TAR Lombardia (BS) Sez. I n. 1803. del 15 novembre
Urbanistica. La servitù non è un titolo reale per richiedere il Permesso di costruire.

Ai sensi del noto art. 11 comma 1 del T.U. 380/2001, “Il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell'immobile o a chi abbia titolo per richiederlo”. La giurisprudenza, ha chiarito che l’interessato al rilascio di un titolo edilizio circa un dato immobile deve avere “titoli reali” per intervenirvi: non è all’evidenza in generale tale una servitù, che attribuisce come è noto al proprietario del fondo dominante specifiche e limitate possibilità di intervento sul fondo servente, e quindi di regola non la possibilità di edificarvi in via pura e semplice. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 01803/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00584/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 584 del 2010, proposto da: 
Massimo Zanotti, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Bona, con domicilio eletto presso Giovanni Bona in Brescia, via V. Eman. II, 99;

contro

Comune di Cimbergo;

nei confronti di

Gian Antonio Zanotti;

per l’annullamento, previa sospensione,

del permesso di costruire 10 marzo 2010 n°6, rilasciato dal Comune di Cimbergo a Gian Antonio Zanotti;

di qualsiasi altro atto presupposto, consequenziale ovvero correlato;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 ottobre 2012 il dott. Francesco Gambato Spisani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Massimo Zanotti è titolare di un immobile, costituito da un appartamento al piano terra con ripostigli e circostante area quali pertinenze, sito alla via Casone del Comune di Cimbergo e distinto al relativo catasto al foglio 38, mappale 251, del quale è divenuto proprietario esclusivo in forza dell’ordinanza non impugnabile 16 marzo 2006 pronunciata ai sensi dell’art. 789 c.p.c. dal Giudice istruttore del Tribunale di Brescia all’esito del giudizio di divisione giudiziale iscritto al n°4230/01 R.G. di quell’ufficio (doc. 2 ricorrente, copia relazione CTU nel giudizio di divisione, pp. 8 e 23, per gli estremi dell’immobile; doc. 1 ricorrente, copia verbale nel giudizio medesimo, ove l’ordinanza citata, che assegna al ricorrente il bene nell’ambito del lotto “A”; relazione p.a. 20 agosto 2010 p. 1, ove si dà ragione del nuovo accatastamento, appunto come subalterno 14).

Gian Antonio Zanotti, odierno controinteressato e già parte del citato giudizio di divisione (cfr. doc. 1 ricorrente, cit.), ha per parte sua ottenuto dal Comune di Cimbergo il permesso di costruire meglio citato in epigrafe, afferente “lavori di manutenzione e risanamento conservativo fabbricato, da realizzarsi in via Casone, sul terreno censito in catasto… foglio n°38 mappali n°251/14” (doc. 4 ricorrente, copia permesso di costruire citato).

Ritenendo tale provvedimento lesivo del proprio diritto proprietario sopra descritto, Massimo Zanotti indirizzava al Comune dapprima la missiva 16 marzo 2010, nella quale si opponeva al rilascio (doc. 5, copia di essa); a fronte di essa, riceveva la lettera 20 marzo 2010 del Segretario comunale, il quale lo informava che il permesso in questione era stato rilasciato “a seguito di autocertificazione” del proprietario interessato, e che “per quanto attiene l’effettiva titolarità della proprietà codesto Comune non è organo preposto al fine di dirimere la questione” (doc. 6 ricorrente, copia risposta citata); a ciò replicava l’odierno ricorrente, indirizzando al Sindaco e al Segretario la lettera 16 aprile 2010, nella quale chiedeva di “non considerare” la suddetta autocertificazione (doc. 7 ricorrente, copia lettera); peraltro in risposta riceveva l’ulteriore lettera 24 aprile 2010 dello stesso Segretario, che si limitava a ribadire “la validità ed efficacia ad ogni effetto di legge” del permesso (doc. 9 ricorrente, copia risposta citata).

Avverso tale permesso di costruire, Massimo Zanotti proponeva quindi ricorso, notificato il 15 maggio 2010 ed articolato in un unico motivo di violazione di legge, e precisamente dell’art. 11 T.U. 6 giugno 2001 n°380, per avere il Comune intimato rilasciato un titolo edilizio a soggetto non legittimato.

Il Collegio, con propria ordinanza 24 giugno 2010 n°127, disponeva istruttoria nel senso di acclarare effettivamente quali immobili fossero interessati dal permesso in questione; a ciò ottemperavano le parti depositando relazione tecnica il 30 luglio 2010 quanto al ricorrente e il 20 agosto 2010 quanto all’amministrazione.

Nella relazione 30 luglio 2010 il tecnico di parte ricorrente, arch. Sandrini affermava che il mappale 251 subalterno 14, cui il permesso di costruire si riferisce, è censito in catasto come risultante dalla fusione dei preesistenti subalterni 8, 10 e 11, ed è intestato a Gian Antonio Zanotti (cfr. visura catastale allegata alla relazione Sandrini citata); affermava ancora che tale subalterno 14 comprenderebbe anche una “corte esclusiva” di proprietà invece di Massimo Zanotti, e che ciò sarebbe derivato da un errato accatastamento all’esito della citata divisione (cfr. copia piantina catastale, sempre allegata alla relazione Sandrini).

