure correttive in caso di non conformità di un giocattolo e fornire alle autorità competenti informazioni sulla conformità in italiano o inglese.
Ai rappresentanti autorizzati (art. 4) compete l’esecuzione dei compiti specificati nel mandato, nel quale non rientrano l’obbligo di garantire la conformità dei giocattoli e la stesura della scheda tecnica.
Gli importatori (art. 5), tenuti all’immissione sul mercato di giocattoli conformi, devono assicurarsi della corretta procedura di valutazione della conformità da parte del fabbricante. Inoltre, sono tenuti a verificare:
a) la predisposizione della documentazione tecnica e l’apposizione della marcatura di conformità sul giocattolo da parte del fabbricante;
b) che il giocattolo sia accompagnato dai documenti prescritti
c) che il fabbricante abbia rispettato le prescrizioni relative al numero di lotto, alla denominazione della ditta, ecc.
Devono inoltre garantire condizioni di immagazzinamento idonee.
Anche per gli importatori è introdotto l’obbligo di rintracciabilità, l’esecuzione di prove a campione, l’adozione di misure correttive, l’informazioni e la documentazioni sulla conformità in italiano o inglese, oltre alla conservazione per 10 anni della dichiarazione CE di conformità.
In capo ai distributori (art. 6) sono previsti obblighi precisi, simili a quelli fissati per gli importatori.
L’articolo 7 stabilisce che l’importatore o il distributore che immettano sul mercato giocattoli con il proprio nome o marchio commerciale o apportino modifiche tali da incidere sulla conformità dei giocattoli stessi siano soggetti agli obblighi previsti per i fabbricanti.
L’articolo 8 impone a tutti gli operatori economici l’obbligo di fornire, su richiesta dell’autorità di vigilanza, tutte le informazioni sugli operatori economici che abbiano fornito loro un giocattolo o a cui l’abbiano fornito e a conservarle per 10 anni.
L’articolo 9 fissa i requisiti essenziali di sicurezza dei giocattoli, che non devono compromettere la sicurezza o la salute dell’utilizzatore o dei terzi, se utilizzati conformemente alla loro destinazione.
E’ necessario tener conto dell’abilità degli utilizzatori specie se si tratta di bambini di età inferiore a 36 mesi. I requisiti specifici di sicurezza sono contenuti nell’All. II.
L’articolo 10 disciplina le avvertenze per la sicurezza dell’uso (rinviando alle prescrizioni dell’All. V), che debbono essere riportate in modo visibile e facilmente leggibile e comprensibile su giocattoli, etichette o imballaggi o eventualmente sulle istruzioni per l’uso che li accompagnano.
Per i giocattoli di piccole dimensioni, privi di imballaggio, le avvertenze devono essere apposte sul giocattolo medesimo.
L’articolo 11 prevede la presunzione di conformità ai requisiti di sicurezza per i giocattoli conformi alle norme armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’UE.
Ai sensi dell’articolo 12 spetta al Ministero dello sviluppo economico, qualora ritenga che norme armonizzate non soddisfino pienamente i requisiti di sicurezza fissati dall’art. 9 e dall’All. II, sottoporre la questione al Comitato di cui all’art. 5 della dir. 98/34/CE relativa alla procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche.
L’articolo 13 prevede che la dichiarazione CE di conformità, con la quale il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del giocattolo, sia redatta in italiano o in inglese, contenga almeno gli elementi indicati nell’All. III del decreto e sia continuamente aggiornata.
L’articolo 14 prevede l’obbligo di apposizione, in modo visibile e indelebile su tutti i giocattoli immessi in commercio, della marcatura CE, che fa presumere la conformità del giocattolo alle disposizioni del decreto.
La marcatura può essere seguita da un pittogramma o altro marchio che indichi un rischio o un impiego particolare.
Gli articoli da 15 a 18 disciplinano le procedure di valutazione della conformità dei giocattoli.
In primo luogo si prevede che l’immissione sul mercato dei giocattoli sia preceduta da un’analisi dei pericoli che possono presentare, effettuata dal fabbricante (art. 15).
Costui, inoltre, è tenuto alla valutazione di conformità, seguendo determinate procedure (art. 16).
Se ha applicato tutte le norme armonizzate relative ai requisiti di sicurezza, segue la procedura di controllo interno della produzione di cui al modulo A dell’All. II della decisione 768/2008/CE. Invece, in caso di mancanza delle predette norme armonizzate, di non applicazione di tali norme, se esistenti, da parte del fabbricante o di pubblicazione con una limitazione di una o più norme armonizzate, il giocattolo è sottoposto ad esame CE del tipo, disciplinato dall’art. 17, congiuntamente alla procedura di conformità al tipo prevista dal modulo C, all. II della citata decisione.
