TAR Liguria Sez. I n. 291 del 14 maggio 2020
Urbanistica.Regolamento edilizio e dimensionamento degli alloggi

Il potere regolamentare del Comune di intervenire sulla struttura minima degli alloggi è giustificato dall’ampia latitudine dell’art. 4, comma 1, del t.u. edilizia (“Il regolamento che i comuni adottano ai sensi dell’articolo 2, comma 4, deve contenere la disciplina delle modalità costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi”). Ne consegue che, accanto alle specifiche regole tecniche sull’attività costruttiva, possono essere legittimamente collocate nel regolamento edilizio le disposizioni concernenti i limiti di dimensionamento degli alloggi validi per l’intero territorio comunale. Tale disciplina, peraltro, non ha nulla a che vedere con quella dettata dal d.m. 5 luglio 1975 che (anche per le superfici: art. 2) contiene la previsione di limiti che attengono ai soli requisiti igienico-sanitari principali dei locali d’abitazione.

Pubblicato il 14/05/2020

N. 00291/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00281/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 281 del 2017, proposto da:
Stefania Gerbaudo, rappresentata e difesa dall’avv. Riccardo Maoli, presso il quale è elettivamente domiciliata nel suo studio in Genova, via Corsica, 2/11;

contro

Comune di Ventimiglia, non costituito in giudizio;

nei confronti

Emea S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Alberto Marconi, presso il quale è elettivamente domiciliata nel suo studio in Genova, via XX Settembre, 19/7;

per l’annullamento

del permesso di costruire 9/2/2017, n. 5 (pratica n. 6321, progressivo n. 429/2016), conosciuto dalla ricorrente soltanto nei giorni scorsi, con il quale il Comune ha autorizzato la “ricostruzione di locale commerciale in frazione Latte via della Resistenza”, su terreno censito al Foglio 54, mapp. n. 1296;

di ogni ulteriore atto antecedente, presupposto, successivo e/o comunque connesso, e segnatamente:

a) del parere favorevole espresso dal responsabile del procedimento in data 12/9/2016;

b) della delibera della Giunta comunale 11/11/2016, n. 202;

c) dell’autorizzazione paesaggistica 4/8/2016, n. 42, anch’essa conosciuta soltanto a fine marzo 2017.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Emea S.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del giorno 16 aprile 2020 il dott. Richard Goso;

Trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 84, comma 5, d.l. n. 18/2020;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

La ricorrente è proprietaria di un compendio immobiliare ubicato nel Comune di Ventimiglia, in zona soggetta a vincolo paesaggistico, composto da un edificio principale ad uso abitativo, un giardino pertinenziale e un manufatto più piccolo adibito ad autorimessa.

Essa impugna l’autorizzazione paesaggistica e il permesso di costruire rilasciati a Emea S.r.l. per la realizzazione, nel fondo confinante con la sua proprietà, di un intervento di ristrutturazione edilizia consistente nella ricostruzione di un preesistente locale commerciale.

Questi i motivi di gravame:

I) Violazione e/o falsa applicazione artt. 10, 15, 31 e 82, legge Regione Liguria 6/6/2008, n. 16 e s.m.i.; artt. 9, 11 e 22.i delle Norme Tecniche di Attuazione del PUC di Ventimiglia. Eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà.

La modifica della sagoma dell’immobile, più alto di quello preesistente e collocato su un sedime parzialmente diverso, comporta la riconducibilità dell’intervento alla categoria della nuova costruzione, non consentita dalla disciplina urbanistica di zona, anziché a quella della ristrutturazione.

II) Violazione e/o falsa applicazione artt. 10, 15, 31 e 82, legge Regione Liguria 6/6/2008, n. 16 e s.m.i.; artt. 9, 11 e 22.i delle Norme Tecniche di Attuazione del PUC di Ventimiglia. Eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione.

L’art. 22.i del PUC non ammette interventi di demolizione, ricostruzione e ampliamento.

