TAR Toscana Sez. III n. 725 del 17 maggio 2021
Urbanistica.Variante in corso d'opera
La cd. variante in corso d'opera costituisce una modalità per adeguare un progetto in itinere prima della chiusura dei lavori ad esigenze pratiche riscontrate in corso di esecuzione. Le modifiche, sia qualitative che quantitative apportate al progetto originario, possono considerarsi "varianti in senso proprio" soltanto quando quest'ultimo non venga comunque radicalmente mutato nei suoi lineamenti di fondo, sulla base di vari indici quali la superficie coperta, il perimetro, la volumetria nonché le caratteristiche funzionali e strutturali (interne ed esterne) del fabbricato. La disciplina delle varianti si caratterizza per l'essere la modifica comunque soggetta ad un atto autorizzativo e per il fatto che tutti i termini di inizio e fine dei lavori non subiscono variazioni, essendo riferiti sempre al momento iniziale di approvazione del progetto. La presentazione di varianti, pertanto, non determina, come conseguenza, la modificazione degli originari termini di cui all'art. 15 del D.P.R. n. 380 del 2001.
Pubblicato il 17/05/2021
N. 00725/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01065/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1065 del 2012, proposto da
Lionello Brogi e Renata Chiosi, rappresentati e difesi dall'avvocato Vincenzo D'Ercole, domiciliato presso la Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli 40;
contro
Comune di Figline Valdarno in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gaetano Viciconte, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, viale G. Mazzini n. 60;
per l'annullamento
del provvedimento di rigetto del responsabile del settore assetto del territorio e tutela dell'ambiente dell'11.04.2012, comunicato agli odierni ricorrenti il 16.04.2012 con lettera a prot. n. 6121 del 12.04.2012, che allegato sub. 1 deve intendersi integralmente trascritto al presente atto;
nonché di ogni altro atto connesso e/o susseguente ancorché incognito ai ricorrenti ed in particolare dell'ordinanza n. 19 del 18.05.2012 di demolizione di lavori abusivi, notificata il 08.06.2012, con la quale è stata ingiunta la riduzione in pristino con la demolizione delle opere abusive.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Figline Valdarno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 19 aprile 2021 il Consigliere Giovanni Ricchiuto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il presente ricorso i Sigg.ri Lionello Brogi e Renata Chiosi hanno impugnato il provvedimento di rigetto dell’11 aprile 2012, unitamente all' ordinanza n. 19 del 18 maggio 2012, con la quale è stata ingiunta la riduzione in pristino con la demolizione di alcune opere abusive.
Nello stesso ricorso i Sigg.ri Lionello Brogi e Renata Chiosi hanno evidenziato di aver presentato, in data 23 giugno 2005 (con nota prot. n. 12488) e al Comune di Figline Valdarno, una richiesta per il rilascio della Concessione Edilizia di cui all'art. 3 della L.R. 52/99, avente ad oggetto la realizzazione di fabbricato ad uso autorimessa pertinenziale a edificio di civile abitazione.
In data 16 marzo 2012 (con nota prot. n. 2420) la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio rilasciava il proprio parere favorevole all'intervento, formulando solamente alcune prescrizioni, raccomandando all'Amministrazione Comunale di prescrivere, in fase di rilascio della concessione, che venissero utilizzati coppi ed embrici di tipo invecchiato o di recupero.
Alla luce del parere positivo, il Comune di Figline Valdarno, in data 18 maggio 2006, rilasciava ai Sig. Brogi e Chiosi la concessione n. CE/444, con la quale venivano assentiti gli interventi richiesti.
In data 9 marzo 2012 e con nota prot. 4031 il progettista incaricato dai proprietari, presentava al Comune di Figline Valdarno la dichiarazione di fine lavori e la certificazione di conformità dell'opera realizzata, ai sensi dell'art. 86 della L.R. 1/2005, con la quale dava atto che vi erano state della varianti in corso d'opera rispetto al progetto originario, ed allegava elaborato grafico relativo allo stato di fine lavori.
Posto che le varianti realizzate risultavano avere rilevanza esterna, ed erano state realizzate senza aver eseguito le procedure connesse al vincolo paesaggistico, in data 21 marzo 2012 e con nota prot. n. 4678, il Comune di Figline procedeva a comunicare agli odierni ricorrenti i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di dichiarazione di fine lavori, ai sensi dell'art. 10-bis della Legge 241/1990.
