TAR Lombardia (BS) sent. 1449 dell'8 luglio 2009

Urbanistica. Pertinenze edilizie

Sulla nozione di pertinenza

N. 01449/2009 REG.SEN.

N. 00346/1994 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 346 del 1994, proposto da:
Bonu Maria, rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Fontana, con domicilio eletto presso Gianfranco Fontana in Brescia, via Diaz, 28;

contro

Comune di Angolo Terme;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

delle ordinanze sind. 8.2.94, nn. 839 e 840 di demolizione e riduzione in pristino stato dei luoghi..


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24/06/2009 il dott. Sergio Conti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

Con ricorso notificato il 7.4.1994 e depositato presso la Segreteria il successivo giorno, Maria Bonù si è gravata avverso le ordinanza sindacali n. 839 e n. 840 dell’8.2.1994, recanti rispettivamente ordine di demolizione e riduzione in pristino di: a) 22 fioriere in cemento dell’altezza di cm. 60 fissate al suolo da elementi in cemento di cm 15 di altezza (ord. n. 9) ; b) palizzata in legno costituita da 160 elementi di altezza variabile da cm. 110 a cm. 30 (ord. n. 10).

La ricorrente articola le seguenti doglianze:

“Violazione e falsa applicazione di legge: artt. 7 e 19 L. 47/85; art. 7 L. n. 94/82; Eccesso di poter:contraddittorietà e irragionevolezza, motivazione incongrua”.

Non si è costituito in giudizio l’intimato Comune di Angolo Terme.

Alla Camera di consiglio del 15.4.1994 (ord. n. 346/94), la Sezione ha accolto la domanda incidentale di sospensione degli effetti dell’atto impugnato.

Con ordinanza istruttoria presidenziale n. 124/99 depositata il 20.5.1999 è stato ordinato al Comune di depositare gli atti della procedura relativa all’atto impugnato e ogni altro atto ed elemento necessario ai fini del decidere.

In data 19.7.1999 il Comune di Angolo Terme effettuava il deposito richiesto, evidenziando che, successivamente alla proposizione del presente giudizio, è stata assunta ulteriore ordinanza di demolizione (n. 91 del 29.7.1997). la quale attiene alle seguenti opere:

- muro di sostegno terreno, dietro l’abitazione, della lunghezza totale di m. 15;

- scala di accesso all’orto, larghezza cm. 90 con n. 4 gradini in cemento;


- scala di accesso all’abitazione sul fronte strada di via Baccoli (andamento difforme dagli elaborati grafici di progetto).

A seguito di comunicazione ex art. 9 L. 205/00 da parte della Segreteria, la ricorrente - con atto depositato in data 14.6.2004 – ha presentato istanza di fissazione d’udienza, dichiarando il permanere dell’interesse alla decisione.

Alla pubblica udienza del 26.2.2009 il ricorso è stato, una prima volta, trattenuto per la decisione.

Con ordinanza collegiale n. 54/09, depositata il 5.3.2009, il Collegio - riservata al definitivo ogni ulteriore pronuncia in rito, nel merito e sulle spese - ha reputato necessario acquisire una relazione di chiarimenti da parte dell’Ufficio tecnico del Comune di Angolo Terme.

E’ stato chiesto di far sapere: a) se l’ordinanza di demolizione del 1997, che non risulterebbe impugnata in sede giurisdizionale, alla lett. A (muro di sostegno) riguardi altri abusi ovvero si riferisca, sostituendoli, ai medesimi abusi di cui alle due coeve ordinanze del 1994 qui impugnate; b) se relativamente agli abusi oggetto di ingiunzione siano stati adottati, negli anni successivi al radicamento del presente gravame, altri atti (ad es. decisione in ordine ad eventuali domande di sanatoria o di condono), nonché ogni ulteriore informazione utile alla definizione della presente controversia.

In data 4.5.2009 il Comune di Angolo Terme ha depositato la richiesta relazione, evidenziando.

1) le opere indicate nell'ordinanza di demolizione numero 91 del 29 luglio 1997 non riguardano gli abusi contestati con l'ordinanza numero 839 dell'8 febbraio 1994;

2) per quanto riguarda le opere inerenti l'ordinanza del 1994 si precisa che le fioriere sono ancora presenti mentre la palizzata il legno è stata sostituita con un muro di sostegno e di confine con il lotto adiacente, autorizzato con DIA n. 38/2002 presentata in data 19 aprile 2002 prot. 2653, a nome della signora Bonù. Bruna, figlia della signora Bonù Maria e comproprietario dell'area;

3) alcune delle opere descritte nell'ordinanza del 1997 sono state inserite in successive pratiche edilizie (DIA n. 99/01 e DIA n. 38/02).