III) Violazione e/o falsa applicazione artt. 10, 15, 31 e 82, legge Regione Liguria 6/6/2008, n. 16 e s.m.i.; artt. 9, 11, 17.a e 22.i delle Norme Tecniche di Attuazione del PUC di Ventimiglia. Eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione.

Lo stesso articolo prevede, per gli interventi edilizi sull’esistente, il rilascio di un permesso di costruire convenzionato, mentre nella fattispecie è stato rilasciato un permesso di costruire “ordinario”; inoltre, nel caso in cui l’intervento edilizio comporti l’assunzione di obblighi da parte del privato come nel caso di specie, è prevista la sottoscrizione di apposito atto unilaterale d’obbligo.

IV) Violazione e/o falsa applicazione artt. 10, 15, 31 e 82, legge Regione Liguria 6/6/2008, n. 16 e s.m.i.; artt. 9, 11 e 22.i delle Norme Tecniche di Attuazione del PUC di Ventimiglia. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza dei presupposti, travisamento dei fatti.

Gli elaborati grafici allegati all'istanza edificatoria forniscono una rappresentazione erronea dello stato di fatto.

V) Violazione e/o falsa applicazione artt. 873 e ss., cod. civ; artt. 10, 15, 31 e 82, legge Regione Liguria 6/6/2008, n. 16 e s.m.i.; artt. 9, 11, 22.a e 22.i delle Norme Tecniche di Attuazione del PUC di Ventimiglia; art. 3, legge 7/8/1990, n. 241. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza dei presupposti, travisamento dei fatti.

Il fabbricato in progetto non rispetta la distanza minima di tre metri prevista dall’art. 873 c.c.

VI) Violazione e/o falsa applicazione artt. 10, 15, 31 e 82, legge Regione Liguria 6/6/2008, n. 16 e s.m.i.; artt. 9, 11, 15 e 22.i delle Norme Tecniche di Attuazione del PUC di Ventimiglia. Carenza dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti. Difetto di istruttoria.

La prescrizione concernente l’arretramento dell’edificio, finalizzata a consentire l’ampliamento della viabilità pubblica, comportava la modifica sostanziale dell'intervento e la conseguente esigenza di adeguamento degli elaborati progettuali.

VII) Violazione e/o falsa applicazione art. 146, d.lgs. 22/1/2004, n. 42; artt. 10, 15, 31 e 82, legge Regione Liguria 6/6/2008, n. 16 e s.m.i.; artt. 9, 11, 15 e 22.i delle Norme Tecniche di Attuazione del PUC di Ventimiglia; art. 4 del permesso di costruire 9/2/2017, n. 5. Carenza dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti. Difetto di istruttoria.

Per effetto della prescrizione suddetta, l’intervento assentito si pone sostanzialmente in contrasto con l’autorizzazione paesaggistica.

VIII) Violazione artt. 4 e 5 del Regolamento Edilizio Comunale di Ventimiglia; artt. 10, 15, 31 e 82, legge Regione Liguria 6/6/2008, n. 16 e s.m.i.; artt. 9, 11 e 22.i delle Norme Tecniche di Attuazione del PUC di Ventimiglia. Eccesso di potere per difetto dei presupposti e carenza di istruttoria.

L’istanza edificatoria non risultava corredata da tutta la documentazione richiesta dal vigente regolamento edilizio del Comune di Ventimiglia.

IX) Violazione artt. 7 e 10, legge n. 241/1990 e s.m.i. Violazione del giusto procedimento. Eccesso di potere per difetto di istruttoria.

Non è stato comunicato l’avvio del procedimento alla proprietaria confinante.

X) Violazione art. 9 Cost.; artt. 142 e 146, d.lgs. n. 42/2004; art. 3, legge n. 241/1990. Carenza dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti.

L’autorizzazione paesaggistica è priva di motivazione.

XI) Violazione artt. 146 e 159, d.lgs. 22/1/2004, n. 42; artt. 1 e seguenti, d.P.C.M. 12/12/2005, n. 20780. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti.

La relazione tecnica allegata alla domanda di autorizzazione paesaggistica era carente dei prescritti contenuti.

