TAR Puglia (LE) Sez. III n. 735 del 14 luglio 2020
Urbanistica.Formazione del silenzio assenso e dichiarazione del progettista che assevera la conformità del progetto alla disciplina urbanistica

Costituisce requisito essenziale, ai fini della formazione del provvedimento silenzioso sulla richiesta di permesso di costruire, la dichiarazione del progettista abilitato che assevera la conformità del progetto alla disciplina urbanistica vigente, poiché rappresenta la motivazione interna del provvedimento favorevole al privato e può giustificare, in un'ottica di semplificazione, l'inerzia dell'Amministrazione e il conseguente assenso tacito su un progetto apparentemente conforme alla disciplina urbanistica. Ne consegue che non può ritenersi formato il silenzio assenso nell'ipotesi in cui il progettista si sia limitato ad affermare genericamente la compatibilità dell'intervento rispetto alla vigente normativa ed abbia omesso qualsiasi attestazione sulla sua conformità urbanistica, stante da un lato l'insussistenza di una equivalenza tra i differenti concetti della conformità e della compatibilità (quest'ultima, infatti, postula un apprezzamento valutativo, sia pure alla stregua di regole tecniche), e dall'altro la necessità che le dichiarazioni siano rese in maniera chiara ed inequivoca dal progettista, soprattutto in considerazione delle relative responsabilità, anche sul piano penale, atteso anche che la formazione del silenzio assenso sulle domande di concessione edilizia ha carattere limitato ed è subordinato all'esistenza di uno strumento urbanistico vigente ed adeguato alle prescrizioni e agli standards introdotti dalla l. n. 765 del 1967, nonché di una programmazione urbanistica di dettaglio, tale da non lasciare all'Amministrazione alcuno spazio di discrezionalità, neppure sotto il profilo tecnico

Pubblicato il 14/07/2020

N. 00735/2020 REG.PROV.COLL.

N. 02342/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2342 del 2015, proposto dalla
L.E.S.A.C. S.a.s. di Bergamo Francesco e C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Gabriele Spedicato, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Ss Giacomo e Filippo 7;

contro

Comune di Lequile, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Tommaso Millefiori, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Mannarino n. 11/A;

per l'annullamento

- della nota n. 77 del 7 gennaio 2015, con la quale il Dirigente Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Lequile ha rigettato l'istanza di rilascio di permesso di costruire presentata dalla Società ricorrente in data 5 novembre 2013, pratica edilizia 136/2013 per la realizzazione di due unità immobiliari in zona agricola, località “Vittorio”;

- di ogni atto connesso inclusa la nota prot. n. 3733 del 12 maggio 2014 di preavviso di diniego.


Visti il ricorso straordinario e i relativi allegati;

Visto l’atto di trasposizione in sede giurisdizionale;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lequile;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 84 del D.L. n. 18 del 2020;

Visto l’art. 4 del D.L. n. 28 del 2020;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 giugno 2020 il dott. Giovanni Gallone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. La L.E.S.A.C. S.a.s. di Bergamo Francesco e C. ha presentato al Comune di Lequile, in data 5 novembre 2013, un’istanza di rilascio di permesso di costruire per la realizzazione di due unità immobiliari su fondo di sua proprietà in zona agricola in località “Vittorio”, nel territorio del predetto Comune.

Decorso asseritamente il termine previsto dall’art. 20 comma 8 del D.P.R. n. 380 del 2001 e ss.mm. senza che fosse intervenuta alcuna determinazione espressa da parte dell’Amministrazione Comunale, la stessa Società ha inoltrato al Comune di Lequile, in data 27 febbraio 2014, una nota e, premessa l’intervenuta formazione del silenzio assenso sull’istanza presentata, ha richiesto il rilascio di una dichiarazione formale attestante detto titolo tacito comunicando al contempo l’inizio dei lavori.

A seguito della presentazione da parte della Società ricorrente di un sollecito al rilascio della predetta dichiarazione, in data 12 maggio 2015 il Dirigente del Settore urbanistica del Comune di Lequile ha inoltrato con nota n. prot. 3733 preavviso di rigetto ex art. 10 bis L. n. 241 del 1990 e ss.mm..