Nella relazione 20 agosto 2010, il Segretario comunale esponeva conclusioni non dissimili circa l’accatastamento del subalterno 14; affermava invece che il permesso di costruire in parola avrebbe riguardato per conseguenza solo immobili del controinteressato, “salvo… che quanto definito dalla nota di trascrizione corrisponda al vero”.

In base alle predette relazioni e agli atti di causa, questo Tribunale pronunciava quindi l’ordinanza cautelare 14 ottobre 2010 n°728, nella quale anzitutto ricostruiva le situazioni proprietarie; in proposito quindi osservava che la “corte esclusiva” della cui effettiva titolarità si controverte risulta nella planimetria catastale di cui sopra localizzata, assieme ad un ripostiglio, al “piano primo sottostrada”; ciò posto, nella composizione del lotto A assegnato al ricorrente, compaiono come siti al medesimo “piano primo sottostrada” tre ripostigli, un disimpegno, e appunto la “corte esclusiva”, mentre nel lotto B assegnato al controinteressato al “piano primo sottostrada” vi è solo una cantina (doc. 2 ricorrente, cit., p. 23); osservava ancora che, come risulta dalla relazione integrativa alla CTU nella causa di divisione, era stata prevista la realizzazione di una scala esterna per collegare fra loro la cantina assegnata al controinteressato nel lotto B e il soprastante appartamento, scala da realizzare nella “corte esclusiva” già assegnata a Massimo Zanotti (doc. 3 ricorrente, copia integrazione CTU p. 6 e planimetria allegata); da tutto ciò, deduceva che effettivamente nell’ambito del mappale 14 la “corte esclusiva” fosse di proprietà del ricorrente stesso, se pur gravata di servitù al fine di realizzare la scala, e di conseguenza accoglieva la domanda cautelare nel senso di vincolare il Comune a riesaminare il permesso rilasciato e verificare se i lavori allo stesso afferenti fossero rispettosi della proprietà del ricorrente.

Il ricorrente, con memoria 26 luglio 2011, ribadiva le proprie ragioni, facendo presente come l’ordinanza cautelare suddetta fosse rimasta ineseguita.

All’udienza del giorno 31 ottobre 2012, a seguito di rinvio di quella fissata con la citata ordinanza cautelare, la Sezione tratteneva il ricorso in decisione.

DIRITTO

Il ricorso, nell’unico motivo dedotto, è fondato e va accolto nei termini di cui appresso.

1. Ai sensi del noto art. 11 comma 1 del T.U. 380/2001, “Il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell'immobile o a chi abbia titolo per richiederlo”; la norma, che è di legge statale, ha evidente carattere di principio ed è quindi valida per tutte le Regioni; comunque, ad essa si conforma l’art. 38 comma 1 della l.r. Lombardia 11 marzo 2005 n°12, per cui la domanda di rilascio del permesso è “sottoscritta dal proprietario dell'immobile o da chi abbia titolo per richiederlo”.

2. La giurisprudenza, per parte sua, ha poi chiarito – da ultimo C.d.S. sez. IV 8 luglio 2011 n°3508, che si cita per tutte- che l’interessato al rilascio di un titolo edilizio circa un dato immobile deve avere “titoli reali” per intervenirvi: non è all’evidenza in generale tale una servitù, che attribuisce come è noto al proprietario del fondo dominante specifiche e limitate possibilità di intervento sul fondo servente, e quindi di regola non la possibilità di edificarvi in via pura e semplice.

3. Nel caso di specie, così come chiarito dalla complessa istruttoria di cui si è dato conto in narrativa, il controinteressato Gian Antonio Zanotti ha ottenuto il rilascio di un titolo edilizio per intervenire su un immobile del quale non era e non è proprietario per intero: su una parte di esso, la “corte esclusiva” facente parte del mappale 14, egli è titolare di una semplice servitù di realizzazione di un manufatto appunto specifico e limitato, ovvero una scala. Di ciò non risulta che il permesso di costruire impugnato abbia tenuto conto, poiché esso (doc. 4 ricorrente, cit.) è stato rilasciato puramente e semplicemente a Gian Antonio Zanotti quale “proprietario”, né, si deve aggiungere, il Comune ha espletato le verifiche in proposito prescritte dalla ordinanza cautelare di cui in narrativa: si deve decidere come in dispositivo.

4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo alla non minimale complessità tecnica della causa e tenuto conto non della nota spese, ma dei criteri di cui al D.M. Giustizia 20 luglio 2012 n°140, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 22 agosto 2012, che ai sensi del proprio art. 42 entra in vigore dal giorno successivo alla propria pubblicazione e ai sensi del precedente art. 41 si applica a tutte le liquidazioni eseguite dopo la propria entrata in vigore.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il permesso di costruire 10 marzo 2010 n°6, rilasciato dal Comune di Cimbergo a Gian Antonio Zanotti. Condanna in solido l’amministrazione intimata e il controinteressato a rifondere al ricorrente le spese di giudizio, spese che liquida in € 1.500 (millecinquecento) oltre accessori di legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 31 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Petruzzelli, Presidente

Mario Mosconi, Consigliere

Francesco Gambato Spisani, Primo Referendario, Estensore

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/11/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)