Le sanzioni applicabili al gestore di un impianto soggetto ad A.I.A.  in caso di superamento dei limiti massimi di emissione dei parametri previsti dalla normativa in materia di scarichi idrici il cui rispetto sia stato imposto dal provvedimento di autorizzazione

di Sabrina BIGATTI

Nel presente articolo intendo affrontare, sia pure per cenni, il problema relativo allindividuazione delle sanzioni da applicare ai gestori di impianti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale ( di seguitoA.I.A.) in caso di violazione di prescrizioni che impongono il rispetto di obblighi previsti da normative di settore .

In particolare mi riferisco alle ipotesi in cui il provvedimento di A.I.A. imponga, con apposite prescrizioni, lobbligo di rispettare i limiti massimi di emissione previsti dal D.lgs 152/06 s.m.i. (c.d. Testo Unico Ambientale, di seguitoT.U.A.) relativi alla tutela delle acque dallinquinamento.

Enoto che la disciplina vigente sulla tutela delle acque ( contenuta nella parte III sezione II titolo III del T.U.A.) è improntata ad un sistema sanzionatorio c.d. a doppio binario: infatti lart. 137 co.5 del T.U.A. punisce con larresto fino a due anni e con lammenda da tremila euro a trentamila euro chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dellallegato 5 alla parte terza del decreto( si pensi ad esempio al superamento dei limiti previsti per il parametro Cromo)superi i valori limite fissati nella tabella per il superamento dei limiti fissati nella tabella 3; lart. 133 co.1 del T.U.A. punisce con la sanzione amministrativa da Euro tremila a Euro trentamilachiunque, salvo che il fatto costituisca reato, nelleffettuazione di uno scarico superi i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui allallegato 5 alla parte terzadel decreto ( si pensi ad esempio al superamento del parametro COD) .

Lart. 29 quattuordecies co.2 ( contenuto nella parte I del T.U.A., relativa alla normativa vigente in materia di A.I.A.) prevede, dal canto suo, lapplicazione salvo che il fatto costituisca più grave reato, della pena dellammenda da euro cinquemila a euro ventiseimila nei confronti di colui che pur essendo in possesso dellautorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dallautorità competente.

Il dilemma che si impone agli organi di controllo, per sintetizzare, è il seguente: in caso di superamento dei limiti massimi di emissione agli scarichi idrici da parte di gestori di impianti soggetti ad A.I.A. si applicherà la sanzione penale prevista dallart. 29 quattuordecies co.2 del T.U.A. oppure, a seconda dei casi, le sanzioni rispettivamente amministrativa e penale previste dagli artt. 133 co.1 e 137 co.5 del T.U.A.?

La questione è piuttosto complessa e sembra utile richiamare le soluzioni che sono state sino ad oggi proposte.

 

  1. applicabilità in ogni caso dellart. 29 quattuordecies co.2 del T.U.A. (sanzioni A.I.A.)

 

Secondo una prima impostazione si dovrebbe, in ogni caso, applicare la sanzione penale prevista dallart. 29 quattuordecies co.2 del T.U.A. in virtù del co.10 del medesimo articolo il quale recita: Per gli impianti rientranti nel campo di applicazione del presente decreto, dalla data di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, non si applicano le sanzioni, previste da norme di settore, relative a fattispecie oggetto del presente articolo.

 

Ne deriva che dovrebbe trovare applicazione la sanzione prevista dallart.29 quattuordecies co.2 sia nel caso di superamento dei limiti tabellari di cui alla tabella 3 dellallegato 5 alla parte terza del T.U.A. per i parametri non rientranti nella tabella 5 ( ad es. COD, illecito sanzionato, di regola, in via amministrativa ex art. 133 co.1 ) sia nel caso di superamento dei limiti tabellari previsti dalla tabella 3 dellallegato 5 della parte terza del T.U.A. in relazione alle sostanze elencate nella tabella 5 ( ad es. cromo, illecito sanzionato penalmente dallart.137 co.5).

 

Questa tesi, che apparentemente rispetta il tenore letterale dellart. 29 quattuordecies co.2, non pare condivisibile in quanto accoglierla significherebbe trattare in modo uguale situazioni disomogenee con conseguente violazione dellart. 3 della Costituzione ( principio di uguaglianza o di non discriminazione).

 

Infatti , ad esempio, per il superamento dei limiti del parametro cromo verrebbe punito più severamente il titolare di un impianto non soggetto ad A.I.A. rispetto al gestore di un impianto soggetto ad A.I.A. con evidente disparità di trattamento per i gestori di impianti potenzialmente meno inquinanti.

 

2) concorso formale di illeciti

 

In base ad una seconda impostazione si dovrebbero applicare, nellipotesi considerata, sia lart. 29 quattuordecies co.2 , sia , di volta in volta, lart. 137 co.5 ovvero lart. 133 co.1., configurandosi una ipotesi di concorso formale eterogeneo di illeciti (che si realizza allorquando con una sola azione od omissione si violano più disposizioni sanzionatorie).

