Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Consiglio di Stato Sez. VI n. 2947 del 12 aprile 2021
Urbanistica.Conseguenze della lottizzazione abusiva
La lottizzazione abusiva opera in modo oggettivo e indipendentemente dall'animus dei proprietari interessati, i quali se del caso potranno far valere la propria buona fede nei rapporti interni con i propri danti causa. Inoltre, l’accertamento della lottizzazione abusiva integra una fattispecie posta a tutela del potere comunale di pianificazione in funzione dell'ordinato assetto del territorio. Costituisce un procedimento autonomo e distinto dall'eventuale rilascio anche postumo del titolo edilizio, pertanto alcun rilievo sanante può rivestire il rilascio di una eventuale concessione edilizia, sia ex ante, in presenza di concessioni edilizie già rilasciate, sia successivamente, in presenza di concessioni rilasciate in via di sanatoria. Su queste basi va ribadito come non sia possibile la sanatoria della lottizzazione abusiva tramite il condono delle singole unità immobiliari realizzate abusivamente, non potendo le singole porzioni di suolo ricomprese nell'area abusivamente lottizzata essere valutate in modo isolato e atomistico, ma in relazione allo stravolgimento della destinazione di zona che ne deriva nel suo complesso. Inoltre, va ricordata la natura permanente dell'illecito con la conseguenza che tale tipologia di illecito urbanistico-edilizio è soggettivamente trasferibile propter rem e sanzionabile in capo a tutti coloro che siano divenuti titolari dei terreni abusivamente lottizzati e che abbiano goduto di costruzioni eseguite sine titulo su tali terreni, così concorrendo attivamente alla prosecuzione della fattispecie
Corte costituzionale sent. 115 del 31 maggio 2021
Oggetto: Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Liguria - Modifiche alla legge regionale n. 29 del 1983 - Costruzioni in zone sismiche - Vigilanza e controllo - Previsione che gli enti delegati, nel caso di deposito dei progetti, esercitano il controllo sugli stessi con metodo a campione, con le modalità fissate nel provvedimento di cui all'art. 5-bis, c. 1, lett. c), della legge n. 29 del 1983.
Dispositivo: non fondatezza - inammissibilità
Corte costituzionale sent. 113 deel 31 maggio 2021
Oggetto: Caccia - Norme della Regione Molise - Specie cacciabili e periodi di attività venatoria - Previsione che, qualora la presenza sul territorio regionale di una specie faunistica venabile risulti eccessiva, la Giunta regionale può estendere il periodo del prelievo venatorio per l'intero arco temporale inteso dall'inizio al termine dell'intera stagione venatoria.
Dispositivo: illegittimità costituzionale
EoW e bozza decreto semplificazioni 2021. Primi appunti
di Gianfranco AMENDOLA
Cass. Sez. III n. 17387 del 6 maggio 2021 (CC 3 feb 2021)
Pres. Izzo Est. Di Stasi Ric. Circo
Rifiuti.Reato di realizzazione o gestione di discarica non autorizzata
Ai fini della configurabilità del reato di realizzazione o gestione di discarica non autorizzata, è necessario l'accumulo di rifiuti, per effetto di una condotta ripetuta (anche se non abituale), in una determinata area, trasformata di fatto in deposito o ricettacolo con carattere di definitività , in considerazione delle quantità considerevoli degli stessi e dello spazio occupato, con conseguente degrado, anche solo tendenziale, dello stato dei luoghi ed essendo del tutto irrilevante la circostanza che manchino attività di trasformazione, recupero o riciclo, proprie di una discarica autorizzata
Consiglio di Stato Sez. III n. 3487 del 3 maggio 2021
Caccia e animali.Finalità della pianificazione faunistico-venatoria
Le tipiche finalità della pianificazione faunistico-venatoria “finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale di altre specie e, per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio” impongono periodicamente l’aggiornamento dei dati sulla base dei quali il piano viene redatto, la conoscenza delle risorse e della consistenza faunistica e l’esercizio del potere programmatorio su un arco temporale adeguato, che il legislatore ha fissato in cinque anni. Più in generale, ed in questo risiede la ratio della norma, una buona attività pianificatoria richiede necessariamente una periodica revisione onde aggiornare le scelte effettuate ed adeguarle ad eventuali mutamenti delle condizioni di partenza considerate, allo scopo di evitare la naturale obsolescenza delle programmazioni dovuta al trascorrere del tempo e rendere attuale la previsione organizzativa, oltre che efficace, proiettandola in un arco temporale adeguato. Il potere di proroga di un atto programmatorio scaduto, che non innova il contenuto del piano, ma semplicemente ne amplia la durata, se per un verso risponde ad esigenze di continuità dell'azione amministrativa pianificatoria, per altro verso non può legittimamente essere esercitato ripetutamente, pena l’elusione della ratio normativa appena richiamata e, in definitiva, l’abuso della discrezionalità amministrativa.
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