Con il provvedimento impugnato il Comune di Figline Valdarno ha rigettato definitivamente la dichiarazione di fine lavori e la certificazione di conformità dell'opera al progetto realizzato, ai sensi dell'art. 86 Legge Regionale del 3 gennaio 2005 n. 1 (prot. 4031) del 09 marzo 2012, in considerazione dell’entità delle varianti in corso d'opera che, in quanto tali, avrebbero richiesto l’emanazione di un preventivo titolo autorizzatorio, unitamente al parere favorevole della Soprintendenza.
Con successiva ordinanza n. 19 del 18.05.2012 il comune di Figline Valdarno ordinava ai Signori Brogi e Chiosi la demolizione delle opere abusive realizzate in assenza di titolo abilitativo ed il ripristino dello stato dei luoghi "alle previsioni progettuali del permesso di costruire n. 44 del 18.05.2006, autorizzazione ambientale n. I del 09.01.2006, N.O. Con prescrizioni della competente Soprintendenza BB.AA n. 2420 del 16.03.2006".
Nell’impugnare i sopra citati provvedimenti si sostiene l’esistenza dei seguenti vizi:
1. l'eccesso di potere per difetto del fatto presupposto e la manifesta illogicità del provvedimento adottato, in quanto, contrariamente a quanto ritenuto dall’Amministrazione comunale, l'area di intervento non ricadrebbe nella zona soggetta a vincoli, collocandosi al di fuori di essa.
2. l’eccesso di potere sotto il profilo della violazione e/o inesatta applicazione dell'art. 83 bis lett. "B" L.R. n. 1/2005 e la manifesta illogicità ed incongruenza del provvedimento, in quanto sarebbe generico il riferimento all’”aumento della sagoma”, non emergendo la realizzazione di modifiche essenziali;
3. l’eccesso di potere per travisamento dei fatti, la manifesta illogicità ed incongruenza del provvedimento, in quanto, contrariamente a quanto affermato dall’Amministrazione, i lavori di cui al permesso di costruire n. 44 del 18.05.2006 iniziati il 22.05.2006, sarebbero terminati entro i termini previsti;
4. ne deriverebbe l'illegittimità anche derivata anche dell'ordinanza di demolizione n. 19 del 18.05.2012.
Si è costituito il Comune di Figline Valdarno, contestando le argomentazioni proposte e chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ordinanza n. 559/2012 del 26 luglio 2012 questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare.
La causa è passata in decisione all’udienza straordinaria del 19 aprile 2021, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ai sensi dell’art. 25, comma 2, decreto-legge n. 137 del 2020.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va respinto.
1.1 E’ da respingere il primo motivo con il quale i ricorrenti contestano il rigetto della dichiarazione di fine lavori, nella parte in cui il Comune di Figline Valdarno ha ritenuto che per le modifiche apportante in variante in corso d'opera, non sono state seguite le procedure prescritte dal Codice dei Beni Culturali e del paesaggio, trattandosi di zona soggetta alla tutela ambientale di cui alla parte III della Codice citato.
1.2 Si sostiene che detta affermazione sarebbe il frutto di un errore palese, in quanto, ritengono che da un'analisi della tavola dei vincoli allegata al piano strutturale l'area di intervento non ricada nella zona soggetta a vincoli, ma sia collocata al di fuori di essa.
1.3 Sul punto è dirimente constatare che i fabbricati esistenti di proprietà dei ricorrenti sono collocati esattamente al margine della linea rossa che definisce il perimetro dell'area sottoposta a vincolo paesaggistico e, ciò, con l'evidente conseguenza che qualsivoglia intervento di ampliamento, che interessi i medesimi in direzione del torrente (posto all'interno dell'area sottoposta a vincolo), ricade nell'area vincolata.
1.4 E’ allora evidente che risulta corretta la motivazione adottata dal Comune nel provvedimento di rigetto, laddove ha ritenuto che le opere in variante dovevano essere realizzate previo esperimento del procedimento diretto al rilascio dell'autorizzazione ambientale, posto che l'intervento originario insisteva su un'area sottoposta a vincolo, previa sospensione necessaria dei lavori.
La censura è, pertanto, da respingere.
1.5 Altrettanto infondato è il secondo motivo con il quale si contesta che le varianti realizzate in corso d'opera abbiano determinato un aumento della sagoma, facendo venire meno le condizioni richieste dalla lettera "B" dell'art. 83 bis della L.R. Toscana 1/2005.