La Società ricorrente ha, quindi, formulato con nota del 21 maggio 2014 le proprie osservazioni con riguardo ai motivi ostativi comunicati dall’Amministrazione Comunale instando per il rilascio del permesso di costruire.

2. Dopo l’inoltro di un ulteriore sollecito alla definizione del procedimento, la L.E.S.A.C. S.a.s. ha proposto ricorso dinanzi a questo T.A.R. iscritto al n. 2676/2014 R.G.R. avverso il silenzio rifiuto serbato dal Comune di Lequile sull’istanza di rilascio del permesso di costruire al fine di ottenere la condanna dell’Amministrazione a provvedere.

In corso di giudizio è, tuttavia, sopravvenuto con nota prot. n. 77 del 7 gennaio 2015 del Dirigente del Settore Urbanistica del Comune di Lequile il provvedimento definitivo di rigetto. In ragione di tale sopravvenienza questa Sezione ha, dunque, pronunciato la sentenza n. 2036/2015 con cui ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso proposto dalla L.E.S.A.C. S.a.s. avverso il silenzio serbato dall’Amministrazione Comunale di Lequile per sopravvenuta carenza di interesse.

3. Avverso il prefato provvedimento di diniego prot. n. 77 del 7 gennaio 2015 la L.E.S.A.C. S.a.s. ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, notificato in data 6 maggio 2015, con cui ha chiesto l’annullamento dello stesso deducendo le seguenti censure:

1) violazione degli artt. 1 e 2 della L. n. 241 del 1990;

2) violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione;

3) violazione del Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti;

4) violazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 20 commi 3, 5, 6, 8.

4. Con apposito atto notificato a mezzo di servizio postale il 3 luglio 2015 (ricevuto dalla ricorrente l’8 luglio 2015), il Comune di Lequile ha proposto opposizione al sopra menzionato ricorso straordinario, chiedendo, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 1199/1971, la trasposizione della controversia in sede giurisdizionale innanzi a questo Tribunale.

5. La L.E.S.A.C. S.a.s. ha, dunque, trasposto il sopra menzionato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica presso questo Tribunale, depositando l’atto di trasposizione in data 30 settembre 2015 e provvedendo alla notifica del relativo avviso al Comune di Lequile il successivo 2 ottobre 2015.

Nell’atto di trasposizione sono state dedotte le censure così rubricate:

1) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 20 del D.P.R. n. 380 del 2001, violazione e/o falsa applicazione dell’art. art. 10 bis della L. n. 241 del 1990, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 21-quinquies e 21-nonies della L. n. 241 del 1990;

2) Violazione e/o falsa applicazione art. 3 della L. n. 241 del 1990, eccesso di potere per assoluta carenza di motivazione, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10 bis della L. n. 241 del 1990, violazione del generale principio di trasparenza dell’azione amministrativa, violazione dell’art. 24 Cost., violazione del diritto di difesa, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 51 lett. g) L.R. Puglia n. 56 del 1980.

6. Si è costituito in giudizio, in data 7 ottobre 2015, il Comune di Lequile, chiedendo la reiezione del ricorso trasposto in sede giurisdizionale.

7. In data 22 maggio 2020 la Società ricorrente e l’Amministrazione Comunale resistente hanno depositato memorie ex art. 73 c.p.a..

8. In data 1 giugno 2020 Il Comune di Lequile ha depositato memorie in replica.

9. Il 20 giugno 2020 il Comune di Lequile ha depositato note di udienza ex art. 84 comma 5 del D.L. n. 18 del 2020 insistendo per la reiezione del ricorso.

10. All’udienza pubblica del 23 giugno 2020 la causa è stata introitata per la decisione ai sensi del comma 5 dell’art. 84 del D.L. n. 18 del 2020 e dell’art. 4 del D.L. n. 28 del 2020.

DIRITTO

1. Va, in limine, delibata l’eccezione di inammissibilità dell’atto di trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale sollevata da parte resistente.

L’eccezione è, solo in parte fondata, nei limiti appresso specificati.

