TAR Puglia (BA) Sez. III n. 682 del 19 aprile 2021
Urbanistica.Sedi degli enti del terzo settore e destinazioni d’uso   

Per le associazioni di promozione sociale che non implichino camuffamento della confessione religiosa, in base all'art. 71, comma 1, d.lgs. n. 117/2017, i locali in cui si svolgono le relative attività istituzionali, purché non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal d.m. 2 aprile 1968 n. 1444, e successive modificazioni, indipendentemente dalla destinazione urbanistica; la disposizione sopra citata prevale, in quanto disposizione di carattere speciale, in base a quanto previsto dall’art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale (cd preleggi), sulla norma di cui all’art. 23-ter del D.p.r. 380 del 2001


Pubblicato il 19/04/2021

N. 00682/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01146/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1146 del 2020, proposto da Nikala Associazione Culturale Enogastronomica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Lubelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Augusto Farnelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Principe Amedeo, 26;
Consulenza Aziendale Pmi S.r.l. non costituitosi in giudizio;

per l'annullamento

-dell’ordinanza 2020/01387 – 2020/130/00056 adottata dal Comune di Bari – Ripartizione Urbanistica ed Edilizia privata in data 20.05.2020 e notificata il 16.06.2020, nonché

-degli atti del procedimento VUE 228- 2019 –Comune di Bari a carico di M. L.e Consulenza Aziendale alle PMI s.r.l., originato da verbale di accertamento, pretesa violazione urbanistica Prot.n.256994 del 20.09.2019, notificato il 16.06.20;

-di ogni atto e provvedimento ad essi presupposto connesso e consequenziale;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune Bari;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 aprile 2021 il dott. Carlo Dibello e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;


Premesso che:

-con verbale di violazione urbanistico edilizia VUE n. 228-2019 – prot. 256994 del 20.9.2019, è stato accertato il mutamento della destinazione d’uso “da deposito a locale adibito alla somministrazione di alimenti e bevande” dell’unità immobiliare sita in Bari al Corso Cavour n. 192, identificata in catasto al fg. 9 particella 549 sub 12, di proprietà della “Consulenza Aziendale alle P.M.I.” s.r.l. e condotta in locazione ad uso deposito, giusta contratto registrato con rep. n. 8633 del 7 maggio 2019, dalla signora M. L., rappresentante legale dell’Associazione culturale enogastronomica “Nikala”;

-la Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata ha comunicato ai suddetti proprietario e conduttore l’avvio del procedimento volto all’adozione dei provvedimenti sanzionatori di cui al D.P.R. 380/01 e alla L.R. Puglia 56/80; la comunicazione non ha avuto riscontro;

-l’ufficio competente ha ritenuto che “l’utilizzo permanente di un immobile avente destinazione d’uso deposito come circolo privato ovvero pubblico esercizio, in ogni caso destinato alla fruizione e frequentazione continuativa e prolungata da parte di una pluralità di individui configura mutamento della destinazione d’uso urbanisticamente rilevante ex art. 23-ter D.p.r. 380/2001, lo stesso comportando l’assegnazione dell’unità immobiliare a una categoria funzionale incompatibile con quella originaria”;

-è stato altresì messo in evidenza che “ai sensi dell’art. 4, comma 3 L.R. Puglia 48/2017 “il mutamento di destinazione d’uso rilevanti di cui al comma 1, con o senza opere, sono realizzati mediante permesso di costruire o mediante segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al permesso di costruire, a seconda della tipologia dell’intervento edilizio al quale è connesso il mutamento della destinazione d’uso”;

-ai sensi dell’art. 47 lettera C della L.R. Puglia 5671980 “per il mutamento di destinazione d’uso eseguito in violazione delle disposizioni di leggi e/o di regolamenti vigenti” è comminata la sanzione pecuniaria da L. 100.000 a L. 5.000.000 (€ 51,65 - € 2.582, 28);

Premesso, ancora, che:

-sulla scorta delle citate motivazioni, il Dirigente del Settore ha ordinato sia alla proprietaria sia alla conduttrice M. L. il ripristino dell’originaria destinazione d’uso dell’unità immobiliare sita in Bari al Corso Cavour n. 192 e il connesso divieto di utilizzo dei locali per lo svolgimento di attività sociali pubbliche o private a pena di irrogazione della sanzione di cui all’articolo 650 del codice penale e dell’ingiunzione di sgombero; e il pagamento della sanzione pecuniaria di € 700,00 oltre accessori;

Considerato che:

-la ricorrente ha impugnato il provvedimento sopra citato e gli atti presupposti dei quali lamenta l’illegittimità per violazione degli artt. 2, 3, 4, 9 e 18 Costituzione; decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117, articolo 71;