L’esame CE del tipo (art. 17) viene effettuato in conformità al modulo B, all. II della suindicata decisione, da parte di un organismo di valutazione della conformità che valuta, insieme al fabbricante, l’analisi degli eventuali pericoli presentati dal giocattolo, effettuata dal fabbricante stesso. A seguito dell’esame viene rilasciato un certificato che può essere rivisto in qualsiasi momento, se necessario, e comunque ogni 5 anni e che può essere revocato.
Ai sensi dell’art. 18, la documentazione tecnica del prodotto, contenente i dati necessari o i dettagli sugli strumenti utilizzati per garantire la conformità del giocattolo ai requisiti richiesti, viene redatta in una lingua ufficiale dell’UE; tuttavia, su richiesta motivata dell’autorità di vigilanza del mercato il fabbricante è tenuto a fornire una traduzione in italiano o in inglese.
In caso di inosservanza degli obblighi prescritti l’autorità può richiedere al fabbricante l’effettuazione, a proprie spese, di una prova da parte di un organismo notificato per verificare la conformità alle norme armonizzate e ai requisiti di sicurezza.
L’articolo 19 individua nel Ministero dello sviluppo economico (MiSE) l’autorità competente ad autorizzare e notificare alla Commissione europea e agli altri Stati membri gli organismi di valutazione della conformità CE che, a loro volta, devono essere previamente accreditati da Accredia, l’Organismo (unico) nazionale italiano di accreditamento individuato dal D.M. 22 dicembre 2009, cui compete la valutazione e la vigilanza su detti organismi ai sensi dell’art. 4, co. 2, della legge 99/2009.
Al MiSE è assegnata la responsabilità per i compiti svolti dall’Organismo nazionale secondo quanto stabilito dal Reg. (CE) n. 765/2008. Le modalità di svolgimento dell’attività dell’Organismo nazionale saranno regolate con apposita convenzione o protocollo d’intesa con il MiSE entro il termine di 90 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento.
L’articolo 20 disciplina le modalità di rilascio dell’autorizzazione agli organismi di valutazione della conformità CE, previa presentazione di domanda accompagnata da una descrizione dell’attività di valutazione della conformità e da un certificato di accreditamento attestante la conformità dell’organismo alle prescrizioni dell’art. 21 dello schema.
Alle spese relative alle procedure di autorizzazione e notifica dei suddetti organismi ed ai successivi controlli sui medesimi, si applicano le disposizioni dell’art. 47 della L. 52/1996.
Tale articolo dispone che le spese relative alle procedure di certificazione e/o attestazione per l'apposizione del marcatura CE siano poste a carico del fabbricante o del suo rappresentante stabilito nell'UE, mentre le spese riguardanti l'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure suindicate sono a carico del richiedente. L'onere delle spese per i successivi controlli sugli organismi autorizzati sono posti a carico di tutti gli organismi autorizzati per la medesima tipologia di prodotti.
Ad un apposito decreto interministeriale è demandata la determinazione delle tariffe e delle relative modalità di versamento, per le attività effettuate dal MiSE relative alle suddette procedure (autorizzazione, notifica, vigilanza), fino a concorrenza del costo del servizio e senza duplicazioni rispetto alle tariffe per l’accreditamento da parte dell’Organismo nazionale. Tali tariffe sono aggiornate almeno con cadenza biennale.
L’articolo 21 individua i requisiti richiesti agli organismi di valutazione della conformità per ottenere l’autorizzazione.
In particolare all’organismo di valutazione della conformità si richiede terzietà, indipendenza di giudizio, integrità professionale, mancanza di qualsiasi conflitto di competenza, riservatezza, obiettività ed imparzialità nell’attività, competenza tecnica, libertà da qualsiasi pressione e incentivo, capacità di esecuzione diretta o indiretta di qualsiasi compito di valutazione assegnatogli. Si prescrive anche:
a) il possesso di mezzi adeguati per lo svolgimento dell’attività di valutazione;
b) personale – peraltro tenuto al segreto professionale - con adeguate conoscenze tecniche ed esperienza;
c) la sottoscrizione di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile;
d) la partecipazione all’attività di normalizzazione e a quelle del gruppo di coordinamento degli organismi notificati.
L’articolo 22 individua i criteri in base ai quali ad un organismo notificato è consentito di avvalersi di affiliate e subappaltatori, solo con il consenso del cliente.
L’organismo si assume la responsabilità delle mansioni eseguite da subappaltatori o affiliate e mantiene a disposizione dell’autorità di notifica i documenti riguardanti le valutazioni da essi eseguite.
