TAR Lazio (RM), Sez. II-bis, n. 2349, del 5 marzo 2013
Urbanistica.Permesso di costruire in variante
Quando i lavori non sono stati ultimati nel termine stabilito, l’autorizzazione alla variante in corso d’opera rilasciata dopo la scadenza del termine di decadenza deve essere qualificata come un nuovo atto concessorio, ipotesi che si ravvisa anche in caso di richiesta di modificazioni di rilevante consistenza qualitativa e quantitativa, non evidenziati nella specie. Pertanto, il permesso di costruire in variante rappresenta un titolo abilitativo che accede a quello originario e al disegno globale del progetto originario stesso, quando prevede modifiche non di rilevante consistenza, come risulta nella specie. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
N. 02349/2013 REG.PROV.COLL.
N. 05316/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso RG n. 5316 del 2012, proposto da Carlo MAMMUCARI, Francesca MAMMUCCARI, Enrica NARDI TIRABORELLI, rappresentati e difesi dagli avv. Antonio Ciccarese, Giacomo Mignano, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Benedetta Testa in Roma, via Aurelia, 190;
contro
COMUNE di VELLETRI, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Capozzi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.Andrea C. Maggisano in Roma, via C. Morin, 1;
nei confronti di
SOC. MILLELUCI a rl, in persona del legale rappresentante p.t., n.c.;
per l'ottemperanza
della sentenza del Tar Lazio, sez.II bis, 7 luglio 2010, n. 22599, che ha accolto l’annullamento del permesso di costruire n. 187/06 rilasciato dal Comune di Velletri alla soc. Milleluci srl per l'esecuzione dei lavori di realizzazione di un parcheggio multipiano seminterrato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Velletri;
Viste le memorie difensive;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2012 il Cons. Mariangela Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I signori Carlo Mammucari, Francesca Mammuccari, Enrica Nardi Tiraborelli hanno impugnato il permesso di costruire n. 187/06 rilasciato dal Comune di Velletri alla soc. Milleluci srl per l'esecuzione dei lavori di realizzazione di un parcheggio multipiano seminterrato, che è stato annullato con sentenza di questo Tribunale n. 22599 del 2010.
Lamentano i ricorrenti che l’Amministrazione comunale, formalmente diffidata, è rimasta inerte all’esecuzione della predetta sentenza, senza adottare alcun provvedimento nè ripristinare lo stato dei luoghi mediante eliminazione delle opere eseguite sulla base di atti nulli.
Pertanto, ha chiesto a questo Tribunale di ordinare al Comune di Velletri l’ottemperanza delle predetta sentenza, con nomina di commissario ad acta in caso di inadempimento e condanna al risarcimento del danno derivante dalla mancata esecuzione.
Si è costituito in giudizio il Comune di Velletri per resistere al ricorso che si è opposto alla domanda evidenziando preliminari profili di inammissibilità con documentate argomentazioni riguardo la variante al permesso di costruire adottata successivamente dal Comune.
A ciò ha replicato parte ricorrente contestando le eccezioni formulate, atteso che la suddetta variante non potrebbe assumere alcun rilievo autonomo rispetto al permesso di costruire impugnato e annullato con la sopracitata sentenza.
Alla Camera di consiglio del 22 novembre 2012 la causa è stata introitata per la decisione.
2. Il Collegio è chiamato preliminarmente ad esaminare i profili di inammissibilità del ricorso sollevati dall’Amministrazione resistente.
Al riguardo, da quanto rappresentato e documentato emerge che la sentenza n. 22599/2010, di cui si chiede l’ottemperanza, ha annullato il permesso di costruire n. 187/2006, rilasciato dal Comune di Velletri alla soc. Milleluci srl per l’esecuzione dei lavori di realizzazione di un parcheggio multipiano seminterrato e la stessa sentenza esecutiva è stata sottoposta a gravame innanzi al Consiglio di Stato (RG n. 6196/2011), non sospeso e non ancora deciso.
