Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Consiglio di Stato Sez. IV n. 4200 del 26 aprile 2023
Urbanistica.Impossibilità di sospendere l’efficacia di un’ordinanza di demolizione presentando una SCIA in sanatoria
La presentazione di una SCIA in sanatoria non determina la sospensione dell’efficacia dell’ordinanza di demolizione, atteso che la realizzazione di un intervento edilizio, prima del rilascio del titolo prescritto dalla legge, ne comporta irrimediabilmente l’abusività, quantomeno formale, alla quale può ovviarsi con il diverso procedimento di accertamento di compatibilità urbanistica, di cui all’art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001, o di condono, sempreché ne ricorrano i presupposti
Cass. Sez. III n. 15449 del 13 aprile 2023 (UP 16 mar 2023)
Pres. Ramacci Est. Mengoni Ric. Imbesi
Rifiuti.Pastazzo di agrumi
Il "pastazzo" di agrumi, pur possedendo in astratto i requisiti per essere qualificato come sottoprodotto ai sensi dell'art. 184-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, se esposto senza alcun particolare accorgimento agli agenti atmosferici e soggetto, pertanto, per la sua composizione, ai naturali processi di fermentazione, costituisce un rifiuto, con la conseguenza che il suo abbandono o il suo deposito incontrollato su un terreno presentano rilievo penale
TAR Sardegna Sez. II n. 211 del 22 marzo 2023
Urbanistica. Effetti istanza di sanatoria sulla precedente ordinanza di demolizione
La presentazione di una richiesta di sanatoria sospende temporaneamente l’efficacia dell’ordinanza di demolizione, che si riespande automaticamente una volta respinta la suddetta richiesta, senza che sia necessaria, dunque, l’adozione di una nuova ordinanza di demolizione. In quest’ottica la presentazione della richiesta di sanatoria semplicemente sospende l’efficacia dell’ordinanza di demolizione, “congelando” i termini di legge previsti per la sua esecuzione, tanto che dal momento della comunicazione all’interessato dell’eventuale diniego di quella richiesta riprende automaticamente efficacia la pregressa ordinanza di demolizione e l’interessato ha novanta giorni per eseguirla dalla data della relativa comunicazione, incorrendo, altrimenti, nelle conseguenze sanzionatorie di legge, tra cui la sanzione pecuniaria.
Consiglio di Stato Sez. IV n.4136 del 24 aprile 2023
Urbanistica.Sopraelevazione
In caso di sopraelevazione (art. 90 e poi comma 2 del TUED) si deve preventivamente richiedere l'autorizzazione sismica che ha una funzione non meramente accessoria bensì fondamentale, che consiste nell’attestare, prima del rilascio del titolo abilitativo da parte del Comune, l’idoneità della struttura a sopportare il nuovo carico (segnalazione Ing. M. Federici)
Cass. Sez. III n. 15455 del 13 aprile 2023 (UP 23 mar 2023)
Pres. Galterio Est. Liberati Ric. Coviello
Urbanistica.Caratteristiche opera precaria
L'opera precaria, per la sua stessa natura e destinazione, non comporta effetti permanenti e definitivi sull'originario assetto del territorio tali da richiedere il preventivo rilascio di un titolo abilitativo. L'intervento precario deve necessariamente possedere alcune specifiche caratteristiche: la sua precarietà non può essere desunta dalla temporaneità della destinazione soggettivamente data all'opera dall'utilizzatore; sono irrilevanti le caratteristiche costruttive i materiali impiegati e l'agevole amovibilità; deve avere una intrinseca destinazione materiale a un uso realmente precario per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo; deve essere destinata a una sollecita eliminazione alla cessazione dell'uso
TAR Lobardia (BS) Sez. I n. 276 del 28 marzo 2023
Danno ambientale.Individuazione del soggetto responsabile
La responsabilità per i danni all'ambiente rientra nel paradigma della responsabilità extracontrattuale soggettiva (c.d. responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c.), con esclusione di una qualsivoglia forma di responsabilità oggettiva; nello specifico, il d.lgs. n. 152/2006 riconosce alla p.a. il potere di ordinare al privato di eseguire la bonifica attraverso l'emanazione dell'ordinanza ex art. 244, comma 2, che, tuttavia, può essere emanata solo nei confronti del responsabile della contaminazione; pertanto, ai sensi dell'art. 242 d.lg. n. 152/2006, gravano sul solo responsabile dell'inquinamento gli obblighi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale a seguito della constatazione di uno stato di contaminazione, non essendo configurabile in via automatica, in maniera oggettiva, per posizione o per fatto altrui, una responsabilità in capo al proprietario dell'area inquinata e, quindi, l'obbligo di bonificare per il solo fatto di rivestire tale qualità, ove non si dimostri il suo apporto causale colpevole al danno ambientale riscontrato. Ai fini dell'accertamento della sussistenza del nesso di causalità tra attività industriale svolta nell'area e inquinamento della stessa, occorre utilizzare il canone civilistico del "più probabile che non", con la conseguenza che l'individuazione del responsabile può basarsi anche su presunzioni semplici, ex art. 2727 c.c.; ne consegue che, qualora l'Amministrazione fornisca elementi indiziari sufficienti a dimostrare, sebbene in via presuntiva, l'ascrivibilità dell'inquinamento a un soggetto, spetta a quest'ultimo l'onere di fornire una prova liberatoria, per la quale non è sufficiente ventilare genericamente il dubbio di una possibile responsabilità di terzi o di un'incidenza di eventi esterni alla propria attività, bensì è necessario provare la reale dinamica degli avvenimenti e indicare lo specifico fattore cui debba addebitarsi la causazione dell'inquinamento
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