TAR Liguria Sez.I n. 1831 del 20 aprile 2010
Urbanistica. Pertinenze ed obbligo di conformità allo strumento urbanistico

Anche le opere edilizie qualificabili come pertinenze soggiacciono all'obbligo di conformità allo strumento urbanistico e - a più forte ragione - al vincolo urbanistico di fonte legale posto a salvaguardia di un superiore interesse pubblico. In ogni caso, la nozione di pertinenza urbanistica postula indefettibilmente, oltre ad un volume minimo (in assoluto ed in rapporto a quello dell’edificio principale), tale da non consentire una sua destinazione autonoma e diversa da quella a servizio dell’immobile cui accede, un vincolo a servizio dell’edificio principale, vincolo che deve però risultare da elementi oggettivi e strutturali, a prescindere dalla personale destinazione impressa dal proprietario.

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N.  01831/2010 REG.SEN.
N. 01753/2001 REG.RIC.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


Sul ricorso numero di registro generale 1753 del 2001, proposto da:
Calcagno Antonio, rappresentato e difeso dall’avv. Roberto Damonte, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Corsica 10/4;

contro

Comune di Cogoleto, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Armando Gamalero, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via XX Settembre 14/12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dell’ordinanza del comune di Cogoleto 1.1.2001, n. 128, di ripristino dello stato dei luoghi mediante demolizione di un manufatto abusivo adibito in parte a uso fienile e in parte a stalla per cavalli.


Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cogoleto;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 aprile 2010 l’avv. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO


Con ricorso notificato in data 1.12.2001 il signor Calcagno Antonio ha impugnato, chiedendone la sospensione dell’esecuzione in via cautelare, l’ordinanza del comune di Cogoleto 1.1.2001, n. 128, di ingiunzione del ripristino dello stato dei luoghi mediante demolizione di un manufatto abusivo adibito in parte a uso fienile e in parte a stalla per cavalli, realizzato in via Bricco Falò, sul mappale n. 395 foglio n. 14 del catasto.

Con ordinanza 10.1.2002, n. 10 la Sezione ha accolto la domanda cautelare, in considerazione della presentazione di una istanza di accertamento di conformità ex art. 13 L. 47/1985.

Con provvedimento dirigenziale 11.6.2003, n. 11515 il comune ha respinto la sanatoria, con la motivazione che il manufatto non rientra - per superficie, volume ed ubicazione - nella nozione di pertinenza urbanistica, un tempo soggetta al regime di autorizzazione, e che è stato costruito all’interno della fascia di rispetto di ml. 10 dalla strada vicinale via Bricco Falò, in violazione delle N.T.A. del P.R.G. vigente per la zona agricola generica.

Tale ultimo provvedimento (diniego di sanatoria) è stato impugnato dai signori calcagno Giampiero e Nicoletta, in qualità di eredi del padre, nel frattempo deceduto.

A sostegno del ricorso per motivi aggiunti deducono tre motivi di gravame, come segue.

1. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 13 Legge 47/1985.

Il manufatto in questione risalirebbe a tempi immemorabili e – comunque - ad un periodo sicuramente anteriore all’introduzione dell’obbligo di munirsi della licenza edilizia.

Per quanto riguarda la strada adiacente il manufatto, essa sarebbe privata e di proprietà esclusiva dei signori Calcagno.

2. Violazione e/o falsa applicazione art. 7 legge n. 47/1985. Eccesso di potere.

Contrariamente a quanto affermato dall’amministrazione comunale, il manufatto in questione presenterebbe le caratteristiche della pertinenza rispetto all’azienda agricola condotta dal signor Giampiero Calcagno.

3. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990. Difetto di motivazione. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria.

Il diniego sarebbe carente di motivazione sia rispetto alla datazione dell’immobile (collocata successivamente agli anni sessanta), sia rispetto alla ritenuta mancanza delle caratteristiche della pertinenza urbanistica.

Si è costituito in giudizio il comune di Cogoleto, instando per la reiezione del ricorso.

Alla pubblica udienza dell’8 aprile 2010 il ricorso è stato trattenuto dal collegio per la decisione.


DIRITTO


Preliminarmente occorre prendere atto che il ricorso introduttivo avverso l’ordinanza di demolizione è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto l'istanza di sanatoria successivamente presentata comporta il riesame dell'abusività dell'opera mediante l'emanazione di un nuovo provvedimento, di accoglimento o di rigetto, che vale comunque a superare il provvedimento sanzionatorio oggetto dell'impugnativa (T.A.R. Campania-Napoli, III, 8.6.2009, n. 3150).

