Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Consiglio di Stato Sez. VII n. 490 del 15 gennaio 2024
Urbanistica.Scelte urbanistiche ed onere di motivazione
Le scelte urbanistiche costituiscono valutazioni di merito sottratte al sindacato giurisdizionale di legittimità, salvo che risultino inficiate da errori di fatto, abnormi illogicità, violazioni procedurali, ovvero che, per quanto riguarda la destinazione di specifiche aree, risultino confliggenti con particolari situazioni che abbiano ingenerato affidamenti e aspettative qualificate. In particolare, l'onere di motivazione gravante sull'amministrazione in sede di adozione di uno strumento urbanistico, salvo i casi in cui esse incidano su zone territorialmente circoscritte ledendo legittime aspettative, è di carattere generale e risulta soddisfatto con l'indicazione dei profili generali e dei criteri che sorreggono le scelte effettuate, senza necessità di una motivazione puntuale e "mirata". Le scelte urbanistiche, dunque, richiedono una motivazione più o meno puntuale a seconda che si tratti di previsioni interessanti la pianificazione in generale ovvero un'area determinata, ovvero qualora incidano su aree specifiche, ledendo legittime aspettative; così come mentre richiede una motivazione specifica una variante che interessi aree determinate del PRG., per le quali quest'ultimo prevedeva diversa destinazione (a maggior ragione in presenza di legittime aspettative dei privati), non altrettanto può dirsi allorché la destinazione di un'area muta per effetto della adozione di un nuovo strumento urbanistico generale, che provveda ad una nuova e complessiva definizione del territorio comunale. Né, d'altra parte, una destinazione di zona precedentemente impressa determina l'acquisizione, una volta e per sempre, di una aspettativa di edificazione non più mutabile, essendo appunto questa modificabile (oltre che in variante) con un nuovo PRG, conseguenza di una nuova e complessiva valutazione del territorio, alla luce dei mutati contesti e delle esigenze medio tempore sopravvenute. Le uniche, tassative ipotesi in cui è richiesta una motivazione rafforzata, sono le seguenti: I) superamento degli standard minimi; II) presenza di una convenzione di lottizzazione o di un accordo equivalente, valido ed efficace; III) giudicato di annullamento di diniego di permesso di costruire o di silenzio inadempimento sulla relativa istanza; IV) destinazione di un fondo totalmente intercluso a zona agricola.
Cass. Sez. III n. 5174 del 6 febbraio 2024 (CC 27 ott 2023)
Pres. Gentili Rel. Zunica Ric. Contessa ed altri
Urbanistica.Legittimità ordine di demolizione e irrilevanza delle lungaggini nella definizione dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali
Le lungaggini nella definizione dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali aventi ad oggetto la verifica delle natura abusiva delle opere non valgono a incidere sulla legittimità degli ordini di demolizione, fondati su sentenze e decreti penali di condanna irrevocabili, e, dall’altro, che il ritardo nell’esecuzione delle demolizioni non legittima l’affidamento del privato circa l’esistenza di una sanatoria silente ex post delle opere risultate abusive, anche rispetto a coloro che sono subentrati nella posizione del condannato. Inoltre l’ordine di demolizione, essendo privo di finalità punitive, non è soggetto alla prescrizione stabilita dall’art. 173 cod. pen. per le sanzioni penali, né alla prescrizione stabilita dall’art. 28 della legge n. 689 del 1981, che riguarda soltanto le sanzioni pecuniarie con finalità punitiva.
TAR Campania (NA) Sez. II n. 433 del 16 gennaio 2024
Urbanistica.Istanza di permesso di costruire e dichiarazioni fuorvianti del richiedente
L’art. 21 nonies, comma 2-bis L. 241/90 deve essere interpretato quale momento di emersione di un principio cardine dell’ordinamento, ovvero quello che esclude la configurabilità di un affidamento tutelabile, laddove esso non sia esente da colpa grave o sia dovuto a dolo. In tali ipotesi, il legislatore consente all’Amministrazione, che sia stata tratta in errore dalle dichiarazioni dell’istante, di annullare il provvedimento (ricorrendone anche gli altri presupposti) anche oltre il termine annuale previsto dall’art. 21-nonies, comma 1, L. 241/90. In tale contesto va attribuito rilievo anche alle dichiarazioni non false, ma fuorvianti che abbiano assunto efficacia causale del mancato immediato rilievo del vizio. Tale deve ritenersi la condotta di un progettista che non provveda ad un corretto inquadramento urbanistico dell’area d’intervento, dichiarando solo parzialmente l’assetto urbanistico dell’area e omettendo di indicare la presenza di circostanze che incidano o possano incidere sull’assentibilità del progetto presentato.
Cass. Sez. III n. 5168 del 6 febbraio 2024 (UP 21 dic 2023)
Pres. Galterio Rel. Semeraro Ric. Reale
Ambiente in genere.Natura dolosa del reato di arbitraria occupazione di area demaniale marittima
Il reato di occupazione arbitraria costituisce fattispecie contravvenzionale a struttura tipicamente dolosa e che perciò rientra nelle ipotesi di c.d. illiceità speciale in quanto nella descrizione della condotta tipica della contravvenzione è stato inserito l’avverbio arbitrariamente, con la conseguenza che per l'integrazione del modello legale è necessaria la precisa consapevolezza di agire in violazione degli elementi normativi del reato
TAR Abruzzo (AQ) Sez. I n. 36 del 18 gennaio 2024
Acque.Gestione autonoma servizio idrico
Il legislatore ha chiaramente stabilito che la gestione autonoma ai sensi della lettera b) del comma 2-bis dell'art. 147 dlv 152\2006 costituisce un'eccezione alla regola generale della gestione unica, eccezione consentita solo laddove vi sia una dimostrazione di efficienza che verrebbe persa nella gestione aggregata. Dunque la gestione salvaguardata dovrebbe costituire una vera e propria eccellenza che diventerebbe interesse collettivo tutelare e garantire. È allora gioco forza necessario riconoscere che le gestioni autonome che non risultano adeguate a standard di eccellenza non meritano di derogare alla gestione unica che invece è costantemente controllata e monitorata dal regolatore ARERA e soggiace ad una serie di obblighi e sanzioni anche tariffarie a tutela dell’utenza, in caso di mancato rispetto degli standard.
Cass. Sez. III n. 4758 del 2 febbraio 2024 (CC 20 dic 2023)
Pres. Ramacci Rel. Semeraro Ric. Petrazzuolo
Urbanistica.Demolizione e prescrizione
L'ordine di demolizione conseguente alla sentenza di condanna, previsto dall'art. 31, comma 9, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, anche se relativo ad interventi edilizi di prosecuzione e/o di completamento di un precedente abuso edilizio dichiarato estinto per prescrizione ed in relazione al quale il precedente ordine demolitorio era stato revocato, deve comunque essere eseguito sull'immobile considerato nella sua interezza.
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