L’articolo 23 fissa la procedura di notifica alla Commissione e agli altri Stati membri, da parte del MiSE, degli organismi di valutazione.
Tale procedura prevede l’utilizzo di uno strumento elettronico, NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations), elaborato e gestito dalla Commissione stessa.
Il MiSE provvede alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale dell’elenco delle notifiche effettuate e relativi aggiornamenti.
L’articolo 24 disciplina le modifiche riguardanti l’autorizzazione e notifica di un organismo di valutazione (limitazione, sospensione o ritiro), prevedendo che siano comunicate alla Commissione europea e agli altri Stati membri da parte del MiSE, cui compete l’adozione di tutte le misure necessarie per garantire che le pratiche del suddetto organismo siano evase da un altro organismo notificato.
L’articolo 25 prevede che in caso di apertura da parte della Commissione europea di indagini nei confronti di un organismo notificato, il MiSE fornisca alla Commissione stessa ogni informazione utile relativa alla base della notifica o del mantenimento della competenza dell’organismo in questione.
Al Ministero spetta anche l’adozione di misure restrittive e correttive che si rendano necessarie a seguito degli accertamenti della Commissione.
L’articolo 26 stabilisce che gli organismi notificati procedano alle valutazioni di conformità in modo da evitare oneri superflui a carico degli operatori economici, tenendo in debito conto le dimensioni e la struttura dell’impresa e le caratteristiche del processo produttivo. Prevede inoltre che detti organismi svolgano attività di controllo sul rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza fissati dall’art. 9 e dall’all. II, nonché di monitoraggio della conformità successivo al rilascio del certificato di esame CE del tipo, chiedendo l’adozione di misure correttive da parte dei fabbricanti e, all’occorrenza, provvedendo alla sospensione o al ritiro del certificato medesimo.
L’articolo 27 stabilisce obblighi di informazione a carico degli organismi notificati verso il MiSE, con riferimento, tra l’altro, al rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro di certificati d’esame CE, nonché su circostanze che possano incidere sulle condizioni della notifica.
E’ previsto anche un flusso informativo tra organismi notificati sulle questioni relative alle valutazioni di conformità.
L’articolo 28 consente all’autorità di vigilanza del mercato di richiedere agli organismi notificati informazioni relative ad attestati rilasciati, ritirati o rifiutati, nonché di dare istruzioni ai medesimi organismi per il ritiro dell’attestato di esame CE del tipo qualora riscontri che un giocattolo non sia conforme ai requisiti prescritti.
L’articolo 29 individua le autorità nazionali di vigilanza preposte al controllo della conformità dei giocattoli alle disposizioni del decreto. Si tratta del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero della salute, limitatamente agli aspetti di specifica competenza, e dell’Agenzia delle dogane, che svolge il controllo alle frontiere esterne.
L’articolo individua altresì gli enti cui dette amministrazioni si avvalgono per espletare i propri controlli:
a) le Camere di commercio e la Guardia di Finanza che collaborano con il MiSE;
b) il Comando dei Carabinieri per la tutela della salute e l’Istituto superiore di sanità che collaborano con il Ministero della salute.
Per la definizione delle modalità di coordinamento delle funzioni di vigilanza l’articolo rinvia ad un emanando regolamento.
Sono fatte salve le competenze del Ministero dell’interno in materia di tutela della sicurezza pubblica, della salvaguardia della pubblica incolumità e della prevenzione incendi.
L’articolo 30 disciplina la sorveglianza del mercato effettuata in conformità agli artt. 15-29 del Reg. (CE) n. 765/2008, individuando le tipologie di controlli e i provvedimenti restrittivi che possono essere emanati dall’autorità di vigilanza.
Si prevede la possibilità di regolarizzazione solamente in casi tassativi di non conformità formali e dopo la dimostrazione di aver effettuato la valutazione di conformità mediante l’esibizione della prescritta documentazione tecnica. Invece, in caso di rischio per la sicurezza e per la salute delle persone o in caso di mancanza contemporanea di marcatura CE e di documentazione tecnica, si dispone il divieto di immissione o circolazione nel mercato e il ritiro o il richiamo dal mercato.
Rinviando al paragrafo successivo l’esame delle disposizioni sanzionatorie contenute nell’art. 31, il successivo articolo 32 dispone che l’aggiornamento e la modifica degli allegati al decreto legislativo, derivanti da modifica della disciplina UE, saranno effettuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell’art. 11 della L. 11/2005.
L’articolo 33 dispone le abrogazioni (v. supra).