Il trattamento sanzionatorio andrebbe regolato in caso di violazione delle disposizioni penali in questione (art. 137 co.5 e art. 29 quattuordecies co.2) dallart. 81 co.1 c.p. che comporta lapplicazione al trasgressore della sanzione prevista per lillecito piugrave aumentata fino al triplo .

In caso di violazione dell’art. 29 quattuordecies co.2 e dell’art. 133 co.1 troverebbero applicazione sia la sanzione penale sia la sanzione amministrativa.

 

3) concorso apparente di norme

 

Ad un attento esame dellapparato normativo sembra più corretto inquadrare il rapporto tra le disposizioni in questione nellambito del concorso apparente di norme con conseguente individuazione della norma applicabile in base al principio di specialità previsto sia dallart. 15 del c.p. sia dallart 9 co.1 della L. 689/81 s.m.i. .

 

Giova ricordare, per altro, ai fini di una corretta impostazione del problema, che un altro criterio risolutivo dei concorso apparente di norme è quello di sussidiarietà che opera quando la disposizione che viene di volta in volta in considerazione, contiene formule del tiposalvo che il fatto costituisca reatoo (nel caso di concorso tra norme penali) salvo che il fatto costituisca più grave reato .

 

Per comodità esamineroin prima battuta il concorso tra illecito penale e illecito amministrativo in quanto le osservazioni inerenti a questo aspetto ci serviranno per risolvere il concorso tra illeciti penali.

 

3. a) illecito previsto dallart. 29 quattuordecies co.2 del T.U.A. (violazione delle prescrizioni AIA) e illecito previsto dallart. 133 co.1 del T.U.A. ( superamento dei limiti massimi di emissione di cui alla tabella 3 dellallegato 5 alla parte terza del T.U.A. )Concorso apparente di norme: applicabilità dellart. 133 co.1 in base al principio di specialità

 

Ad un esame superficiale, in caso di superamento dei limiti di emissione del parametro COD da parte del gestore di un impianto A.I.A. il cui rispetto sia stato prescritto nel provvedimento, dovrebbe trovare applicazione lart. 29 quattuordecies (norma AIA) in quanto, per il principio di sussidiarietà, lart. 133 co.1, trova applicazionesalvo che il fatto costituisca reato.

 

A diverse conclusioni, tuttavia, si perviene, ove si ponga mente allesatta descrizione dellillecito in base al principio di tassatività ( che è uno dei capisaldi dellordinamento penale italiano).

 

Da questo punto di vista si evidenzia che la condotta incriminata dallart. 29 quattuordecies co.2 del D.Lgs 152/06 s.m.i. consiste nellaviolazione di prescrizioni , quella sanzionata dallart. 133 co.1 è, invece,il superamento dei limiti massimi di emissione.

 

Il co. 10 dellart. 29 quattuordecies co.2 , dal canto suo, dispone espressamente, linapplicabilità, una volta rilasciata lA.I.A., delle sanzioni previste da norme di settore, relative A FATTISPECIE OGGETTO DEL PRESENTE ARTICOLO.

 

La domanda che ci si deve porre è la seguente: la fattispecie relativa allaviolazione delle prescrizioni, prevista dallart. 29 quattuordecies co.2 del T.U.A, è prevista anche danorme di settoree in particolare è prevista da quella norma di settore che è la disciplina sulla tutela delle acque?

 

La risposta è positiva: lart. 133 co. 3 prevede infatti una sanzione amministrativa per la violazione delle prescrizioni dellautorizzazione allo scarico che risulta, tra laltro, applicabilesalvo che il fatto costituisca reatoeal di fuori delle ipotesi di cui al co.1(che sanziona, lillecito consistente nelsuperamento dei limiti massimi di emissione).

 

Linterpretazione sistematica degli artt. 29 quattuordecies co.2 e 10 e 133 co. 1 e 3 del T.U.A. appare dunque utile alla perimetrazione dellambito di applicabilità della sanzione penale prevista per violazione delle prescrizioni AIA che risulta ristretto alle ipotesi di violazione di specifiche prescrizioni diverse da quelle che impongono il rispetto dei limiti massimi di emissione degli scarichi ( analogo ragionamento vale anche per la violazione delle prescrizioni contenute nellA.I.A. che impongono il rispetto degli obblighi inerenti alla gestione dei rifiuti ovvero di altri obblighi già specificamente sanzionati1).

 

In altri termini, in base al principio di tassatività, la condotta illecita sanzionata dallart. 29 quattuordecies co.2 del T.U.A,, consistente nella violazione delle prescrizioni AIA, va confrontata con lanalogo illecito previsto dallart. 133 co.3 (violazione delle prescrizioni autorizzative relative agli scarichi) e non con lillecito consistente nel superamento dei limiti massimi di emissione ( art. 133 co.1).