Si costituiva formalmente in giudizio la Società controinteressata.

E’ rimasto intimato il Comune di Ventimiglia.

In prossimità dell’udienza di trattazione, le parti in causa hanno depositato memorie difensive e di replica.

In particolare, la Società controinteressata eccepisce che il ricorso sarebbe inammissibile per difetto di interesse e di legittimazione ad agire.

In fatto, è stato chiarito che la ricostruzione del manufatto risultava già ultimata alla data di notifica del ricorso.

All’udienza del 16 aprile 2020, la causa è stata trattenuta in decisione sulla base degli atti depositati, ai sensi dell’art. 84, comma 5, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18.

DIRITTO

Nella sua qualità di proprietaria dell’immobile confinante, la ricorrente contesta la legittimità dell’autorizzazione paesaggistica e del permesso di costruire rilasciati per un intervento (qualificato) di ristrutturazione edilizia che comporta la ricostruzione di un preesistente locale commerciale.

Si trattava di un vetusto magazzino, demolito alcuni addietro per consentire la realizzazione di un parcheggio interrato a servizio del vicino supermercato.

La controinteressata eccepisce che il ricorso sarebbe inammissibile per difetto di interesse e di legittimazione ad agire in quanto l’esponente, che dichiara semplicemente di essere proprietaria del fondo confinante, non allega alcun concreto pregiudizio ricollegabile al contestato intervento edilizio.

Soggiunge l’eccepiente che la lesione di cui si duole la controparte deriva, in realtà, dal traffico veicolare provocato dalla menzionata attività commerciale, sicché l’iniziativa giurisdizionale avrebbe carattere sostanzialmente emulativo.

Ad avviso della ricorrente, la legittimazione e l’interesse ad agire riposerebbero sul rapporto di contiguità (e non di semplice vicinanza) tra gli edifici; in ogni caso, la dedotta violazione della normativa in materia di distanze sarebbe di per sé sufficiente a dimostrare la “lesione della qualità della vita” cagionata dalla ricostruzione del manufatto, cagione anche di deprezzamento della sua proprietà.

E’ appena il caso di rammentare, in via generale, che la giurisprudenza aveva individuato il criterio della vicinitas, intesa come stabile collegamento territoriale tra l’immobile interessato dall’intervento edificatorio e quello del soggetto che vi si oppone, quale requisito di accesso alla tutela giurisdizionale idoneo a costituire un accettabile punto di mediazione fra la “legittimazione aperta” prevista dalla “legge ponte” del 1967 e l’esigenza di scongiurare il rischio di ricorsi inflattivi.

Tale orientamento, cui aveva aderito in passato anche questo Tribunale (cfr., ad esempio, la sentenza n. 1406 del 21 novembre 2013), non è stato abbandonato: si registrano tuttora pronunce che ritengono sufficiente la vicinitas per l’ammissibilità del ricorso avverso un titolo edilizio, senza che sia necessario dimostrare ulteriormente la sussistenza di un interesse qualificato alla tutela giurisdizionale.

Detta linea di pensiero può generare elementi di incertezza in ordine alle condizioni occorrenti per integrare il requisito della vicinitas in quanto, accanto ad una concezione che postula l’adiacenza tra gli immobili (cfr., fra le ultime, Cons. Stato, sez. IV, 27 marzo 2019, n. 2025), esiste un orientamento ampliativo che ritiene sufficiente la mera prossimità degli stessi o, nelle pronunce più risalenti, addirittura la semplice titolarità di immobili nel Comune il cui territorio dovrebbe ospitare l’intervento edilizio.

Occorre dare atto, però, dell’esistenza di un secondo orientamento, consolidatosi negli anni più recenti, che ha precisato in senso restrittivo l’effetto legittimante della vicinitas, richiedendo altresì la dimostrazione di un reale pregiudizio derivante dalla realizzazione dell’intervento del quale viene negata la legittimità.

