Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Nell'area dedicata alla rivista è scaricabile l'ultimo fascicolo pubblicato
Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Nell'area dedicata alla rivista è scaricabile l'ultimo fascicolo pubblicato
Consiglio di Stato Sez.II n. 1708 del 20 febbraio 2023
Urbanistica.SCIA in sanatoria e silenzio della amministrazione
L’art. 37, comma 4, del D.P.R. n. 380 del 2001 contempla la SCIA in sanatoria a intervento concluso, che prevede che il responsabile dell'abuso o il proprietario dell'immobile possano ottenere la sanatoria dell'intervento ove sussista la doppia conformità (l'intervento realizzato deve risultare conforme tanto alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della realizzazione dell'intervento, quanto a quella vigente alla presentazione della domanda), versando una somma il cui valore è stabilito dal responsabile del procedimento (non superiore a 5.164 euro e non inferiore a 516 euro). Tuttavia, a differenza di quanto previsto per l'accertamento di conformità di cui all'art. 36, D.P.R. n. 380 del 2001 per il quale, in caso inerzia a seguito della presentazione della domanda, è la stessa norma che qualifica espressamente l'eventuale silenzio dell'amministrazione come diniego, l'art. 37, D.P.R. n. 380 del 2001 nulla dispone sul punto. In assenza di un chiaro dato normativo, il procedimento può ritenersi favorevolmente concluso per il privato solo allorquando vi sia un provvedimento espresso dell'amministrazione procedente, pena la sussistenza di un'ipotesi di silenzio inadempimento (Segnalazione Ing. M. Federici)
TAR Lazio (RM) Sez. II-ter n. 1055 del 20 ngennaio 2023
Rifiuti.Delibera n. 14-201 del Comitato nazionale dell’Albo dei gestori ambientali
La Delibera n. 14-201 è stata emanata dal Comitato nazionale dell’Albo dei gestori ambientali in adempimento del disposto dell’art. 35 comma 1 lett. e – bis) della L. 29 luglio 2021 n. 108 di conversione del d.l. 31 maggio 2021 n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. La disposizione, rubricata “Misure di semplificazione per la promozione dell’economia circolare” è inserita nel Capo VIII intitolato “Semplificazione per la promozione dell’economia circolare e il contrasto al dissesto idrogeologico”. L’art. 35, dunque, sia in ragione del suo tenore letterale sia in considerazione del contesto normativo nel quale è contenuto, è evidentemente finalizzato allo snellimento e alla semplificazione delle procedure di gestione dei rifiuti, per contribuire a un processo di accelerazione e promozione dell’economia circolare. In particolare, la norma, nel modificare l’art. 230 del codice ambientale, alla luce delle già richiamate finalità di semplificazione ha inequivocabilmente previsto, con riferimento a tutti i “rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, compresi le fosse settiche e manufatti analoghi nonché i sistemi individuali di cui all'articolo 100, comma 3, e i bagni mobili” che la raccolta e il trasporto dei rifiuti in questione, anche se prelevati presso soggetti diversi, debbono essere accompagnati da “un unico documento di trasporto per automezzo e percorso di raccolta”, rimettendo l’adozione del modello di documento all’Albo nazionale dei gestori ambientali. Già l’attribuzione di detto compito, in una norma equiordinata, dal punto di vista della gerarchia delle fonti, all’art. 193 del codice dell’ambiente, evidenzia come il legislatore primario abbia ritenuto insufficiente, alla perseguita finalità di semplificazione della gestione dei rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva, il permanente utilizzo del formulario previsto dal citato articolo 193. Ne discende che, nell’adottare il modello approvato con la delibera 14-2021 – sostitutivo del FIR in forza di una norma di rango legislativo – il Comitato si è limitato a dare attuazione alla previsione primaria, che non conteneva un’espressa previsione di salvezza del modello in precedenza adottato né la poteva in qualche modo importare, da un punto di vista logico, in considerazione del fatto che una duplicazione degli adempimenti in luogo della riduzione del loro numero sarebbe stata assolutamente incompatibile con la dichiarata finalità di semplificazione.
Cass. Sez. III n. 5253 del 7 febbraio 2023 (CC 3 nov 2022)
Pres. Ramacci Est. Macrì Ric. Marotta
Urbanistica.Vincolo cimiteriale
Le finalità perseguite dalla disciplina in tema di vincolo cimiteriale sono di superiore rilievo pubblicistico e rivolte essenzialmente a garantire la futura espansione del cimitero, il decoro di un luogo di culto nonché ad assicurare una cintura sanitaria attorno a luoghi per loro natura insalubri. Trattasi, quindi, di una limitazione legale della proprietà a carattere assoluto, direttamente incidente sul bene e non suscettibile di deroghe di fatto, siccome riconducibile a previsione generale, concernente tutti i cittadini, in quanto proprietari di beni che si trovino in una determinata situazione, e perciò individuabili a priori. La natura assoluta del vincolo non si pone in contraddizione logica con la possibilità che nell’area indicata insistano delle preesistenze, e/o che ad esse vengano assegnate destinazioni compatibili con la esistenza del vincolo, perché mira essenzialmente ad impedire l’ulteriore addensamento edilizio dell’area giudicato ex lege incompatibile con la destinazione di un’area a zona cimiteriale.
Gli illeciti in tema di garanzie finanziarie prestate per la gestione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti – La relazione del 14 gennaio del 2021 della Commissione bicamerale d’inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti.
di Giuseppe DE NOZZA
Consiglio di Stato Sez. IV n. 1397 del 8 febbraio 2023
Danno ambientale.Differenza con contaminazione
Il danno ambientale di cui all’art. 298 e ss. del codice dell’ambiente e contaminazione di cui agli artt. 239 e ss. del medesimo codice non sono concetti sovrapponibili. La nozione estesa di deterioramento riferibile al primo, infatti, comprende, ma non si esaurisce in, quella di “evento potenzialmente in grado di contaminare il sito”, di cui all’art. 242 del codice dell’ambiente, dal che consegue che non tutta la disciplina in materia di danno ambientale si estende alla diversa tematica delle bonifiche; voler diversamente opinare, nel senso di una totale sovrapponibilità tra i due istituti, significherebbe accettare che, con quella semplice abrogazione della lett. i) dell’art. 303 si sarebbe prodotta un’implicita abrogazione dell’intero Titolo V della Parte IV del codice
Consiglio di Stato Sez. VI n. 1338 del 7 febbraio 2023
Urbanistica.Vincolo cimiteriale
Ai sensi dell’art. 338 del R.D. n. 1265/1934 «i cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. È vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge». Il vincolo cimiteriale, da ritenersi di natura conformativa, determina una situazione di inedificabilità ex lege e integra una limitazione legale della proprietà a carattere assoluto e non derogabile, suscettibile di imporsi di per sé, con efficacia diretta, indipendentemente da qualsiasi recepimento in strumenti urbanistici. La illustrata natura del vincolo preclude, quindi, il conseguimento della sanatoria
Pagina 227 di 652