TAR Liguria, Sez. I, n. 711, del 5 maggio 2014
Urbanistica.Superficie minima degli alloggi e “vivibilità”
L’art. 4, 1° comma, del d.P.R. 380/2001, consente ai Comuni di stabilire, con disposizioni regolamentari, la superficie di minima degli alloggi di nuova costruzione, atteso che la "vivibilità" alla quale tale norma si riferisce va intesa in senso ampio, comprensivo di tutti gli aspetti che l’Ente, nella sua sfera di competenza, ritenga rilevanti per il normale vivere civile dei propri cittadini, anche in termini di tutela del territorio e della qualità della vita. E questa "vivibilità" può legittimamente essere ricercata imponendo, con una norma del regolamento edilizio, caratteristiche dimensionali tali da limitare, in concreto, la costruzione delle c.d. seconde case, con le tensioni dei prezzi e l’aggravio del carico urbanistico che queste inevitabilmente comportano. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese).
N. 00711/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00133/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 133 del 2013, proposto da:
Piave Rachele in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società "Il Castagno" S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Mauro Vallerga, Emiliano Bottazzi, con domicilio eletto presso Mauro Vallerga in Genova, via Martin Piaggio 17;
contro
Comune di Loano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Marcelli, con domicilio eletto presso Marco Marcelli in Genova, via I. D'Aste 3/10 Sc. D;
Regione Liguria, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
dell’ordinanza di demolizione.18 ottobre 2012 n. 15, nonché dell’art. 14 comma 10 del vigente prg di Loano approvato con DPGR 4 dicembre 1998 n. 372.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Loano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 aprile 2014 il dott. Luca Morbelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato l’8 gennaio 2013 alle amministrazioni intimate e depositato il successivo 1 febbraio 2013 la sig.ra Piave Rachele, ha impugnato, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, il provvedimento in epigrafe.
Avverso il provvedimento impugnato la ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:
1) violazione dell’art. 19 l. 241/90 in relazione all’art. 5 l.r. 29/02 e agli artt. 44 e ss. l.r. 16/08, travisamento, difetto di presupposto violazione dell’art. 3 l. 241/90, in quanto l’intervento oggetto dell’ordine di demolizione risulterebbe assentito tramite dia 2 febbraio 2004 onde l’amministrazione, per poterlo sanzionare come illegittimo avrebbe dovuto dapprima rimuovere in autotutela la dia circostanza che non si è, nella specie, verificata;
2) travisamento, violazione dell’art. 46 l.r. 16/08 in relazione all’art. 10, 43, 44 e 45 della stessa legge difetto di presupposto e di motivazione, in quanto l’ingiunzione, prefigurando l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale si porrebbe in contrasto con il paradigma recato dalle norme in rubrica;
3) illegittimità derivata dall’illegittimità dell’art. 14 del prg di Loano per contrasto con l’art. 7 e 33 l. 1150/1942 e violazione dell’art.3 del d. m. 5 luglio 1975, in quanto la previsione contenuta nel prg di una superficie minima degli alloggi esorbiterebbe dal potere pianificatorio comunale.
La ricorrente concludeva per l’accoglimento del ricorso e l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento impugnato con vittoria delle spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio l’amministrazione intimata.
Con ordinanza 14 marzo 2013 n. 101 veniva accolta l’istanza incidentale di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato.
All’udienza pubblica del 10 aprile 2014 il ricorso è passato in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è rivolto avverso un ordine di demolizione e la presupposta norma di piano regolatore.
Il ricorso è solo parzialmente fondato.
Con il primo motivo la ricorrente sostiene che, essendo stati assentiti i lavori tramite dia presentata in data 30 gennaio 2004, la stessa avrebbe dovuto essere rimossa prima dell’irrogazione della sanzione.
La tesi non persuade.
Infatti la contestazione attiene al frazionamento di un unico appartamento in due distinti di superficie inferiore a quella minima stabilita dal prg.