1.1 Occorre, in proposito, muovere dalla natura giuridica dell’atto di trasposizione ex art. 48 c.pa. e dai rapporti di questo con il ricorso straordinario al Capo dello Stato ex artt. 8 e ss. del D.P.R. n. 1191 del 1971 e ss.mm..

Secondo il consolidato insegnamento pretorio, dal quale il Collegio non ritiene di doversi discostare, “la trasposizione […] costituisce (nella forma e nella sostanza) una riassunzione dell'originario ricorso straordinario, rispetto al quale l'atto depositato presso il giudice amministrativo non può contenere motivi diversi” (ex multis Consiglio di Stato sez. VI, 19 febbraio 2016, n.667).

Come evincibile dal suo stesso nomen iuris e dal dato letterale dell’art. 48 comma 1 c.p.a. (secondo cui “il giudizio segue dinanzi al tribunale amministrativo regionale”) la trasposizione importa la sostanziale continuità in sede giurisdizionale del rapporto processuale già instaurato a mezzo del ricorso straordinario.

Ciò si riflette sul thema decidendum, che non deve soffrire variazioni a seguito del mutamento di sede. Nonostante vada riconosciuta al ricorrente in via straordinaria la possibilità di rimodulare talune delle censure già formulate anche attraverso una loro diversa graduazione o l’aggiunta di inedite argomentazioni (che costituiscono mere difese), è certamente vietata in sede di trasposizione l’introduzione di domande o motivi nuovi che determinerebbero l’ampliamento dell’oggetto del giudizio. Diversamente opinando si consentirebbe, del resto, il comodo aggiramento dei termini decadenziali e, in via mediata, la frustrazione della logica di alternatività tra rimedio straordinario e giurisdizionale.

Specularmente, è onere specifico del ricorrente di riformulare puntualmente in sede di trasposizione le censure già proposte. Se, infatti, l’atto di trasposizione deve presentare tutti i requisiti del gravame straordinario di cui all’art. 8 del D.P.R. n. 1199 del 1971 (così, da ultimo, T.A.R. Lazio, Latina, sez. I, 18 giugno 2019, n.435), anche l’enunciazione dei motivi trasposti deve conservare, a pena di inammissibilità delle censure, un sufficiente livello di specificazione e non può risolversi in un generale ed imprecisato richiamo alle censure già svolte.

1.3 Orbene, corre l’obbligo di rilevare che la Società ricorrente ha riproposto in sede di trasposizione ex art. 48 c.p.a. solo alcune delle censure formulate a mezzo del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

In particolare, non risultano essere state coltivate in sede giurisdizionale le censure di cui ai numeri 1) e 3) del ricorso straordinario.

Né appare, in proposito, sufficiente, in assenza di una loro compiuta articolazione, il generico rinvio operato in sede di trasposizione a tutte le altre censure già svolte in seno al ricorso straordinario. L’impiego di siffatta formula di stile non è, infatti, in grado di soddisfare il requisito della specificità dei motivi di gravame richiesto tanto dalla disciplina legale del ricorso straordinario (il già citato art. 8 del D.P.R. n. 1199 del 1971 e ss.mm.) quanto da quella del ricorso giurisdizionale (art. 40 commi 1 lett. d e 2 c.p.a.).

Le censure di cui ai numeri 1) e 3) dell’originario ricorso straordinario sono, pertanto, inammissibili nella presente sede giurisdizionale.

1.4 Per contro, sono ammissibili ed andranno scrutinate nel merito, le censure espressamente riproposte in sede giurisdizionale e, in particolare, quelle già contraddistinte ai numeri 2) e 4) dell’originario ricorso straordinario, trasposte a mezzo dei due motivi enunciati nell’atto di trasposizione.

Sul punto, non coglie nel segno quanto eccepito dalla difesa comunale.

Dette censure erano già state prospettate in maniera sufficientemente chiara e puntuale nell’ambito del ricorso straordinario al Capo dello Stato. La ricorrente si è limitata a dare alle stesse, in seno all’atto di trasposizione, un più compiuto sviluppo, articolando a sostegno delle medesime, fermo il loro nucleo essenziale, diverse ed ulteriori argomentazioni giuridiche. Non si registra, pertanto, alcun ampliamento dell’originario thema decidendum né alcuna variazione alle causae petendi poste a sostegno della domanda di annullamento.

