Cass. Sez. III n. 4368 del 3 febbraio 2016 (Ud 12 gen 2016)
Pres. Amoresano Est. Mocci Ric. Cantile
Urbanistica.Sanatoria e unitarietà dell'intervento edilizio

In tema di reati urbanistici, la sanatoria degli abusi edilizi idonea ad estinguere il reato di cui all'art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001 deve riguardare l'intervento edilizio nel suo complesso e può essere conseguita solo qualora ricorrano tutte le condizioni espressamente indicate dall'art. 36 d.P.R. 380\01

 

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 13 giugno 2012, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere condannava C.G. alla pena di anni due e mesi dieci di reclusione ed Euro 1.500 di multa, reputandolo colpevole dei reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b), e art. 349 c.p., per aver, rispettivamente, realizzato una serie di opere in cemento armato, in zona sismica ed in assenza del permesso, e per aver violato i sigilli apposti, nella sua qualità di custode.

L'impugnazione dell'imputato era parzialmente accolta dalla Corte d'Appello di Napoli il 27 maggio 2014. Il predetto giudice rideterminava la pena in anni uno e mesi sei di reclusione ed Euro 900 di multa, ferme restando le statuizioni civili a favore del Comune di Sparanise.

La Corte territoriale riconfermava la penale responsabilità dell'imputato, anche sotto il profilo soggettivo, rimarcando la prosecuzione delle opere anche dopo il sequestro, nonchè il fatto che il permesso a costruire in sanatoria non avrebbe potuto assumere alcun rilievo, al fine di escludere i reati.

2. Ricorre per cassazione l'imputato, mediante due doglianze, rispettivamente rivolte all'inosservanza o erronea applicazione della legge penale, con mancanza o manifesta illogicità della motivazione, ed alla mancata concessione delle attenuanti generiche, con giudizio di prevalenza.


CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Col primo motivo, il C. osserva che il permesso in sanatoria avrebbe dovuto indurre i giudici di merito a prosciogliere l'imputato, dichiarando l'estinzione dei reati. Infatti, proprio a seguito dell'autorizzazione comunale, l'immobile era stato restituito.

2. La seconda censura si appunta sul diniego della prevalenza delle attenuanti generiche sulle contestate aggravanti. In questo senso, la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare il comportamento processuale dell'imputato e la condotta successiva al reato (con la richiesta e l'ottenimento del permesso in sanatoria).

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. In tema di reati urbanistici, la sanatoria degli abusi edilizi idonea ad estinguere il reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, deve riguardare l'intervento edilizio nel suo complesso e può essere conseguita solo qualora ricorrano tutte le condizioni espressamente indicate dal D.P.R. cit. art. 36, Sez. 3, Sentenza n.7405 del 15/01/2015 Ud. (dep. 19/02/2015) Rv. 262422.

La Corte territoriale ha scrutinato il permesso prodotto dalla difesa e lo ha ritenuto irrilevante, per la persistente incertezza circa la coincidenza fra le opere sanate e quelle contestate, con una motivazione logica e non oggetto di specifica contestazione da parte del ricorrente.

3.2. La seconda lagnanza richiede sostanzialmente una valutazione circa la congruenza del giudizio di equivalenza operato dal giudice di merito, il che non è consentito a questa Corte, tanto più quando, nella valutazione della pena da applicare al di sopra del limite, il diniego della prevalenza delle generiche diviene solo elemento di calcolo e non costituisce mezzo di determinazione della sanzione e non può, quindi, dar luogo nè a violazione di legge, nè al corrispondente difetto di motivazione Sez. 3, sentenza n. 44883 del 18/07/2014 Ud. (dep. 28/10/2014) Rv. 260627 Cavicchi.

In applicazione dell'art. 616 c.p.p., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè - in mancanza di elementi che possano far ritenere incolpevole la causa di inammissibilità del ricorso (cfr. Corte Cost., sent. n. 186 del 2000) - al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma, che, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, si stima equo fissare in Euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 a favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2016.