 Cass. Sez. III n. 8275 del 3 marzo 2010 (CC 25 nov. 2009)
Cass. Sez. III n. 8275 del 3 marzo 2010 (CC 25 nov. 2009) 
 Pres. Grassi Est. Marmo Ric. Rizzi 
 Rifiuti. Abbandono fuori dei contenitori per la raccolta 
 
 E’ vietato l’abbandono dei rifiuti fuori dagli appositi contenitori e vi è l’onere, per le imprese addette alla raccolta dei rifiuti, di controllare la corretta attività di smaltimento rivolgendosi ad altro luogo di conferimento nel caso in cui siano saturi i contenitori ai quali vengano destinati i rifiuti. 
 
 SENTENZA N. 2095
 
 REG. GENERALE N. 26519/2009
 
 
 REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
 
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 Sez. III Penale
 
 
 
 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
 
 Dott. ALDO GRASSI Presidente
 1.Dott. MARIO GENTILE Consigliere
 2." MARGHERITA MARMO Cons.Relatore
 3. " MARIA SILVIA SENSINI Consigliere
 
 
 ha pronunciato la seguente:
 
 
 S E N T E N Z A
 
 
 
 sul ricorso proposto da:
 - RIZZI ELISA N. il 00/00/0000 avverso la SENTENZA n. 680/08 TRIBUNALE  di TRENTO del 17/03/2009
 - Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso, Udita in pubblica  udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. MARMO MARGHERITA
 - Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore  Generale dott. ANTONIO SINISCALCHI che ha concluso chiedendo il rigetto  del ricorso;
 - Udito il difensore dell'imputata avvocato MONICA BAGGIA che ha chiesto  l'accoglimento del ricorso
 
 
 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
 
 
 Con sentenza pronunciata il 17 marzo 2009 il Tribunale di Trento  dichiarava Elisa RIZZI colpevole del reato previsto e punito dall'art.  256 commi 1 e 2 lettera a del D.L.vo n. 152 del 2006 perché, quale  titolare della Brill Rover s.r.l., abbandonava in modo incontrollato,  buttandoli in modo disordinato vicino ad una campana per la raccolta  della carta, i rifiuti che aveva raccolto presso la filiale Unicredit di  Corredo in esecuzione di un contratto di appalto del servizio di  pulizie (in Trento in data anteriore e prossima al 22 maggio 2007) e,  con la concessione delle attenuanti generiche condannava l'imputata alla  pena di € 2.000,00 di ammenda.
 L'imputata ha proposto appello, riconvertito in ricorso per cassazione  della Corte di appello di Trento ai sensi dell'art. 593 comma 3 c.p.p.,  trattandosi di contravvenzione punita con la sola pena dell'ammenda.
 
 
 Con atto successivo la ricorrente integrava l'originaria impugnazione  con motivi a chiarimento a specificazione dei precedenti.
 
 
 MOTIVI DELLA DECISIONE
 
 
 Con il primo motivo di impugnazione l'imputata deduce che il giudice di  primo grado aveva erroneamente affermato, sulla base del solo esame  delle fotografie in atti, che essa imputata aveva depositato i rifiuti  in un luogo dove mancavano gli appositi contenitori, mentre invece i  sacchi della carta erano stati lasciati in prossimità delle campane  destinate alla raccolta differenziata.
 Risultava infatti dalla fotografia 1, allegata al verbale della polizia  municipale, che si trattava di un'area nell'ambito della quale erano  collocate le campane per la raccolta differenziata, sicché il giudice  avrebbe dovuto motivare in ordine alla sussistenza dell'elemento  materiale del reato.
 Non poteva quindi ritenersi integrato il reato di abbandono  incontrollato dei rifiuti di cui all'art. 256 comma 2 c.p.p. in quanto  non vi era stato deposito incontrollato di rifiuti, ma un mero deposito  degli stessi in prossimità della campane e quindi in luogo dove  sarebbero stati agevolmente raccolti dai mezzi specializzati, incaricati  di svuotare le campane.
 
 
 Rileva il Collegio che il motivo è infondato.
 
 
 Il Tribunale ha infatti adeguatamente motivato in ordine ad analoghe  difese dell'imputata nel corso del giudizio rilevando che la circostanza  secondo cui il materiale poteva essere stato depositato fuori dai  cassonetti perchè detti contenitori erano pieni, da un lato, era  sfornita di prova e, dall'altro, non rendeva legittima la condotta,  essendo vietato l'abbandono dei rifiuti fuori dagli appositi contenitori  ed essendovi l'onere, per le imprese addette alla raccolta dei rifiuti,  di controllare la corretta attività di smaltimento rivolgendosi ad  altro luogo di conferimento nel caso in cui siano saturi i contenitori  ai quali vengano destinati i rifiuti.
 
 
 Alla luce dell'adeguata motivazione della sentenza impugnata il motivo  si traduce in una ingiustificata rivalutazione di circostanze di fatto  non consentite in questa sede di legittimità.
 
 
 Con il secondo motivo la ricorrente deduce che, pur potendo  concretizzarsi il reato di cui all'art. 256 comma 2 del D. L.vo n. 152  del 2006 anche con culpa in vigilando, nel caso in esame non era  prevedibile la condotta del dipendente che, in sostituzione di altra  dipendente della ditta abilitata al servizio di pulizia, aveva  provveduto in modo anomalo allo smaltimento dei rifiuti disattendendo le  istruzioni ricevute.
 
 
 Rileva il Collegio che anche il secondo motivo è infondato.
 
 Secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte (vedi per tutte Cass.  pen. sez. III sentenza 7 novembre 2007, n. 6420, rv 238980) " in  materia ambientale, per attribuirsi rilevanza penale all'istituto della  delega di funzioni, è necessaria la compresenza di precisi requisiti: a)  la delega deve essere puntuale ed espressa, con esclusione in capo al  delegante di poteri residuali di tipo discrezionale; b) il delegato deve  essere tecnicamente idoneo e professionalmente qualificato per lo  svolgimento del compito affidatogli; c) il trasferimento delle funzioni  delegate deve essere giustificato in base alle dimensioni dell'impresa  o, quantomeno, alle esigenze organizzative della stessa; d) la delega  deve riguardare non solo le funzioni ma anche i correlativi poteri  decisionali di spesa; e) l'esistenza della delega deve essere  giudizialmente provata in modo certo".
 
 
 La motivazione del Tribunale risulta conforme agli indicati principi di  diritto in quanto il Tribunale ha rilevato che non era rilevante il  fatto che il materiale esecutore dell'abbandono non apparteneva ai  soliti addetti alla pulizia della filiale di Coredo, ma faceva parte di  una squadra esterna adibita alle sostituzioni volanti, in quanto è  comunque onere dell'impresa adibire a specifici servizi tutti soggetti  che presentino standard formativi uguali, sicché l'utilizzo di un  sostituto non scrimina la condotta rientrando nell'onere imprenditoriale  la verifica preventiva di idoneità e di formazione degli addetti.
 
 
 Giova precisare che, trattandosi di contravvenzione punibile a titolo di  colpa, non rileva la buona fede dell'imputata che comunque non ha  adempiuto all'obbligo di controllo del delegato.
 
 
 Va quindi respinto il ricorso, con conseguente condanna del ricorrente  al pagamento delle spese processuali.
 
 
 
 P.Q.M.
 
 
 
 Rigetta il ricorso e condanna al pagamento delle spese processuali.
 
 
 
 Così deciso in Roma il 25/11/2009
 
 
 DEPOSITATA IN CANCELLERIA 3 MAR. 2010
 
                    