Alla pubblica udienza del 24.6.2009 il ricorso è stato definitivamente trattenuto in decisione.

DIRITTO

Con il ricorso cumulativo all’esame, Maria Bonù impugna due ordinanze con le quali il Sindaco di Angolo Terme le ha ingiunto di provvedere alla demolizione della seguenti opere (realizzate in difformità rispetto alla concessione edilizia n. 1063 del 14.10.1993):

a) n. 22 fioriere in cemento dell’altezza di cm. 60, fissate al suolo da elementi di cemento dell’altezza di cm. 15 (ord. n. 9 prot. 839); b) una palizzata in legno costituita da 160 elementi dell’altezza variabile da c. 110 a cm. 30 a distanza irregolare dal terreno confinante(ord. N. 10 prot. 840).

Va preliminarmente rilevato che, in relazione all’ordinanza n. 10 (relativa alla palizzata in legno), è venuto meno l’interesse al ricorso. Infatti, il Comune di Angolo Terme, con la relazione istruttoria depositata in Segreteria il 4.5.2009 a seguito di ordinanza collegiale istruttoria n. 5409, ha precisato che la suddetta palizzata “è stata sostituita con un muro di sostegno e di confine con il lotto adiacente, autorizzato con DIA n. 38/2002 presentata in data 19 aprile 2002 prot. 2653, a nome della signora Bonù. Bruna, figlia della signora Bonù Maria e comproprietario dell'area”.

Per tale parte quindi il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, dovendo ricordarsi che l’interesse al ricorso, costituendo una condizione dell'azione, deve persistere fino al momento della decisione.

In relazione all’ordinanza n.9 (relativa alla realizzazione di n. 22 fioriere in cemento dell’altezza di cm. 60, fissate al suolo da elementi di cemento dell’altezza di cm. 15) l’interesse alla decisione invece permane, posto che dette opere (anche per effetto dell’accordata tutela cautelare) ancora insistono in loco (v. foto in data 27.4.2009 del Comune allegate alla relazione istruttoria depositata in esito all’ ord. coll. n. 54/09).

In relazione a detta ordinanza, parte ricorrente, muovendo dal riconoscimento del carattere difforme delle opere realizzate rispetto ad titolo concessorio rilasciato dal Comune, evidenzia che risulta erronea la qualificazione delle stesse come opere soggette a concessione, dovendo esse essere qualificate come meramente pertinenziali rispetto all’edificio residenziale e quindi assoggettate al mero regime autorizzatorio – ai sensi di quanto in allora previsto dall’art. 7 del D.L. 23.1.1982 n. 9 (conv. in L. 25.3.1982 n. 23). Per conseguenza alle stesse risultava applicabile la sanzione pecuniaria ex art. 10 L. 28.2.1985 n. 47 e non già quella demolitoria di cui all’art. 7 della predetta legge.

La doglianza risulta fondata.

Invero, la collocazione al di sopra di un muro di sostegno (v. fotografie prodotte dalla ricorrente con l’atto di ricorso: doc. n. 3) di n. 22 fioriere in cemento dell’altezza di cm. 60 ( fissate al suolo da elementi di cemento dell’altezza di cm. 15) ben può essere ricompresa nell'ambito delle « opere costituenti pertinenze od impianti tecnologici al servizio di edifici già esistenti », di cui all'art. 7 comma 2, d.l. 23 gennaio 1982 n. 9, dato che esse sembrano possedere tutte le caratteristiche che la consolidata elaborazione giurisprudenziale (cfr. T.A.R. Catanzaro, sez. II, 10 giugno 2008 n. 647) connette al concetto di pertinenza edilizia: a) un nesso oggettivo strumentale e funzionale con la cosa principale; b) il mancato possesso, per natura e struttura, di una pluralità di destinazioni; c) un carattere durevole; d) la non utilizzabilità economica in modo diverso; e) una ridotta dimensione; f) una individualità fisica e strutturale propria; g) l'accessione ad un edificio preesistente edificato; h) l'assenza di un autonomo valore di mercato.

Da tale presupposto discende, ex art. 10 L. n. 47/1985, la sola applicabilità nella specie della sanzione pecuniaria, con il conseguente annullamento dell’ordinanza di demolizione.

Sussistono giusti motivi per addivenirsi alla compensazione, fra le parti, delle spese del giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - Sezione distaccata di Brescia Sez. 1°- definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie in relazione all’ord. n. 9/94 che, per l’effetto, annulla; lo dichiara improcedibile, per sopravvenuta carenza d’interesse, in relazione all’ord. n. 10.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 24/06/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Giuseppe Petruzzelli, Presidente

Sergio Conti, Consigliere, Estensore

Mauro Pedron, Primo Referendario



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE






DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/07/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO