TAR Piemonte Sez. II n. 628 del 21 maggio 2018
Urbanistica.Presentazione istanza di sanatoria e inefficacia ordine di demolizione
 
Pur venendo di norma affermato in giurisprudenza che la presentazione di una istanza di sanatoria priva di efficacia l’ordine di demolizione (e di conseguenza di interesse il connesso giudizio avverso l’ordine di demolizione), tanto non è sostenibile quando, come nel caso di specie, l’istanza sia sostanzialmente reiterativa di una pregressa analoga istanza già rigettata. Diversamente opinando il responsabile dell’abuso potrebbe limitarsi a reiterare indefinitamente identiche istanze di sanatoria, con ciò semplicemente paralizzando la doverosa attività amministrativa di ripristino della legalità.



Pubblicato il 21/05/2018

N. 00628/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00166/2013 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 166 del 2013, proposto da
Anna Lastone, rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico Rabino, Serenella Nicola, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.to Enrico Rabino in Torino, via Pietro Palmieri, 40;

contro

Comune di Costigliole D'Asti, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Venturino, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.to Pietro Rossanigo in Torino, via Stampatori, 9;

per l'annullamento

dell' ordinanza n. 48/2012 adottata in data 6 dicembre 2012 dal Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Costigliole d' Asti, notificata in data 7 dicembre 2012, con la quale è stata ordinata la demolizione di opere non autorizzate ed asseritamente ritenute abusive,

nonchè per l'annullamento degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del procedimento; e per ogni ulteriore consequenziale statuizione.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Costigliole D'Asti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 maggio 2018 la dott.ssa Paola Malanetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

La ricorrente ha impugnato l’ordinanza di demolizione in epigrafe deducendo di essere proprietaria di un immobile in Caostigliole d’Asti, catastalmente identificato al foglio n.30, mappale n. 555 sul quale ha realizzato una scala e un ampliamento in cemento armato rispetto ad un magazzino preesistente, ponendo in essere opere in difformità dal permesso di costruire ottenuto n. 59/2006.

Lamenta tuttavia che l’ordine di demolizione sarebbe afflitto da:

1) violazione degli artt. 3, 31, 33, 34 del d.p.r. n. 380/2001 e dall’art. 6 della l.r. Piemonte n. 19/1999; eccesso di potere, insufficienza di istruttoria e motivazione. La parte abusiva costituirebbe cubatura accessoria e non sarebbe variante essenziale, come tale non sanzionabile con la demolizione; inoltre le opere realizzate sarebbero al più qualificabili ristrutturazione edilizia, comprensiva anche della demoricostruzione, e sarebbero pertinenziali a una struttura presente in loco;

2) violazione dell’art. 31 del d.p.r. n. 380/2001 e 3 della l. n. 241/90; eccesso di potere, contraddittorietà e sviamento; il provvedimento non avrebbe motivato circa l’interesse pubblico sotteso alla demolizione;

3) violazione dell’art. 7 della l. n. 241/90; travisamento dei fatti; illegittimamente la comunicazione di avvio del procedimento sarebbe stata inoltrata alla ricorrente contestualmente all’ordine di demolizione.

Si è costituita l’amministrazione resistente contestando in fatto e diritto gli assunti di cui al ricorso.

All’udienza dell’8.5.2018 la causa è stata discussa e decisa nel merito.

DIRITTO

Il ricorso deve essere respinto.

La consistenza effettiva dell’abuso si evince dalla descrizione che ne effettua l’ordinanza di demolizione, in cui si esplicita che si tratta di: “realizzazione di struttura a solaio in c.a. in sopraelevazione al locale adibito a “deposito attrezzi agricoli” che costituisce nuovo piano fuori terra e nella realizzazione di una nuova manica di fabbricato con struttura in cemento armato”.

In sostanza la ricorrente ha realizzato un piano fuori terra delle dimensioni di oltre 60 mq in cemento armato, là dove esisteva solo un locale interrato, ed una annessa manica di fabbrica di oltre 90 mq sempre fuori terra, il tutto senza alcun titolo edilizio.

Il provvedimento impugnato fa seguito ad un primo ordine di demolizione e successivo diniego di sanatoria e rappresenta quindi l’esito finale di un complesso procedimento di accertamento dell’abuso; peraltro la ricorrente aveva anche chiesto di essere autorizzata a costruire in sopraelevazione, ricevendo un espresso diniego in cui si motivava (come ribadito poi in tutti i successivi provvedimenti sfavorevoli) che l’intervento non era assentibile perché ricadente in fascia di rispetto stradale e zona di inedificabilità assoluta ai sensi della vigente normativa.

Pur a fronte del diniego, non impugnato, la ricorrente ha realizzato il manufatto e presentato domanda di sanatoria a fronte di un primo ordine di demolizione non impugnato; nel diniego di sanatoria che ha preceduto l’ordine di demolizione oggi impugnato è stato nuovamente evidenziato che il manufatto ricade in area agricola e in fascia di rispetto stradale.

Si aggiunga che, parallelamente al presente ricorso, la ricorrente ha presentato una nuova istanza di sanatoria di contenuto sostanzialmente identico a quella già in precedenza denegata, istanza che la commissione edilizia ha archiviato per la natura sostanzialmente reiterativa della precedente. Sul punto si condividono le tesi dell’amministrazione secondo cui, pur venendo di norma affermato in giurisprudenza che la presentazione di una istanza di sanatoria priva di efficacia l’ordine di demolizione (e di conseguenza di interesse il connesso giudizio avverso l’ordine di demolizione), tanto non è sostenibile quando, come nel caso di specie, l’istanza sia sostanzialmente reiterativa di una pregressa analoga istanza già rigettata. Diversamente opinando il responsabile dell’abuso potrebbe limitarsi a reiterare indefinitamente identiche istanze di sanatoria, con ciò semplicemente paralizzando la doverosa attività amministrativa di ripristino della legalità.

Con riferimento alla duplice ragione di inedificabilità assoluta più volte esplicitata dall’amministrazione negli atti, la ricorrente nulla ha dedotto in ricorso; né è comprensibile rispetto a cosa il manufatto sarebbe accessorio o quali strutture sarebbero state “ricostruite”, ferma restando sempre la duplice ragione ostativa all’intervento neppure censurata con il ricorso introduttivo.

Il primo motivo di ricorso deve quindi essere respinto.

Con il secondo motivo di ricorso si afferma che il provvedimento non avrebbe indicato la ragione di interesse pubblico sottesa alla demolizione; è pacifico in giurisprudenza che la demolizione di manufatti abusivi non sanabili sia attività doverosa che non necessita di alcuna specifica motivazione inerente l’interesse pubblico sotteso (Cons. St. ad plen, 17 ottobre 2017, n. 9).

Da ultimo la ricorrente lamenta di non essere stata destinataria di previa comunicazione di avvio del procedimento; come già in precedenza evidenziato l’impugnato ordine di demolizione è solo l’ultimo atto di una complessa interlocuzione tra amministrazione e ricorrente che ha visto il diniego di titolo edilizio, l’accertamento dell’abuso, un primo ordine di demolizione di circa due anni precedente l’atto oggi sub iudice e già qualificato come comunicazione di avvio del procedimento, un diniego a fronte di una istanza di sanatoria e, da ultimo, l’ordine di demolizione qui impugnato. Nessun pregiudizio di prerogative procedimentali della ricorrente è ravvisabile nella sequenza di atti elencata.

Il ricorso deve quindi essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

respinge il ricorso;

condanna parte ricorrente a rifondere al comune resistente le spese di lite, liquidate in € 3000,00 oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Savio Picone, Presidente FF

Paola Malanetto, Consigliere, Estensore

Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere

         
         
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
Paola Malanetto        Savio Picone