La difesa comunale sostiene che le opere eseguite dalla predetta società non sarebbero state realizzate in base al permesso di costruire n. 187/2006 impugnato dai ricorrenti e poi annullato con la sentenza di cui si chiede l’ottemperanza, bensì in forza del successivo permesso di costruire in variante n. 165/2008, come indicato anche con nota del Comune in data 6.7.2012, n. 3888, in atti.
Parte ricorrente contesta ciò osservando che il permesso di costruire in variante, successivamente adottato dal Comune, non rappresenterebbe un titolo abilitativo distinto da quello originario: nella specie il suo rilascio sarebbe avvenuto nel corso del lasso temporale assegnato per la realizzazione dell’intervento con il permesso di costruire n. 187/2006, il cui termine di decadenza è rimasto confermato.
2.1. Osserva il Collegio che l’eccezione sollevata dall’Amministrazione comunale non è condivisibile.
Dall’esame della documentazione depositata dal Comune emerge che il permesso di costruire n. 165/2008 è stato rilasciato in variante ai lavori già avviati con il precedente atto autorizzatorio n. 187/2006, per il quale era stato previsto il termine di tre anni per l’ultimazione dei lavori dalla data del rilascio del permesso di costruire (30 marzo 2006). Il successivo permesso di costruire in variante ha previsto l’ultimazione dei lavori entro il 7.6.2009 (giusta comunicazione della data di inizio dei lavori del 7.6.2006 prot. n. 22702, art. 15 DPR 380/2001), ossia entro il termine del triennio stabilito dal permesso di costruire n. 187/2006. Al riguardo deve osservarsi che quando i lavori non sono stati ultimati nel termine stabilito, l’autorizzazione alla variante in corso d’opera rilasciata dopo la scadenza del termine di decadenza deve essere qualificata come un nuovo atto concessorio, ipotesi che si ravvisa anche in caso di richiesta di modificazioni di rilevante consistenza qualitativa e quantitativa, non evidenziati nella specie (cfr. Tar Campania, Napoli, sez. IV, 10 gennaio 2003, n. 63; Tar Lazio, Latina, 26 giugno 1989, n. 519). Pertanto, il permesso di costruire in variante rappresenta un titolo abilitativo che accede a quello originario e al disegno globale del progetto originario stesso, quando prevede modifiche non di rilevante consistenza, come risulta nella specie.
A ciò va aggiunto che la sentenza n. 22599/2010, di cui si chiede l’ottemperanza, ha accolto il ricorso per i vizi procedimentali e istruttori legati all’adozione dell’impugnato permesso di costruire.
3. Pertanto, nel caso in questione si constata la ritualità del gravame e si rileva che, allo stato, la sentenza n. 22599/2010 non risulta avere avuto esecuzione, di talché l’adito giudice amministrativo non può esimersi dal disporre l’accoglimento del mezzo di tutela in esame.
3.1. In conclusione, il ricorso deve essere accolto e, conseguentemente, va dichiarato l’obbligo del Comune di Velletri di dare esecuzione alla predetta sentenza, previa emanazione degli atti a tal fine necessari, entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza o, se anteriore, dalla sua notificazione.
In caso di persistente inerzia oltre il termine assegnato, ai necessari adempimenti provvederà un commissario ad acta, la cui nomina è indicata in dispositivo.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, così dispone:
- ordina al Comune di Velletri di provvedere, nel termine di 90 (novanta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza o, se anteriore, dalla sua notificazione, ad ottemperare al giudicato formatosi sulla sopracitata sentenza n.22599/2010, nei termini e modalità di cui in motivazione;
- in caso di persistente inerzia dell’Amministrazione comunale, all’esecuzione provveda, in qualità di commissario ad acta, il Prefetto di Roma o un funzionario designato dal medesimo, il quale, in sostituzione del Comune inadempiente e con spese a carico di quest’ultimo, provvederà ad emanare gli atti necessari per dare corretta e completa esecuzione alla sentenza medesima;
- condanna il Comune di Velletri al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte ricorrente che liquida in Euro 800,00 (ottocento/00), oltre gli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Eduardo Pugliese, Presidente
Antonio Vinciguerra, Consigliere
Mariangela Caminiti, Consigliere, Estensore
|
|
|
|
|
|
L'ESTENSORE |
|
IL PRESIDENTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/03/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)