TAR Molise Sez. 1 n.374 del 25 luglio 2012
Urbanistica.Variante semplificata

La “variante semplificata” di cui al citato art. 5 del D.P.R. n. 447/1998, è pur sempre uno strumento derogatorio ed eccezionale, di guisa che essa non solo non è obbligatoria, nel senso che il Comune può comunque decidere di esaminare la proposta di variante, seguendo l'iter normale, ma non fa venir meno, in alcun modo, l'ampia discrezionalità di cui gode il Comune nell’attività di pianificazione urbanistica circa “an” e “quomodo” della prestazione dell'eventuale assenso. La variante semplificata non può comportare uno stravolgimento dei principi e delle regole essenziali per la corretta e razionale gestione del territorio comunale.

N. 00374/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00336/2011 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 336 del 2011, proposto da Gruppo Marzano Immobiliare s.r.l., in persona del legale rappresentante p. t., e Adriatica Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante p. t., rappresentate e difese dagli avv.ti Michele Marone, Raffaele Troiano e Ciro Manfredonia, con elezione di domicilio in Campobasso, corso Vittorio Emanuele II n. 23, presso lo studio Marone,

contro

Comune di Petacciato, in persona del Sindaco p. t., rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Guida, con domicilio eletto in Campobasso, via Matteotti n. 7,

per l'annullamento

dei seguenti atti: 1)la deliberazione del Consiglio Comunale di Petacciato n. 18 datata 8.6.2011, avente a oggetto <<ditta Gruppo Marzano s.r.l. e Adriatica Costruzioni s.r.l. – proposta di variante alla strumento urbanistico, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 447/1998 e s.m.i. – determinazioni>>, notificata alle ricorrenti in data 22.6.2011; 2)tutti gli atti antecedenti, consequenziali e connessi, comprese le delibere di C.C. n. 2/2010 e n. 44/2010, ove lesive degli interessi delle ricorrenti;

 

Visto il ricorso, con i relativi allegati, nonché la successiva memoria delle ricorrenti società;

Vista la comparsa di costituzione in giudizio e la memoria difensiva dell’Amministrazione comunale intimata;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 giugno 2012 il dott. Orazio Ciliberti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

I – Le ricorrenti società, avendo presentato un progetto di intervento produttivo <<turistico-recettivo>>, in variante allo strumento urbanistico, per la realizzazione di un villaggio turistico in località Petacciato Marina, insorgono avverso l’atto comunale di mancata approvazione (motivato con le ragioni di alto valore ambientale dell’area), che tuttavia riproduce un diniego già annullato da questo T.a.r., per carenza di motivazione, con la sentenza n. 590/2009. Le ricorrenti impugnano, dunque, i seguenti atti: 1)la deliberazione del Consiglio Comunale di Petacciato n. 18 datata 8.6.2011, avente a oggetto <<ditta Gruppo Marzano s.r.l. e Adriatica Costruzioni s.r.l. – proposta di variante alla strumento urbanistico, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 447/1998 e s.m.i. – determinazioni>>, notificata alle ricorrenti in data 22.6.2011; 2)tutti gli atti antecedenti, consequenziali e connessi, comprese le delibere di C.C. n. 2/2010 e n. 44/2010, ove lesive degli interessi delle ricorrenti. Le ricorrenti deducono i seguenti motivi: 1)violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del D.P.R. n. 447/1998 e s.m.i., violazione della L.R. n. 21/2000, eccesso di potere per irragionevolezza manifesta, eccesso di potere per errore di fatto e di diritto, contraddittorietà intrinseca ed estrinseca, motivazione apparente, apodittica, contraddittoria ed erronea, sviamento di potere, violazione del giudicato per elusione manifesta e per violazione dei principi di effettività e utilità della tutela giurisdizionale; 2)sviamento di potere in relazione alle precedenti deliberazioni consiliari n. 14/2003, n. 59/2005 e n. 21/2007, eccesso di potere per disparità di trattamento; 3)violazione di legge, art. 3 legge n. 241/1990, per difetto e carenza di motivazione, eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità, erronea presupposizione in fatto, difetto e carenza di istruttoria, in relazione alle caratteristiche tipologiche dei luoghi oggetto dell’intervento.

Con successiva memoria, le ricorrenti ribadiscono e precisano le proprie deduzioni e conclusioni.

Si costituisce l’Amministrazione comunale intimata, deducendo – anche con successiva memoria difensiva - l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso. Conclude per la reiezione.

Con ordinanza presidenziale n. 219 del 2012, sono disposti incombenti istruttori, ai quali il Comune resistente dà esecuzione.

All’udienza del 7 giugno 2012, la causa viene introitata per la decisione.

II – Il ricorso è infondato.

III – Non è la prima volta che il Comune di Petacciato nega l’approvazione dell’intervento produttivo proposto dalla ricorrenti società, per la realizzazione di una struttura turistico-ricettiva, in variante allo strumento urbanistico. Sennonché, la precedente delibera di C.C. n. 19 del 2.7.2007 è stata annullata da questo T.a.r., con la sentenza n. 590/2009, per difetto di motivazione. Infatti, quel provvedimento assumeva come rilevante un alto valore ambientale riferito all’area del proposto intervento, che non trovava adeguato riscontro negli atti del procedimento. Il Comune torna ora a deliberare in termini negativi sulla proposta d’intervento, ma questa volta lo fa con dovizia di argomenti e documenti. Infatti, con l’impugnata deliberazione di C.C. n. 18 datata 8.6.2011, il diniego dell’approvazione dell’intervento è così motivato: 1)il Piano territoriale paesistico ambientale di area vasta (P.t.p.a.a.v.) classifica l’area interessata dall’intervento come zona MV1 (aree con particolari ed elevati valori percettivi) e la inserisce nella categoria “insediativi” b.5.2 (insediamenti monofunzionali turistici), condizionando tuttavia ogni intervento a una preventiva pianificazione paesistica esecutiva; 2)detta classificazione impone una valutazione di compatibilità paesaggistica, nonché una valutazione di ammissibilità (VA) percettiva e produttivo-rurale; 3)la contiguità con l’area tratturale (del tratturo regio L’Aquila – Foggia) sottoposta a vincolo storico e la posizione a confine con un sito di interesse comunitario di tipo B (s.i.c.), vale a dire la foce del Trigno all’incrocio con la marina di Petacciato, (codice natura 2000 IT7228221), conferiscono alto valore ambientale all’area <<de qua>>; 4)la valutazione di pregio ambientale trova riscontro e conferma nelle note della Regione Molise prot. n. 1805 datata 5.12.2006 e prot. n. 2002 datata 23.1.2007, che propongono di sottoporre i progetti d’intervento su detta area alla verifica di impatto ambientale, ai sensi della L.R. n. 21/2000; 5)il Comune ha adottato, con le delibere di C.C. n. 2 datata 27.1.2010 e n. 44 del 14.12.2010 (pure impugnate dai ricorrenti, ma senza formulare censure specifiche), un rapporto scientifico-ambientale, elaborato da un gruppo di esperti universitari e posto a base del procedimento di valutazione ambientale strategica (v.a.s.) per il quale, allo stato, si attende il parere della Regione Molise; 6)l’area proposta per l’intervento, in effetti, è compresa in un macro-comparto a prevalente destinazione turistico-ricettiva di nuova espansione e, tuttavia, il Comune non ritiene opportuno approvare l’intervento in deroga alle norme urbanistiche, prima che sia definita e conclusa la valutazione ambientale strategica e non sia programmata, mediante una variante urbanistica e un piano particolareggiato, la trasformazione urbanistica dell’intera fascia costiera comunale. Si tratta, dunque, non già di una risposta soprassessoria, quale fu giudicata la precedente deliberazione di C.C. n. 19/2007, annullata da questo T.a.r., bensì di una precisa e motivata scelta politica di non accondiscendere acriticamente all’approvazione di una variante produttiva, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 447, senza prima aver valutato l’incidenza sull’assetto territoriale e sui valori paesaggistici, naturalistici e ambientali. Il fatto che la zona abbia vocazione turistica è incontestato dalla stessa Amministrazione, la quale nondimeno, per la delicatezza e particolarità della materia, sembra voler preferire al percorso della variante semplificata il percorso del piano attuativo (peraltro indicato come preferenziale anche dal P.t.p.a.a.v.).

Si consideri, a tal riguardo, che la “variante semplificata” di cui al citato art. 5 del D.P.R. n. 447/1998, è pur sempre uno strumento derogatorio ed eccezionale, di guisa che essa non solo non è obbligatoria, nel senso che il Comune può comunque decidere di esaminare la proposta di variante, seguendo l'iter normale, ma non fa venir meno, in alcun modo, l'ampia discrezionalità di cui gode il Comune nell’attività di pianificazione urbanistica circa “an” e “quomodo” della prestazione dell'eventuale assenso. La variante semplificata non può comportare uno stravolgimento dei principi e delle regole essenziali per la corretta e razionale gestione del territorio comunale. Ammettere il contrario, affermando che la procedura in argomento implichi l’impossibilità per il Comune di svolgere le indagini ritenute opportune, significherebbe svuotare le attribuzioni assegnate dalla legge al Consiglio Comunale, vincolando le decisioni di esso al parere della conferenza di servizi (cfr.: T.A.R. Puglia Bari, III, 05-06-2008, n. 1399). Pertanto, anche quando vi sia – come nel caso di specie - un parere favorevole della conferenza di servizi inteso a favorire e semplificare la realizzazione di una struttura ricettiva, esso non è da ritenersi vincolante per il Consiglio Comunale, il quale autonomamente valuta se aderire o meno alla proposta (cfr.: Cons. Stato IV, 14.4.2006 n. 2170). Anche la circostanza di precedenti deroghe concesse per analoghi interventi in quella zona appare inconferente e non integra il profilo della contraddittorietà o della disparità di trattamento, per almeno quattro ragioni: 1)perché è difficile fare confronti tra interventi simili e tra aree contigue; 2)perché le precedenti scelte potrebbero essere la conseguenza di errori da non ripetere; 3)perché ci può essere un limite oltre il quale la presenza di alberghi o altre strutture simili sulla fascia marina determini una saturazione; 4)perché le scelte urbanistiche e di governo del territorio sono altamente discrezionali e insindacabili, se non per manifesta illogicità (cfr.: Cons. Stato IV, 21.10.2008 n. 5159).

IV – I motivi del ricorso, pertanto, appaiono deboli e non scalfiscono la legittimità dei provvedimenti impugnati, poiché – nella specie - il Comune ha motivatamente scelto e dichiarato di non voler seguire il percorso della variante semplificata, ma quello della variante ordinaria, per il quale vi sono tempi più lunghi ma anche maggiori garanzie di rispetto dei valori culturali e ambientali dell’area.

V – In conclusione, il ricorso non può essere accolto. Si ravvisano giustificate ragioni per la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo respinge, perché infondato.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ordina all'Autorità amministrativa di dare esecuzione alla presente sentenza.

Così deciso in Campobasso, presso la sede del T.A.R., nella Camera di Consiglio del 7 giugno 2012, dal Collegio così composto:

Goffredo Zaccardi, Presidente

Pietro Morabito, Consigliere

Orazio Ciliberti, Consigliere, Estensore





L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE










DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/07/2012