Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17078 del 05/04/2006 Cc. (dep. 18/05/2006 ) Rv. 234323
Presidente: Lupo E. Estensore: Franco A. Relatore: Franco A. Imputato: Vigo. P.M. Ciampoli L. (Conf.)
(Rigetta, Trib. Pavia, 16 dicembre 2005)
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Costruzione abusiva - Irrogazione di sanzione amministrativa o avvenuta demolizione dell'opera - Incidenza sul reato edilizio - Esclusione.

In tema di costruzione abusiva, la applicazione di una sanzione amministrativa da parte dell'ente comunale, ex art. 33 del d.P.R. n. 380 del 2001, non incide sulla rilevanza penale della costruzione abusiva, nè il reato di cui all'art. 44 del citato decreto è escluso dalla avvenuta demolizione del manufatto, potendosi collegare al solo rilascio del permesso di costruire in sanatoria.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 05/04/2006
Dott. MANCINI Franco - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 391
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCO Amedeo - est. Consigliere - N. 4388/2006
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VIGO Gustavo, nato a Milano il 27 gennaio 1953;
avverso l'ordinanza emessa il 16 dicembre 2005 dal Tribunale di Pavia, quale giudice del riesame;
udita nella udienza in Camera di consiglio del 5 aprile 2006 la relazione fatta dal Consigliere Dott. Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CIAMPOLI Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore Avv. CALIGIURI Mario, in sostituzione dell'avv. Arturo Salerni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza del 16 dicembre 2005 il tribunale del riesame di Pavia respinse l'appello proposto da Vigo Giuseppe avverso l'ordinanza del giudice del tribunale di Vigevano del 9 novembre 2005, che aveva rigettato l'istanza di revoca del sequestro preventivo di un locale sottotetto innalzato di circa 90 cm. senza il permesso di costruire. Osservò, tra l'altro, il tribunale: a) che il fatto che il comune avesse irrogato una sanzione amministrativa di rilevante entità (circa Euro 60.000,00) a seguito di un parere della sopraintendenza (che attestava che il manufatto non contrastava con il contesto ambientale e riteneva opportuno applicare la sola sanzione pecuniaria anziché la rimessione in pristino) era irrilevante perché lo stesso comune aveva anche esplicitamente rigettato la richiesta di un permesso di costruire in sanatoria, sicché l'opera restava illegittima dal punto di vista edilizio e non si era verificata nessuna estinzione del reato; b) che la copertura del tetto non era stata ancora effettuata, sicché permanevano le esigenze cautelari. L'indagato propone ricorso per Cassazione deducendo:
a) violazione dell'art. 321 c.p.p. e mancata valutazione dei fatti successivi che hanno escluso il persistere delle condizioni di applicabilità della misura cautelare. Osserva che il parere della Sovrintendenza, che ha escluso il danno paesistico, e la sanzione amministrativa, pari al doppio dell'aumento di valore dell'immobile, inflitta dal comune ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 33, comma 2, (testo unico dell'edilizia) in luogo dalla remissione in pristino hanno escluso la possibilità che la disponibilità dell'immobile possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato. Invero, il mancato rilascio del permesso di costruire in sanatoria rappresenta la conseguenza della mancanza di conformità rispetto alla disciplina edilizia vigente, la quale può essere sanata, allorché non si faccia luogo al ripristino, dal pagamento della sanzione amministrativa. In altre parole, non essendosi ordinata la demolizione, non si concreta il presupposto per la concessione in sanatoria, ma si è irrogata la apposita sanzione pecuniaria, la quale ha però ugualmente sanato l'abuso al pari della demolizione. Non vi era più, quindi, alcuna ragione per il mantenimento del sequestro, mancando un reale pregiudizio degli interessi attinenti al territorio. Del resto l'irrogazione della sanzione amministrativa non è un minus rispetto all'ordine di ripristino, posto che è stata fissata nell'ammontare previsto appunto per i casi in cui non si faccia luogo al ripristino, ed essa ha comunque sanato l'illegittimità dell'abuso perpetrato.
b) violazione dell'art. 321 c.p.p. per mancata valutazione in concreto del persistere del periculum in mora. Osserva, innanzitutto, che la sopraelevazione è conclusa, essendo stata eseguita nella misura necessaria e sufficiente per rendere agibile il sottotetto. In ogni caso il comune non ha ordinato il ripristino ma ha irrogato la sanzione amministrativa, che consente il mantenimento dell'abuso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Quanto al primo motivo, invero, va rilevato che nella specie si tratta del reato di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, lett. b), reato che, come ineccepibilmente osservato dai giudici del merito, non è certamente escluso dal fatto che il comune abbia irrogato la sanzione amministrativa di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 33, comma 2. Innanzitutto, infatti, il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44 dispone che le sanzioni penali ivi previste si applicano restando "ferme le sanzioni amministrative". È quindi evidente che l'applicazione di una sanzione amministrativa, sia pure quella di cui all'art. 33, comma 2, non fa venir meno l'abuso edilizio e, soprattutto, non estingue il reato edilizio. Del resto, contrariamente a quanto sembra ritenere il ricorrente, il reato non è escluso nemmeno dalla avvenuta demolizione dell'opera abusiva, e tanto meno, quindi, dalla sola ingiunzione di demolizione, così come non è escluso dalla irrogazione e dal pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria. Ed infatti, come esattamente rilevato dal tribunale del riesame, l'estinzione del reato edilizio può verificarsi esclusivamente a seguito del permesso di costruire in sanatoria, che invece nella specie è stato espressamente negato perché, come sostiene lo stesso ricorrente, non vi è conformità dell'opera abusiva con la legislazione edilizia vigente. È poi del tutto irrilevante la circostanza che la sopraintendenza abbia ritenuto che l'opera non contrasti con gli interessi paesistici, dal momento che il reato che nella specie viene in rilievo non è un reato ambientale ma quello edilizio previsto dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, lett. b), per avere eseguito senza permesso di costruire, e comunque in totale difformità dalla denunzia di inizio attività, la sopraelevazione di circa 90 cm. del locale sottotetto. Ed è evidente che tale reato, e la lesione agli interessi dallo stesso tutelati, non vengono meno a seguito del parere della sopraintendenza (che potrebbe rilevare in ordine ad un non contestato reato ambientale), potendo cessare solo con un permesso di costruire in sanatoria previo accertamento della doppia conformità alle norme urbanistiche ed edilizie.
È poi chiaramente infondato anche il secondo motivo. Il tribunale del riesame, infatti, ha accertato in punto di fatto che la copertura non era stata ancora eseguita e che quindi i lavori abusivi di sopraelevazione non erano stati ancora ultimati. Ciò evidentemente comporta che il reato non si è ancora consumato e che quindi sussiste il periculum in mora costituito dalla esigenza di impedire che il reato stesso venga proseguito o ultimato, o comunque portato ad ulteriore conseguenze. D'altra parte, secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, anche l'ultimazione delle opere abusive non esclude il periculum in mora allorché persista il pericolo di ulteriore lesione degli interessi tutelati dalle norme edilizie, e cioè di incidenza sul carico urbanistico.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 5 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2006