L’irresponsabile ventilata amnistia edilizia e la tentata sottrazione dei politici e dipendenti pubblici alla corresponsabilità per gli eventi luttuosi delle catastrofi innaturali
(Commento alla proposta di modifica del Testo unico dell’edilizia)

di Massimo GRISANTI


Il Fatto Quotidiano del 12 dicembre 2020 pubblica l’articolo di Marco Palombi intitolato “E ora un condono edilizio per gli abusi ante 1967” col quale dà pubblica notizia dell’art. 39 della proposta del Codice dell’edilizia licenziata dal Ministero delle Infrastrutture che dovrà essere esaminata e discussa in Parlamento, nel quale è scritto “Sono da considerarsi legittimamente realizzati, anche in presenza di diverse disposizioni nella regolamentazione comunale vigente all’epoca, gli interventi edilizi eseguiti e ultimati prima del 1° settembre 1967 (…), ivi compresi quelli ricadenti all’interno della perimetrazione dei centri abitati o delle zone destinate all’espansione dell’aggregato urbano individuate dallo strumento urbanistico all’epoca vigente”.
In tutta evidenza, il profluvio di richiami dei governanti alla responsabilità solidaristica deve riguardare i temi in quel momento attuali, come per il Covid-19, e sempre per gli altri, non per chi li pronuncia. Dobbiamo aspettare il prossimo evento luttuoso in dipendenza del terremoto o delle frane o delle alluvioni – tutte catastrofi innaturali, prendendo a prestito il titolo dell’omonimo libro di Eleonora Puntillo – per vedere se la Ministra De Micheli rimpianga di aver dato la stura alla ventilata evenienza dell’amnistia edilizia?
“Sono da considerarsi legittimamente realizzati (…)”: una norma assolutamente criminogena, se approvata, dal Parlamento, se promulgata, dal Presidente della Repubblica, se non dichiarata costituzionalmente illegittima dal Consulta, se mai vi arrivi, in ultimo, per l’esame. E questo perché abilita, stavolta con copertura di legalità, nel continuare ad utilizzare, ad abitare, immobili pericolosi ex se per violazione delle norme antisismiche, di sicurezza idrogeologica ed idraulica.
Una disposizione, quella contenuta nell’art. 39 della licenziata bozza della Disciplina delle Costruzioni, che è chiaramente una norma ad hoc: per i dipendenti pubblici e gli apparati dello Stato, che non avendo vigilato sulla costruzione di edifici pubblici e privati, ma servito bene il politico di turno, chiedono la sottrazione da responsabilità concorsuali nella causazione di eventi luttuosi. Del resto, quale migliore occasione per ottenerla se non ora che sono in campo i bonus per far ripartire l’edilizia, altrimenti non ottenibili.
Una possibile norma, quella dell’art. 39 della bozza della Disciplina, che fa il paio con quella sempre ivi contenuta che consentirebbe alle regioni e ai comuni di non rispettare la distanza tra edifici pari a quello più alto stabilita dall’art. 9 d.m. 1444/1968. Avremo, così, grattacieli a distanza tra loro anche inferiore a 10 metri. Ma di grazia, il distacco tra fabbricati non era necessario per assicurare la salubrità dell’abitato? Il Covid-19 che imperversa nei centri urbani non ha insegnato nulla?
Con buona pace degli insegnamenti di Benedetto Croce, che incitava ad avere un atteggiamento fermo e combattente innanzi ai vizi endemici della pubblica amministrazione, dovremo prendere atto, nel caso in cui il Presidente della Repubblica promulghi una siffatta amnistia, che l’Italia è irrimediabilmente persa e chiedere ospitalità altrove.