1.6 Al fine di dimostrare l’infondatezza delle argomentazioni proposte è necessario chiarire che l'art. 83 bis lett. "B" L.R. n. 1/2005 stabilisce che le varianti in corso d'opera non richiedono la sospensione dei lavori quando "non comportino modifiche della sagoma, né introducano innovazioni che incidono sulle quantità edificabili consentite dagli strumenti e dagli atti comunali, o che comportino incrementi di volumetria, oppure che incidono sulle dotazioni di standard".
1.7 Il Comune ha accertato che non si fosse nei limiti della disposizione sopra citata, in quanto era stato riscontrato, proprio al momento della presentazione della dichiarazione finale dei lavori, che le varianti in corso d'opera, non solo erano state realizzate senza la preventiva richiesta delle autorizzazioni ambientali, ma avevano anche comportato una rilevante modifica della sagoma.
1.8 Si consideri che i sopra citati ricorrenti hanno realizzato un locale autorimessa fuori terra con un'altezza maggiore rispetto a quella autorizzata; la posa in opera della copertura del loggiato di collegamento fra l'abitazione e l'autorimessa ad un'altezza maggiore rispetto a quella autorizzata e, ancora, modifiche prospettiche del locale autorimessa 1/7 termini di aperture finestrate ex novo e la modifica della geometria e del numero dei pilastri della loggia.
Infatti, nel provvedimento di rigetto della dichiarazione di fine lavori, viene rilevato che il progetto finale è privo di quote planimetriche e di uno stato comparato che permetta di mettere in evidenza le modifiche apportate al progetto originario, nonché viene dato atto delle opere in variante realizzate che, ai sensi dell'art. 115 del Regolamento Edilizio, comportano l'aumento di sagoma.
1.9 E’ allora evidente che il comune non poteva che procedere a disporre la sospensione dei lavori, e alla richiesta delle necessarie autorizzazioni ambientali ed edilizie per la realizzazione delle opere in variante, opere queste ultime che non potevano essere considerate di lieve entità ed essere ricomprese nel disposto dell'art. 83 bis, comma 2.
2. La censura è, quindi, da respingere.
2.1 Con il terzo motivo si contesta l’argomentazione presente nel provvedimento di rigetto, laddove il Comune ha evidenziato che le opere di variante finale sono state realizzate oltre il termine di validità del permesso di costruire rilasciato.
La censura non è meritevole di accoglimento.
2.2 Dalla documentazione in atti è possibile evincere che la dichiarazione di fine lavori è intervenuta a ben tre anni di distanza dalla presunta ultimazione dei lavori, che comprendevano varianti non assentite da nessun titolo edilizio e dalle necessarie autorizzazioni ambientali.
2.3 Per la realizzazione delle varianti i ricorrenti avrebbero potuto richiedere la proroga del titolo esistente, oppure, il rilascio di un nuovo titolo edilizio per la realizzazione delle medesime, così come sarebbe stato necessario procedere alla richiesta di una nuova autorizzazione ambientale, previa sospensione dei lavori.
2.4 Precedenti pronunce hanno avuto modo di chiarire che la cd. variante in corso d'opera costituisce una modalità per adeguare un progetto in itinere prima della chiusura dei lavori ad esigenze pratiche riscontrate in corso di esecuzione. Le modifiche, sia qualitative che quantitative apportate al progetto originario, possono considerarsi "varianti in senso proprio" soltanto quando quest'ultimo non venga comunque radicalmente mutato nei suoi lineamenti di fondo, sulla base di vari indici quali la superficie coperta, il perimetro, la volumetria nonché le caratteristiche funzionali e strutturali (interne ed esterne) del fabbricato (Cons. Stato Sez. II, 28/08/2020, n. 5288).
2.5 La disciplina delle varianti si caratterizza per l'essere la modifica comunque soggetta ad un atto autorizzativo e per il fatto che tutti i termini di inizio e fine dei lavori non subiscono variazioni, essendo riferiti sempre al momento iniziale di approvazione del progetto.
2.6 La presentazione di varianti, pertanto, non determina, come conseguenza, la modificazione degli originari termini di cui all'art. 15 del D.P.R. n. 380 del 2001.
2.7 Ne consegue che non sussiste nemmeno l’illegittimità derivata di tutti i provvedimenti successivi, così come dedotta nel quarto motivo.
2.8 In conclusione il ricorso è infondato e va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna le parti ricorrenti al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 3.000,00 (tremila//00), oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2021 tenutasi mediante collegamento da remoto in video conferenza, secondo quanto disposto dagli articoli 25 del decreto-legge n. 137 del 2020 e 4 del decreto-legge n. 28 del 2020, con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Cacciari, Presidente
Savio Picone, Consigliere
Giovanni Ricchiuto, Consigliere, Estensore