In questa condivisa prospettiva, che fa perno sulla nozione della cosiddetta “vicinitas qualificata”, perché si possa ritenere esistente l’interesse a ricorrere, si richiede che sia anche comprovata l’esistenza di una lesione effettiva delle facoltà dominicali della parte ricorrente. 

Ne deriva il ridimensionamento della condizione della vicinitas che, per operare quale fatto costitutivo della situazione legittimante, deve essere corredata dalla dimostrazione del danno che il ricorrente ha sofferto o rischia di soffrire a causa della modificazione dello stato dei luoghi consentita dall’amministrazione, sia esso di carattere patrimoniale o di deterioramento delle condizioni di vita o di peggioramento dei caratteri urbanistici che connotano l’area.

Tale orientamento è oggi prevalente (Cons. Stato, sez. IV, 22 giugno 2018, n. 3843; sez. IV, 15 dicembre 2017, n. 5908; sez. VI, 18 ottobre 2017, n. 4830; sez. IV, 2 febbraio 2016, n. 383) e, ad avviso del Collegio, risulta meritevole di condivisione in quanto opportunamente istitutivo di un filtro in chiave deflattiva delle domande proposte al giudice che, anche per scongiurare eventuali abusi del processo, non può prescindere dal controllo di meritevolezza dell’interesse sostanziale in gioco.

Nel caso in esame, parte ricorrente si è limitata ad allegare la proprietà del fondo confinante con quello ove insistono le opere assentite, senza dedurre il danno specifico cagionato ai suoi interessi dall’avversato intervento.

Né può sopperirsi a tale carenza sulla base dell’incontestata contiguità degli immobili, poiché tale situazione, se vale a rendere astrattamente più probabile l’esistenza di un vulnus agli interessi del proprietario confinante, non offre ex se compiuta dimostrazione in ordine alla sussistenza di una lesione attuale e concreta cagionata dall’intervento edificatorio.

Del resto, il semplice esame delle fotografie in atti consente ragionevolmente di escludere che l’avversato intervento, consistente nella sostituzione di un vetusto magazzino costruito con materiale eterogeneo, possa essere risultato pregiudizievole per la qualità urbanistica dell’area in cui insiste la proprietà della ricorrente.

Per tali ragioni, non possono neppure essere rinvenuti eventuali fattori di legittimazione correlati alla tutela del paesaggio, dell’ambiente o della salute degli abitanti, attesa l’evidente inidoneità dell’intervento, per la sua portata e per le sue caratteristiche, ad incidere negativamente su tali interessi.

Come persuasivamente annotato dalla controinteressata, infatti, ipotetici pregiudizi conseguenti alla maggiore antropizzazione dell’area ove risiede la ricorrente (traffico e rumore) non derivano certo dall’edificazione cui essa si oppone, bensì dalla presenza di un esercizio commerciale la cui attività è legittimata da titoli abilitativi non impugnati.

Rimane da osservare come l’esponente lamenti anche che il titolo edilizio sia stato rilasciato in violazione delle prescritte distanze minime dalla sua autorimessa e dal confine di proprietà, genericamente adducendo che tale illegittimità avrebbe comportato un deprezzamento del compendio.

Tale censura, astrattamente idonea a configurare la titolarità di una posizione giuridica qualificata e differenziata, come tale meritevole di tutela giuridica, è però a sua volta inammissibile, poiché non supportata da alcun elemento di prova in ordine alla violazione delle distanze e all’eventuale “avvicinamento” del fabbricato ricostruito.

In conclusione, stante la mancata dimostrazione degli effetti pregiudizievoli che potrebbero derivare dai provvedimenti impugnati, il ricorso va dichiarato inammissibile per carenza di interesse.

In ragione del non univoco orientamento giurisprudenziale in materia, le spese di giudizio possono essere interamente compensate tra le parti costituite, fatto salvo il contributo unificato che rimane a carico della ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2020 in videoconferenza con collegamento da remoto ai sensi dell’art. 84, comma 6, d.l. n. 18/2020, con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Caruso, Presidente

Luca Morbelli, Consigliere

Richard Goso, Consigliere, Estensore