dai CEAG

Cass. Sez. III sent.18226 del 17 maggio 2005
Pres. Zumbo Est. Postiglione imp. Di Stefano

Lo scarico di una lavanderia industriale a servizio di una casa di riposo non è assimilabile a quello di acque reflue domestiche e necessita di specifica ed espressa autorizzazione.

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Fatto e diritto

Di Stefano Carmelo, presidente di una Casa di ripo­so, è stato ritenuto responsabile del reato di sca­rico abusivo di acque reflue provenienti da una lavanderia di tipo industriale, sito nella predetta casa, in violazione dell'art. 59, 1° comma D.L.vo 152/99, come accertato il 21.12.2001 e condannato dal Tribunale di Catania, Sezione Distaccata di Mascalucia in data 31.1.2003 alla pena di euro 5000 di multa.

Il Tribunale teneva conto della carenza di autoriz­zazione, della testimonianza dei NAS e delle speci­fiche circostanze di fatto risultanti del sopral­luogo (trattavasi di lavanderia nuova, di recente attivazione, sita al secondo piano dell'edificio, come emergeva anche da una planimetria). L'imputato ha proposto ricorso per Cassazione, de­ducendo violazione di legge ed erronea motivazione in ordine a due circostanze di fatto (la natura ci­vile e non industriale delle acque reflue e la pre­esistenza dello scarico, denunciato a suo tempo al­la P.A.).

Il ricorso è infondato.

Lo scarico da una lavande­ria di tipo industriale a servizio di una casa di Riposo - come nel caso in esame - è soggetto all'obbligo penalmente sanzionato ex art. 59, 1° comma D.L.vo 152/99 di preventiva autorizzazione, non potendo essere assimilato ad un ordinario scarico di acque reflue domestiche, considerata la natura dell'attività da cui proviene (Confronta Cass. Sez. III, 13.9.2004, n. 35870 rv. 229012).

Esiste sul punto corretta motivazione. I giudici di merito hanno ritenuto in punto di fatto che trattavasi di una lavanderia sita al secondo piano dell'edificio, di recente attivazione e non di lavanderia preesistente (circostanza peraltro giuridi­camente irrilevante, in quanto la legge esige l'autorizzazione per tutti gli scarichi di acque reflue industriali in senso fisico, quale sia stata l'epoca di attivazione).

Per gli scarichi di acque reflue industriali è sem­pre necessaria l'autorizzazione espressa e specifi­ca, ossia un controllo preventivo formale ed espli­cito della P.A. competente.