-l’interessata ha chiesto l’annullamento dei provvedimenti sopra citati e l’accertamento del suo diritto in qualità di legale rappresentante della Nikala Associazione Culturale Enogastronomica all’utilizzo dei locali della sede operativa in Bari al Corso Cavour n. 194;

-il Comune di Bari si è costituito in giudizio per resistere al ricorso del quale ha chiesto il respingimento sottolineando che, nel caso di specie, si è in presenza di un mutamento della destinazione d’uso non ammesso, concretizzatosi in un mutamento di categoria funzionale urbanisticamente rilevante, ai sensi dell’art. 23 ter del d.p.r. 380/2001; un aumento del carico urbanistico, e l’irrilevanza del riferimento alla legislazione di settore richiamata dalla ricorrente atteso che essa non risulta titolare di alcun riconoscimento del Ministero dell’Interno, come si è potuto accertare dal verbale della Polizia Municipale v.a. 9442 del 3 ottobre 2019, allegato alla nota prot. n. 277060 del 9 ottobre 2019;

-dopo il deposito di memorie di precisazione delle conclusioni la controversia è passata in decisione alla udienza del 7 aprile 2021, tenutasi in forma telematica;

Ritenuto che:

-il ricorso è fondato e merita accoglimento;

-l’associazione ricorrente è ente di promozione sociale, come si desume dall’atto costitutivo e dallo statuto depositato in atti ed è riconducibile nell’alveo degli enti del cd terzo settore, che godono di normativa di protezione speciale, in quanto diretta esplicitazione della libertà costituzionale di associarsi per finalità riconosciute meritevoli di protezione dall’ordinamento giuridico;

- in base all’art. 71 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, “Le sedi degli enti del Terzo settore e i locali in cui si svolgono le relative attività istituzionali, purché non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444 e simili, indipendentemente dalla destinazione urbanistica”;

- il favor per gli enti di promozione sociale è confermato anche dalla recente giurisprudenza, secondo cui “per le associazioni di promozione sociale che - come quelle di specie non implichino camuffamento della confessione religiosa, in base all'art. 71, comma 1, d.lgs. n. 117/2017, i locali in cui si svolgono le relative attività istituzionali, purché non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal d.m. 2 aprile 1968 n. 1444, e successive modificazioni, indipendentemente dalla destinazione urbanistica” (T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. II, 01/07/2020, n.1269);

-la disposizione sopra citata prevale, in quanto disposizione di carattere speciale, in base a quanto previsto dall’art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale (cd preleggi), sulla norma di cui all’art. 23-ter del D.p.r. 380 del 2001, in base alla quale “Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali, costituisce mutamento rilevante della destinazione d’uso ogni forma di utilizzo dell’immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorchè non accompagnata dall’esecuzione di opere edilizie, purchè tale da comportare l’assegnazione dell’immobile o dell’unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate: a) residenziale; a-bis) turistico-ricettiva; b) produttiva e direzionale; c) commerciale; d) rurale...”;

-l’art. 71 del d.lgs. 117 del 2017 prevale, sotto il profilo della gerarchia delle fonti, anche sulla disposizione della legge regionale pugliese 48/2017, riproduttiva dell’art. 23-ter del D.p.r. 380/2001 in virtù del principio di specialità, e deve dunque trovare applicazione nel caso in esame;

-il diverso profilo messo in evidenza dalla difesa del Comune, della accertata violazione alle disposizioni di cui al d.p.r. 235/2000 e al d.lgs. 287 del 1991 – si veda il verbale della Polizia Municipale del 9 ottobre 2019 - attiene all’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande, e lascia impregiudicato il potere dell’amministrazione di vigilanza sul rispetto della normativa di settore, a condizione che l’attività in questione si rivolga anche a persone diverse dagli associati ed in forma lucrativa, ma non incide sul diverso aspetto della destinazione d’uso dei locali in cui si esercita l’attività di promozione culturale e sociale dell’associazione ricorrente;

Ritenuto, infine, che:

-il ricorso è accolto, con conseguente annullamento dell’atto impugnato;

-le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo


P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato. Condanna il Comune di Bari al pagamento delle spese processuali che liquida nella complessiva misura di € 1.000,00 oltre alla rifusione del contributo unificato, e agli accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2021 telematicamente tenutasi, mediante collegamento da remoto, ai sensi del d.l. 137/2020 e con l'intervento dei magistrati:

Orazio Ciliberti, Presidente

Carlo Dibello, Consigliere, Estensore

Giacinta Serlenga, Consigliere