2. Fermo quanto appena osservato in punto di ammissibilità delle predette censure, nel merito il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti appresso precisati.

3. Con il primo motivo di gravame formulato in sede di trasposizione, che ricalca la quarta censura del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, si deduce la violazione dell’art. 20 comma 8 del D.P.R. n. 380 del 2001 e ss. mm. e degli artt. 21-quinquies e 21-nonies della L. n. 241 del 1990 e ss.mm.. Sostiene, in particolare, la ricorrente che sulla propria istanza di rilascio di permesso presentata il 5 novembre 2013 si sarebbe formato, in virtù dell’inutile decorso del termine di novanta giorni previsto per la conclusione del procedimento, un silenzio assenso. Ciò avrebbe determinato la consumazione del potere dell’Amministrazione Comunale di provvedere sull’istanza sicché il diniego impugnato, adottato tardivamente, sarebbe illegittimo.

3.1 La censura è priva di pregio giuridico.

La giurisprudenza amministrativa è ormai concorde nel ritenere che “il silenzio-assenso su una domanda di permesso costruire non si forma, nel caso in cui non ricorrano tutte le condizioni, i requisiti e i presupposti richiesti dalla legge; in particolare, in materia edilizia, non si forma se la fattispecie rappresentata non sia conforme a quella normativamente prevista” (così, da ultimo, Consiglio di Stato sez. IV, 7 gennaio 2019, n.113).

Sul punto è stato condivisibilmente precisato che “il silenzio assenso su un'istanza di permesso di costruire non si forma unicamente per il solo decorso del tempo, senza che l'Amministrazione abbia adottato un provvedimento espresso negativo, ma richiede anche l'esistenza del presupposto sostanziale, della condizione della piena conformità delle opere alla regolamentazione urbanistica” (T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 12 agosto 2019, n.1422).

Tanto premesso non può ritenersi che sull’istanza di rilascio di permesso di costruire presentata il 5 novembre 2013 si sia formato alcun assenso tacito.

Come pure rilevato da questa Sezione con sentenza n. 2036 del 2015 (resa inter partes), ad impedire la formazione del silenzio assenso è, anzitutto, la carenza documentale segnalata dalla stessa Amministrazione Comunale in seno alla nota n. prot. 3733 del 12 maggio 2014 recante il preavviso di rigetto e ribadita con la nota prot. 77 del 7 gennaio 2015.

L’istanza presentata dalla L.E.S.A.C. S.a.s. manca, infatti, della dichiarazione del progettista che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti e alle altre normative aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia.

3.2 Detta carenza non è, peraltro, oggetto di contestazione da parte della Società che, nell’atto di trasposizione ex art. 48 c.p.a. si è limitata ad osservare che l’Amministrazione Comunale resistente avrebbe rilevato la stessa solo con il provvedimento di diniego oggetto di impugnazione e non anche nella precedente comunicazione ex art. 10 bis della L. n. 241 del 1990 e ss.mm.

Detta ultima circostanza non assume, tuttavia, rilievo alcuno.

Anzitutto l’obiettiva carenza documentale vale da sé ad impedire la formazione del silenzio significativo senza che sia necessario che l’Amministrazione Comunale la rilevi. Ciò è legato, a ben vedere, alla natura giuridica del silenzio assenso, fattispecie legale che produce i suoi effetti automaticamente al verificarsi dei presupposti stabiliti dalla legge.

Inoltre, l’Amministrazione comunale non aveva certo l’obbligo di segnalare detta carenza documentale in seno alla comunicazione ex art. 10 bis della L. n. 241 del 1990 e ss.mm., atteso che essa non costituiva, a rigore, motivo ostativo al rigetto dell’istanza di rilascio del permesso di costruire ma, al più presupposto per l’attivazione degli approfondimenti documentali di cui al comma 5 dell’art. 20 del D.P.R. n. 380 del 2001 e ss.mm..