L’articolo 34 prevede l’autorizzazione in via provvisoria da parte del MiSE degli organismi di valutazione che presentano domanda di autorizzazione ma che non sono in grado di fornire un certificato di accreditamento, previo accertamento del possesso dei requisiti indicati all’art. 21 e con l’obbligo di ottenere l’accreditamento entro 12 mesi dall’entrata in vigore del decreto.
Per gli organismi titolari di autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 313/1991 la norma transitoria stabilisce, invece, che per ottenere l’autorizzazione provvisoria devono dimostrare il possesso dei requisiti di cui all’art. 21 ad esclusione di quelli accertati per il rilascio della precedente autorizzazione.
L’articolo 35, da ultimo, reca la clausola di invarianza finanziaria.
3. Le modifiche in materia penale: in particolare, l’abrogazione delle precedenti sanzioni penali previste dall’art. 11 del D.Lgs. n. 313 del 1991.
Come anticipato, il D.Lgs. n. 54 del 2011 interviene anche sulla disciplina penale.
L’articolo 31 delinea il regime sanzionatorio, nel rispetto dei criteri di delega previsti dalla legge comunitaria e dell’art. 51 della direttiva, che prevede sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.
Per le condotte più gravi relative all’immissione di prodotti in grado di pregiudicare la sicurezza dei consumatori sono previste sanzioni di natura penale che contemplano:
a) l’arresto da sei mesi ad un anno e l’ammenda da 10 mila euro a 50 mila euro in caso di inottemperanza da parte di alcuni operatori economici (fabbricante, importatore o distributore) al divieto – imposto dall’autorità di vigilanza del mercato - di immettere sul mercato, o in circolazione sul territorio nazionale, giocattoli che rischiano di pregiudicare la sicurezza o la salute delle persone [7];
b) l’arresto fino ad un anno e l’ammenda da 10 mila euro a 50 mila euro per il fabbricante o l'importatore in caso di immissione sul mercato di prodotti in violazione dell’art. 3, comma 1 [8] (mancato rispetto dei requisiti di sicurezza di cui all’art. 9 e all’all. II) e dell’art. 5, comma 2.[9]
Sia nel caso sub a) che in quello sub b), le sanzioni congiunte, previste per le due fattispecie penali contravvenzionali, trovano applicazione “salvo che il fatto costituisca più grave reato”.
Per le altre violazioni sono previste sanzioni di carattere amministrativo pecuniario oscillanti tra i 1.500 (limite edittale minimo) e i 40 mila euro (limite edittale massimo), irrogate dalla Camera di commercio competente per territorio. Le sanzioni amministrative, invece, trovano applicazione “salvo che il fatto costituisca reato”.
L’entità degli importi delle sanzioni pecuniarie è stata determinata, come si legge nella Relazione illustrativa, in coerenza con le disposizioni dell’art. 112 del Codice del consumo.
Si tratta, all’evidenza, di reati propri, in quanto i soggetti sanzionabili sono espressamente individuati dal legislatore nel fabbricante [10], nell’ importatore [11] e nel distributore (quest’ultimo, limitatamente al reato sub a), contemplato dall’art. 31, comma 2).[12]
Come si ricorderà, l’art. 11 dell’abrogato D.Lgs. n. 313 del 1991 prevedeva sanzioni penali a carico di:
a) Chiunque immette in commercio, vende o distribuisce gratuitamente al pubblico giocattoli privi del marchio CE e' punito con l'ammenda da lire un milione a lire quaranta milioni;
b) Il fabbricante o il mandatario stabilito nella Comunità che appone indebitamente il marchio CE e' punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da lire cinque milioni a lire trenta milioni.
Appare quindi, evidente, anzitutto, il primo effetto introdotto a seguito dell’entrata in vigore della nuova disciplina.
Mentre, infatti, a norma dell’art. 4, comma 2, lett. o) del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, la competenza per materia a giudicare del reato sub a), previsto dall’art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 313/1991, spettava al Giudice di pace, la fattispecie penale oggi contemplata dall’art. 31, comma 2, D.Lgs. n. 54 del 2011 (immissione sul mercato di prodotti in violazione dell’art. 3, comma 1 e dell’art. 5, comma 2) rientra – unitamente alla fattispecie prevista dall’art. 31, comma 1, D.Lgs. citato - nella competenza per materia del tribunale ordinario in composizione monocratica, applicandosi la regola generale prevista dall’art. 33-ter, comma 2, cod. proc. pen.
In secondo luogo, muta la condotta sanzionata.
Ed infatti, ferma restando la natura di reato a soggettività ristretta previsto dall’art. 33, comma 2 - atteso che dello stesso rispondono solo i soggetti specificamente individuati dalla norma, ossia il fabbricante o l'importatore -[13], non è più prevista come reato nessuna del condotte prima contemplate dall’art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 313 del 1991 (immissione in commercio, vendita o distribuzione gratuita al pubblico di giocattoli privi del marchio CE).