 

In base al principio di sussidiarietà, il concorso apparente tra art. 29 quattuordecies co.2 e lart. 133 co.3 verrà risolto mediante applicazione della sanzione penale prevista dalla prima delle disposizioni citate.

 

Viceversa il rapporto tra lart. 29 quattuordecies co.2 ( violazione delle prescrizioni A.I.A.) e lart. 133 co. 1 ( superamento dei limiti tabellari previsti dalla tabella 3 allallegato 5 della parte terza del T.U.A) sembra doversi più correttamente risolversi in base al principio di specialità sancito dallart.9 della legge 689/81 s.m.i. per cui appare corretto affermare che trovi applicazione la sanzione amministrativa prevista dal secondo.

 

Questa impostazione appare preferibile in quanto:

 

1) rispetta la lettera della legge e il principio di tassatività che impone di differenziare la condotta consistente nelsuperamento dei limiti tabellarida quella consistente nellaviolazione delle prescrizioni.

Del resto, come già ricordato, le due condotte ricevono un diverso trattamento sanzionatorio anche allinterno dello stesso apparato normativo relativo agli scarichi idrici: lart. 133 co 3, che sanziona la violazione delle prescrizioni, trova applicazionefuori dal caso di cui al co.1che riguarda per lappunto ilsuperamento dei limiti tabellari.

  1. risulta più conforme al principio di uguaglianza sancito dallart. 3 della Costituzione che impone di trattare in modo analogo situazione omogenee : non vè ragione, infatti di sanzionare in modo diverso il superamento dei limiti massimi di emissione ad es. del parametro COD a seconda che tale superamento sia attuato da un impianto soggetto ad AIA e un impianto che, al contrario, non vi sia soggetto.

  2. Appare confermata dalla recente ordinanza della Corte Costituzionale n 253 del 20 luglio 2011 2 che ha riconosciuto, in virtudel principio di specialità, la prevalenza delle sanzioni penali previste per mancanza di autorizzazione dal D.Lgs 133/2003 (relativo allincenerimento di rifiuti) rispetto a quelle previste dallart. 29 quattuordecies del T.U.A.3.

 

3.b) illecito di cui allart. 29 quattuordecies co.2 del T.U.A. ( violazione delle prescrizioni A.I.A.) e illecito di cui allart. 137 co.5 (superamento dei limiti di cui alla tabella 3 dellallegato 5 alla parte terza del T.U.A. in relazione alle sostanze previste dalla tabella 5, es. cromo). Concorso apparente di normeprevalenza dellart. 137 co.5 ( in base al p. di specialità e al p. di sussidiarietà)

 

Un concorso apparente di norme sembra ricorrere anche nel caso del rapporto tra il reato di violazione delle prescrizioni A.I.A. ( art. 29 quattuordecies co.2 ) e quello previsto dallart. 137 co.5 del T.U.A..

Anche tale concorso puoessere risolto in base al principio di specialità, a favore della sanzione prevista dallart. 137 co.5. Il risultato comunque non muta ove si applichi il principio di sussidiarietà : infatti lart. 29 quattuordecies co.2 trova applicazionesalvo che il fatto costituisca più grave reato( il reato previsto dallart. 137 co. 5 è senzaltro più grave essendo punito più severamente).

 

 

 

1 Si veda in tal senso “Aia, per i rifiuti sanzioni in ossequio al principio di specialità” di Leonardo Filippucci tratto da “Rifiuti – Bollettino di informazione normativa” n. 189 – 11/11

2 “L’intera disciplina contenuta nel d.lgs 133/2005, in materia di incenerimento di rifiuti, si pone in termini di specialità rispetto a quella generale riguardante gli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti (artt. 208 e ss. d.lgs. 152/2006) e rispetto a quella riguardante i soli impianti di incenerimento di rifiuti urbani (sottoposti ad AIA, contenuta nel d.lgs. 59/2005 ed oggi trasfusa nel Titolo III-bis del d.lgs. 152/2006)”.

3 Resta da chiarire che significato attribuire alla locuzione “salvo che il fatto costituisca reato” di cui all’art. 133 co.1 del T.U.A. che indica chiaramente il criterio di sussidiarietà.

Per rispondere a questa domanda occorre chiedersi: quand’è che la condotta di cui all’art. 133 co.1 (superamento dei limiti di cui alla tabella 3 dell’allegato 5 alla parte terza del T.U.A. ) integra un reato. La risposta puo’ essere: quando tali limiti sono relativi ai parametri compresi nella tabella 5 (in tal caso infatti scatta la sanzione penale di cui all’art. 137 co.5): in sostanza la formula di sussidiarietà serve per risolvere il concorso apparente di norme tra art. 133 co.1. e art. 137 co.5. Sempre In base al principio di sussidiarietà , in luogo degli artt. 133 co.1 e 137 co.5 troverà applicazione, ricorrendone i presupposti e le condizioni, il delitto previsto dall’art. 440 c.p. (adulterazione delle acque).