3.3 Non coglie, peraltro, nel segno l’obiezione mossa dalla L.E.S.A.C. S.a.s. secondo cui tale carenza documentale non ricorrerebbe atteso che, nella “Relazione tecnica” allegata agli elaborati progettuali, veniva espressamente dichiarato che “oggetto della seguente relazione è il progetto per la costruzione di due fabbricati della tipologia prevista dalle norme di P.R.G per le zone agricole E alla lettera A, di cui si assevera la conformità alla normativa vigente”. Sempre secondo la difesa della L.E.S.A.C. S.a.s., i “Dati tecnici” dell’elaborato progettuale espliciterebbero, poi, i calcoli matematici a conferma del rispetto degli standard urbanistici di area.

Detti elementi non possono certo ritenersi un corredo sufficiente all’istanza di rilascio del permesso di costruire.

Il tenore testuale dell’art. 20 comma 1 del D.P.R. n. 380 del 2001 e ss.mm. richiede espressamente che agli elaborati progettuali sia accompagnata “una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati e adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie alle norme relative all'efficienza energetica”.

Se ne deduce la necessità di un atto di asseverazione formalmente distinto rispetto agli elaborati tecnici che rechi una specifica assunzione di responsabilità del progettista rispetto alla conformità del realizzando intervento.

La giurisprudenza amministrativa più accorta ha, infatti, chiarito che “costituisce requisito essenziale, ai fini della formazione del provvedimento silenzioso sulla richiesta di permesso di costruire, la dichiarazione del progettista abilitato che assevera la conformità del progetto alla disciplina urbanistica vigente, poiché rappresenta la motivazione interna del provvedimento favorevole al privato e può giustificare, in un'ottica di semplificazione, l'inerzia dell'Amministrazione e il conseguente assenso tacito su un progetto apparentemente conforme alla disciplina urbanistica”. Ne consegue che “non può ritenersi formato il silenzio assenso nell'ipotesi in cui il progettista si sia limitato ad affermare genericamente la compatibilità dell'intervento rispetto alla vigente normativa ed abbia omesso qualsiasi attestazione sulla sua conformità urbanistica, stante da un lato l'insussistenza di una equivalenza tra i differenti concetti della conformità e della compatibilità (quest'ultima, infatti, postula un apprezzamento valutativo, sia pure alla stregua di regole tecniche), e dall'altro la necessità che le dichiarazioni siano rese in maniera chiara ed inequivoca dal progettista, soprattutto in considerazione delle relative responsabilità, anche sul piano penale, atteso anche che la formazione del silenzio assenso sulle domande di concessione edilizia ha carattere limitato ed è subordinato all'esistenza di uno strumento urbanistico vigente ed adeguato alle prescrizioni e agli standards introdotti dalla l. n. 765 del 1967, nonché di una programmazione urbanistica di dettaglio, tale da non lasciare all'Amministrazione alcuno spazio di discrezionalità, neppure sotto il profilo tecnico” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 3 aprile 2017, n.1776)

3.4 In disparte dalla ricorrenza della segnalata carenza documentale, ostano, in ogni caso, alla formazione del silenzio assenso tutti gli altri rilievi operati dall’Amministrazione comunale a mezzo della nota n. prot. 3733 del 12 maggio 2014 recante preavviso di rigetto ex art. 10 bis L. n. 241 del 1990 e ss.mm. (tra cui, segnatamente, la mancata specificazione in sede di progetto dello stradone interpoderale di accesso e il mancato rispetto delle distanze minime tra fabbricati).

4. Con il secondo motivo di gravame formulato in sede di trasposizione, che riprende il secondo motivo del ricorso straordinario al Capo dello Stato, si deducono degli ulteriori profili di illegittimità che attengono specificatamente alle ragioni ostative espresse in sede di preavviso di rigetto (nota n. prot. 3733 del 12 maggio 2014) e successivamente riprese nel provvedimento finale di diniego qui impugnato. Secondo la difesa della L.E.S.A.C. S.a.s. dette ragioni ostative sarebbero state espresse in maniera del tutto generica senza l’indicazione puntuale delle norme edilizie che si assumono violate e senza che l’Amministrazione Comunale resistente abbia preso posizione sulle osservazioni formulate dall’istante a seguito di preavviso di rigetto.

