Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Consiglio di Stato Sez. IV n. 4908 del 28 giugno 2021
Urbanistica.Piano di lottizzazione e piano regolatore
Con il piano di lottizzazione non è consentito effettuare valutazioni che contrastino con quelle già formalizzate con il piano regolatore, in quanto il primo, quale piano attuativo, rientra nel secondo livello della pianificazione urbanistica e quindi presuppone l’esistenza di un vigente piano regolatore generale, in tal modo assumendo una natura meramente attuativa dello stesso; ne consegue che l’amministrazione comunale, presa la decisione di approvare il piano di lottizzazione, conserva una certa discrezionalità esclusivamente nelle modalità attuative dell’edificazione, ossia nel quomodo, non già nell’an di essa, tale ultimo apprezzamento rimanendo vincolato alla scelta operata ab origine dal piano regolatore di ricorrere alla lottizzazione per una determinata area. In ragione del carattere estremamente dettagliato delle previsioni dello strumento urbanistico generale e della natura meramente attuativa del piano di lottizzazione è possibile ritenere che le valutazioni in ordine alla compatibilità ambientale e paesaggistica effettuate in occasione dell’approvazione di una variante puntuale non debbano essere ripetute per l’approvazione del piano di lottizzazione convenzionata privata.
Consiglio di Stato Sez. IV n. 4648 del 16 giugno 2021
Urbanistica.Richiesta di proroga dell’efficacia del permesso di costruire
La proroga dell’efficacia del permesso di costruire va richiesta prima della decorrenza del termine ultimo per la fine dei lavori.
Cass. Sez. III n. 26569 del 13 luglio 2021 (UP 4 mar 2021)
Pres. Izzo Rel. Zunica Ric. Buffoli
Rifiuti.Combustione di residui vegetali
In tema di gestione dei rifiuti, integra il reato di smaltimento non autorizzato di rifiuti speciali non pericolosi, di cui all’art. 256, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 152 del 2006, la combustione di residui vegetali effettuata senza titolo abilitativo nel luogo di produzione oppure di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato, se commessa al di fuori delle condizioni previste dall’articolo 182, comma 6 bis, primo e secondo periodo; viceversa la combustione di rifiuti urbani vegetali, abbandonati o depositati in modo incontrollato, provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali, è punita esclusivamente in via amministrativa, ai sensi dell’art. 255 del citato d.lgs. n. 152 del 2006
Consiglio di Stato Sez. II n. 4633 del 15 giugno 2021
Urbanistica.Mancata realizzazione delle opere e restituzione degli oneri di urbanizzazione
Nel caso in cui il privato rinunci o non utilizzi il permesso di costruire, ovvero quando sia intervenuta la decadenza del titolo edilizio, sorge in capo alla Pubblica Amministrazione, anche ai sensi dell’art. 2033 o dell’art. 2041 c.c., l’obbligo di restituzione delle somme corrisposte a titolo di contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione e, conseguentemente, il diritto del privato a pretenderne la restituzione. Il diritto alla restituzione sorge non solamente nel caso in cui la mancata realizzazione delle opere sia totale, ma anche ove il permesso di costruire sia stato utilizzato solo parzialmente, tenuto conto che sia la quota degli oneri di urbanizzazione, che la quota relativa al costo di costruzione sono correlati, sia pur sotto profili differenti, all’oggetto della costruzione, per cui l’avvalimento solo parziale delle facoltà edificatorie comporta il sorgere, in capo al titolare, del diritto alla rideterminazione del contributo ed alla restituzione della quota di esso che è stata calcolata con riferimento alla porzione non realizzata. La disciplina dello scomputo degli oneri di urbanizzazione, quale modalità di introito degli stessi trasferendo sul privato il compito di realizzare le opere necessarie alla vivibilità della zona interessata dall’intervento, è pertanto un istituto di carattere eccezionale. Esso non può quindi essere applicato a somme e lavori non espressamente previsti dalla convenzione attuativa del piano approvato, essendo solo questo il documento che consente materialmente di realizzare lo scomputo in base alle previsioni dell’art. 16 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, nonché, in passato, dell’art. 11, comma 1, della l. n. 10 del 1977 e dell’art. 28 della legge 17 agosto 1942 n. 1150. In caso di convenzioni urbanistiche, la ripartizione degli oneri e la realizzazione diretta di opere da parte dei lottizzanti è fissata al momento della sottoscrizione della convenzione edilizia. Lo stabilisce il Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 15 giugno 2021, n. 4633.
Cass. Sez. III n. 26608 del 13 luglio 2021 (CC 28 mag 2021)
Pres. Sarno Rel. Corbetta Ric. Spano
Urbanistica.Sequestro e competenza funzionale
Prima della pronuncia definitiva (momento a partire dal quale si incardina la competenza funzionale del giudice dell’esecuzione in tema di questioni relative a misure ablative reali), permane il potere del giudice che procede di riesaminare il provvedimento che ha disposto il sequestro poiché esso costituisce, in quello stato del procedimento, l'unico titolo legittimante la temporanea ablazione del bene; avverso il provvedimento di rigetto o di inammissibilità, è perciò esperibile, da parte dell’interessato, l’appello cautelare ex art. 322-bis cod. proc. pen.
Consiglio di Stato Sez. IV n. 4637 del 15 giugno 2021
Ambiente in genere.Valutazione di compatibilità ambientale con prescrizioni
Una valutazione positiva di compatibilità ambientale con prescrizioni non è di per sé illegittima, perché elusiva delle norme. Ciò in quanto la valutazione ‘con prescrizioni’ è prevista in modo espresso, in particolare dall’art. 26, comma 4, del d. lgs. 152/2006. Del resto, la valutazione ‘con prescrizioni’ comporta un accoglimento condizionato, istituto che per la consolidata giurisprudenza risponde al principio del buon andamento della azione amministrativa, potendosi così semplificare il procedimento, fermi restando gli interessi pubblici da soddisfare.
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