Ed invero, l’art. 31, commi 4 e 7, del D.Lgs. n. 54 del 2011 prevedono, rispettivamente, l’applicazione della sanzione amministrativa da 2.500 a 30.000 euro “salvo che il fatto costituisca reato”, nei confronti del fabbricante o dell'importatore che immette sul mercato un giocattolo privo della marcatura CE (comma 4) nonché della sanzione amministrativa da 1.500 a 10.000 euro “salvo che il fatto costituisca reato”, nei confronti del distributore che mette a disposizione sul mercato un giocattolo privo di marcatura CE (comma 7).
L’immissione in commercio, la vendita o la distribuzione (non importa se a titolo gratuito od a titolo oneroso, non contenendo il comma 4 della richiamata disposizione alcuna specificazione sulla gratuità o meno della distribuzione, a differenza di quanto prevedeva l’abrogata fattispecie dell’art. 11, comma 1, che puniva, oltre la vendita evidentemente onerosa, anche la distribuzione “gratuita”) di giocattoli privi del marchio CE è stata, quindi, depenalizzata.
In particolare, la depenalizzazione comporta, in applicazione del disposto dell’art. 2, comma 2, cod. pen., l’adozione di sentenza assolutoria per non essere più il fatto previsto dalla legge come reato per i fatti pregressi in corso di giudizio, del decreto di archiviazione per i procedimenti pendenti in fase di indagini preliminari nonché, su richiesta di parte, la revoca delle sentenze di condanna o di patteggiamento “medio tempore” intervenute.
Il nuovo testo dell’art. 31 (né, tantomeno, l’art. 34 del D.Lgs. n. 54 del 2011, dedicato alla disciplina transitoria) dispone alcunché quanto alla disciplina sanzionatoria transitoria.
Si pone, quindi, il consueto problema per il giudice penale di dover o meno disporre, all’esito della pronuncia assolutoria o di archiviazione per intervenuta depenalizzazione, la trasmissione degli atti all’autorità amministrativa competente per l’irrogazione della “nuova” sanzione amministrativa.
Sul punto, com’è noto, sono intervenute più volte le Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
In una prima pronuncia, coeva all’entrata in vigore della c.d. legge di depenalizzazione (L. 24 novembre 1981, n. 689)[14], la Corte precisò come detta legge non si fosse limitata a prevedere una mera abolitio criminis rispetto ai reati punibili con la pena della multa o dell'ammenda, ma avesse trasformato gli anzidetti reati in illeciti amministrativi, soggetti alla sanzione del pagamento di una somma di danaro, a tal fine valorizzando espressamente la disposizione transitoria dell'art. 41 della legge cit., secondo cui l'autorità giudiziaria, se non deve pronunciare decreto di archiviazione o sentenza di proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti all'autorità competente. Nessun obbligo, dunque, di trasmettere gli atti incomberebbe al giudice penale allorquando ricorrano le condizioni per la pronuncia del decreto di archiviazione o della sentenza di proscioglimento (comprensiva, quest'ultima, di qualsiasi causa di improcedibilità e, quindi, anche della intervenuta estinzione del reato), non operando in tal caso il meccanismo indicato nel citato art. 41. [15]
Alcune decisioni successive, anche a Sezioni Unite, hanno escluso tuttavia l’esistenza dell’obbligo per il giudice penale di disporre la trasmissione degli atti all’autorità amministrativa competente in caso di sopraggiunta depenalizzazione, ove difetti un’espressa disposizione transitoria costitutiva di tale obbligo.
Tale soluzione, ad avviso di tale orientamento giurisprudenziale di legittimità, sarebbe imposta, da un lato, dal necessario rispetto del principio di legalità dell'illecito amministrativo consacrato nell'art. 1 della L. n. 689 del 1981 e, dall’altro, dall’assenza di norme transitorie analoghe a quelle di cui agli artt. 40 e 41 della citata legge n. 689, la cui operatività sarebbe dunque limitata agli illeciti da essa depenalizzati e non riguarda, pertanto, gli altri casi di depenalizzazione.[16]
Espressione di un orientamento giurisprudenziale difforme, invece, sono le più recenti decisioni, anche a Sezioni Unite, che affermano diversamente l’esistenza di un obbligo di trasmissione anche a carico della Corte di Cassazione in caso di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per non essere il fatto previsto dalla legge come reato, ma solo come illecito amministrativo, ciò in forza della disposizione di carattere generale di cui all'art. 41 della L. 24 novembre 1981, n. 689.[17]
Sembrerebbe, comunque, preferibile la tesi sostenuta dalla giurisprudenza prevalente che esclude la sussistenza dell’obbligo di trasmissione da parte del giudice penale ogniqualvolta difetti una norma transitoria ad hoc, trattandosi di soluzione conforme ai principi generali in materia e, segnatamente, a quello di legalità e di irretroattività degli illeciti amministrativi (art. 1, Legge n. 689/1981).[18]
In terzo luogo, analogo effetto di abolitio criminis si è verificato per la residua fattispecie penale contemplata dall’art. 11, comma 2, del D.Lgs. n. 313 del 1991.
