TAR Lombardia (MI) Sez. IV n. 7206 8 novembre 2010
Urbanistica. Ristrutturazione su immobili abusivi

Non possano svolgersi opere di ristrutturazione o di manutenzione straordinaria su un manufatto abusivo e mai oggetto di sanatoria edilizia e che tale ulteriore attività costruttiva non possa spiegare alcun effetto preclusivo sulla potestà di reprimere l'opera abusiva nella sua interezza. Ne consegue che non può invocare il regime sanzionatorio più favorevole previsto per il recupero del patrimonio edilizio esistente legittimamente realizzato, colui che ha svolto opere edilizie su immobili abusivi, le quali assumono la stessa qualificazione giuridica dell’immobile abusivamente realizzato. In caso contrario, infatti, l’abuso minore successivo in sostanza giustificherebbe l’applicazione di una sanzione minore, addirittura non demolitoria, estinguendo la potestà sanzionatoria nei confronti dell’abuso maggiore precedente.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 07206/2010 REG.SEN.
N. 01070/1999 REG.RIC.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


sul ricorso numero di registro generale 1070 del 1999, proposto da:
Leccese Domenico, rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo Villata, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via S. Barnaba, 30;


contro


Comune di Segrate, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Viviani, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, piazza San Babila, 4/A;

per l'annullamento

del provvedimento 7 gennaio 1997 prot. 1825 con il quale il Direttore del servizio tecnico del Comune ordina all’attuale ricorrente di provvedere alla demolizione di opere edilizie supposamente abusive, salva altrimenti l’acquisizione a titolo gratuito al patrimonio dell’Amministrazione.


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune del Segrate;
Vista l’ordinanza del TAR Lombardia, Milano, sez. II, 15 aprile 1999 n. 1072;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 ottobre 2010 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO


1. Il ricorrente impugna l’atto con il quale il Comune ha disposto la demolizione di opere abusive per i seguenti motivi.

I) La sostituzione parziale delle pareti perimetrali di un edificio in pendenza di domanda di condono edilizio senza aumento di volumetria e superficie non sarebbe qualificabile come opera realizzata in assenza di concessione edilizia.

II) La vicenda andrebbe qualificata in termini di restauro e risanamento conservativo e quindi assoggettata alla sanzione prevista per la mancanza della d.i.a.

III) Quand’anche fosse qualificabile come ristrutturazione edilizia sarebbe comunque soggetta a mera autorizzazione in quanto vi sarebbe stata la fedele ricostruzione dell’edificio.

IV) Le opere realizzate dal ricorrente non avrebbero potuto essere sanzionate con l’ordinanza di demolizione comminata nel caso concreto dall’amministrazione.

La difesa comunale sostiene che non sarebbero qualificabili come restauro e risanamento conservativo le opere realizzate su immobile abusivo in quanto l’interessato non potrebbe invocare alcuna preesistenza edilizia. In ogni caso nel caso in questione non vi sarebbero i presupposti per l’applicazione della d.i.a. in quanto gli interventi non erano conformi agli strumenti urbanistici vigenti.

2. Il ricorso è infondato.

Risulta dagli atti e non è contestato che le opere sono state realizzate prima del rilascio del titolo edilizio in sanatoria.

Gli interventi di recupero e di trasformazione del patrimonio edilizio esistente, introdotti per la prima volta dall’art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, recante «Norme per l’edilizia residenziale», riguardano esclusivamente il patrimonio edilizio realizzato legalmente.

Infatti costituisce un principio pacifico in giurisprudenza che non possano svolgersi opere di ristrutturazione o di manutenzione straordinaria su un manufatto abusivo e mai oggetto di sanatoria edilizia e che tale ulteriore attività costruttiva non possa spiegare alcun effetto preclusivo sulla potestà di reprimere l'opera abusiva nella sua interezza (Cons. St., sez. V. 29 ottobre 1991 n. 1279).

Ne consegue che non può invocare il regime sanzionatorio più favorevole previsto per il recupero del patrimonio edilizio esistente legittimamente realizzato, colui che ha svolto opere edilizie su immobili abusivi, le quali assumono la stessa qualificazione giuridica dell’immobile abusivamente realizzato. In caso contrario, infatti, l’abuso minore successivo in sostanza giustificherebbe l’applicazione di una sanzione minore, addirittura non demolitoria, estinguendo la potestà sanzionatoria nei confronti dell’abuso maggiore precedente.

In secondo luogo la modifica apportata all’immobile oggetto della domanda di condono, rendendo tale bene diverso da quello realizzato originariamente nei termini previsti per il condono, impedisce l’accoglimento della relativa domanda.

In definitiva il ricorso va respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.


definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali a favore del Comune che liquida in euro millecinquecento/00 (1500,00) oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Adriano Leo, Presidente
Concetta Plantamura, Referendario
Alberto Di Mario, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/11/2010