Con il che, il thema decidendum si concentra sull’impugnazione del provvedimento di diniego di sanatoria, che i ricorrenti hanno fatto oggetto di ricorso per motivi aggiunti e rispetto al quale confermano di avere tuttora interesse alla decisione (cfr. la memoria depositata il 27.3.2010, p. 4).

Il ricorso per motivi aggiunti è infondato.

1. Quanto alla affermata vetustà dell’immobile (ove realizzato prima della l. 17 agosto 1942 n. 1150, quando cioè lo "ius aedificandi" era considerato pura estrinsecazione del diritto di proprietà), essa è contestata dall’amministrazione, sicché era preciso onere del ricorrente fornire – quantomeno - un principio di prova circa la preesistenza dell’immobile rispetto al 1942.

Difatti, spetta al soggetto che chiede il rilascio della licenza di costruzione in sanatoria l'onere di dimostrare, anche a mezzo di indizi di prova, il fatto che si sostiene e l'epoca del riscontrato abuso edilizio (Cons. di St., IV, 12.2.2010; T.A.R. Piemonte, I, 4.9.2009, n. 2247).

Per quanto concerne invece la distanza del manufatto dalla strada, non rileva il carattere privato di quest’ultima, posto che lo stesso ricorrente la definisce, nella relazione illustrativa a corredo della domanda di sanatoria (doc. 3 delle produzioni 29.4.2009 di parte resistente), come strada vicinale di tipo F (strada locale) assimilabile a quelle comunali (cfr. art. 2 commi 1 e 2 del D. Lgs. 3.4.1992, n. 285), e dunque come strada sicuramente destinata ad uso pubblico (art. 3 comma 1 n. 52 del D. Lgs. n. 285/1992 cit.), soggetta come tale alla fascia di rispetto di 10 m. stabilita dall’art. 26 comma 2 lett. e) del D.P.R. 16.12.1992, n. 495 (ripreso dall’art. 39 delle N.T.A. al P.R.G. del comune di Cogoleto).

2. Il motivo di diniego concernente la distanza dalla strada appare già di per sé dirimente, in quanto, anche a voler ammettere che il fabbricato in questione costituisca pertinenza urbanistica di un edificio già esistente, esso sarebbe comunque soggetto alla fascia di rispetto stradale, posto che anche le opere edilizie qualificabili come pertinenze soggiacciono all'obbligo di conformità allo strumento urbanistico e - a più forte ragione - al vincolo urbanistico di fonte legale posto a salvaguardia di un superiore interesse pubblico (così Cons. di St., V, 27.8.1999, n. 1006, relativamente alla collocazione di un silos metallico, pertinenziale ad un opificio industriale, in un'area ricadente nella fascia di rispetto cimiteriale).

In ogni caso, la nozione di pertinenza urbanistica postula indefettibilmente, oltre ad un volume minimo (in assoluto ed in rapporto a quello dell’edificio principale), tale da non consentire una sua destinazione autonoma e diversa da quella a servizio dell’immobile cui accede, un vincolo a servizio dell’edificio principale, vincolo che deve però risultare da elementi oggettivi e strutturali, a prescindere dalla personale destinazione impressa dal proprietario.

Nel caso di specie, come puntualmente rilevato dall’amministrazione comunale, la costruzione ha una superficie (superiore a 100 mq.) ed un volume (circa 370 mc.) assolutamente apprezzabili, ed è adibita in parte a fienile e in parte a stalla (cfr. anche la relazione illustrativa a corredo della domanda di sanatoria, doc. 3 delle produzioni 29.4.2009 di parte resistente, p. 1), onde essa non pare affatto oggettivamente destinata a servizio di un altro immobile principale (peraltro neppure chiaramente individuato nella sua consistenza edilizia), bensì – secondo la destinazione soggettivamente impressale dal proprietario - dell’impresa di allevamento da questi esercitata.

Ne consegue che la stessa non può rientrare nella nozione di pertinenza.

3. Come detto, la motivazione del diniego appare congrua e sufficiente, sia rispetto alla datazione dell’immobile (non avendo il ricorrente assolto all’onere – su di lui gravante - di provarne l’anteriorità), sia rispetto alla ritenuta mancanza nel manufatto delle caratteristiche della pertinenza urbanistica.

Le spese seguono come di regola la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.


P.Q.M.


In parte dichiara improcedibile ed in parte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del comune di Cogoleto, delle spese di giudizio, che liquida in € 4.000,00 (quattromila), oltre I.V.A. e C.P.A..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2010 con l'intervento dei Signori:

Santo Balba, Presidente

Luca Morbelli, Primo Referendario

Angelo Vitali, Primo Referendario, Estensore