Nel merito, si contesta, con riguardo al primo motivo ostativo, l’applicabilità al caso di specie della previsione dell’art. 51 lett. g) della L.R. Puglia n. 56 del 1980, avendo la stessa natura meramente programmatica e subordinata, ai sensi del successivo art. 55 della medesima legge, all’aggiornamento del Piano Regolatore Generale entro il termine di tre anni (aggiornamento che non ha mai avuto luogo con riguardo al comune di Lequile). Con riferimento, invece, alla seconda ragione ostativa, relativa al rapporto tra volumetria da insediare e lotto di appartenenza delle singole unità edilizie progettate, la L.E.S.A.C. S.a.s. richiama, ritenendoli esaustivi, i dati tecnici inseriti nell’elaborato progettuale. Per ciò che attiene alla terza ragione ostativa, concernente la difformità tra planimetria catastale e planimetrie di progetto ai fini del rapporto con le proprietà confinanti, si lamenta la mancata specificazione di detta difformità. Con riguardo, poi, al quarto motivo ostativo, relativo allo stradone interpoderale e alla mancata indicazione in sede progettuale delle sue caratteristiche e dimensioni, si contesta all’Amministrazione Comunale resistente di non aver puntualmente individuato la previsione di legge che si assume violata e che l’esistenza dell’accesso sarebbe chiaramente evincibile dallo stesso progetto. Per ciò che riguarda il quarto motivo di diniego, relativo al mancato rispetto della distanza di 15 mt. dei fabbricati dal confine di proprietà, la L.E.S.A.C. S.a.s. contesta la mancata individuazione della norma che ne prescrive l’osservanza, osservando che l’unica previsione applicabile sarebbe quella relativa alla distanza di 30 mt. tra fabbricati, prevista in generale delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale con riferimento alle zone E. Con riguardo all’ultima ragione ostativa alla base del diniego relativa all’incongruenza tra la superficie del piano terra adibito ad abitazione (di circa 50 mq.) e quella del seminterrato (di circa 100 mq.) si contesta unicamente la mancata indicazione della previsione urbanistico-edilizia che impedisca di adottare una simile soluzione progettuale.

4.1 La censura è fondata e merita accoglimento.

L’Amministrazione Comunale, nell’indicare i sei motivi ostativi, ha, infatti, illegittimamente omesso di specificare puntualmente le norme e le previsioni del vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Lequile con cui il progetto edilizio de quo si pone in contrasto.

La motivazione addotta a sostegno del provvedimento di diniego del Permesso di Costruire si appalesa, pertanto, assolutamente generica e, come tale, inidonea ad esplicitare l’iter logico seguito dall’Amministrazione Comunale nella sua adozione, impendendo di comprendere le ragioni giuridiche e fattuali poste alla base dell’impugnato diniego.

In proposito è appena il caso di rammentare che secondo il costante insegnamento della giurisprudenza ammnistrativa (ex multis Consiglio di Stato, Sez. V, 25 maggio 2017, n. 2547) “l’obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi è inteso […] secondo una concezione sostanziale/funzionale, nel senso che è da intendersi rispettato quando reca l’esternazione del percorso logico-giuridico seguito dall’amministrazione per giungere alla decisone adottata e il destinatario è in grado di comprendere le ragioni di quest’ultimo, e, conseguentemente, di utilmente accedere alla tutela giurisdizionale, in conformità ai principi di cui agli artt. 24 e 113 della Costituzione”.

4.2 Per le suddette ragioni la nota n. 77 del 7 gennaio 2015, con la quale il Dirigente Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Lequile ha rigettato l'istanza di permesso di costruire presentata dalla Società ricorrente in data 5 novembre 2013 è illegittima per difetto di motivazione e deve essere annullata.

5. Sussistono giustificate ragioni per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti e nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla la nota n. 77 del 7 gennaio 2015, con la quale il Dirigente Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Lequile ha rigettato l'istanza di permesso di costruire presentata dalla Società ricorrente in data 5 novembre 2013.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2020 svolta da remoto tramite l’applicativo Teams con l'intervento dei magistrati:

Enrico d'Arpe, Presidente

Patrizia Moro, Consigliere

Giovanni Gallone, Referendario, Estensore