Come si ricorderà, infatti, l’indebita apposizione del marchio CE da parte del fabbricante o del mandatario stabilito nella Comunità era punita “salvo che il fatto costituisse più grave reato”, con l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da lire cinque milioni a lire trenta milioni.
Ferma restando la qualifica soggettiva, sostanzialmente identica (mentre la figura del fabbricante era contemplata anche nell’abrogato D.Lgs. n. 313 del 1991, la figura del “mandatario stabilito nella Comunità” corrisponde, oggi, alla definizione di “rappresentante autorizzato”, prevista dall’art. 2, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 54 del 2011) [19], la condotta prima vietata non è più soggetta a sanzione penale dal nuovo D.Lgs. n. 54 del 2011.
Nessuna delle due previsioni contemplate dall’art. 31, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 54 del 2011 prevede espressamente una sanzione penale in caso di indebita apposizione del marchio CE da parte del fabbricante o del mandatario stabilito nella Comunità (rectius, “rappresentante autorizzato”).
Ed infatti, il comma 1, sanziona unicamente la violazione dell’art. 30, comma 2, del D.Lgs. n. 54 del 2011, ossia l’inosservanza del divieto – imposto dall’autorità di vigilanza del mercato - di immettere sul mercato, o in circolazione sul territorio nazionale, giocattoli che rischiano di pregiudicare la sicurezza o la salute delle persone; il comma 2, invece, sanziona l’immissione sul mercato di prodotti in violazione dell’art. 3, comma 1 (mancato rispetto dei requisiti di sicurezza di cui all’art. 9 e all’all. II) e dell’art. 5, comma 2.
Sia nel primo che nel secondo caso si tratta, all’evidenza, di condotte diverse da quelle prima contemplate dall’art. 11, comma 2, dell’abrogato D.Lgs. n. 313 del 1991.
Ne consegue, quindi, che nessuna continuità normativa è ravvisabile tra la condotta precedentemente sanzionata dall’art. 11, comma 2 e le nuove fattispecie penali contemplate dall’art. 31, comma 1 e comma 2.
Vero è che l’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 54 del 2011 indica, tra gli obblighi imposti ai fabbricanti, quello di apporre “la marcatura CE di cui all'articolo 14”; la sanzione penale prevista dall’art. 31, comma 2, tuttavia, si applica in caso di violazione del comma 1 (e non del comma 2) dell’art. 3. Inoltre, tra gli obblighi previsti dall’art. 4 del D.Lgs. n. 54 del 2011 imposti ai rappresentanti autorizzati (definizione, come già visto, omologa a quella di mandatario stabilito nella Comunità prevista dall’abrogato art. 11, comma 2), non v’è quella di provvedere ad apporre la marcatura CE. Anzi, il comma 2 dell’art. 4, differenziando in maniera precisa gli obblighi di quest’ultimo da quelli del fabbricante da cui riceve il mandato scritto ad operare, precisa espressamente che “gli obblighi di cui all'articolo 3, comma 1, e la stesura della documentazione tecnica non rientrano nel mandato del rappresentante autorizzato”: ciò che esclude, in particolare, che il rappresentante autorizzato possa essere destinatario della sanzione penale prevista dall’art. 31, comma 1, del nuovo D.Lgs. n. 54 del 2011.
L’indebita apposizione del marchio CE da parte del fabbricante o del mandatario stabilito nella Comunità è stata, quindi, depenalizzata.
Si noti, peraltro, che la condotta in questione non è nemmeno contemplata dalle residuali fattispecie oggi soggette a sanzione amministrativa pecuniaria.
Si è, quindi, in presenza di un fenomeno di abolitio criminis e non di abrogatio sine abolizione, posto che tra le fattispecie incriminatici considerate non viene ad instaurarsi un rapporto di genere a specie, posto che nessuna delle norme speciali successive può ritenersi interamente compresa nella previgente.
