Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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TAR Puglia (LE) sez. I n. 1074 del 20 giugno 2019
Urbanistica.Piscina prefabbricata di modeste dimensioni
L'installazione di una piscina prefabbricata di modeste dimensioni non integra violazione degli indici di copertura che riguardano interventi edilizi, né degli standard, atteso che non aumenta il carico urbanistico della zona, rilevando solo in termini di sistemazione esterna del terreno, e i vani per impianti tecnologici sono sempre e comunque consentiti. Deve, infatti, riconoscersi che una piscina prefabbricata, di dimensioni normali, annessa a un fabbricato ad uso residenziale sito in zona agricola, abbia natura obiettiva di pertinenza e costituisca un manufatto adeguato all'uso effettivo e quotidiano del proprietario dell'immobile principale. Deve altresì riconoscersi la natura di volumi tecnici ai piccoli locali annessi alla piscina contenenti impianti tecnologici
Cass. Sez. III n. 26864 del 18 giugno 2019 (UP 19 apr 2019)
Pres. Andreazza Est. Corbetta Ric. Bertonelli
Aria.Soggetto legittimato alla richiesta di autorizzazione per modifica impianti
In tema di tutela dalle immissioni in atmosfera, in caso di modifica degli impianti che comporti la necessità di una nuova domanda, ai sensi dell'art. 269, comma 8, d.lgs. n. 152 del 2006, l'unico soggetto legittimato a richiedere l'autorizzazione all'ente preposto, in caso di persona giuridica, è il legale rappresentante della stessa, quale "gestore" ai sensi dell'art. 268, lett. n), del medesimo d.lgs., al quale è, pertanto, riconosciuta l'esclusiva prerogativa di poter delegare, con atto ad hoc, un terzo per il compimento di tale specifico atto. La delega a presentare la domanda di autorizzazione non può ritenersi compresa nella generale delega di funzioni in materia ambientale eventualmente rilasciata dal consiglio di amministrazione a soggetto diverso dal legale rappresentante.
TAR Calabria (CZ) sez. II n. 1206 del 12 giugno 2019
Urbanistica. Art. 11 d.P.R. n. 380/2001
L’inciso contenuto nell’art. 11, D.P.R. n. 380/2001 -secondo cui il permesso di costruire è rilasciato, oltre che al proprietario, anche a chi abbia “titolo per richiederlo”- debba essere inteso in un’accezione lata, così da ricomprendervi la legittima disponibilità dell'area in capo al richiedente in base ad una relazione qualificata con l’area medesima, anche solo di natura obbligatoria, unitamente all’acquisizione del consenso del proprietario del bene
Cass. Sez. III n. 27911 del 25 giugno 2019 (UP 4 apr 2019)
Pres. Lapalorcia Est. Di Nicola Ric. Scavone
Rifiuti.Proprietario dell’area e responsabilità per deposito incontrollato
Il proprietario di un’area su cui terzi depositino in modo incontrollato rifiuti, è penalmente responsabile dell’illecita condotta di questi ultimi in quanto tenuto a vigilare sull’osservanza da parte dei medesimi delle norme in materia ambientale
TAR Puglia (BA) Sez. I n. 819 del 6 giugno 2019
Sviluppo sostenibile.Individuazione pianificatoria di aree incompatibili con gli insediamenti eolici
I principi di libera concorrenza, libertà di iniziativa economica e di semplificazione dei procedimenti e provvedimenti autorizzatori all’installazione di impianti FER (da fonti di energia rinnovabile) si prefiggono unicamente lo scopo di impedire l'introduzione di oneri e adempimenti amministrativi inutili e gravosi, ma in alcun modo escludono la rilevanza dei interessi ulteriori quali quelli paesaggistici, così impedendo la individuazione di siti incompatibili, sotto tale profilo, agli insediamenti da fonte rinnovabile. Tra gli adempimenti non necessari certamente non può farsi rientrare la individuazione pianificatoria di aree paesaggisticamente rilevanti ed incompatibili con gli insediamenti eolici, atteso il rango costituzionale degli interessi in tal modo protetti. Tale prospettiva ben può giustificare, nell'ambito degli strumenti urbanistici quale il PPTR, la previsione di aree di sottratte a tali iniziative, specificamente calibrate sulle caratteristiche del territorio d'incidenza ovvero la scelta di concentrare i nuovi impianti in altrettanto specifiche aree, in quanto meno interferenti con i beni paesaggistici, risultando tale individuazione frutto di scelte discrezionali compiute dall'Autorità regionale nell'esercizio della potestà amministrativa di pianificazione e di attuazione dei principi dettati in via generale dal legislatore statale.
Cass. Sez. III n. 27523 del 20 giugno 2019 (UP 21 feb 2019)
Pres. Liberati Est. Cerroni Ric. Marcato
Urbanistica.Reati edilizi e causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto
Ai fini dell’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen. nelle ipotesi di violazioni urbanistiche e paesaggistiche, la consistenza dell’intervento abusivo - data da tipologia, dimensioni e caratteristiche costruttive - costituisce solo uno dei parametri di valutazione, assumendo rilievo anche altri elementi quali, ad esempio, la destinazione dell’immobile, l’incidenza sul carico urbanistico, l’eventuale contrasto con gli strumenti urbanistici e l’impossibilità di sanatoria, il mancato rispetto di vincoli e la conseguente violazione di più disposizioni, l’eventuale collegamento dell’opera abusiva con interventi preesistenti, la totale assenza di titolo abilitativo o il grado di difformità dallo stesso, il rispetto o meno di provvedimenti autoritativi emessi dall’amministrazione competente, le modalità di esecuzione dell’intervento
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