Cass. Sez. III n. 29638 del 25 luglio 2011 (Up 21 giu. 2011)
Pres. Petti  Est. Ramacci Ric. P.M. in proc. Ferrara
Urbanistica. Esecuzione demolizione e decesso del condannato

In tema di esecuzione dell'ordine di demolizione impartito dal giudice il decesso del condannato non produce alcun effetto estintivo non avendo tale ordine natura penale in quanto sanzione amministrativa accessoria

 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale

 

Composta dagli IlI.mi Sigg.

 

Composta dagli III.mi Sigg.ri Magistrati:

 

Dott. CIRO PETTI

Dott. ALDO FIALE

Dott. AMEDEO FRANCO

Dott. LUCA RAMACCI

Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO

 

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PMT PRESSO TRIBUNALE DI SALERNO nei confronti di:

  1. FERRARA PIETRO N. IL 27/04/1934

avverso l'ordinanza n. 47/2006 TRIB.SEZ.DIST. di XXXXXX, del 15/I I/2007

 

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI:

 

 

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 

 

Con ordinanza in data 15 novembre 2007, il Tribunale di Salerno – Sezione distaccata di XXXXXX disponeva, quale giudice dell’esecuzione, la revoca dell’ordine di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi imposto con sentenza a FERRARA Pietro, il cui incidente di esecuzione accoglieva.

 

Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, lamentando la carenza di motivazione dell’impugnato provvedimento, in quanto il giudice, preso atto della pendenza di una domanda di condono, aveva omesso ogni valutazione in merito ai requisiti di condonabilità dell'opera, tanto che, se tale doverosa verifica fosse stata effettuata, certamente egli si sarebbe avveduto de fatto che la domanda di sanatoria era relativa ad un immobile di mq 164,36, mentre quello indicato in sentenza aveva una superficie di mq 300 ed era, per giunta, realizzato in zona sottoposta a vincolo paesaggistico.

 

Insisteva, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.

 

In data 19 aprile 2011 il difensore del FERRARA comunicava in Cancelleria l'avvenuto decesso del suo assistito chiedendo l'emissione di sentenza di non doversi procedere per intervenuta morte del reo.

 

 

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

 

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

 

Il provvedimento impugnato non contiene alcuna coerente indicazione delle ragioni per le quali la domanda è stata accolta e si limita a valorizzare la sola pendenza della domanda di condono.

 

Come ricordato dalla giurisprudenza di questa Corte, in presenza di una istanza di condono o di sanatoria successiva al passaggio in giudicato della sentenza di condanna il giudice dell'esecuzione, investito della questione, è tenuto ad una attenta disamina dei possibili esiti e dei tempi di definizione della procedura ed, in particolare: a) ad accertare il possibile risultato dell'istanza e se esistono cause ostative al suo accoglimento; b) nel caso di insussistenza di tali cause, a valutare i tempi di definizione del procedimento amministrativo e sospendere l'esecuzione solo in prospettiva di un rapido esaurimento dello stesso (Sez. III n. 38997, 23 ottobre 2007).

 

In particolare, il potere - dovere del giudice di controllare la sussistenza delle condizioni di applicabilità del condono, strettamente connesso all'esercizio della giurisdizione, deve riguardare : a) la data di esecuzione delle opere; b) il rispetto dei limiti volumetrici; c) le eventuali esclusioni oggettive della tipologia d'intervento dalla sanatoria; d) la tempestività della presentazione, da parte di soggetti legittimati, di una domanda di sanatoria riferita alle opere abusive contestate nel capo di imputazione (Sez. III n. 28071, 16 ottobre 2007).

 

Le argomentazioni poste a sostegno dell’orientamento appena richiamato valgono, ovviamente, anche per quanto riguarda il giudizio di esecuzione, con riferimento al quale questa Corte ha precisato che il rilascio del titolo abilitativo conseguente alla procedura di “condono edilizio” non determina l’automatica revoca dell’ordine di demolizione, permanendo in capo al giudice l’obbligo di accertare la legittimità sostanziale del titolo sotto il profilo della sua conformità alla legge (Sez. III n. 39767, 11 novembre 2010; Sez. III n. 46831, 22 dicembre 2005).

 

Ciò posto, deve osservarsi che, nella fattispecie, il giudice dell’esecuzione ha proceduto addirittura alla revoca dell’ordine di demolizione quando la procedura di condono non risultava neppure completata ed il provvedimento, come si è detto, risulta del tutto mancante di una doverosa e puntuale verifica in ordine alla sussistenza dei presupposti per la condonabilità dell’opera

Tale verifica si rendeva ancor più necessaria alla luce delle risultanze fattuali evidenziate dal Pubblico Ministero ricorrente ed attinenti alle diverse dimensioni del fabbricato riportate in sentenza e nella richiesta di condono e, soprattutto, alla presenza del vincolo ambientale, avendo la costante giurisprudenza di questa Corte ripetutamente affermato, con riferimento al condono edilizio introdotto con la menzionata legge 326\03, che la realizzazione, in area assoggettata a vincolo paesaggistico, di nuove costruzioni in assenza di permesso di costruire non è suscettibile di sanatoria (v. da ultimo, Sez. III n. 16471, 28 aprile 2010, nonché ex. pl. Sez. III n. 35322, 21 settembre 2007; Sez. III n. 38113,  21 novembre 2006; Sez. IV n. 12577, 5 aprile 2005). In altra occasione, nel ribadire il concetto, si è anche fornita dettagliata confutazione di alcune posizioni dottrinarie divergenti che avevano prospettato una interpretazione più permissiva delle disposizioni menzionate (Sez. III n. 6431, 15 febbraio 2007).

 

Va altresì rilevato che a nulla rileva l'intervenuto decesso del ricorrente comunicato dal suo difensore.

 

Vertendosi, infatti, in tema di esecuzione dell'ordine di demolizione impartito dal giudice, tale evenienza non produce alcun effetto estintivo non avendo tale ordine natura penale in quanto sanzione amministrativa accessoria (cfr. Sez. III n. 3861, 2 febbraio 2011 ed altre prec. conf.)

 

La evidenziata lacuna motivazionale dovrà pertanto essere colmata nel successivo giudizio di rinvio.

 

 

 

P.Q.M.

 

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Salerno per nuovo esame

 

 

Così deciso in Roma il 21 giugno 2011

 

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