Redattore: Alessio Scarcella
Il vice-direttore
(Domenico Carcano)
[1] Appare, infatti, giuridicamente impraticabile ritenere che il nuovo D.Lgs. n. 54 del 2011 sia entrato in vigore il 12/05/2011, quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, poiché le disposizioni introdotte dal nuovo testo appaiono in parte sovrapponibili (ed, in parte, incompatibili) con quella dettate dal D.Lgs. n. 313 del 1991. Sembrerebbe, quindi, più corretto ritenere che l’abrogazione “differita” dell’intero testo del D.Lgs. n. 313 del 1991, fatte salve le disposizioni indicate dall’art. 33 del D.Lgs. n. 54 del 2011, comporti l’applicabilità, sino a tale data, delle disposizioni previgenti dettate dal D.Lgs. n. 313 del 1991.
[2] Che, in tema di “Condizioni di sicurezza”, stabilisce che “I giocattoli debbono essere fabbricati a regola d'arte in materia di sicurezza e possono essere immessi sul mercato solo se non compromettono la sicurezza e/o la salute degli utilizzatori o di altre persone, quando siano utilizzati conformemente alla loro destinazione, per una durata d'impiego prevedibile in considerazione del comportamento abituale dei bambini”.
[3] L’allegato II riguarda i Requisiti essenziali dei giocattoli; la parte II disciplina i Rischi particolari; il punto 3 riguarda, specificamente le Proprietà chimiche.
Se ne riporta il testo integrale per migliore intelligibilità, tenuto conto che l’abrogazione decorrerà solo dal 20 luglio 2013: «1. I giocattoli devono essere progettati e prodotti in modo da non presentare, in caso di utilizzazione o uso previsti all'art. 2, paragrafo 1 della direttiva, rischi per la salute o per l'incolumità fisica in seguito a ingestione, inalazione o contatto con la pelle, le mucose o gli occhi. Essi devono, in ogni caso, osservare le appropriate legislazioni comunitarie relative a talune categorie di prodotti oppure riguardanti il divieto e la limitazione d'uso o l'etichettatura di talune sostanze e preparati pericolosi. 2. In particolare, ai fini della protezione della salute dei bambini la tolleranza biologica giornaliera relativa all'utilizzazione dei giocattoli non deve oltrepassare:
0,2 (Micron)g di antimonio,
0,3 (Micron)g di arsenico,
25,0 (Micron)g di bario,
0,6 (Micron)g di cadmio,
0,3 (Micron)g di cromo,
0,7 (Micron)g di piombo,
0,5 (Micron)g di mercurio,
5,0 (Micron)g di selenio,
o eventuali altri valori che vengano fissati per tali sostanze o per altre sostanze dalla legislazione comunitaria sulla base di dati scientifici. Per tolleranza biologica di tali sostanze si intende l'estratto solubile che ha una significativa importanza tossicologica. 3. I giocattoli non devono contenere sostanze o preparati pericolosi ai sensi della direttiva n. 67/548/CEE e della direttiva n. 88/379/CEE in quantità che possano nuocere alla salute dei bambini che li usano. E', in ogni caso, formalmente vietato includere in un giocattolo sostanze o preparati pericolosi se sono destinati ad essere utilizzati in quanto tali nel corso del gioco. Tuttavia, qualora per il funzionamento di determinati giocattoli quali, in particolare, materiali e attrezzature per esperimenti chimici, modellistica, modellaggio di plastilina e argilla, smaltatura, fotografia o attività similari, sia indispensabile l'impiego di sostanze o preparati pericolosi, tali sostanze o preparati sono ammissibili entro un limite massimo di concentrazione da stabilirsi, per ciascuna sostanza o ciascun preparato, mediante mandato al Comitato europeo di normalizzazione (CEN) secondo la procedura del comitato istituito dalla direttiva n. 83/189/CEE, sempre che le sostanze od i preparati autorizzati siano conformi alle norme comunitarie vigenti in materia di classificazione, d'imballaggio e di etichettatura, senza pregiudizio del punto 4 dell'allegato IV».
[4] Si riporta, di seguito, il testo del comma 1 dell’art. 33 a seguito della modifica introdotta dall'Avviso di rettifica in G.U. 3/05/2011, n. 101:«1. Il decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, e' abrogato, ad eccezione dell'articolo 2, comma 1, e dell'allegato II, parte II, punto 3, a decorrere dal 20 luglio 2011. L'articolo 2, comma 1, e l'allegato II, parte II, punto 3, sono abrogati a decorrere dal 20 luglio 2013». La suddetta modifica entra in vigore il 3/05/2011.
