Sez. 3, Sentenza n. 38753 del 17/06/2004 Ud. (dep. 05/10/2004 ) Rv. 229616
Presidente: Savignano G. Estensore: Fiale A. Relatore: Fiale A. Imputato: Cola. P.M. Favalli M.
(Parz. Diff.)
(Rigetta, Trib. Pesaro, 7 Aprile 2003)
DEMANIO - Demanio marittimo - Costruzione edilizia - In difetto di concessione edilizia e di autorizzazione dell'autorità marittima - Concessione edilizia in sanatoria - Reato di cui all'art. 1161 cod. nav. - Estinzione - Esclusione.
CON MOTIVAZIONE
Massima (Fonte CED Cassazione)
Il reato di cui agli artt 54 e 1161 cod. nav. (esecuzione, senza autorizzazione, di opere sul demanio marittimo) non si estingue a seguito del rilascio, da parte dell'autorità comunale, della concessione in sanatoria, stante la diversità degli interessi tutelati dalle disposizioni edilizie e dal codice della navigazione. (Nell'occasione la Corte ha ulteriormente affermato come il successivo rilascio dell'autorizzazione da parte dell'autorità marittima rileva ai soli fini della cessazione della permanenza).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SAVIGNANO Giuseppe - Presidente - del 17/06/2004
Dott. VITALONE Claudio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 1350
Dott. GRILLO Carlo M. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 38995/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COLA Aldo, n. a Gabicce Mare il 5/11/1947;
avverso la sentenza 7/4/2003 del Tribunale monocratico di Pesaro. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. FIALE ALDO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. FAVALLI Mario che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 7.4.2003 il Tribunale monocratico di Pesaro affermava la penale responsabilità di Cola Aldo in ordine al reato di cui:
- all'art. 1161 cod. nav. (per avere - in uno spazio del demanio marittimo, in cui era stato autorizzato a gestire uno stabilimento balneare - eseguito innovazioni non autorizzate - acc. in Gabicce Mare, il 20.6.2000) e, riconosciute circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena di euro 200,00 di ammenda.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, il quale ha eccepito l'intervenuta estinzione del reato, in seguito al rilascio, da parte del Comune di Gabicce Mare, di concessione edilizia in sanatoria del 19.1.2001 e licenza di abitabilità del 3.10.2001, nonché in forza del provvedimento di archiviazione adottato il 18.12.2000 dalla Capitaneria di Porto di Pesaro.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato, poiché infondato. Nessuna disposizione di legge - in relazione al contestato reato di cui all'art. 1161 cod. nav. - prevede, infatti, cause estintive del reato medesimo per sanatoria amministrativa.
I provvedimenti comunali in materia edilizia sono del tutto irrilevanti, in considerazione delle diverse finalità di tutela;
mentre la circostanza che le innovazioni eseguite su area demaniale siano state autorizzate successivamente dall'autorità marittima rileva ai soli fini della cessazione della permanenza, essendo invece necessaria, per escludere l'antigiuridicità della condotta, un'autorizzazione valida ed efficace al momento del fatto. Al rigetto del ricorso segue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2004