CGARS n. 492 del 20 giugno 2025
Urbanistica.L'errore nei dati catastali non rende illegittima la demolizione delle opere abusive
In materia di ordini di demolizione di opere abusive, l'erronea indicazione dei dati catastali relativi all'immobile oggetto del provvedimento costituisce una mera irregolarità formale che non inficia la validità dell'atto, qualora lo stesso contenga una dettagliata descrizione delle opere per le quali si ingiunge la demolizione tale da consentirne l'esatta individuazione ai fini dell'esecuzione dei lavori di ripristino; infatti, eventuali rettifiche delle indicazioni catastali potranno essere valutate nella successiva fase di acquisizione delle aree in caso di inottemperanza all'ordine di demolizione.
N. 00492/2025REG.PROV.COLL.
N. 00492/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 492 del 2023, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avv. Rosa Viviana Sidoti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Roberta Cannarozzo Fazzari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza n. 3751/2022, pubblicata il 27 dicembre 2022 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sez. II, che ha respinto il ricorso n. 2164/2016 R.G.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2025 la Consigliera Paola La Ganga e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’appellante ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe che ha respinto il ricorso dallo stesso proposto in primo grado per l’annullamento dell’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-PR emessa dal Comune di Palermo in data -OMISSIS-, notificata in data -OMISSIS-, con la quale gli è stato ingiunto di demolire le opere abusive realizzate «in via -OMISSIS- in un lotto di terreno identificato catastalmente, foglio -OMISSIS- della superficie di mq. 500 circa, previa demolizione di un originario immobile, è in fase di realizzazione su una piattaforma in C.A., sopraelevata rispetto al livello stradale circa ml. 1,00, un immobile a due elevazioni f.t. con struttura portante pilastri, travi e solai in C.A. completo di tompagnatura esterna perimetrale, e copertura lignea a due falde inclinate con manto di copertura in tegole. Al piano terra, lato sx si riscontra un appartamento di mq 70 circa definito arredato e utilizzato dallo stesso, al lato dx di mq. 80 circa e al soprastante primo piano, di mq. 150 circa, si riscontrano due grandi ambienti unici, allo stato grezzo, con predisposizione di aperture esterne, al piano primo si accede da una scala in C.A.: posta centralmente all’edificio. Dalla visura del piano regolatore di Palermo, risulta che l’area dove insiste l’immobile si trova in Zona E1, (parti di territorio prevalentemente pianeggianti caratterizzate da culture agricole). Area soggetta a tutela ambientale di Verde Storico e di Parchi Urbani con i seguenti vincoli: Vincolo paesaggistico d.l. 490/99 art. 139, area caratterizzata dalla presenza di “qanat”, area con presenza di falde acquifere sub-affioranti o a piccola profondità»
Il T.a.r. ha respinto ogni censura sollevata dal ricorrente avverso il provvedimento, ritenuto illegittimo per eccesso di potere, per difetto di istruttoria, per omesso esame dell’istanza di sanatoria e per difetto di motivazione.
2. L’appellante espone in fatto di:
- di aver iniziato la ristrutturazione dell’immobile di cui è proprietario e che il Comune di Palermo con l’ordinanza impugnata gli ha ordinato la demolizione dell’intero fabbricato, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001;
- di aver presentato in data 1-OMISSIS- domanda di sanatoria delle opere abusive e che il Comune ha emesso l’ordine di ripristino in assenza di preventiva determinazione su quest'ultima istanza.
3. L’appello è basato sui seguenti motivi:
I) «Erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui non ha accolto il primo motivo di ricorso – Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Difetto di motivazione. Violazione dell’art. 36 del DPR 380/2001 Violazione del principio del buon andamento di cui all’art. 97 della Costituzione».
Si eccepisce l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, evidenziando tra l’altro, che in data 1-OMISSIS-, quindi prima della notifica dell’ordinanza di demolizione, fosse stata inoltrata al Comune di Palermo, istanza, ex art. 13 della l. n. -OMISSIS- e che, quindi, l’ordinanza di demolizione sia illegittima in assenza di preventiva determinazione su quest'ultima. La sentenza erroneamente ha richiamato l’efficacia sospensiva che comporta l’istanza di sanatoria sull’ordine di demolizione, già adottato dall’amministrazione e ciò sul presupposto errato che la chiesta sanatoria fosse successiva a quest’ ultimo provvedimento e non precedente.
L’ordinanza di demolizione sarebbe, inoltre, illegittima anche perché afferente a un bene inesistente, atteso che le opere nella stessa richiamate non si trovavano allocate al civico-OMISSIS- ivi indicata, ma al civico -OMISSIS-.
II) «Erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice di primo grado non ha ritenuto fondato il secondo motivo del ricorso, non ritenendo che l’ordinanza di demolizione necessitasse di ulteriore motivazione. Violazione del principio di affidamento del privato cittadino».
Per l’appellante il decorso del tempo tra la realizzazione dell’immobile e il provvedimento impugnato avrebbe ingenerato nello stesso una legittima aspettativa sulla liceità dell’intervento edilizio che avrebbe richiesto quanto meno da parte del Comune un’adeguata e puntuale motivazione.
III) «Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui non accogliendo il terzo motivo di ricorso, ha ritenuto che la demolizione dovesse coinvolgere l’intero manufatto».
Si ci duole del fatto che l’ordine di ripristino coinvolgerebbe la parte (legittima) del manufatto coincidente con il piano terra, anteriore al 1964.
4. Il Comune di Palermo si è costituito in giudizio eccependo l’infondatezza dell’appello.
All’udienza pubblica del 9 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
5. L’appello è infondato e non merita accoglimento.
5.1. Preliminarmente il Collegio dichiara la parziale inammissibilità del primo motivo di appello nella parte in cui lamenta il difetto di istruttoria per essere stata ingiunta la demolizione di un bene inesistente dal momento che lo stesso viene indicato con un numero civico e una particella errati.
Questo motivo non è stato sollevato col ricorso in primo grado per cui non è ammissibile in appello.
Il divieto di ius novorum in appello sancito dall’art. 104, comma 1, c.p.a., impone che l'originario ricorrente, una volta delimitato il thema decidendum con i motivi di impugnazione articolati in primo grado, non possa ampliarlo nel giudizio d'appello.
In ogni caso detto motivo è infondato atteso che in materia di ordini di demolizione di opere abusive, l'erronea indicazione dei dati catastali relativi all'immobile oggetto del provvedimento costituisce una mera irregolarità formale che non inficia la validità dell'atto, qualora lo stesso contenga una dettagliata descrizione delle opere per le quali si ingiunge la demolizione tale da consentirne l'esatta individuazione ai fini dell'esecuzione dei lavori di ripristino; infatti, eventuali rettifiche delle indicazioni catastali potranno essere valutate nella successiva fase di acquisizione delle aree in caso di inottemperanza all'ordine di demolizione.
Nel caso di specie il Comune ha indicato i riferimenti catastali del terreno e non i nuovi dati dell’immobile a seguito dell’accatastamento, ma ha descritto analiticamente le opere abusive ordinandone la demolizione.
5.3 Sempre col primo motivo si sostiene che la demolizione non avrebbe potuto essere ingiunta senza prima aver esaminato l’istanza ex art 13 della -OMISSIS- inoltrata in data 1-OMISSIS- al Comune.
In effetti il T.a.r. ha errato in sentenza nel ritenere l’istanza successiva all’ordine di demolizione, in ogni caso il motivo è ugualmente infondato.
In realtà, nel momento in cui è stato notificato il provvedimento impugnato (-OMISSIS-) non sussisteva alcuna istanza di sanatoria pendente, in quanto su quest’ultima presentata il 1-OMISSIS- si era già formato il silenzio-rigetto, in applicazione del disposto dell’art. art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 (che ha sostituito l’art. 13 della -OMISSIS-) che appunto prevede che «…Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata». Né risulta in alcun modo che il silenzio-rigetto sia stato impugnato con la inevitabile conseguenza che lo stesso si è ormai consolidato e legittima il fondamento dell’ordinanza di demolizione emessa dal Comune.
6. Anche il secondo motivo di appello è infondato.
Si deduce l’erroneità della sentenza che ha respinto il secondo motivo di ricorso con il quale il ricorrente aveva eccepito l’illegittimità dell’atto impugnato perché intervenuto a distanza di tempo dalla realizzazione delle opere contestate in violazione del legittimo affidamento ingenerato sul proprietario circa la legittimità dell’intervento edilizio realizzato; pertanto l’ingiunzione a demolire avrebbe richiesto una motivazione che desse conto dell’interesse pubblico e che non si limitasse al mero ripristino della legalità violata.
Il motivo non ha pregio. Secondo consolidata giurisprudenza, l'abusività delle opere, realizzate in assenza di qualsivoglia titolo, rende l'ordine di demolizione rigidamente vincolato, ragion per cui, persino in rapporto alla tutela dell'affidamento e all'interesse pubblico alla demolizione, esso non richiede alcuna specifica valutazione delle ragioni d'interesse pubblico né una comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati e neppure una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale alla demolizione, non essendo, peraltro, configurabile alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di illecito permanente, che il tempo non può legittimare in via di fatto.
La tutela del legittimo affidamento si riferisce a provvedimenti amministrativi che generano aspettative stabili e rapporti giuridici certi, cosa che non si verifica nel caso in cui le opere abusive non abbiano i titoli prescritti.
7. Infine, va respinto anche il terzo motivo di appello con il quale si ritiene erronea la sentenza per aver rigettato anche il motivo di ricorso con il quale l’odierno appellante lamentava che l’ordine di ripristino coinvolgerebbe la parte (legittima) del manufatto coincidente con il piano terra, anteriore al 1964.
Questa affermazione è smentita dalla stessa relazione tecnica prodotta in primo grado dal ricorrente e redatta dall’Arch. Giulia Fonti su suo incarico e allegata all’istanza di sanatoria, dalla quale si evince che trattasi di un progetto di ricostruzione di un fabbricato preesistente già demolito.
7. Sussistono i presupposti per compendare le spese del presente grado di giudizio possano essere compensate attesa la costituzione formale del Comune.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge
Spese del giudizio di appello compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Giovagnoli, Presidente
Anna Bottiglieri, Consigliere
Giuseppe Chinè, Consigliere
Paola La Ganga, Consigliere, Estensore
Antonino Lo Presti, Consigliere