[5] L’articolo 1, comma 1, della legge 96/2010 ha previsto che il termine di esercizio della delega per il recepimento della disciplina comunitaria sia quello “fissato dalle singole direttive”. Nel caso della direttiva 2009/48/CE in esame, il termine per l’adozione e la pubblicazione delle misure di recepimento era fissato (v. articolo 2 della direttiva) al 1° gennaio 2011.
[6] E cioè: a) attrezzature per aree da gioco per uso pubblico; b) macchine da gioco automatiche, a moneta o no, per uso pubblico; c) veicoli-giocattolo con motore a combustione; d) macchine a vapore giocattolo; e) fionde e catapulte.
[7] La norma sanziona la violazione dell’art. 30, comma 2, del D.Lgs. n. 54 del 2011, secondo cui «L'autorità di vigilanza del mercato, quando accerta che un giocattolo rischia di pregiudicare la sicurezza o la salute delle persone, ne vieta l'immissione sul mercato o la circolazione sul territorio nazionale e ne ordina il ritiro o il richiamo dal mercato».
[8] Che così recita: «All'atto dell'immissione dei loro giocattoli sul mercato, i fabbricanti garantiscono che essi siano stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti di cui all'articolo 9 e all'allegato II».
[9] Che, invece, prevede che: «Prima di immettere un giocattolo sul mercato gli importatori assicurano che il fabbricante abbia eseguito l'appropriata procedura di valutazione della conformità. Essi assicurano che il fabbricante abbia preparato la documentazione tecnica, che la marcatura di conformità prescritta sia apposta sul giocattolo, che il giocattolo sia accompagnato dai documenti prescritti e che il fabbricante abbia rispettato le prescrizioni di cui all'articolo 3, commi 6 e 7».
[10] Definito dall’art. 2, comma 1, lett. c) come la «persona fisica o giuridica che fabbrica un giocattolo, oppure lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio».
[11] Definito dall’art. 2, comma 1, lett. e) come «una persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che immette sul mercato comunitario un giocattolo proveniente da un Paese terzo».
[12] Definito dall’art. 2, comma 1, lett. f) come «una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato un giocattolo».
[13] L’abrogata fattispecie penale di cui all’art. 11, comma 1, infatti, pur contemplando la sanzione penale a carico di “chiunque”, in realtà individuava i soggetti sanzionabili in coloro che immettevano in commercio, vendevano o distribuivano gratuitamente al pubblico giocattoli privi del marchio CE, così delimitando il campo di applicazione soggettivo della fattispecie ai soli soggetti che ponevano in essere tali condotte qualificate, legate comunque allo svolgimento di attività commerciale; nessun problema, invece, si poneva per quella contemplata dall’art. 11, comma 2, applicabile esclusivamente al fabbricante o al mandatario stabilito nella Comunità (v. infra).
[14] Recante “Modifiche al sistema penale” (in S.O. alla G.U. n. 329 del 30 novembre 1981).
[15] Sez. U, n. 3802 del 22/01/1983, dep. 26/04/1983, imp. Marinelli, Rv. 158680; v., in epoca antecedente l’entrata in vigore della L. n. 689/1981, anche Sez. U, n. 15528 del 22/10/1977, dep. 13/12/1977, imp. Ferruzzi, 137434 secondo cui “qualora la legge abolitrice trasformi il reato in illecito amministrativo, il giudice deve dichiarare l’estinzione del reato se la relativa causa sia precedente all'entrata in vigore della legge di depenalizzazione”. Successivamente, Sez. U, n. 9540 del 30/06/1984, dep. 31/10/1984, imp. Savanelli, Rv. 166468, ebbero a precisare che alla stregua dell’art. 41 della L. n. 689/1981 “il giudice investito della cognizione di un reato depenalizzato, se si sia maturata la prescrizione, in luogo di trasmettere gli atti del processo all'autorità amministrativa, deve pronunciare sentenza di proscioglimento per estinzione del reato”.
[16] V., ex multis: Sez. U, n. 7394 del 16/03/1994, dep. 27/06/1994, imp. P.G. in proc. Mazza, Rv. 197698 (conf., Sez. Un., 16 marzo 1994, n. 7393, Castellana e Sez. Un., 16 marzo 194, n. 4, Gabrielli, non massimate).
[17] V., in termini: Sez. U, n. 1327 del 27/10/2004, dep. 19/01/2005, Imp. Li Calzi, Rv. 229635 (conf., Sez. 2, n. 7180 del 25/01/2006, dep. 24/02/2006, imp. Seye, Rv. 233577).
[18] In tal senso, infatti, la giurisprudenza più recente: Sez. 4, n. 41564 del 26/10/2010, dep. 24/11/2010, Imp. Oscco, Rv. 248456.
[19] Definito come «una persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti».