Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Nell'area dedicata alla rivista è scaricabile l'ultimo fascicolo pubblicato
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Corte costituzionale n. 216 del 21 ottobre 2022
Oggetto: Energia - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Impianti fotovoltaici a terra - Previsione che non sono idonee per la relativa realizzazione, tra le altre, le aree individuate dal piano regolatore comunale in esito alla conformazione al Piano paesaggistico regionale [PPR] e a una lettura paesaggistica approfondita, ai sensi dell'art. 14 delle Norme tecniche di attuazione [NTA] del PPR - Individuazione delle aree non idonee prevista limitatamente alla realizzazione di nuovi impianti di potenza superiore a 1 MW. Condizioni - Previsione, in particolare, che la realizzazione non comprometta un bene paesaggistico, alterando negativamente lo stato dell'assetto scenico-percettivo e creando un notevole disturbo della sua leggibilità - Ubicazione dell'impianto in aree non visibili da strade di interesse panoramico e senza compromettere visuali panoramiche o coni visuali e profili identitari tutelati dal PPR o dagli strumenti urbanistici comunali conformati - Imposizione che sia assicurato il raggiungimento degli obiettivi di qualità paesaggistica di cui all'allegato B3 del PPR recante l'Abaco delle aree compromesse e degradate.
Dispositivo: illegittimità costituzionale - illegittimità costituzionale parziale
Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
UE e delitti ambientali. il diritto penale prossimo venturo. La proposta di nuova direttiva sulla protezione dell’ambiente attraverso il diritto penale
di Gianfranco AMENDOLA
TAR Piemonte Sez. II n. 736 del 20 settembre 2022
Rifiuti.Articolo 29 nonies dlv 152 del 2006
L’art. 29 nonies, comma 1, del D.lgs.152/2006 non introduce alcun meccanismo di silenzio assenso, ma stabilisce soltanto che, in caso di modifiche ritenute sostanziali dall’amministrazione, questa ne dia notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di variazione ricevuta, ai fini dei previsti adempimenti di legge; decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate. La norma, pertanto, contempla la mera facoltà per il richiedente di procedere con le variazioni progettate, senza però prevedere alcuna perentorietà del termine concesso all’amministrazione, e senza stabilire in termini inequivoci che decorso detto termine l’autorizzazione richiesta debba intendersi resa
Cass. Sez. III n. 38579 del 13 ottobre 2022 (CC 5 lug 2022)
Pres. Liberati Est. Zunica Ric. Tanzarella
Urbanistica.Attività di scavo e sbancamento
In tema di reati urbanistici, le opere di scavo, di sbancamento e di livellamento del terreno, finalizzate ad usi diversi da quelli agricoli, in quanto incidono sul tessuto urbanistico del territorio, sono assoggettate a titolo abilitativo edilizio.
TAR Piemonte Sez. II n. 736 del 20 settembre 2022
Sviluppo sostenibile.Impianti alimentati da fonti rinnovabili
La circostanza che la Regione possa procedere, come previsto dall’art. 17 del D.M. 10.09.2010 (“Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”), all’individuazione delle aree non idonee all’insediamento di detti impianti – in ragione di specifiche tipologie e dimensioni degli stessi – non implica che, ogni volta in cui l’intervento progettato ricada al di fuori del perimetro delle stesse, questo sia automaticamente assentibile o non comporti la necessità di approfondita istruttoria, in concreto, sotto il profilo della tutela ambientale. Infatti, la perimetrazione effettuata dall’ente regionale attiene al livello propriamente pianificatorio e individua quelle zone del territorio in cui, a priori, è vietato l’insediamento di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Al contrario, la valutazione di impatto ambientale è un procedimento finalizzato alla verifica degli eventuali impatti negativi determinati da uno specifico progetto sulla popolazione e sulla salute umana, sulla biodiversità, sul territorio e sulle matrici ambientali, sul clima, sul patrimonio culturale e sul paesaggio (cfr. art. 5 del D.Lgs. n. 152/2006), tenuto conto delle caratteristiche tecniche, strutturali e operative proposte nel caso concreto. È, dunque, una valutazione specifica che non viene elisa dalla circostanza che l’area dell’impianto non sia tra quelle ab origine inidonee, dato, questo, che ne avrebbe impedito sin dall’inizio e in radice l’insediabilità.
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