Dall’esame della dia in questione non risulta in alcun modo tale frazionamento onde deve ritenersi alternativamente o che la dia non abbia dato conto esattamente dell’intervento realizzato, consistente nel frazionamento dell’originario immobile, ovvero, che il frazionamento sia avvenuto in epoca successiva al momento dell’accatastamento dell’immobile.
In entrambi i casi la dia, non costituendo titolo idoneo a legittimare l’intervento contestato dall’amministrazione comunale, non doveva essere preventivamente rimossa per potersi procedere all’irrogazione della sanzione
Il secondo motivo è fondato.
La sanzione per la ristrutturazione seguita in assenza di titolo è soltanto la demolizione, non essendo prevista l’ulteriore sanzione dell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’opera abusiva in caso di inottemperanza all’ordine di demolizione.
Ne consegue che il provvedimento impugnato, in disparte la circostanza che lo stesso contenga un riferimento errato alle norme di legge invocate, circostanza questa che può al più configurare una mera irregolarità non viziante del provvedimento stesso, laddove prefigura la successiva acquisizione gratuita del bene a patrimoni comunale si appalesa illegittimo e deve per questa parte essere annullato.
A tal riguardo occorre precisare che la ricorrente ha interesse alla caducazione di tale statuizione la quale, pur non essendo essenziale e perciò in grado di giustificare l’annullamento in toto del provvedimento, nondimeno si appalesa ulteriormente lesiva della posizione della ricorrente.
Il Collegio, al contrario, non ritiene di provvedere all’annullamento dell’intero provvedimento impugnato sul presupposto che la sanzione irrogata è comunque prevista dalla legge per la tipologia di abuso posto in essere, ristrutturazione mediante frazionamento di una unità immobiliare per l’innanzi unica onde, in disparte l’erroneo riferimento normativo, irrilevante come si è poc’anzi accennato, la sanzione appare correttamente applicata.
Il terzo motivo è infondato.
Con esso la ricorrente sostiene che lo strumento urbanistico non potrebbe imporre un limite minimo alla superficie degli alloggi atteso che tale limite è stabilito a tutela dell’igiene e della salubrità degli edifici da norme di rango statale in particolare il d.m. 5 luglio 1975.
L’assunto è infondato
La giurisprudenza ha recentemente affermato che l’art. 4, 1° comma, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - T.U. edilizia (secondo cui "il regolamento che i Comuni adottano ai sensi dell'articolo 2, comma 4, deve contenere la disciplina delle modalità costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi") consente ai Comuni di stabilire, con disposizioni regolamentari, la superficie di minima degli alloggi di nuova costruzione, atteso che la "vivibilità" alla quale tale norma si riferisce va intesa in senso ampio, comprensivo di tutti gli aspetti che l’Ente, nella sua sfera di competenza, ritenga rilevanti per il normale vivere civile dei propri cittadini, anche in termini di tutela del territorio e della qualità della vita. E questa "vivibilità" può legittimamente essere ricercata imponendo, con una norma del regolamento edilizio, caratteristiche dimensionali tali da limitare, in concreto, la costruzione delle c.d. seconde case, con le tensioni dei prezzi e l’aggravio del carico urbanistico che queste inevitabilmente comportano (C.S. IV 17 febbraio 2014 n. 747, VI 6 maggio 2013 n. 2433).
In conclusione il ricorso deve essere accolto in parte.
Le spese possono compensarsi stante la soccombenza parziale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e per l’effetto annulla la statuizione, contenuta al punto n. 1 delle avvertenze del provvedimento impugnato secondo cui all’inottemperanza dell’ordine di demolizione conseguirà l’acquisizione gratuita del’immobile al patrimonio comunale.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2014 con l'intervento dei magistrati:
Santo Balba, Presidente
Oreste Mario Caputo, Consigliere
Luca Morbelli, Consigliere, Estensore
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L'ESTENSORE |
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IL PRESIDENTE |
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/05/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)