(GUCE 8 maggio 2003 - 2003/C 110 E/127) INTERROGAZIONE SCRITTA E-2900/02 di Hiltrud Breyer (Verts/ALE) alla Commissione (16 ottobre 2002)

Oggetto: Valori limite e di riferimento nella UE dei campi elettromagnetici

I timori dell’opinione pubblica in merito ai rischi per la salute causati dall’esposizione a campi elettromagnetici sono ancora aumentati negli ultimi tempi, non da ultimo a causa della pubblica presa di posizione di riconosciuti esperti scientifici e centri di ricerca. Costoro hanno piú volte reso noto che le immissioni pulsate a effetto non termico provocano in generale stati d’ansia, quindi senza dubbio sussiste una correlazione tra queste immissioni e gli effetti nocivi sulla salute a lungo termine come la leucemia e il cancro.

La raccomandazione del Consiglio 1999/519/CE (1), del 12 luglio 1999, indica i valori di riferimento in 2 W/m2 e 10 W/m2 per le frequenze tra 10 MHz fino a 300 GHz; questi valori si basano sui valori indicativi forniti dalla Commissione internazionale per la protezione contro le radiazioni non ionizzanti (ICNIRP), che fanno però esclusivamente riferimento all’effetto termico dei campi elettromagnetici ad alta tensione. I valori massimi forniti da scienziati ed esperti alla base dei suddetti rischi oscillano tra 0,00001 e 0,01 W/m2.

La grande disparità tra i valori limite nazionali nella UE  le emissioni non si fermano ai confini nazionali!  nonché il rapido aumento di utenti della telefonia mobile e delle corrispettive stazioni trasmittenti e riceventi, sono causa di ulteriori aspetti problematici.

Non rientra nel principio precauzionale vigente nella UE riguardo l’obbligo della Comunità europea di dare «un contributo al conseguimento di un elevato livello di protezione della salute», o non è quanto meno opportuno in considerazione della priorità di un mercato interno europeo uniforme ed equo:

1. trasformare la raccomandazione del Consiglio in una norma vincolante,

2. effettuare allo stesso tempo una nuova basilare valutazione degli attuali valori limite e di riferimento per i campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici nonché

3. adoperarsi in modo particolare per una loro riduzione?

(1) GU L 199 del 30.7.1999, pag. 59.

Risposta data dal sig. Byrne a nome della Commissione (13 novembre 2002)

Il 12 luglio 1999 il Consiglio ha adottato la raccomandazione 1999/519/CE agli Stati membri che limita l’esposizione a campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300 Ghz). Il rispetto totale di queste limitazioni di base e dei livelli di riferimento previsti nella raccomandazione assicura agli utenti un altissimo livello di protezione nei confronti degli effetti acuti e a lungo termine delle radiazioni non ionizzanti per tutta la gamma e non solo per le alte frequenze.

I limiti previsti includono un fattore di sicurezza per coprire possibili effetti a lungo termine nella completa gamma di frequenze e quindi non sono limitati all’effetto termico acuto.

La Commissione ha dato mandato agli organi di standardizzazione europei di fare un progetto sugli standard europei armonizzati allo scopo di assicurare che il pubblico non debba subire esposizioni al di là di quelle previste dal Consiglio. Queste norme avranno effetto legale nell’ambito della direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità (1), la quale prevede l’obbligo per i fabbricanti di assicurare che i loro prodotti non abbiano effetti negativi sulla salute degli utenti quando sono utilizzati per lo scopo previsto, e metterà in atto «de facto» i limiti della raccomandazione del Consiglio. Standard nazionali non conformi dovranno essere ritirati non appena gli standard comunitari saranno pubblicati nella Gazzetta ufficiale.

La Commissione segue da vicino gli sviluppi scientifici nel settore allo scopo di reagire se necessario ad ogni nuova prova scientifica non ancora presa in considerazione. Nell’ambito del quinto Programma quadro per la ricerca e lo sviluppo tecnologico, la Commissione dà il suo sostegno finanziario ad un certo